TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 16/06/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Collegio, in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Stefania Deiana Presidente
dott.ssa Ada Gambardella Giudice relatore dott.ssa Giovanna Maria Mossa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1920/2024, promossa
DA
(C.F. ), rappresentata dall'avv. Marcello Parte_1 C.F._1
Masia
RICORRENTE
CONTRO
Amministratore di sostegno l'avv. Maria Michela Fois e rappresentato dall'avv. Piera
Veronese
CONVENUTO
CON L'INTERVENTO
DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
SASSARI
Causa in punto di separazione giudiziale, rimessa al collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la ricorrente e il resistente congiuntamente: 1) dichiarare la separazione dei coniugi nata a [...] il [...], C.F. , e Parte_1 C.F._1 CP_1
, nato il [...] ad [...], C.F. , entrambi residenti
[...] C.F._2
in Uri, Via Cagliari 1; 2) assegnare la casa coniugale in Uri, Via Cagliari 1, alla Sig.ra la quale la abiterà con il figlio;
3) disporre l'affidamento Parte_1 Persona_1
del figlio minore congiuntamente ai coniugi con collocamento presso Persona_1
la madre con diritto di visita del padre che preveda almeno un pomeriggio alla settimana presso l'abitazione del padre, ma con poteri esclusivi della madre in materia sanitaria, scolastica e nei rapporti con la P.A. (es. per il rilascio di documenti di identità
o validi per l'espatrio); 4) disporre a carico del resistente un assegno CO
mensile a titolo di contributo per il mantenimento del figlio dell'importo di € Per_1
500,00, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del CNF;
5) disporre, sempre a carico del resistente , un assegno mensile a titolo di contributo per il CO
mantenimento della coniuge dell'importo di € 100,00, con adeguamento Parte_1
automatico annuale secondo gli indici ISTAT;
6) disporre che l'assegno unico ed universale nell'interesse del figlio venga richiesto e trattenuto dalla Persona_1
sola ricorrente affinché provveda alle necessità del figlio;
7) disporre che Parte_1 i ratei del mutuo cointestato tra i coniugi e acceso presso la per Controparte_2
l'acquisto della casa familiare, pari ad € 500,00 mensili rimangano ripartiti tra gli stessi nella misura del 50% ciascuno, come da relativo contratto, sino a che le parti non stabiliranno nuove determinazioni in merito alla casa familiare;
8) i coniugi si impegnano sin d'ora a concedersi reciprocamente autorizzazione per l'espatrio, qualora necessaria;
9) le parti concordano che la signora potrà trattenere Parte_1
interamente la somma di € 4.347,22, corrispondente alla rendita INAIL di competenza del mese di maggio 2025 del ed erroneamente accreditata dall'INPS sul conto CP_1
corrente postale cointestato ai coniugi, ai seguenti titoli: - € 3.000,00 a titolo di contributo per il mantenimento per sé e per il figlio dal mese di maggio a settembre
2025 compreso (€ 600,00 x 5 mensilità); - € 1.250,00 a titolo di quota parte dovuta dal per i ratei di mutuo dal mese di maggio a settembre 2025 compreso ( € 250,00 CP_1
x 5 mensilità); - la somma residua a titolo di contributo per spese di imposta di bollo e chiusura conto che le parti si impegnano ad estinguere quanto prima;
10) per effetto delle pattuizioni di cui al capo 9) le obbligazioni in capo al in esso contenute CP_1
riprenderanno a decorrere dal 01.10.2025; 11) con compensazione di spese e compensi di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31.7.2024 esponeva di aver contratto Parte_1
matrimonio civile con il 29.7.2006 e che dalla loro unione era nato CO
, ancora minorenne. Rilevava come poco dopo la nascita del figlio i coniugi si Per_1
erano separati di fatto più volte e che nel 2019 il marito aveva subito un grave incidente sul lavoro che l'aveva reso incapace di svolgere in autonomia le attività della vita quotidiana, motivo per cui ella aveva abbandonato il proprio lavoro per potersi prendere cura del marito a tempo pieno. Lamentava, tuttavia, che quello, nonostante lo stato precario di salute, aveva continuato a tenere comportamenti pregiudizievoli nei confronti suoi e del figlio. Dichiarava di essere comproprietaria con il Sig. CP_1
della casa familiare e delle relative pertinenze, per il cui acquisto era stato contratto un mutuo che li avrebbe impegnati sino al 2041 con una rata mensile di € 500,00; aggiungeva che l'unica fonte economica della famiglia era la pensione d'invalidità del marito di circa € 4.000,00. Chiedeva, quindi, l'affidamento esclusivo del figlio minore
(non potendosene occupare il padre, stante la sua condizione di grave invalidità) e di imporre al coniuge un contributo al mantenimento suo e del figlio.
Il resistente si costituiva a mezzo del suo amministratore di sostegno e non si opponeva alla volontà della moglie di separarsi e alla richiesta di assegnazione della casa coniugale, ma contestava la richiesta di affido esclusivo per il pregiudizio che ne sarebbe derivato alla sua relazione con il figlio con cui chiedeva di poter trascorrere almeno un pomeriggio alla settimana nel rispetto dei suoi impegni scolastici e non.
Rilevava di versare in un grave stato di invalidità, per la quale percepiva una rendita mensile di € 4.300,00, somma necessaria per affrontare sia le spese di vitto e alloggio della struttura in cui viveva che i costi per l'assistenza del personale specializzato, la fisioterapia e la logopedia. Non si opponeva al contributo al mantenimento per il figlio
(né al versamento dell'assegno unico interamente alla moglie), ma a quello per la ricorrente in considerazione della sua giovane età, della sua capacità lavorativa, oltre che dell'imminente percezione della consistente somma di Euro 25.000,00 a seguito dell'estinzione del conto cointestato;
evidenziava anche la sua comproprietà di altri beni immobili e chiedeva che gli obblighi restitutori del mutuo fossero divisi sempre nella misura del 50%.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, era quindi rimessa al Collegio per la decisione su conclusioni congiunte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere pronunciata la separazione tra i coniugi, di cui sussistono i presupposti previsti dall'art. 151 c.c., essendo emerso dal ricorso e da quanto dichiarato dai coniugi che la loro crisi è irreversibile e non sussistono possibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale di un tempo.
Il figlio minore (della cui audizione non vi è stata la necessità, stante la sua età Per_1
e la mancanza di criticità tali da renderne necessario l'ascolto) va affidato congiuntamente ai genitori e sarà collocato presso la madre con diritto di visita del padre almeno un pomeriggio alla settimana presso l'abitazione di quello. Per i limiti alle abilità del convenuto (che si auspica potranno ridursi sempre di più con adeguata terapia che potrà far riappropriare il almeno in parte delle sue capacità), la CP_1
madre viene investita dei poteri rappresentativi esclusivi del figlio in materia sanitaria, scolastica e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
Stante il rapporto di stabile convivenza con il figlio il Collegio procede all'assegnazione della casa coniugale, con i relativi arredi, alla Sig.ra Parte_1
Valutate le capacità economiche del convenuto, come pure le spese che egli deve sostenere per le sue esigenze di cura ed assistenza, si dispone che CO
contribuisca al mantenimento del figlio sia versando un contributo mensile di Per_1
complessivi € 500,00, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT, sia partecipando nella misura del 50% alle spese straordinarie secondo il protocollo del
CNF che qui si richiama. Attualmente la condizione della priva di occupazione, Pt_1
giustifica un sia pur minimo contributo al suo mantenimento che si determina, secondo il volere delle parti, in Euro 100,00 mensili, con adeguamento automatico agli indici
ISTAT. In ragione della stabile convivenza del minore presso la madre è a questa che spetterà l'intero assegno unico.
Il Collegio non può disporre su altri temi, come i residui rapporti obbligatori che fanno capo alle parti. Ci si limita a prendere atto dell'accordo da questi raggiunto in ordine al mutuo (le rate del mutuo acceso presso la per l'acquisto della Controparte_2
casa familiare, pari ad € 500,00 mensili, rimarranno ripartite tra gli stessi nella misura del 50% ciascuno, sino a che essi non stabiliranno nuove determinazioni in merito alla casa familiare) e alla somma di rendita INAIL (sicché la signora potrà Parte_1
trattenere interamente la somma di € 4.347,22, corrispondente alla rendita INAIL di competenza del mese di maggio 2025 del ed erroneamente accreditata CP_1
dall'INPS sul conto corrente postale cointestato ai coniugi, imputandola ai seguenti titoli: - € 3.000,00 a titolo di contributo per il mantenimento per sé e per il figlio dal mese di maggio a settembre 2025 compreso (€ 600,00 x 5 mensilità); - € 1.250,00 a titolo di quota parte dovuta dal per i ratei di mutuo dal mese di maggio a CP_1
settembre 2025 compreso (€ 250,00 x 5 mensilità); - la somma residua a titolo di contributo per spese di imposta di bollo e chiusura conto che le parti si impegnano ad estinguere quanto prima;
per l'effetto delle pattuizioni le obbligazioni in capo al in esso contenute riprenderanno a decorrere dal 01.10.2025). CP_1
Si dà anche atto del reciproco consenso espresso dai coniugi al rilascio di documenti validi per l'espatrio.
Spese compensate, come da comune richiesta.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi nata a [...] il Parte_1
27.08.1979 (C.F. ), e nato ad [...] C.F._1 CO
il 04.03.1975 (C.F. ); C.F._2
- affida il figlio minore congiuntamente ai genitori con collocazione Per_1
presso la madre;
il padre potrà vederlo e tenerlo con sé presso la sua abitazione per almeno un pomeriggio alla settimana;
la madre avrà poteri rappresentativi esclusivi del figlio in materia sanitaria, scolastica e nei rapporti con la Pubblica
Amministrazione;
- assegna la casa coniugale con i relativi arredi a che vi vivrà col Parte_1
figlio;
- dispone che contribuisca al mantenimento del figlio sia CO Per_1
versando a entro il 5 di ogni mese la somma di € 500,00, Parte_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, sia sostenendo nella misura del
50% le spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie secondo il protocollo CNF del 2017 che qui si richiama;
- dispone che versi in favore di entro il 5 di ogni CO Parte_1
mese la somma di € 100,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
- dispone l'attribuzione dell'assegno unico in favore di Parte_1
- manda alla Cancelleria per la trasmissione all'ufficiale di Stato Civile del comune di Uri (SS) per l'annotazione della presente sentenza (Registro degli atti di matrimonio presso l'Ufficio di Stato Civile Anno 2006, n.2, Parte I, Serie A);
- spese compensate.
Sassari, 16.6.2025
Il Giudice estensore – dott.ssa Ada Gambardella
Il Presidente – dott.ssa Stefania Deiana