Decreto cautelare 29 luglio 2022
Ordinanza cautelare 15 settembre 2022
Sentenza breve 14 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza breve 14/11/2022, n. 1793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1793 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/11/2022
N. 01793/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00885/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 885 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giampiero Tramacere, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili - Ufficio Motorizzazione Civile Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del diniego espresso con nota prot. n. -OMISSIS- dell’11-13 Maggio 2022 dal Direttore della Motorizzazione Civile di Lecce al rilascio del titolo abilitativo alla guida (patente di categoria B) richiesto da -OMISSIS-, in ragione della ritenuta “non sussistenza dei requisiti morali di cui all'art. 120, comma 1, CdS”, notificato in data 13 Maggio 2022;
di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’ordinanza collegiale di questo Tribunale n.434/2022;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 8 novembre 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e udito per il ricorrente l’avv.to G. Tramacere;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Il ricorrente ha impugnato l’epigrafata nota prot. n. -OMISSIS-, emessa il 13.05.2022 e notificata in pari data, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile - Ufficio della Motorizzazione Civile di Lecce - gli ha negato il rilascio del titolo abilitativo alla guida (patente di categoria B) per l’insussistenza dei requisiti morali di cui all’art. 120 comma 1 del Codice della Strada (in quanto già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per tre anni dal 2010 al 2013, pur se il 13 marzo del 2013, gli veniva notificata dal Commissariato di P.S. di Gallipoli la cessazione della suddetta misura di prevenzione).
1.1. A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
- VIOLAZIONE ART.120 DEL CODICE DELLA STRADA.
1.2. Con decreto presidenziale n.385/2022 pubblicato il 29 luglio 2022, il Presidente di questa Sezione ha respinto l’istanza di misure cautelari provvisorie presidenziali proposta dalla parte ricorrente rilevando che “ il ricorso appare - allo stato - inammissibile perché non notificato all’Avvocatura distrettuale dello Stato e per difetto di giurisdizione dell’adito Giudice Amministrativo ”.
Con ordinanza collegiale n. 434 del 15.09.2022, questo Tribunale, “ rilevato che la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio risulta essere stata effettuata direttamente al Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili - Ufficio Motorizzazione di Lecce, in persona del Direttore p.t., presso la sua sede reale, anziché presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce ” ha fissato “ al ricorrente ex art. 44 comma 4 c.p.a. il termine perentorio di 30 (trenta) giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per procedere al rituale rinnovo della notifica del ricorso indicato in epigrafe al Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili - Ufficio Motorizzazione di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce ”.
Il 5 ottobre 2022 il ricorrente ha, poi, provveduto alla notifica del ricorso al Ministero intimato presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce.
Alla Camera di Consiglio dell’8 novembre 2022, il Presidente della Sezione “ ex art 73 c.3 c.p.a. ha rilevato un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito ” avvisando le parti presenti che “ il Collegio introita la causa per eventuale decisione in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.” ; successivamente la causa è stata introitata per la decisione.
2. In limine, osserva il Tribunale che, a seguito della citata ordinanza collegiale della Sezione n. 434/2022 il ricorrente ha provveduto, nel termine perentorio ivi indicato, al rituale rinnovo della notifica del ricorso indicato in epigrafe al Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili - Ufficio Motorizzazione di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, sicchè può ritenersi che, come previsto dall’art. 44 comma 4 c.p.a. ultimo periodo, la rinnovazione della notificazione abbia impedito ogni decadenza.
2.1. Il ricorso è, però, manifestamente inammissibile per difetto di giurisdizione del G.A. adito.
2.2. Con il ricorso all’esame, parte ricorrente deduce che l’impugnata nota di diniego del titolo abilitativo alla guida è stata emessa dall’Ufficio della Motorizzazione Civile di Lecce per ravvisata carenza dei requisiti morali di cui all’art. 120 comma 1 del Codice della Strada (sul presupposto della sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale disposta a suo carico per tre anni dal 2010 al 2013, nonostante che, in data 13 marzo del 2013, gli sia stata notificata dal Commissariato di P.S. di Gallipoli la cessazione della suddetta misura di prevenzione).
Osserva, il Tribunale che, in applicazione dell’articolo 120, comma 1, del Codice della Strada - D. Lgs. n.285/1992 “1 . Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all’articolo 2, e della legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti dei provvedimenti riabilitativi… ”.
Secondo giurisprudenza ormai consolidata (anche di questa Sezione) e condivisibile, ogni questione relativa al possesso (o meno) dei requisiti morali di cui all’art. 120 comma 1 del Codice della Strada, prescritti per il conseguimento del titolo di abilitazione alla guida, spetta alla cognizione dell’A.G.O., “ trattandosi di accertamento avente natura vincolata e con vincolo posto nell’esclusivo interesse privato, la cui posizione giuridica va qualificata in termini di diritto soggettivo perfetto” (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione V, 06/04/2016, n. 1694; nello stesso senso, ex multis, T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 20/11/2018, n. 1718; T.A.R. Campania, Napoli, Sezione V, 20/06/2018, n. 4071; Cassazione Civile, Sezione II, 04/11/2010, n. 22491).
Né la situazione può dirsi mutata a seguito della sentenza 9 febbraio 2018, n. 22 della Corte Costituzionale, “in quanto detta declaratoria di illegittimità costituzionale - che ha come effetto di attrarre i provvedimenti di revoca della patente di guida fondati sul rilievo ostativo della condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nella giurisdizione del G.A., dovendo tali provvedimenti adottarsi, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale, non in via automatica, ma nell'esercizio del potere valutativo di carattere discrezionale del Prefetto - è relativa soltanto all'ipotesi presa in esame dalla Corte e non anche all'ipotesi di diniego rilascio patente per le ragioni ostative di cui all'art. 120 comma 1 c.d.s. (…) a prescindere dall'individuazione della concreta ragione ostativa fra quelle menzionate dal medesimo disposto normativo ” (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione V, 20/06/2018, n. 4071, cit.).
In tal senso, infatti, la Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 152 del 10 giugno - 12 luglio 2021, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada) sollevate, in riferimento all’art. 3 (oltre che agli artt. 4, 16 e 35) della Costituzione, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, ribadendo che « questa Corte ha già escluso che le ragioni che hanno comportato il superamento dell'automatismo della revoca prefettizia ad opera delle richiamate sentenze siano analogamente riferibili al diniego del titolo abilitativo di cui al comma 1 dell'art. 120 cod. strada. Questa conclusione si fonda sul rilievo che «tale diniego riflette una condizione ostativa che, diversamente dalla revoca del titolo, opera a monte del suo conseguimento e non incide su alcuna aspettativa consolidata dell'interessato. Inoltre non ricorre, in questo caso, la contraddizione, che ha assunto decisivo rilievo in tema di revoca della patente, tra obbligatorietà' del provvedimento amministrativo e facoltatività della parallela misura adottabile dal giudice penale in relazione alla medesima fattispecie di reato. Infine, diversamente da quanto presupposto dal giudice a quo, l'effetto ostativo al conseguimento della patente, previsto dalla disposizione censurata, non incide in modo "indifferenziato" sulla posizione dei soggetti condannati per reati in materia di stupefacenti. La diversa gravità del reato commesso, unitamente alla condotta del reo successiva alla condanna, assume, infatti, determinante rilievo ai fini del possibile conseguimento (anche dopo un solo anno nel caso di condanna con pena sospesa) di un provvedimento riabilitativo (ex artt. 178 e 179 del codice penale), che restituisce al condannato il diritto a richiedere la patente di guida» (sentenza n. 80 del 2019 e ordinanza n. 81 del 2020). …Questi stessi argomenti risultano estensibili alle questioni relative al diniego di rilascio del titolo a coloro che siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione. Inoltre, con riferimento a queste ultime è prevista la possibilità' di ottenere, sebbene dopo tre anni, la riabilitazione prevista dall'art. 70 del d.lgs. n. 159 del 2011. Essa comporta la cessazione degli effetti pregiudizievoli connessi alla misura, nonchè dei divieti previsti dall'art. 67 dello stesso d.lgs. n. 159 del 2011. Anche rispetto a questa ulteriore condizione soggettiva, pertanto, l'ordinamento riconosce un differenziato rilievo della condotta e della personalità del soggetto, con una valutazione che assume rilevanza decisiva ai fini del possibile conseguimento della patente di guida ».
La Corte costituzionale ha, quindi, concluso nel senso che « i significativi elementi differenziali, che caratterizzano rispettivamente i provvedimenti di diniego di rilascio, di cui al comma 1 dell'art. 120 cod. strada, e quelli di revoca del titolo, giustificano, su un piano di non manifesta rragionevolezza, il diverso trattamento normativo, così escludendo la denunciata violazione dell'art. 3 Cost .».
2.3. I principi suindicati devono essere applicati anche alla presente controversia, in quanto il ricorrente ha impugnato il diniego del rilascio del titolo abilitativo alla guida di categoria B, adottato vincolativamente dalla Motorizzazione Civile di Lecce per la ravvisata insussistenza dei requisiti morali di cui all’art.120 comma 1 del Codice della Strada.
Tale ipotesi, investendo l’accertamento vincolato da parte della Motorizzazione Civile dei requisiti soggettivi morali di cui all’art.120 comma 1 del C.d.S. per conseguire ex novo la patente di guida di Categoria B non deve, invero, confondersi con l’ipotesi della richiesta del rilascio (discrezionale) del nulla - osta da parte della Prefettura alla patente di guida (questione estranea al presente giudizio), successivamente al decorso del triennio dalla revoca della patente (disposta ex art. 120 comma 2 C.d.S.) e alla riabilitazione penale.
2.3. Da ultimo, è appena il caso di rilevare che l’indicazione della P.A. contenuta in calce alla nota impugnata (circa il possibile ricorso al T.A.R.) non è vincolante per il Giudice Amministrativo.
2.4. Pertanto, deve essere declinata la giurisdizione di questo Tribunale Amministrativo Regionale in favore del Giudice Ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riproposta nei termini di legge (ex art. 11 c.p.a.), fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda azionata innanzi a questo Tribunale.
3. Per tutto quanto innanzi sinteticamente esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale Amministrativo Regionale.
3.1. Sussistono i presupposti di legge (anche in considerazione del rilievo operato d’ufficio del difetto di giurisdizione), per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del G.A, in favore dell’A.G.O, innanzi alla quale parte ricorrente potrà riassumere il giudizio nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi dell’art. 11 c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 8 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.