Sentenza 22 novembre 2006
Massime • 1
In base all'art. 16 della legge reg. siciliana n. 14 del 1988, nella riserva naturale integrale di Maccalube è consentito intraprendere nuove attività solamente a carattere scientifico, mentre possono continuare a svolgersi all'interno di essa tutte le attività agricole pregresse e tradizionalmente svolte, inidonee ad intaccarne la conservazione e la protezione dei caratteri naturali fondamentali.(La S.C. ha confermato la sentenza di merito, di accoglimento dell'opposizione a ordinanza ingiunzione emessa sulla base del regolamento regionale allegato al decreto assessoriale n. 290 del 1995, che introduceva nell'area il divieto di svolgere qualsiasi attività agricola - nella specie - mietitura, ritenuto dal giudice di merito illegittimo perchè in contrasto con quanto disposto dalla legge regionale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/11/2006, n. 24805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24805 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - rel. Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROVINCIA REGIONALE AGRIGENTO, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore Dott. ENZO FONTANA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 5, difeso dall'avvocato Lorenzo Spinnato, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PA US, CH ME, PA RO, PA ER, elettivamente domiciliati in ROMA V.LE DELLE MILIZIE 22, presso lo studio dell'avvocato Igor Turco, difesi dall'avvocato SE Lo Dico, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 895/03 del Tribunale di AGRIGENTO, depositata il 24/07/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/10/06 dal Consigliere Dott. GOLDONI Umberto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al tribunale di Agrigento, SE, RO, SA EL e EL RA, proprietari di alcuni terreni in contrada Maccalube, riserva naturale ed integrale, esponevano che non era mai stato comunicato loro che era vietato svolgere attività agricola nei terreni suddetti e che in ogni caso il divieto era arbitrario perché contra legem e pertanto proponevano opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione della Provincia regionale di Agrigento con cui, in ragione dell'avvenuto esercizio da parte loro di detta attività nei ricordati terreni, era stato solidalmente imposto il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, di Euro 51,65. Si costituiva la Provincia regionale e resisteva all'opposizione.
Con sentenza in data 24.7.2003, l'adito Tribunale, in persona del GOT, accoglieva la proposta opposizione sotto entrambi i profili proposti e regolava le spese.
Osservava il giudicante che il divieto di esercizio di attività agricole, previsto dall'art. 2, lett. f), del Regolamento allegato al decreto assessoriale n. 290/44 del 16.5.1995, risultando nuovo, diverso ed ulteriore rispetto a quelli posti dalla L.R. n. 98 del 1981 era illegittimo, siccome in contrasto con la L.R. n. 98 del 1981, art. 17, comma 3; che il detto regolamento violava comunque il principio della gerarchia delle fonti;
che il divieto di esercizio di attività agricole era poi illegittimo perché in contrasto con altre disposizioni della citata L.R. n. 98 del 1981 (art. 1, comma 2, art. 17, comma 2, e art. 22, comma 9); che la disposizione di cui alla L.R. n. 98 del 1981, art. 7, comma 2, n. 1, non poteva essere letta come contenente il detto divieto;
che la stessa disposizione andava coordinata con quanto previsto da altre norme della stessa legge e segnatamente dalla L.R. n. 98 del 1981, artt. 1, 17, e 22, ricordati;
che sotto il profilo soggettivo poi, nessuna responsabilità poteva essere ascritta agli opponenti, mentre ad essi avrebbe dovuto essere data comunicazione dell'avvio del procedimento.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di due motivi, la Provincia regionale di Agrigento;
resistono con controricorso i EL e la RA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è intestato a violazione della L.R. n. 98 del 1981, art. 7, come sostituito dalla L.R. n. 14 del 1988, art. 6; la Provincia regionale di Agrigento sostiene infatti che il provvedimento sanzionatorio venne contestato per la riscontrata violazione del divieto di esercizio di attività agricole nella riserva naturale integrale di Macalube, imposto dal decreto assessoriale, peraltro pienamente legittimo, essendo stato emesso in base alla citata L.R. n. 14 del 1988, artt. 5, 6 e 7; la L.R. n. 98 del 1981, art. 7, dispone che nella riserva de qua sono ammessi solo interventi a carattere scientifico.
La questione portata all'esame di questa Corte è quella di verificare se i lavori di mietitura, rilevati dagli agenti accertatoli nei fondi degli odierni controricorrenti, siti nella riserva, integrino o meno violazione della L. n. 14 del 1988, art.16, e del Decreto dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente 16 maggio 1995, n. 290, Regolamento allegato, art. 2, lett. f).
La regolamentazione contenuta al riguardo nella L.R. Sicilia n. 14 del 1988 va esaminata in tutti i profili in cui la questione in esame viene regolamentata;
invero, la L.R. Sicilia n. 14 del 1988, art. 16, espressamente vieta la coltivazione delle cave e l'esecuzione di movimenti di terra non finalizzati allo svolgimento delle normali attività agricole e la L.R. Sicilia n.14 del 1988, art. 6, ammette solo interventi a carattere scientifico;
ancora, la L.R. Sicilia n. 14 del 1988, art. 23, statuisce che in dette aree sono consentiti la prosecuzione delle attività agro-silvo-pastorali compatibili con la tipologia della riserva proposta e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria...
L'analisi normativa sin qui svolta consente di giungere a conclusioni che non possono differire dalla soluzione adottata dal primo giudice. Invero devesi ritenere che il solo apparente contrasto rilevabile nelle norme su riportate si debba risolvere mediante una lettura che conservi a ciascuna disposizione la sua valenza, peraltro coordinandole in una disciplina armonica. Devesi quindi argomentare nel senso che nell'area vincolata, dal momento in cui la stessa è stata qualificata riserva naturale integrale sono ammessi soltanto interventi a carattere scientifico, non essendo consentito svolgervi ex novo altri tipi di attività e lavori. Per contro, tutte le attività lavorative e produttive tradizionalmente svolte all'interno della riserva non sono considerate idonee ad intaccarne la conservazione e la protezione dei caratteri naturali fondamentali.
Infatti, va rilevato come nessuna norma della legge in esame vieti espressamente l'esercizio, all'interno della riserva, di tali lavorazioni, mentre la L.R. Sicilia n. 14 del 1988, art. 22, fa esplicitamente salvi le attività agro-silvo-pastorali compatibili con la tipologia della riserva proposta.
Oltre tutto, la stessa dizione della L.R. Sicilia n. 14 del 1988, art. 6, laddove ammette solo interventi a carattere scientifico,
lascia logicamente intendere che, con il lemma "interventi" usato si sia voluto parlare di atti innovativi e non conseguenti alla corretta scansione di una pregressa attività agricola;
devesi pertanto concludere nel senso che nell'area, qualificata come riserva naturale integrale mentre sono ammessi soltanto interventi a carattere scientifico dal momento in cui tale qualificazione è avvenuta, le attività agricole (tra cui la mietitura), tradizionalmente svolte all'interno della riserva sono considerate inidonee ad intaccare la conservazione e la protezione dei caratteri naturali fondamentali, come conferma la stessa dizione della L.R. Sicilia n. 14 del 1988, art. 22, che fa salva la "prosecuzione" delle attività agro-silvo-pastorali compatibili. È anche da aggiungere che una legge che impedisse la prosecuzione di quelle attività, in atto al momento della qualificazione dell'area, concreterebbe un intervento almeno parzialmente espropriativo e, pertanto, non essendo prevista alcuna forma di ristoro al riguardo, sarebbe seriamente sospetta di illegittimità costituzionale, cosa questa che anche sotto questo aspetto, spinge a optare per l'interpretazione costituzionalmente corretta. Deve concludersi quindi che il regolamento non può essere considerato esecutivo di una norma che, interpretata correttamente, non vieta l'attività di mietitura all'interno della riserva naturale.
Per le ragioni sin qui esposte, il motivo deve dunque essere respinto;
tanto comporta l'assorbimento della seconda doglianza, per difetto di interesse, stante che in ogni modo la soluzione adottata non verrebbe scalfita dall'accoglimento dello stesso. Il ricorso deve pertanto essere rigettato;
la relativa complessità della materia costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese relative al presente procedimento per cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2006