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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/07/2025, n. 1955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1955 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3391/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. RI AT CHIULLI Presidente
Dott. RI Elena CATALANO Consigliere
Dott. Andrea Francesco PIROLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in VIA ITALIA, 28 20900 MONZA presso lo studio dell'avv. SCISCA ROBERTO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in viale Controparte_1 C.F._2
regina margherita 30 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. MAGGIONI
ANGELA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
(C.F. ), elettivamente Controparte_2 P.IVA_1
domiciliato in VIA VOLTA 62 C/ AVV VILLANO ROSARIA 22100 COMO presso lo pagina 1 di 7 studio dell'avv. SIRENA ANDREA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. SCORBATTI ELENA ( ) VIA A. C.F._3
LAMARMORA, 40/A 20122 MILANO;
APPELLATI
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat
Per Parte_1
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, in totale o parziale riforma della sentenza Tribunale di Monza n. 2699 dell'11.11.2024, accertare e dichiarare che la cantina sub 74 di Monza Via Buonarroti 121 non è mai stato oggetto della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 1280/2016. Accertare e dichiarare che il dr. ha proceduto allo sgombero illegittimo della cantina Controparte_1 sub 74 di Monza Via Buonarroti 121 in possesso del dr. eliminando tutti i beni Parte_1 mobili e gli effetti personali dell'attore per cui è causa. Accertare e dichiarare che gli oggetti custoditi in cantina e sottratti alla disponibilità dell'attore sono stati i seguenti: Una camera matrimoniale completa di comò, comodini, letto e il cui solo materasso doppio valeva oltre € 1000 perché di eccellente qualità – valore stimato complessivo € 4000; Una camera singola come sopra e il cui solo materasso di alta qualità valeva circa € 1000 – valore stimato complessivo € 3000; Conseguentemente condannare il dr. al pagamento in favore del dr. Controparte_1 [...]
della somma complessiva di € 7.000,00o comunque di quella che verrà accertata in corso Parte_1 di causa oltre interessi legali dal dovuto al saldo, somma da liquidarsi, occorrendo, in via equitativa. Condannare il convenuto al pagamento del compenso professionale di difesa in favore del dr.
[...]
sia di primo che di secondo grado. Parte_1 Si chiede, occorrendo, che venga disposta CTU al fine di valutare il valore dei beni di cui è stata raggiunta la prova della sottrazione illecita in danno dell'attore.
Per Controparte_1
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis e previa ogni più opportuna declaratoria del caso così giudicare: In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto per i motivi di cui sopra;
Nel merito: nella denegata ipotesi in cui l'Ill.ma Corte adita non dovesse dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione, respingere in ogni caso tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto oltre che ingiuste per i motivi di cui in narrativa, confermando integralmente l'impugnata Sentenza. Nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento
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dell'appello avversario e di riforma della sentenza del Tribunale di Monza con condanna del dr. CP_1 a pagare qualsivoglia somma al , accertare e dichiarare , in Parte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale in San Cesario s.p., Corso Libertà n.53 (CAP: 41018), c.f./p.iva: , ai sensi e per gli effetti dell'art 1917 c.c., tenuta a garantire, P.IVA_1 manlevare e tenere indenne il dr. , in forza della Polizza n. . a copertura della CP_1 P.IVA_2 Responsabilità Civile sopra citata (cfr. doc. 15 fascicolo di primo grado qui prodotto al doc.1) , CP_1 contenente anche pattuizioni di Tutela Legale, da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole del presente giudizio e, in particolare, nell'ipotesi di condanna del comparente al pagamento di tutte le somme che dovessero risultare da questi dovute (comprese le spese di resistenza e altro genere di spesa), all'esito della causa, per i fatti e i titoli qui dedotti, a favore dell'appellante, con conseguente condanna della compagnia assicuratrice al pagamento diretto dell'avente diritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art 1917 secondo comma c.p.c.. In via istruttoria:
- Dare atto che il ha rinunciato a tutte le istanze istruttore espletate in primo grado;
Parte_1
- Rigettare la richiesta di CTU per i motivi dedotti nel corso della comparsa di costituzione.
- Se allegati alla seconda memoria del Dr. i documenti tardivamente prodotti in primo Parte_1 grado, espungerli dal presente giudizio perché tardivi (cfr. doc.7). In ogni caso: con vittoria di spese diritti ed onorari anche di questo grado giudizio, confermando anche la già avvenuta condanna del al pagamento delle spese di lite in primo grado come Parte_1 da Sentenza del Tribunale di Monza.
Per Controparte_2
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita
- in merito alla domanda proposta dal Dottor nei confronti del Dottor Parte_1 CP_1 :
[...]
- in via principale, respingere l'appello proposto e confermare la decisione impugnata e quindi respingere la stessa in quanto infondata in fatto e diritto;
- in via subordinata, e per la denegata ipotesi in cui la stessa dovesse trovare accoglimento, disporre un'equa riduzione del quantum, riconoscendo dovuto il solo minor importo risultante di giustizia ad istruttoria ultimata;
- in merito alla domanda proposta dal Dottor nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
[...]
- in via principale, accertare e dichiarare il difetto di copertura assicurativa e/o la inoperatività della
e/o l'inesistenza della garanzia assicurativa prevista in polizza e/o comunque l'inesistenza CP_3 dell'obbligo di indennizzo a carico di in relazione ai fatti per cui è causa Controparte_2 per tutti i motivi indica-ti in atti;
- in via subordinata, ridurre equamente l'indennizzo e condannare la esponente compagnia assicurativa in manleva al pagamento del solo minor importo risultante di giusti-zia ad istruttoria ultimata, comunque nei limiti del massimale e detratta la franchigia, come previsto dall'art. 20 c.g.c.;
- con riferimento alle spese di resistenza, respingere la relativa domanda, ovvero in subordine accoglierla nei limiti contrattuali e con applicazione della franchigia;
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. allegava le seguenti circostanze: Parte_1
-) di essere stato proprietario nello stabile sito in Monza in via Buonarroti n.121, di un appartamento, di un box e di una cantina identificata dal sub 53 -in realtà utilizzata da altro condomino-, oltrechè nel possesso di un'ulteriore cantina identificata dal sub 74, di proprietà di altro condomino
[...]
CP_4
-) di aver ottemperato all'ordine di sgombero dell'appartamento, del box e della cantina di sua proprietà -avente sub 53–, oggetto di esecuzione forzata, trasferendo i beni mobili di sua proprietà nella cantina di cui al sub 74 in suo possesso, ancorchè di proprietà di altri;
-) che, il custode giudiziario e delegato alla vendita aveva apposto i sigilli alla Controparte_1 predetta cantina di cui al sub 74 nonostante non fosse stata oggetto di pignoramento e l'aveva aperta e svuotata del suo contenuto, restituendogliela solo successivamente priva dei suoi beni ivi custoditi. Pertanto, citava in giudizio per sentirlo condannare al risarcimento dei danni pari al valore dei CP_1 beni perduti contenuti nella predetta cantina e elencati nell'atto di citazione.
si costituiva, affermando di essersi limitato a far cambiare la serratura della cantina 74 di CP_1 proprietà di e di effettuare delle fotografie del suo contenuto in presenza del fabbro e CP_4 del perito, mettendo le chiavi della nuova serratura a disposizione del che però le aveva Parte_1 ritirate solo dopo undici mesi. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda e di essere autorizzato a chiamare in manleva la propria assicurazione che si costituiva.
2. Il Tribunale di Monza con sentenza n. 2699/2024, pubblicata il 11.11.2024, ha rigettato la domanda. Ciò in quanto, non vi era la prova che all'interno della cantina si trovassero i beni indicati nell'atto di citazione, ma solo le suppellettili di modesto valore rappresentate nelle fotografie prodotte dal convenuto.
3. ha proposto appello articolato in due motivi. Parte_1
3.1 Con il primo motivo deduce: i) la mancata valutazione da parte del tribunale della confessione di che nei suoi atti ha sostenuto di aver fatto sgomberare la cantina n.74 affermando, tuttavia, CP_1 che all'interno della stessa vi fossero solo i beni rappresentati nella foto n.17 dallo stesso prodotta - ammettendo in sostanza di aver asportato i beni contenuti, sia pure limitatamente a quelli della foto- ; ii) il fatto che la cantina conteneva anche i beni indicati nell'atto di citazione in appello -camera matrimoniale completa di comò, comodini, letto- e camera singola- è provato dal fatto che la fattura dell'IVG -che si riferisce esclusivamente alla cantina oggetto di causa- espone il costo di tre operai per due giorni incompatibile con la necessità di sgomberare i soli beni rappresentati nella foto prodotta sub doc. 17, nonché dalle dichiarazioni dei testi e Silva e dalla parziale Tes_1 Tes_2 coincidenza dei mobili presenti nell'appartamento raffigurati nella foto n.18 con quelli presenti nella foto 17; 3.2 Con il secondo motivo censura la condanna alle spese disposta senza aver esaminato l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa formulata dall'assicuratore, posto che, in caso di accoglimento della stessa, la condanna alle spese legali avrebbe dovuto essere posta a carico del convenuto.
4. e hanno chiesto, in principalità, il rigetto dell'appello. CP_1 Controparte_2
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato.
1.1.Il primo motivo è infondato.
Diversamene da quanto affermato nell'atto di appello, non ha mai affermato nei suoi atti CP_1 di aver fatto sgombrare la cantina sub n.74 oggetto di causa. Al contrario, sin dalla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, lo stesso ha solo ammesso di averla fatta aprire dal fabbro, di averne fotografato l'interno -foto 17- e di averne fatta sostituire la serratura, comunicando a che la chiave della nuova serratura era a Parte_1 sua disposizione presso di sé – “il Custode faceva aprire forzosamente la cantina n.53 già parzialmente e spontaneamente rilasciata dai signori , limitandosi – quanto alla cantina n.74 (di proprietà Parte_2 di e usata abusivamente dal ) – a cambiare la serratura e a fare un reportage CP_4 Parte_1 fot ntenuto, alla presenza del l perito nonché, come meglio specificato infra, a mettere immediatamente a disposizione del le nuove chiavi” -pag.9 comparsa di Parte_1 costituzione in primo grado-. Tale circostanza è confermata dal verbale delle operazioni compiute il 30.1.2020 -doc. 12-, in cui il custode dava atto che, in presenza dell'arch. che aveva indicato, sia la CP_1 Tes_1 cantina di proprietà del in uso ad altro condomino, sia quella di proprietà di Parte_1 [...] in uso al Fracalanza -oggetto di causa-, aveva fatto sostituire dal fabbro le serrature CP_4 delle due cantine. Inoltre, esclude che il custode abbia effettuato lo sgombero della cantina 74 anche la deposizione della teste , collaboratrice domestica del . Testimone_3 Parte_1 Costei,che dopo aver dichiarato di aver aiutato a trasportare le cose in cantina, presa visione delle foto di cui al doc. 17, riconosceva nelle stesse, sia la cantina, sia gli oggetti chi vi erano contenuti -coincidenti con quelli che aveva aiutato a trasportare-. Le foto sub doc. 17 rappresentano suppellettili di poco valore e non le due camere matrimoniali che l'appellante afferma essere state presenti nella cantina. Inoltre, la stessa teste, riferiva, pur non potendolo affermare con certezza, che le sembrava di aver visto nella cantina gli stessi oggetti rappresentati nelle foto a 2020 -quindi in epoca Per_1 ben successiva alla sostituzione della serratura avvenuta il 30.1.2020-. Il fatto che la cantina oggetto di causa, anche prima della sostituzione della serratura, fosse stata occupata solo dalle suppellettili fotografate da al momento dell'apertura della stessa è CP_1 confermata anche dalla deposizione del teste che aveva indicato la cantina in uso a Tes_1
. Parte_1 Infatti, il teste prendendo visione delle foto sub 17 ne riconosceva il contenuto come Tes_1 quello che aveva visto in occasione del suo primo accesso nel dicembre 2017 quando aveva scattato delle foto. Né la fattura di IVG prodotta sub doc. 21 dall'appellato, a differenza di quanto dedotto nell'atto di appello, prova l'avvenuto sgombero della cantina 74. Infatti, le ore di lavoro esposte di tre persone per due giorni, sono quelle impiegate per lo spostamento dei mobili lasciati da nell'appartamento nonostante l'avviso di sloggio. Parte_1 Ciò è confermato dalle foto prodotte sub doc. 18 scattate il 23.1.2020 all'interno dell'appartamento del che corrispondono a quelle allegate alla prenotazione dello Parte_1 sgombero dell'appartamento in data 20.2.2020 -doc.23-. Infatti, la fattura è stata emessa il 20.3.2020. Infine, è dirimente la seguente circostanza. pagina 5 di 7 In data 23.1.2020, veniva effettuato l'accesso all'appartamento e al box di proprietà di tramite il fabbro che sostituiva le serrature di entrambi -verbale doc. 8 a appellato-. Parte_1 Il 23.1.2020 nell'appartamento si trovavano tutti i mobili -come risulta dalle fotografie scattate in quell'occasione, prodotte sub doc.18-. Quindi, il non avrebbe più potuto dopo quella data spostare i mobili nella cantina di Parte_1 cui al sub 74, dal momento che non poteva più accedere all'appartamento di sua proprietà in cui i medesimi erano collocati, in quanto non era più in possesso delle chiavi per accedervi essendo stata sostituita la serratura. In conclusione, sussiste la prova positiva che le due camere matrimoniali -in relazione alle quali è stata ridotta la domanda risarcitoria nell'atto di appello- non sono mai state trasferite nella cantina n.74.
1.2 Il secondo motivo è infondato.
L'appellante è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di primo grado sostenute sia dal convenuto, sia dalla terza chiamata. Ciò è conforme al principio della causalità, in quanto anche la chiamata in manleva dell'assicurazione da parte del convenuto è stata causata dalla domanda infondata dell'attore, rimanendo ininfluente la questione relativa all'operatività della polizza ritenuta correttamente assorbita dal tribunale, in quanto in ragione del rigetto della domanda dell'attore è superfluo pronunciarsi in merito alla stessa.
2. Secondo il principio della soccombenza e della causalità, deve essere condannato a Parte_1 pagare, sia a , sia a le spese processuali del presente grado di giudizio CP_1 Controparte_2 sulla base dei valori medi di cui al D.M. n. 147/2022 dello scaglione delle cause di valore compreso fra € 5.200 e € 26.000 secondo il disputatum, del grado di appello, liquidate, per ciascuna delle due parti, in complessivi € 3.966,00, -di cui € 1.134 per la fase di studio;
€ 921 per la fase introduttiva;
€ 1.911 per la fase decisoria-.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide:
1.rigetta l'appello;
2.conferma la sentenza del Tribunale di Monza n. 2699/2024, pubblicata l'11.11.2024;
3.condanna a pagare a e a le spese Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 del presente grado che si liquidano, per ciascuna delle due parti, in complessivi € 3.966,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
pagina 6 di 7 4.dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del
[...] DPR n° 115/ 2002 così come modificato dall'art 1, comma 17, della L. 24 12 2012 n° 228.
Milano, 11.6.2025
Il CONSIGLIERE estensore Andrea Francesco Pirola
IL PRESIDENTE
RI AT IU
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