Art. 1. Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 20 settembre 1951, n. 942 , contenente limitazioni all'impiego del nickel, del rame, dello zinco e delle rispettive leghe, con la seguente modificazione:
All'art. 5, dopo le parole: "caso per caso", sono aggiunte le seguenti: "sentito il parere di una Commissione composta da rappresentanti degli industriali, degli artigiani e dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni, e tenendo in particolare considerazione le necessita' dell'artigianato".
E' convertito in legge il decreto-legge 20 settembre 1951, n. 942 , contenente limitazioni all'impiego del nickel, del rame, dello zinco e delle rispettive leghe, con la seguente modificazione:
All'art. 5, dopo le parole: "caso per caso", sono aggiunte le seguenti: "sentito il parere di una Commissione composta da rappresentanti degli industriali, degli artigiani e dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni, e tenendo in particolare considerazione le necessita' dell'artigianato".