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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/04/2025, n. 1780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1780 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 14222/2023 R.G.
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Calata Capodichino n. 243, presso lo studio legale dell'avv. Mariarosaria Costanzo, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
, Controparte_1
Rappresentato e difeso come in atti
- resistenti–
NONCHÉ
Controparte_2
Rappresentata e difesa come in atti
- Altra resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 15/11/2023 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' ed Controparte_1 [...]
chiedendo l'accertamento della prescrizione degli avvisi di addebito Controparte_2 contenuti nell'intimazione di pagamento impugnata, con conseguente annullamento delle relative pretese contributive.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) Di aver ricevuto intimazione di pagamento n. 071 2023 9034473906 000 da
[...]
con riferimento agli avvisi di addebito n. 371 2018 0024294233 000, Controparte_2
n. 371 2017 00126345982 000;
b) Che tali avvisi di addebito erano già stati oggetto di precedente intimazione del 04/03/2022 e che in realtà non gli sono mai stati notificati, con la conseguenza che è possibile eccepire la prescrizione della pretesa contributiva per il tramite dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento e che in ogni caso è maturata la prescrizione successiva rispetto al momento dell'asserita notifica.
Ritualmente citati in giudizio, l' ed si sono costituiti ed hanno eccepito l'infondatezza e CP_3 CP_4
l'inammissibilità del ricorso.
Nelle note di trattazione scritta le parti hanno insistito nelle proprie conclusioni.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
L'intimazione di pagamento, notoriamente, costituisce l'omologo di un atto di precetto e rappresenta quindi un atto esecutivo dell'ente creditore per chiedere il pagamento delle somme dovute ed indicate al proprio interno.
L'azione intrapresa da , che ha duplicato il titolo con il quale ha Controparte_2
richiesto il pagamento delle stesse somme quando la prima intimazione di pagamento era già stata impugnata, è dunque illegittima.
Tale preliminare considerazione preclude l'analisi del merito del ricorso, dal momento che opinare diversamente determinerebbe inevitabilmente una duplicazione di pronunce giudiziali relativamente agli stessi crediti.
L'intimazione di pagamento notificata in data 04/03/2022 era relativa anche agli avvisi di addebito n. 371 2018 0024294233 000, n. 371 2017 00126345982 000 ed era stata impugnata già nel 2022 per far valere l'estinzione della pretesa creditoria.
Una pronuncia sulla stessa questione – ancorchè mediata dall'impugnativa di diversa intimazione di pagamento – determinerebbe un possibile contrasto di giudicati, vietato dal principio processuale del ne bis in idem. Per le ragioni esposte, quindi, il ricorso deve essere accolto e deve essere annullata l'intimazione di pagamento impugnata.
Le spese di lite sono poste a carico di in favore di parte Controparte_2 ricorrente e vengono compensate nei riguardi dell' . CP_3
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento n. 071 2023
9034473906 000;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_2 parte ricorrente, che liquida in € 4.638,00, oltre spese generali, IVA e cpa, con attribuzione con riferimento al procuratore di parte ricorrente.
Si comunichi.
Aversa, 17.04.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 14222/2023 R.G.
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Calata Capodichino n. 243, presso lo studio legale dell'avv. Mariarosaria Costanzo, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
, Controparte_1
Rappresentato e difeso come in atti
- resistenti–
NONCHÉ
Controparte_2
Rappresentata e difesa come in atti
- Altra resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 15/11/2023 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' ed Controparte_1 [...]
chiedendo l'accertamento della prescrizione degli avvisi di addebito Controparte_2 contenuti nell'intimazione di pagamento impugnata, con conseguente annullamento delle relative pretese contributive.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) Di aver ricevuto intimazione di pagamento n. 071 2023 9034473906 000 da
[...]
con riferimento agli avvisi di addebito n. 371 2018 0024294233 000, Controparte_2
n. 371 2017 00126345982 000;
b) Che tali avvisi di addebito erano già stati oggetto di precedente intimazione del 04/03/2022 e che in realtà non gli sono mai stati notificati, con la conseguenza che è possibile eccepire la prescrizione della pretesa contributiva per il tramite dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento e che in ogni caso è maturata la prescrizione successiva rispetto al momento dell'asserita notifica.
Ritualmente citati in giudizio, l' ed si sono costituiti ed hanno eccepito l'infondatezza e CP_3 CP_4
l'inammissibilità del ricorso.
Nelle note di trattazione scritta le parti hanno insistito nelle proprie conclusioni.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
L'intimazione di pagamento, notoriamente, costituisce l'omologo di un atto di precetto e rappresenta quindi un atto esecutivo dell'ente creditore per chiedere il pagamento delle somme dovute ed indicate al proprio interno.
L'azione intrapresa da , che ha duplicato il titolo con il quale ha Controparte_2
richiesto il pagamento delle stesse somme quando la prima intimazione di pagamento era già stata impugnata, è dunque illegittima.
Tale preliminare considerazione preclude l'analisi del merito del ricorso, dal momento che opinare diversamente determinerebbe inevitabilmente una duplicazione di pronunce giudiziali relativamente agli stessi crediti.
L'intimazione di pagamento notificata in data 04/03/2022 era relativa anche agli avvisi di addebito n. 371 2018 0024294233 000, n. 371 2017 00126345982 000 ed era stata impugnata già nel 2022 per far valere l'estinzione della pretesa creditoria.
Una pronuncia sulla stessa questione – ancorchè mediata dall'impugnativa di diversa intimazione di pagamento – determinerebbe un possibile contrasto di giudicati, vietato dal principio processuale del ne bis in idem. Per le ragioni esposte, quindi, il ricorso deve essere accolto e deve essere annullata l'intimazione di pagamento impugnata.
Le spese di lite sono poste a carico di in favore di parte Controparte_2 ricorrente e vengono compensate nei riguardi dell' . CP_3
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento n. 071 2023
9034473906 000;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_2 parte ricorrente, che liquida in € 4.638,00, oltre spese generali, IVA e cpa, con attribuzione con riferimento al procuratore di parte ricorrente.
Si comunichi.
Aversa, 17.04.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo