Versione
25 agosto 1971
25 agosto 1971
Art. 8.
L'Istituto per il credito ai lavoratori all'estero (ICLE) e' autorizzato, in deroga al proprio statuto ed entro il limite di tre miliardi, ad effettuare le operazioni di finanziamento previste dalla presente legge.
L'Istituto per il credito ai lavoratori all'estero (ICLE) e' autorizzato, in deroga al proprio statuto ed entro il limite di tre miliardi, ad effettuare le operazioni di finanziamento previste dalla presente legge.