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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 28/03/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice Dr.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10/2025 V.G., vertente
TRA
n. a Lanciano il 6.2.1981, CF , Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Alessandro Marrone
E
n. in Belgio il Controparte_1
2.3.1984, CF difeso dall'Avv. Daniela Frini C.F._2
CONCLUSIONI
Le parti si riportano all'accordo in ordine al ricorso depositato il
10.1.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- rilevato che le parti all'udienza del 27.3.2025, si riportavano alle conclusioni di cui al ricorso depositato il 10.1.2025, del seguente preciso tenore:
affido delle minori e ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori, secondo le disposizioni di legge sull'affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica delle stesse presso la madre nell'abitazione familiare in San Vito Chietino (CH), al C.so Giacomo
pagina 1 di 5 Matteotti n° 96. Per effetto e a norma delle disposizioni di legge sull'affido condiviso, tutte le decisioni e/o scelte più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, inclinazione naturale e aspirazioni delle minori, con il massimo spirito collaborativo e limitando ogni eventuale conflittualità tra di loro. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle figlie. Nei rispettivi periodi di convivenza ciascun genitore avrà il diritto di esercitare la potestà separata sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione. La sig.ra avrà la facoltà -ove lo ritenga Parte_1 opportuno- di trasferire altrove la propria residenza e quella delle figlie e , purché ciò non impedisca o limiti il Persona_3 Persona_2 diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza, la sig.ra sarà comunque tenuta a notiziare in merito il sig. con Parte_1 CP_1 congruo preavviso.
Nel rispetto del principio della bi-genitorialità sotteso all'affidamento condiviso, il sig. avrà il diritto-dovere di vedere e tenere con CP_1
sé le figlie e ogni settimana, nella Persona_3 Persona_2 giornata di domenica pomeriggio, orientativamente dalle ore 16.00 alle ore
20.30, ed il lunedì dalle ore 9.00 del mattino alle ore 20.30 della sera, compatibilmente con gli impegni scolastici delle bimbe. Il padre, inoltre, potrà vedere e tenere con sé le figlie anche durante la settimana, nei giorni e negli orari che i genitori concorderanno di volta in volta (ma almeno nel giorno prima) in ragione degli orari di lavoro del sig. e sempre CP_1 compatibilmente con le esigenze della sig.ra e la volontà delle Parte_1 minori. In tali occasioni il padre potrà trascorrere del tempo con le bimbe anche presso l'ex casa familiare (ma in quest'ultimo caso previo accordo tra i genitori). Fermo il diritto di visita come sopra specificato, a decorrere dal
23.09.2026, ossia dal compimento dei cinque anni della figlia Persona_2
il padre potrà altresì vedere e tenere con sé le figlie minori, a
[...] settimane alterne, nelle giornate consecutive di domenica e lunedì, dalle pagina 2 di 5 ore 16.00 della domenica alle ore 20,30 del lunedì successivo, con pernotto delle minori presso lo stesso. Il tutto, salvi diversi accordi tra i genitori, in ragione dei loro impegni di lavoro e/o altri particolari e sempre nel rispetto del volere delle esigenze delle figlie.
Durante le festività natalizie, il padre avrà inoltre il diritto-dovere di vedere e trascorrere del tempo con le figlie, anche presso l'ex casa familiare (previo consenso della sig.ra dato di volta in volta), ad anni alterni, una Parte_1 volta il giorno del 24 Dicembre e l'anno successivo quello del 25 Dicembre, negli orari che i genitori dovranno concordare di volta in volta, e ugualmente il 31 Dicembre o il 1° Gennaio. Allo stesso modo, in occasione delle festività pasquali, il padre avrà il diritto-dovere di vedere le figlie, anche presso l'ex casa familiare, ad anni alterni, una volta il giorno di
Pasqua e l'anno successivo la Pasquetta, negli orari che i genitori dovranno concordare di volta in volta. Durante le vacanze estive, il padre avrà il diritto-dovere di trascorrere con le figlie sette giorni (in maniera continuativa), nel periodo compreso tra i mesi di Luglio e Settembre di ogni anno solare, che dovrà comunque essere individuato e concordato con la madre entro il 30 Giugno di ogni anno. I genitori dovranno reciprocamente comunicarsi l'indirizzo della località di vacanza ove eventualmente condurranno le figlie, indicando le date di partenza e ritorno.
Indipendentemente dal giorno della settimana, le figlie trascorreranno con il padre la giornata della festa del papà e con la madre quella della festa della mamma, mentre nel giorno del loro compleanno le minori trascorreranno, ad anni alterni, una volta il pranzo con il padre e la cena con la madre e l'anno successivo viceversa. Il tutto sempre compatibilmente con gli impegni di lavoro e/o altri dei genitori e con le esigenze delle minori.
Le parti, in funzione di quanto sopra previsto, si impegnano ad agire nell'esclusivo interesse delle minori favorendo, per quanto possibile, una effettiva bi-genitorialità.
Tale regime di permanenza potrà essere derogato su accordo dei genitori che si impegnano a manifestare elasticità e buon senso nel preminente interesse delle figlie minori.
pagina 3 di 5 A titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, Persona_1
e , il padre corrisponderà la somma mensile
[...] Persona_2 complessiva di €. 450,00// (euro quattrocentocinquanta//00), rivalutabile ex lege secondo indicizzazione ISTAT, da versarsi, entro il giorno 15 di ogni mese a decorrere da novembre 2024, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra , alle seguenti coordinate Parte_1
IBAN: [...]. Per quanto attiene all'assegno unico universale questo sarà attribuito nella misura del 100% alla SI.ra
Parte_1
Le spese di natura straordinaria saranno ripartite nel rispetto del protocollo di intesa elaborato dal CNF e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di
Lanciano e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano che le parti dichiarano di aver visionato e compreso. Per il futuro, ad esclusione di quelle urgenti e comunque necessarie, esse dovranno essere ritualmente concordate e, ove sostenute in anticipazione da una delle parti, formalmente documentate al momento della richiesta di rimborso
Le parti concordano che, relativamente alle spese dell'abitazione familiare
(energia elettrica, gas, acqua ecc) saranno sostenute nella misura del 50% da entrambi i ricorrenti ma solo limitatamente al periodo di coabitazione
(cioè sino al 30.10.2024). Per il periodo successivo a tale data, tutte le spese resteranno a totale carico della sig.ra Parte_1
Il sig. si impegna altresì, limitatamente ai periodi delle vacanze CP_1 scolastiche (natale, pasqua e periodo estivo), ad accollarsi il 50% delle spese che dovessero rendersi necessarie per l'assunzione di una babysitter per la gestione delle minori e ciò solo per consentire alla sig.ra di Parte_1 poter seguire un tirocinio relativo ad un corso regionale e/o per consentirle di lavorare.
genitori si impegnano e assumono l'obbligo, reciprocamente, a non coinvolgere le minori nelle loro eventuali relazioni sentimentali. In ogni caso, i genitori concordano, nell'esclusivo interesse delle figlie, che le stesse non dovranno subire alcun condizionamento e/o pressione nella frequentazione del genitore con eventuale altro/a partner, nel caso in cui pagina 4 di 5 quest'ultimo/a non incontri, per qualsivoglia ragione, il gradimento di e . Persona_1 Persona_2
Le parti si impegnano a non pubblicare le foto delle figlie minori sui social e/o foto profilo personale se non previa autorizzazione di entrambi.
Il padre dovrà essere inserito in tutte le piattaforme digitali (chat, gruppi etc.) ove sono incluse e/o riguardanti le figlie (a titolo meramente esemplificativo: asilo, scuola, catechismo, sport etc.) e la madre dovrà comunicare al padre i dati di accesso alle relative applicazioni (come ad es. la “Classroom” della scuola dell'Infanzia frequentata dalle bambine etc.).
Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, regolamenta la gestione di e , figlie di e Persona_1 Persona_2 Parte_1 [...]
, nate fuori dal matrimonio, alle Controparte_1 condizioni concordate e sopra testualmente riportate, da considerarsi parte integrante della sentenza.
Così deciso in Lanciano il 28.3.2025
Il Presidente Massimo Canosa
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