Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 11/06/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
n. 2552 / 2023 r.g.a.c.
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE RELATIVA ALLA CAUSA n. r.g. 2552/2023
Oggi 11 giugno 2025, alle ore 09:56 innanzi al Giudice, dott.ssa Chiara Martello, è presente per parte opponente l'Avv. Luca Marenchino e per parte opposta l'Avv. Giulia Ubertis per delega dell'Avv. Giulini.
Il G.I. invita le parti a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c.-.
L'Avv. Marenchino si riporta alle difese in atti, contestando le avverse difese e conclusioni,
e precisa le proprie conclusioni richiamando quelle formulate in atto di citazione in opposizione. Evidenzia che contrattualmente era prevista l'inapplicabilità della clausola a prima richiesta con conseguente incoferenza della giurisprudenza sulle richieste stragiudiziali della Banca nei confronti del debitore principale;
contesta la sussistenza di un riconoscimento di debito e Ribadisce l'intervenuta decadenza e dunque l'estinzione della fideiussione.
L'Avv. Ubertis richiama le difese ed argomentazioni articolate in atti, insistendo per le conclusioni formulate in sede di comparsa di costituzione e ribadite nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.; evidenzia che la giurisprudenza è pacifica in relazione all'interruzione dei termini per la decadenza e la prescrizione. Ribadisce che il doc. f costituisce riconoscimento di debito da parte dell'opponente.
Il Giudice si riserva di provvedere in prosieguo di udienza.
****
Il Giudice, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies c.p.c.-.
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Martello pronunzia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2552 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente,
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Cuneo (CN), Via Parte_1 C.F._1
Carlo Emanuele III n. 25, presso lo studio dell'Avv. Marco Pellegrino, dal quale, anche disgiuntamente all'Avv. Luca Marenchino, è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- ATTRICE IN OPPOSIZIONE -
E
C.F.: ), in persona del legale rappresentate ON P.IVA_1
p.t., e per essa, in forza di procura speciale a rogito Notaio del 20/07/2017 Persona_1
Rep. 60852 Racc. 11359, quale mandataria per la gestione dei crediti, CP_2 denominazione assunta da come deliberato dall'Assemblea Straordinaria in CP_3 data 25 giugno 2019, con verbale del Notaio di Roma, già Persona_2 precedentemente denominata anche Controparte_4 abbreviata in – (C.F.: e P.IVA: ), in persona Controparte_5 P.IVA_2 P.IVA_3 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in AL (CN), Corso Roma n. 23, presso lo studio dell'Avv. Luigi Giulio Giulini Richard, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- CONVENUTA IN OPPOSIZIONE -
2 Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 830/2023 del 24 luglio 2023.
Conclusioni: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per quel che concerne lo svolgimento del processo e tanto in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
• Svolgimento del processo.
Con atto di citazione, ritualmente notificato a mezzo pec in data 9 ottobre 2023, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 830/2023, dotato della clausola di provvisoria esecutività ex art. 642 c.p.c., emesso dall'intestato Tribunale in data 24 luglio
2023, pubblicato in pari data e notificato alla debitrice ingiunta il successivo 28 luglio 2023, mediante il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di ON
(d'ora in avanti, per brevità, della somma di euro 107.111,80, oltre interessi e CP_1 spese della procedura monitoria, quale saldo debitorio dovuto in forza del rilascio di tre fideiussioni prestate dall'opponente in favore di a garanzia delle Controparte_6 obbligazioni sorte in capo al marito, , titolare dell'omonima impresa _7 individuale corrente in 12040 Sant'Albano Stura (CN), Via Circonvallazione Paolo Barbero
n. 27, e specificamente:
(i) fideiussione specifica del 7 febbraio 2008 a garanzia del mutuo chirografario n. 3594591 dell'importo di euro 78.000,00;
(ii) fideiussione omnibus del 2 settembre 2008 sino a concorrenza dell'importo massimo pari ad euro 325.000,00;
(iii) fideiussione specifica del 12 giugno 2012 a garanzia della linea di fido promiscuo erogato sul c/c 40947068 per l'ammontare pari ad euro 80.000,00.
Nello specifico, parte opponente – convenuta in senso sostanziale – eccepiva, in primo CP_ luogo, che non aveva prodotto unitamente al ricorso monitorio, il contratto di fido CP_1 promiscuo concesso sul c/c 40947068 per l'ammontare di € 80.000,00 erogato al OR
, titolare dell'omonima impresa individuale. Rappresentava che, in data 11 _7 ottobre 2012, era deceduto in Fossano (CN) il sig. ed il di lui figlio, _7 Pt_2
, aveva accettato l'eredità paterna, risultando unico erede del de cuius attesa
[...]
l'espressa rinunzia all'eredità da parte della moglie . Osservava, altresì, che Parte_1
era succeduto al padre nelle obbligazioni sorte in ordine ai rapporti bancari Parte_2
3 costituiti con ed aveva, peraltro, proseguito l'attività di impresa di cui Controparte_6 era stato titolare il padre – consistita in autotrasporto di cose per conto terzi e nell'officina di autoriparazione meccanica e motoristica – costituendo omonima impresa individuale in data
17 maggio 2013; rilevava altresì che, con lettere del 13 novembre 2013, Controparte_6 aveva comunicato al OR ed alla di lui madre, , quale
[...] Parte_2 Parte_1 fideiussore, il recesso, la revoca e la risoluzione di tutti i rapporti bancari costituiti nei confronti del OR , quale titolare dell'omonima impresa individuale, e, al _7 contempo, aveva sollecitato l'immediato pagamento della somma complessiva pari ad euro
98.621,69. Rappresentava, inoltre, che, con sentenza n. 35/2014 pubblicata in data 6 giugno
.2014, il Tribunale di Cuneo aveva dichiarato il fallimento del OR , quale
Parte_2 titolare dell'omonima impresa individuale e che, alla data della dichiarazione di fallimento, non aveva istaurato alcuna azione giudiziale idonea all'esazione del Controparte_6 credito vantato nei confronti del debitore principale OR , né l'istituto bancario
Parte_2 si era insinuato al passivo della massa del fallimento del OR . L'opponente
Parte_2 evidenziava, poi, che, con decreto emesso in data 19 febbraio 2021, il Tribunale di Cuneo aveva dichiarato la chiusura del fallimento del OR per avvenuta ripartizione
Parte_2 dell'attivo e, con decreto emesso in data 26 aprile 2022, la Corte d'Appello di Torino, nel procedimento n. RG VG 56/2022, aveva dichiarato l'esdebitazione del OR di
Parte_2 tutte le posizioni debitorie personali e sorte a carico del OR relative alla _7 conduzione dell'impresa individuale. Osservava, infine, che l'attività di impresa condotta prima dal OR e proseguita dal figlio era stata esercitata in _7 Parte_2 forma individuale sino alla dichiarazione giudiziale di fallimento e non era riconducibile neppure ad un'impresa famigliare ai sensi dell'art. 230bis c.c., mentre la ORa
[...]
, estranea alla conduzione delle suindicate imprese individuali e alla partecipazione Pt_1 dei risultati, quale casalinga che non aveva mai svolto attività di impresa, aveva sottoscritto le fideiussioni sulla base della sola affectio familiaris.
Tanto premesso, parte opponente eccepiva in via preliminare il mancato esperimento da parte della società ricorrente del tentativo di mediazione obbligatoria e, nel merito,
l'estinzione delle fideiussioni prestate dal la sig.ra per intervenuta decadenza della Pt_1 controparte dal diritto di azionare il credito nei confronti del fideiussore, attesa, in primo luogo, la vessatorietà delle clausole di deroga alla norma di cui all'art. 1957 c.c. per violazione della norma di cui all'art. 33, comma 2 lett. t) del Codice del Consumo, rivestendo
4 l'opponente la qualifica di consumatore, e, in ogni caso, il decorso del termine di 36 mesi pattuito senza che alcuna azione fosse stata medio tempore esperita nei confronti del debitore principale e del fideiussore
Parte opponente concludeva, dunque, chiedendo, previa sospensione del provvedimento monitoro opposto ex art. 649 c.p.c., “in via preliminare:
- dichiarare l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del procedimento di mediazione ex art.5 D.Lgs 28/2010;
- in ogni caso concedersi i termini alle parti per esperire il tentativo di conciliazione ai sensi comma 1 dell'art.5 D.lgs. 28/2010.
Nel merito:
- accertare e dichiarare che l'avversa pretesa al pagamento della somma ingiunta nei con- fronti della ORa è infondata per le ragioni esposte in narrativa, in quanto le Parte_1 fideiussioni prestate sono estinte ai sensi di legge e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto.
In ogni caso, con vittoria delle spese, oltre anticipazioni e esborsi non imponibili, oltre rimborso forfettario, oltre IVA e CPA”.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società opposta CP_1
attrice in senso sostanziale, la quale, nella propria comparsa di costituzione e risposta,
[...] contestava in primo luogo la carenza di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso in quanto cessionaria del credito e non dell'intero rapporto contrattuale;
chiedeva, in ogni caso, concedersi il termine per l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria. Avuto riguardo alle contestazioni sollevate dalla controparte, la società opposta evidenziava che le clausole contenute nell'art. 5 (fideiussione del 2 settembre 2008) e nell'art. 6 (fideiussioni del 7 febbraio 2008 e del 12 giugno 2012) delle garanzie personali sottoscritte dalla sig.ra erano state sottoposte alla doppia sottoscrizione della medesima e non avevano Pt_1 previsto la rinunzia al termine di cui all'art. 1957 c.c. ma solo la deroga da 6 mesi a 36 mesi non comportando alcun profilo di vessatorietà. Rilevava, altresì, che, in data 24 giugno 2013, la ORa , quale garante dell'impresa individuale unitamente al sig. Pt_1 _7
– in qualità di unico erede accettante l'eredità di – aveva Parte_2 _7 riconosciuto il proprio debito nei confronti della Banca cedente e sottoscritto con quest'ultima un atto di rimodulazione e rientro su affidamento regolamentato nel conto corrente n.
40947068 per far fronte al pagamento di quanto dovuto, mediante graduale riduzione
5 dell'esposizione debitoria alle scadenze ivi convenute, nonché la ripresa regolare del pagamento delle rate del mutuo finanziamento chirografario n. 3594591 conformemente all'originario piano d'ammortamento. Precisava, inoltre, che, in data 20 luglio 2021, la cessionaria aveva richiesto al fideiussore di provvedere al pagamento del debito.
La società opposta concludeva, pertanto, affinché l'adito Tribunale volesse così provvedere:
“in via preliminare e/o pregiudiziale,
- dato atto del difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso in capo alla qui conchiudente, quale cessionaria del credito già in capo a quale saldo Controparte_6 debitore del conto corrente di corrispondenza n. 40947068 (per Euro 91.766,89), nonché quale residuo del mutuo finanziamento chirografario n. 3594591 (per Euro 15.344,91);
- respingere, per le ragioni illustrare in narrativa, l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo telematico opposto n. 830/2023 emesso dall'intestato
Tribunale il 24.07.2023;
- fissare termine per l'avvio del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5, commi 1-bis
e 4 D.Lgs. 29/2010;
- nel merito e in via principale: respingere l'opposizione ex adverso svolta, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni tutte esposte in atti e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo telematico opposto n. 830/2023 emesso dall'intestato Tribunale in data
24.07.2023;
-condannare l'opponente all'integrale rifusione delle spese e competenze di lite, anche per la presente fase di opposizione;
- in ogni caso: accertare e dichiarare che la ORa (C.F.: Parte_1 C.F._2
), nata AL (CN) il 10.10.1959, residente in [...]è
[...] debitrice nei confronti della qui conchiudente nella sua ON qualità di cessionaria del credito già in capo a dell'importo di Euro Controparte_6
107.111,80, comprensiva di interessi maturati alla data del 07.03.2023, quale saldo debitore del conto corrente di corrispondenza n. 40947068 (per Euro 91.766,89), nonché quale residuo del mutuo finanziamento chirografario n. 3594591 (per Euro 15.344,91), oltre ad interessi convenzionali e/o, in subordine, legali maturati e maturandi dal giorno 08.03.2023 sino alla data dell'effettivo saldo e comunque, in misura non superiore a quello risultante dalle rilevazioni trimestrali ex lege 108/96 s.m.i. e DD.MM. applicativi per la specifica categoria di operazioni e successive modifiche e, per l'effetto, condannare la medesima al
6 pagamento in favore di della predetta somma ON
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi liquidati con il decreto ingiuntivo opposto e liquidandi in relazione al presente giudizio”.
All'esito dell'udienza del 27 marzo 2024 fissata per la decisione in ordine all'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, con ordinanza resa in pari data, ritenuta l'insussistenza dei relativi presupposti di legge, veniva rigettata la richiesta formulata dall'opponente ex art. 649 c.p.c.
Alla successiva udienza del 12 giugno 2024 di prima comparizione e trattazione, vista l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione tra le parti, considerata la superfluità di qualsivoglia approfondimento istruttorio, la causa – ritenuta matura per la decisione – era dunque rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. all'odierna udienza.
• Ammissibilità.
In via del tutto preliminare, va dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione spiegata da
[...]
atteso il rispetto del termine di 40 giorni tra la notifica del ricorso e del decreto Pt_1 ingiuntivo (28 luglio 2023) e la notifica della citazione in opposizione, avvenuta in data 9 ottobre 2023, nonché la sua procedibilità stante la successiva iscrizione a ruolo della causa entro 10 giorni (18 ottobre 2023).
• Merito.
In assenza di questioni preliminari di rito – la previa instaurazione del tentativo obbligatorio di mediazione è stato correttamente espletato dalla parte opposta ed è risultato infruttuoso, con conseguente procedibilità dell'azione che ne occupa (cfr. verbale di mediazione con esito negativo del 14 maggio 2024 allegato alla terza memoria istruttoria di parte opposta) –
e venendo, dunque, all'analisi del merito della controversia, l'opposizione appare infondata e deve, conseguentemente, essere rigettata per le ragioni che di seguito meglio si preciseranno.
È opportuno, in ogni caso e preliminarmente, osservare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, siccome fase eventuale rimessa all'iniziativa del debitore ingiunto – il quale, in mancanza, si troverebbe immediatamente di fronte alla formazione di un titolo esecutivo – non costituisce un autonomo e distinto procedimento, ma rappresenta lo strumento attraverso il quale si realizza il c.d. contraddittorio differito e vale a trasformare in un giudizio a cognizione ordinaria il procedimento attivato nelle forme speciali degli artt. 633
7 e ss. c.p.c.; ne consegue, pertanto, come si è già avuto modo di precisare, che oggetto del giudizio di opposizione è l'accertamento della fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso monitorio.
Per tale ragione, invero, secondo quanto previsto dalla norma di cui all'art. 2697 c.c., grava sul debitore ingiunto – che è attore del giudizio di opposizione solo in senso formale – l'onere di provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere in giudizio, mentre il creditore opposto – che, viceversa, è attore in senso sostanziale – dovrà dimostrare i fatti che pone a fondamento del proprio diritto (cfr., ex multis, Cass. del 22.4.2003, n. 6421).
Naturalmente, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice ha l'obbligo di pronunciarsi sul merito della domanda sulla base di tutte le prove offerte tanto dal debitore- opponente quanto dal creditore-opposto, non potendo decidere la controversia alla luce del solo materiale probatorio prodotto al momento della richiesta di ingiunzione (cfr. in tal senso:
Cass. civile, sez. II, 18 maggio 2009, n. 11419; Cass. civile, sez. II, 16 maggio 2007, n.
11302: nella fattispecie, la S.C., in applicazione del suddetto principio, ha cassato la sentenza del giudice di merito che, senza decidere sui mezzi istruttori richiesti dall'opposto, aveva accolto l'opposizione reputando insufficienti gli elementi di prova posti a fondamento del decreto ingiuntivo).
A completamento del quadro giurisprudenziale tracciato, deve richiamarsi il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui "il creditore [e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto- opposto], sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto [e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore-opponente] a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" (cfr. Cassaz. civile, SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533; conformi: Cassaz. civile, sez. II, 14 gennaio 2002, n. 341; Cassaz. civile, sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615; Trib. Torino, 15 giugno 2007, n. 4134/07; Trib.
Salerno, sez. II, 31 ottobre 2014, n. 5151; Trib. Salerno, 27 marzo 2015, n. 1439).
La giurisprudenza, in proposito, ha, altresì, chiarito come: "In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente è gravato dall'onere di contestazione specifica proprio della sua posizione processuale di convenuto in senso sostanziale ai sensi dell'art. 167 c.p.c., e
8 dall'onere di particolare esaustività che deve connotare l'atto di opposizione anche al fine di scongiurare la concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto eventualmente richiesta dal creditore opposto, qualora non lo sia stata dal giudice del monitorio" (cfr.
Tribunale Taranto, sez. II, 06/12/2016, n. 3393).
Tanto premesso, applicando tali assunti al presente giudizio, deve rilevarsi come la ricorrente società cessionaria abbia fornito ampia prova della sussistenza in capo a sé medesima della titolarità di un diritto di credito nei confronti dell'odierna opponente, allegando e documentando l'esistenza del contratto id conto corrente n. 40947068 acceso dall'impresa individuale presso (cfr. doc. n. 3 allegato _7 Controparte_6 alla produzione di parte ricorrente in sede monitoria) e del contratto di mutuo finanziamento imprese chirografario a tasso variabile n. 3594591 dell'importo complessivo di Euro
78.000,00, con durata pari a 60 mesi mediante rate mensili posticipate concesso da in favore della stessa impresa individuale (cfr. doc. n. 4 allegato alla Controparte_6 produzione di parte ricorrente in sede monitoria), della connessa fideiussione sottoscritta in data 7 febbraio 2008 da a garanzia dell'obbligazione restitutoria assunta Parte_1 dall'impresa medesima (cfr. doc. n. 5 allegato alla produzione di parte ricorrente in sede monitoria), della ulteriore fideiussione sottoscritta in data 2 settembre 2008 da Parte_1 per l'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa individuale menzionata dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite, sino alla concorrenza dell'importo di Euro 325.000,00 (cfr. doc. n. 6 allegato alla produzione di parte ricorrente in sede monitoria) e della ulteriore fideiussione sottoscritta in data 12 giugno 2012 da a garanzia del corretto e puntuale Parte_1 adempimento di qualsiasi obbligazione assunta dall'impresa individuale derivante da linea di credito concessa a valere sul c/c n. 40947068, per l'importo di Euro 80.000,00, valida fino a revoca (cfr. doc. n. 8 allegato alla produzione di parte ricorrente), nonché i saldaconti riportanti le esposizioni debitorie maturate in relazione a tali rapporti (cfr. docc. nn. 12 e 13 allegati alla produzione di parte ricorrente).
Del tutto inconferenti, infatti, sono risultate le contestazioni relative al credito mosse dall'odierna opponente.
Ed invero, in relazione al primo motivo di opposizione, afferente alla nullità delle clausole delle fideiussioni pattuite in deroga ai termini di cui all'art. 1957 c.c., occorre rilevare quanto segue.
9 Parte opponete assume la contrarietà al disposto della norma di cui all'art. 33, comma 2 lett.
t) del d. lgs. n 206/2005 delle clausole delle fideiussioni pattuite rispettivamente – per quanto riguarda la fideiussione stipulata in data 2 settembre 2008 – all'art. 5 e – per quel che attiene alle fideiussioni stipulate in data 7 febbraio 2008 ed in data 12 giugno 2012 – all'art. 6, a mente delle quali “i diritti derivanti dalla Banca dalla fideiussione, restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per
l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 Cod. Civ., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita” (cfr. doc. nn. 5, 6 e 8 allegati alla produzione di parte ricorrente).
Orbene, pur risultando incontestata la qualifica di consumatore in capo all'odierna opponente, non v'è chi non veda come il richiamo alla disposizione di cui all'art. 33, comma
2 lett. t) del d. lgs. n. 206/2005 – secondo cui “Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: (…) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi” – appaia, nel caso di specie, del tutto inconferente, tenuto conto che le clausole delle fideiussioni oggetto di impugnazione hanno ad oggetto esclusivamente una deroga espressa alla norma di cui all'art. 1957 c.c. (non già una rinunzia al termine ivi previsto), prevedendo la possibilità della
Banca di esercitare i propri diritti in un lasso temporale più lungo (36 mesi in luogo di 6 mesi),
e non comportano, pertanto, alcun onere a carico del fideiussore/consumatore tale da comportare limitazioni dei suoi poteri o, in ogni caso, un eccessivo squilibrio di diritti ed oneri derivanti dal contratto.
Parimenti destituito di fondamento è il secondo motivo di opposizione, secondo cui le fideiussioni sarebbero estinte per intervenuta decadenza, non avendo la Banca nel termine di 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita azionato i propri crediti.
Occorre al riguardo rilevare che, essendo stata pattuita nel caso di specie la clausola “a semplice richiesta”, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. la mera proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale – così come affermato nella tradizionale esegesi della norma –, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare “a
10 prima richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio (in questi termini v. Cass. civ., sez. III, Sentenza n. 22346 del 26/09/2017, richiamata da ultimo anche da Cass. civ., sez. I, 03/11/2021, n.31509).
Ebbene, nel caso di specie, la società opposta ha prodotto documentazione attestante la comunicazione di intervenuta revoca degli affidamenti e di decadenza dal beneficio del termine, con contestuale intimazione di immediato pagamento del debito scaduto, rivolte al debitore principale ed alla odierna opponente, “quale garante” e “nei limiti della garanzia prestata”, in data 13 novembre 2013 (cfr. doc. n. 10 allegato alla produzione di parte ricorrente).
L'avvenuta ricezione di tali atti non è contestata ed, anzi, trova conferma nelle deduzioni
(“con lettere del 13.11.2013 comunicava al OR e alla Controparte_6 Parte_2 madre ORa , quale fideiussore, il recesso, la revoca e la risoluzione di tutti i Parte_1 rapporti bancari costituiti nei confronti del OR , quale titolare dell'omonima _7 impresa individuale e al contempo sollecitava l'immediato pagamento della somma complessiva pari ad € 98.621,69”: v. atto di citazione in opposizione, pag. 3) e nel tenore delle difese di parte opponente, che ha piuttosto incentrato le sue doglianze sull'inidoneità delle richieste stragiudiziali ai fini del rispetto dell'art. 1957 c.c.-.
Per quanto poc'anzi esposto, tuttavia, deve ritenersi che la richiesta stragiudiziale di pagamento intervenuta nel termine di trentasei mesi dalla scadenza del debito, debba ritenersi sufficiente ad impedire la decadenza del creditore.
Ebbene se è vero che, in linea generale, agli effetti dell'art. 1957, non è sufficiente un semplice atto stragiudiziale, occorrendo un'istanza giudiziale – intesa come concreto rimedio processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, l'accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditrice (cfr. Cass. civ., Sez. I, 29 gennaio 2024, n. 2607;
Cass. civ., Sez. III, Ord., 13 febbraio 2018, n. 3421; principio sancito da Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2005, n. 2532) – è altrettanto vero che, secondo la giurisprudenza, ormai consolidata, della Suprema Corte, in assenza di ragioni che persuadano del contrario, non può che essere confermato, ove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito
"a semplice richiesta", tale previsione può essere interpretata come deroga pattizia al termine previsto da tale articolo. Dunque, in una tale ipotesi, "l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di
11 un'azione giudiziaria" (principio affermato da ultimo da Cassazione civile sez. III -
13/01/2025, n. 835; in senso conforme si vedano Cass. civ., Sez. III, 21 maggio 2008, n.
13078; nelle successive pronunce, in motivazione, v. Cass. civ., Sez. I, Ord., 20 settembre
2024, n. 25344; Cass. civ. Sez. III, 14 ottobre 2022, n. 30185; Cass. civ. Sez. III, 26 settembre 2017, n. 22346).
Dette argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro nelle più recenti pronunce di legittimità, con cui è stato precisato che: "ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito, giusta applicazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c., esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione" (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3 novembre 2021, n. 31509; Cass. civ.
n. 22346/2017 cit.).
Del resto, la stessa giurisprudenza, avuto riguardo alla tradizionale esegesi del citato art. 1957 c.c., ha precisato che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, per cui può essere derogata dalle parti, pure implicitamente (cfr. Cass. n. 31509/2021 cit.).
Nella fattispecie, la fideiussione rilasciata dall'odierna opponente conteneva l'impegno del garante ad adempiere "a semplice richiesta", clausola derogativa della previsione di cui all'art. 1957 c.c., non colpita da nullità, per cui, la lettera di messa in mora del 13 novembre
2013 ha validamente interrotto il relativo termine decadenziale.
L'opposizione va, quindi, rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
occorre, altresì, precisare che alcuna statuizione deve essere presa in punti di esecutorietà, tenuto conto che lo stesso è risultato già esecutivo ex art. 642 c.p.c.-.
• Spese del giudizio.
Le spese di lite, seguendo il criterio della soccombenza, si liquidano come da dispositivo, precisando che si è fatta applicazione dei valori minimi delle tariffe - di cui al DM n. 55/2014
- relative allo scaglione corrispondente al valore della lite, tenuto conto dell'attività concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
12 1. rigetta l'opposizione proposta da , e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 830/2023 emesso dal Tribunale di Cuneo in data 24 luglio 2023 (R.G.
n. 1239/2023), già esecutivo;
2. condanna alla refusione in favore di in Parte_1 ON persona del legale rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuto, come per legge.
Così deciso in Cuneo, il 11 giugno 2025.
Il Giudice dott.ssa Chiara Martello
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