TRIB
Sentenza 2 luglio 2024
Sentenza 2 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 02/07/2024, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2024 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 99/2021
Udienza del 02/07/2024
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 99/2021 promossa
DA
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Triffiletti
- RICORRENTE / OPPONENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Agosto
- RESISTENTE / OPPOSTO -
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 492/2020 (R.G. Lav. n. 1634/2020) - crediti da lavoro dipendente. Pagina 1 di 10 R.G. LAV. N. 99/2021
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 25/01/2021, la
[...] ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 492/2020 (R.G. n. 1634/2020), provvisoriamente esecutivo, notificato a mezzo p.e.c. in data 18/12/2020, con il quale era stato intimato il pagamento della somma di euro 19.402,16, oltre le spese, in favore di , a titolo di: Controparte_1
- rimasto in azienda allorquando era dipendente della CP_2 ditta individuale “TI IO” e maturato prima del trasferimento di azienda ex art. 2112 cod. civ. in favore della odierna
Società opponente (€ 4.116,47);
- T.F.R. rimasto in azienda e maturato alle dipendenze della
Società opponente (€ 6.542,83);
- assegni per il nucleo familiare relativi ai mesi di agosto 2012, novembre 2012, gennaio 2013, maggio 2013, febbraio 2015, marzo
2015, aprile 2015, maggio 2015, giugno 2015, luglio 2015, agosto
2015, settembre 2015 e novembre 2015, risultanti dalle relative buste-paga (per un totale pari a € 8.742,86).
2. Si è costituito che ha concluso Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione.
3. L'opposizione è infondata e deve essere, pertanto, rigettata.
4. Parte opponente ha eccepito la prescrizione estintiva quinquennale (art. 2948 n. 4 cod. civ.) con riferimento alla retribuzione di importo pari a € 4.116,47, maturata alle dipendenze della ditta individuale, in quanto riferita ad una busta paga emessa in data 28/01/2003.
Analoga eccezione è stata proposta con riferimento alle somme richieste a titolo di assegni per il nucleo familiare (€ 8.742,86), atteso che esse si riferiscono a buste paga degli anni 2012, 2013 e
2015.
Pagina 2 di 10 R.G. LAV. N. 99/2021
4.1. Parte opponente ha, altresì, eccepito che la raccomandata prodotta da parte opposta ai fini della prova dell'interruzione della prescrizione è priva di data e firma del lavoratore e, inoltre, la ricevuta non si riferirebbe alla missiva allegata, bensì ad una missiva di natura non lavorativa;
inoltre, essa si sarebbe dovuta inviare alla sede legale della e non già presso l'abitazione Parte_1 di IO TI, il quale, pertanto, non aveva mai ricevuto, nella sua qualità di legale rappresentante della Società, alcuna richiesta di pagamento delle somme oggetto di ingiunzione.
5. Tali eccezioni, da esaminarsi congiuntamente stante la loro connessione, sono destituite di fondamento.
5.1. Con riferimento all'eccezione di prescrizione si deve rilevare che la Suprema Corte ha ormai chiarito che «Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n.
92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro».
Poiché il rapporto di lavoro con la è Parte_1 cessato in data 01/11/2015 (si veda la lettera di licenziamento allegata al ricorso monitorio – doc. n. 03), è da tale momento che è iniziato a decorrere il termine di prescrizione dei diritti vantati verso la predetta Società.
Peraltro, parte opponente non ha offerto alcuna prova sulla stabilità c.d. reale del rapporto di lavoro (come precisato da Corte
Cost. n. 174/1972) ai fini della decorrenza della prescrizione in corso di rapporto di lavoro intercorrente con la parte opposta sia allorquando parte datoriale era un'impresa individuale sia quando, in
Pagina 3 di 10 R.G. LAV. N. 99/2021
seguito alla cessione d'azienda (in data 06/11/2012: si veda la visura camerale prodotta da parte opposta), vi subentrava la odierna
Società.
Né vi è stata alcuna contestazione sull'intervenuto trasferimento di azienda, sicché si deve ritenere che, a seguito del trasferimento, il cessionario fosse obbligato, in solido con il cedente, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento (art. 2112, comma 2, cod. civ.).
Si deve quindi applicare il principio stabilito dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 63/1966, la quale ha ritenuto che la prescrizione non potesse decorrere in costanza di rapporto di lavoro laddove il lavoratore si trovasse, come nella specie, in una situazione di particolare subalternità materiale e psicologica (c.d.
“metus”), sicché l'eventuale esercizio del diritto avrebbe potuto portare alla risoluzione del rapporto.
5.2. Contrariamente, poi, a quanto asserito da parte opponente, la raccomandata prodotta da parte opposta (doc. n. 19 allegato al fascicolo monitorio, riprodotto in sede di opposizione) è idonea a dimostrare l'intervenuta interruzione del decorso della prescrizione.
La Suprema Corte (superando l'orientamento invocato dall'opponente: Cass. n. 10021/2005, secondo cui la sola ricezione della busta della raccomandata da parte del destinatario non costituisce prova del contenuto di essa) ha infatti ormai chiarito che
«Ai fini dell'interruzione della prescrizione, la produzione in giudizio di copia della lettera di costituzione in mora unitamente all'avviso di ricevimento “ex adverso” della relativa raccomandata implica una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto» (Cass. n. 10630/2015; conf.: Cass. ord. n.
24149/2018).
5.3. Orbene, nel caso di specie, il destinatario (su cui incombeva
Pagina 4 di 10 R.G. LAV. N. 99/2021
il relativo onere) non ha provato che la raccomandata spedita il
21/08/2017 e ricevuta in data 23/08/2017 (si veda il timbro postale apposto sull'avviso di ricevimento) avesse un “contenuto” diverso dalla copia prodotta dal , ma si è limitato ad asserire tale CP_1 circostanza (non provandola). Parte opponente non ha infatti prodotto la “missiva di natura non lavorativa” asseritamente contenuta nella busta.
Ne consegue che non ha alcun rilievo che la copia prodotta dal resistente/opposto sia priva di data e di firma, poiché ciò che rileva
è soltanto che la firma sia effettivamente stata apposta sull'originale della lettera di messa in mora mentre la carenza del requisito della sottoscrizione si sarebbe dovuta provare mediante la produzione dell'originale che solo il destinatario/ricevente avrebbe potuto effettuare.
5.4. Questo Giudice non ignora che la Suprema Corte ha recentemente statuito che «L'atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio, a contenuto dichiarativo, per il quale
è richiesta la forma scritta “ad validitatem” e del quale la sottoscrizione costituisce elemento essenziale, la cui mancanza impedisce di sussumere il documento nella fattispecie legale della scrittura privata produttiva di effetti giuridici;
pertanto, esso, se privo di sottoscrizione, non produce l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2943, comma 4, c.c., senza che
l'elemento formale mancante possa essere integrato, “ex post”, e con efficacia “ex tunc”, attraverso condotte successive, pur rispondenti ai requisiti di forma (nella specie, la produzione in giudizio del documento privo di firma unitamente alla manifestazione di volontà di farne proprio il contenuto, espressa nell'atto introduttivo debitamente sottoscritto), poste in essere dall'autore dell'atto e dirette a far propria la precedente dichiarazione» (Cass. ord. n. 12182/2021, alla quale non consta siano seguite pronunce specifiche conformi).
Pagina 5 di 10 R.G. LAV. N. 99/2021
Secondo tale pronuncia, la prova della sottoscrizione dovrebbe essere, infatti, “fornita dall'interessato”, il quale non potrebbe
“limitarsi ad invocare l'ordine di esibizione giudiziale in relazione ad un atto nella sua disponibilità o di agevole acquisizione mediante richiesta all'ente destinatario”.
Tale principio non appare, però, condivisibile, essendo evidentemente erroneo l'assunto (di partenza) secondo cui l'atto sarebbe nella “disponibilità” del mittente: è invece pacifico che, una volta ricevuta la busta raccomandata contenente l'atto di messa in mora, questo entra nella esclusiva disponibilità del destinatario che, in virtù del principio di vicinanza della prova, ha l'onere di provare il reale contenuto della lettera rinvenuta nella busta qualora egli ritenga che sia difforme dal contenuto dell'atto prodotto dal mittente nonché la eventuale mancanza dei requisiti sostanziali, tra i quali rientra, senz'altro, anche la sottoscrizione dell'atto di costituzione in mora.
Aderendo invece all'orientamento da ultimo citato si finisce, nella sostanza, per vanificare il principio, ormai pacifico, secondo cui vi è una presunzione di corrispondenza di “contenuto” tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto.
Tale principio attiene, infatti, al contenuto meramente testuale della copia prodotta e non anche alla presenza della sottoscrizione
(che è un elemento estrinseco al “contenuto”), essendo tutt'altro che infrequente che l'interessato, anziché conservare una fotocopia della lettera spedita (e firmata), ne conservi una stampa, del tutto identica, ma priva soltanto della sottoscrizione (a futura memoria, appunto, del “contenuto” della raccomandata).
È d'altronde chiaro, in primo luogo, che l'onere di provare la presenza della sottoscrizione sarebbe agevolmente “assolvibile” dal mittente tramite l'apposizione “postuma” della sottoscrizione su una
Pagina 6 di 10 R.G. LAV. N. 99/2021
copia (pur priva di firma) a suo tempo effettuata. Ciò, però, non significa che la sottoscrizione sia presente anche sull'originale.
Ma è, altresì, evidente che l'orientamento qui non condiviso finisce, per un verso, per gravare la parte che ha spedito l'atto di un onere probatorio su di esso non incombente (perché la disponibilità della missiva originale è esclusivamente in capo al destinatario) e, per altro verso, per attribuire peso decisivo ad un aspetto meramente formale: ciò che rileva è, infatti, la presenza della sottoscrizione nell'atto originale inviato ed inserito nella busta e non anche nella copia informale prodotta al solo fine di provarne il
“contenuto” testuale.
La irragionevolezza della soluzione proposta dalla ordinanza n.
12182/2021 emerge proprio nell'ipotesi in cui il mittente produca una copia sottoscritta (non importa se in via postuma o se si tratti di fotocopia dell'originale firmato): in tal caso, non verrebbe, infatti, meno l'onere per il destinatario di provare la difformità tra quanto prodotto dal mittente e quanto effettivamente contenuto nella busta, sicché non è dato comprendere perché tale principio, in tema di onere probatorio, non debba operare anche nell'ipotesi in cui il destinatario contesti la mancanza di sottoscrizione che egli potrebbe
(molto agevolmente) provare.
Ed, infatti, il destinatario della raccomandata non può limitarsi a contestare la mancanza di sottoscrizione nella copia prodotta dal mittente, ma deve contestarne la mancanza anche nell'originale, poiché solo quest'ultima carenza inficerebbe la validità dell'atto di costituzione in mora. E poiché l'originale è nel suo esclusivo possesso, è solo sul destinatario che incombe l'onere correlativo di provare la carenza di tale requisito che si deve presumere sussistente in mancanza di prova contraria (proprio in ragione del suo agevole assolvimento da parte del destinatario, più volte evidenziato).
Peraltro, la produzione di una copia (pur se sottoscritta) non può
Pagina 7 di 10 R.G. LAV. N. 99/2021
mai equivalere all'originale che – si ripete – è nella esclusiva disponibilità del destinatario. Seguendo, invece, il ragionamento dell'ordinanza del 2021 si dovrebbe giungere alla estrema conseguenza che il destinatario della raccomandata potrebbe addirittura contestare la conformità della fotocopia prodotta dal mittente all'atto originale ricevuto, pur essendo quest'ultimo nel suo possesso esclusivo e pur essendo solo lui in grado di produrlo.
L'ordinanza del 2021, infine, si riferiva ad una diffida inoltrata nei confronti di una P.A., il che avrebbe reso possibile (in astratto)
l'ottenimento di una copia dell'atto inviato mediante lo strumento dell'accesso agli atti amministrativi che, però, non è evidentemente invocabile nei confronti dei soggetti privati (fermo restando che tutta l'impostazione di fondo dell'ordinanza appare contraria ai principi consolidati in tema di onere della prova).
5.5. In ordine alla data dell'atto, si deve altresì rilevare che quand'anche essa mancasse nell'originale ciò non sarebbe comunque ostativo alla sua efficacia interruttiva, dovendosi presumere che essa sia coincidente con quella della spedizione e rilevando, comunque, ai fini interruttivi, solo la data di ricevimento o di conoscibilità del contenuto ex art. 1335 cod. civ., attestata dall'ufficio postale.
5.6. Inoltre, nel caso di specie, la raccomandata fu effettivamente ricevuta da IO TI (come si evince dalla sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento), sicché non rileva l'indirizzo cui la missiva fu spedita, avendone l'opponente avuto effettiva conoscenza e venendo egli espressamente indicato nel testo della missiva quale
“già responsabile negli anni precedenti della ditta individuale prima
e della società dopo”.
5.7. Si deve, in definitiva, ritenere provato che il “contenuto” (da intendersi come “dato testuale”) della missiva posta all'interno della busta sia coincidente con quello risultante dalla copia informale prodotta dal lavoratore, nella quale si richiedeva il pagamento del
TFR maturato sia con la ditta individuale sia con la odierna Società
Pagina 8 di 10 R.G. LAV. N. 99/2021
opponente nonché degli assegni per il nucleo familiare “mai percepiti
… a far data dal giugno dell'anno 2003”.
5.8. Alla luce della indubbia efficacia interruttiva della raccomandata ricevuta da TI IO in data 23/08/2017, è di tutta evidenza che il ricorso monitorio con il pedissequo decreto ingiuntivo notificato il 18/12/2020 (unitamente all'atto di precetto)
è giunto tempestivamente, essendo iniziato a decorrere dal
23/08/2017 un nuovo quinquennio necessario a fini della maturazione della prescrizione.
6. Parte opponente ha, infine, eccepito che, in ogni caso, gli importi relativi al T.F.R. sono stati versati e accantonati, per scelta dello stesso lavoratore, mediante stipula di un piano pensionistico con , polizza n. 70427496 (di cui ha versato Controparte_3 in atti comunicazione inviata al lavoratore in data 29/08/2016).
6.1. Anche tale eccezione è, però, manifestamente destituita di fondamento.
Dalla medesima comunicazione prodotta dalla Società ricorrente/opponente si evince, infatti, che l'adesione al fondo pensionistico complementare risale al 19/06/2007 sicché essa non attiene al T.F.R. maturato dal 01/01/2001 in poi e “rimasto in azienda”, come d'altronde documentato dalla CU 2015 prodotta dal lavoratore in allegato al ricorso monitorio (doc. n. 04), che indica, appunto, l'importo di € 6.542,83 nel punto/casella n. 410, mentre nel punto/casella n. 413 si indica l'importo di € 9.583,21 relativo al
(distinto) “TFR maturato dall'1/1/2007 e versato al fondo”.
7. Essendo il decreto ingiuntivo stato emesso con la clausola di provvisoria esecutorietà, mai revocata in corso del giudizio di opposizione (essendo, anzi, stata rigettata la relativa istanza: si veda l'ordinanza del 22-23/12/2021 resa dal Giudice dell'epoca), nulla si deve disporre in merito.
La Suprema Corte ha infatti chiarito che «in caso di sentenza di rigetto dell'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo
Pagina 9 di 10 R.G. LAV. N. 99/2021
dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 642 cod. proc. civ., al fine di procedere all'esecuzione non è necessario che al decreto sia conferita anche l'esecutorietà ai sensi dell'art. 654 cod. proc. civ., non potendo equipararsi l'opposizione proposta dalla parte destinataria dell'ingiunzione al provvedimento giudiziale di revoca della provvisoria esecuzione già concessa» (Cass. ord. n.
31702/2019).
8. Le spese di lite in ordine al presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo come da nota specifica prodotta da parte resistente/opposta (e con esclusione del compenso per la fase istruttoria, in quanto non svoltasi).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 492/2020;
- condanna la ricorrente/opponente Parte_1 al pagamento delle spese di lite in favore di
[...] [...]
che si liquidano nella somma di euro Controparte_1
4.216,00 per soli compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014),
C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge.
Così deciso in Catanzaro, in data 2 luglio 2024
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
Pagina 10 di 10
Udienza del 02/07/2024
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 99/2021 promossa
DA
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Triffiletti
- RICORRENTE / OPPONENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Agosto
- RESISTENTE / OPPOSTO -
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 492/2020 (R.G. Lav. n. 1634/2020) - crediti da lavoro dipendente. Pagina 1 di 10 R.G. LAV. N. 99/2021
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 25/01/2021, la
[...] ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 492/2020 (R.G. n. 1634/2020), provvisoriamente esecutivo, notificato a mezzo p.e.c. in data 18/12/2020, con il quale era stato intimato il pagamento della somma di euro 19.402,16, oltre le spese, in favore di , a titolo di: Controparte_1
- rimasto in azienda allorquando era dipendente della CP_2 ditta individuale “TI IO” e maturato prima del trasferimento di azienda ex art. 2112 cod. civ. in favore della odierna
Società opponente (€ 4.116,47);
- T.F.R. rimasto in azienda e maturato alle dipendenze della
Società opponente (€ 6.542,83);
- assegni per il nucleo familiare relativi ai mesi di agosto 2012, novembre 2012, gennaio 2013, maggio 2013, febbraio 2015, marzo
2015, aprile 2015, maggio 2015, giugno 2015, luglio 2015, agosto
2015, settembre 2015 e novembre 2015, risultanti dalle relative buste-paga (per un totale pari a € 8.742,86).
2. Si è costituito che ha concluso Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione.
3. L'opposizione è infondata e deve essere, pertanto, rigettata.
4. Parte opponente ha eccepito la prescrizione estintiva quinquennale (art. 2948 n. 4 cod. civ.) con riferimento alla retribuzione di importo pari a € 4.116,47, maturata alle dipendenze della ditta individuale, in quanto riferita ad una busta paga emessa in data 28/01/2003.
Analoga eccezione è stata proposta con riferimento alle somme richieste a titolo di assegni per il nucleo familiare (€ 8.742,86), atteso che esse si riferiscono a buste paga degli anni 2012, 2013 e
2015.
Pagina 2 di 10 R.G. LAV. N. 99/2021
4.1. Parte opponente ha, altresì, eccepito che la raccomandata prodotta da parte opposta ai fini della prova dell'interruzione della prescrizione è priva di data e firma del lavoratore e, inoltre, la ricevuta non si riferirebbe alla missiva allegata, bensì ad una missiva di natura non lavorativa;
inoltre, essa si sarebbe dovuta inviare alla sede legale della e non già presso l'abitazione Parte_1 di IO TI, il quale, pertanto, non aveva mai ricevuto, nella sua qualità di legale rappresentante della Società, alcuna richiesta di pagamento delle somme oggetto di ingiunzione.
5. Tali eccezioni, da esaminarsi congiuntamente stante la loro connessione, sono destituite di fondamento.
5.1. Con riferimento all'eccezione di prescrizione si deve rilevare che la Suprema Corte ha ormai chiarito che «Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n.
92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro».
Poiché il rapporto di lavoro con la è Parte_1 cessato in data 01/11/2015 (si veda la lettera di licenziamento allegata al ricorso monitorio – doc. n. 03), è da tale momento che è iniziato a decorrere il termine di prescrizione dei diritti vantati verso la predetta Società.
Peraltro, parte opponente non ha offerto alcuna prova sulla stabilità c.d. reale del rapporto di lavoro (come precisato da Corte
Cost. n. 174/1972) ai fini della decorrenza della prescrizione in corso di rapporto di lavoro intercorrente con la parte opposta sia allorquando parte datoriale era un'impresa individuale sia quando, in
Pagina 3 di 10 R.G. LAV. N. 99/2021
seguito alla cessione d'azienda (in data 06/11/2012: si veda la visura camerale prodotta da parte opposta), vi subentrava la odierna
Società.
Né vi è stata alcuna contestazione sull'intervenuto trasferimento di azienda, sicché si deve ritenere che, a seguito del trasferimento, il cessionario fosse obbligato, in solido con il cedente, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento (art. 2112, comma 2, cod. civ.).
Si deve quindi applicare il principio stabilito dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 63/1966, la quale ha ritenuto che la prescrizione non potesse decorrere in costanza di rapporto di lavoro laddove il lavoratore si trovasse, come nella specie, in una situazione di particolare subalternità materiale e psicologica (c.d.
“metus”), sicché l'eventuale esercizio del diritto avrebbe potuto portare alla risoluzione del rapporto.
5.2. Contrariamente, poi, a quanto asserito da parte opponente, la raccomandata prodotta da parte opposta (doc. n. 19 allegato al fascicolo monitorio, riprodotto in sede di opposizione) è idonea a dimostrare l'intervenuta interruzione del decorso della prescrizione.
La Suprema Corte (superando l'orientamento invocato dall'opponente: Cass. n. 10021/2005, secondo cui la sola ricezione della busta della raccomandata da parte del destinatario non costituisce prova del contenuto di essa) ha infatti ormai chiarito che
«Ai fini dell'interruzione della prescrizione, la produzione in giudizio di copia della lettera di costituzione in mora unitamente all'avviso di ricevimento “ex adverso” della relativa raccomandata implica una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto» (Cass. n. 10630/2015; conf.: Cass. ord. n.
24149/2018).
5.3. Orbene, nel caso di specie, il destinatario (su cui incombeva
Pagina 4 di 10 R.G. LAV. N. 99/2021
il relativo onere) non ha provato che la raccomandata spedita il
21/08/2017 e ricevuta in data 23/08/2017 (si veda il timbro postale apposto sull'avviso di ricevimento) avesse un “contenuto” diverso dalla copia prodotta dal , ma si è limitato ad asserire tale CP_1 circostanza (non provandola). Parte opponente non ha infatti prodotto la “missiva di natura non lavorativa” asseritamente contenuta nella busta.
Ne consegue che non ha alcun rilievo che la copia prodotta dal resistente/opposto sia priva di data e di firma, poiché ciò che rileva
è soltanto che la firma sia effettivamente stata apposta sull'originale della lettera di messa in mora mentre la carenza del requisito della sottoscrizione si sarebbe dovuta provare mediante la produzione dell'originale che solo il destinatario/ricevente avrebbe potuto effettuare.
5.4. Questo Giudice non ignora che la Suprema Corte ha recentemente statuito che «L'atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio, a contenuto dichiarativo, per il quale
è richiesta la forma scritta “ad validitatem” e del quale la sottoscrizione costituisce elemento essenziale, la cui mancanza impedisce di sussumere il documento nella fattispecie legale della scrittura privata produttiva di effetti giuridici;
pertanto, esso, se privo di sottoscrizione, non produce l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2943, comma 4, c.c., senza che
l'elemento formale mancante possa essere integrato, “ex post”, e con efficacia “ex tunc”, attraverso condotte successive, pur rispondenti ai requisiti di forma (nella specie, la produzione in giudizio del documento privo di firma unitamente alla manifestazione di volontà di farne proprio il contenuto, espressa nell'atto introduttivo debitamente sottoscritto), poste in essere dall'autore dell'atto e dirette a far propria la precedente dichiarazione» (Cass. ord. n. 12182/2021, alla quale non consta siano seguite pronunce specifiche conformi).
Pagina 5 di 10 R.G. LAV. N. 99/2021
Secondo tale pronuncia, la prova della sottoscrizione dovrebbe essere, infatti, “fornita dall'interessato”, il quale non potrebbe
“limitarsi ad invocare l'ordine di esibizione giudiziale in relazione ad un atto nella sua disponibilità o di agevole acquisizione mediante richiesta all'ente destinatario”.
Tale principio non appare, però, condivisibile, essendo evidentemente erroneo l'assunto (di partenza) secondo cui l'atto sarebbe nella “disponibilità” del mittente: è invece pacifico che, una volta ricevuta la busta raccomandata contenente l'atto di messa in mora, questo entra nella esclusiva disponibilità del destinatario che, in virtù del principio di vicinanza della prova, ha l'onere di provare il reale contenuto della lettera rinvenuta nella busta qualora egli ritenga che sia difforme dal contenuto dell'atto prodotto dal mittente nonché la eventuale mancanza dei requisiti sostanziali, tra i quali rientra, senz'altro, anche la sottoscrizione dell'atto di costituzione in mora.
Aderendo invece all'orientamento da ultimo citato si finisce, nella sostanza, per vanificare il principio, ormai pacifico, secondo cui vi è una presunzione di corrispondenza di “contenuto” tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto.
Tale principio attiene, infatti, al contenuto meramente testuale della copia prodotta e non anche alla presenza della sottoscrizione
(che è un elemento estrinseco al “contenuto”), essendo tutt'altro che infrequente che l'interessato, anziché conservare una fotocopia della lettera spedita (e firmata), ne conservi una stampa, del tutto identica, ma priva soltanto della sottoscrizione (a futura memoria, appunto, del “contenuto” della raccomandata).
È d'altronde chiaro, in primo luogo, che l'onere di provare la presenza della sottoscrizione sarebbe agevolmente “assolvibile” dal mittente tramite l'apposizione “postuma” della sottoscrizione su una
Pagina 6 di 10 R.G. LAV. N. 99/2021
copia (pur priva di firma) a suo tempo effettuata. Ciò, però, non significa che la sottoscrizione sia presente anche sull'originale.
Ma è, altresì, evidente che l'orientamento qui non condiviso finisce, per un verso, per gravare la parte che ha spedito l'atto di un onere probatorio su di esso non incombente (perché la disponibilità della missiva originale è esclusivamente in capo al destinatario) e, per altro verso, per attribuire peso decisivo ad un aspetto meramente formale: ciò che rileva è, infatti, la presenza della sottoscrizione nell'atto originale inviato ed inserito nella busta e non anche nella copia informale prodotta al solo fine di provarne il
“contenuto” testuale.
La irragionevolezza della soluzione proposta dalla ordinanza n.
12182/2021 emerge proprio nell'ipotesi in cui il mittente produca una copia sottoscritta (non importa se in via postuma o se si tratti di fotocopia dell'originale firmato): in tal caso, non verrebbe, infatti, meno l'onere per il destinatario di provare la difformità tra quanto prodotto dal mittente e quanto effettivamente contenuto nella busta, sicché non è dato comprendere perché tale principio, in tema di onere probatorio, non debba operare anche nell'ipotesi in cui il destinatario contesti la mancanza di sottoscrizione che egli potrebbe
(molto agevolmente) provare.
Ed, infatti, il destinatario della raccomandata non può limitarsi a contestare la mancanza di sottoscrizione nella copia prodotta dal mittente, ma deve contestarne la mancanza anche nell'originale, poiché solo quest'ultima carenza inficerebbe la validità dell'atto di costituzione in mora. E poiché l'originale è nel suo esclusivo possesso, è solo sul destinatario che incombe l'onere correlativo di provare la carenza di tale requisito che si deve presumere sussistente in mancanza di prova contraria (proprio in ragione del suo agevole assolvimento da parte del destinatario, più volte evidenziato).
Peraltro, la produzione di una copia (pur se sottoscritta) non può
Pagina 7 di 10 R.G. LAV. N. 99/2021
mai equivalere all'originale che – si ripete – è nella esclusiva disponibilità del destinatario. Seguendo, invece, il ragionamento dell'ordinanza del 2021 si dovrebbe giungere alla estrema conseguenza che il destinatario della raccomandata potrebbe addirittura contestare la conformità della fotocopia prodotta dal mittente all'atto originale ricevuto, pur essendo quest'ultimo nel suo possesso esclusivo e pur essendo solo lui in grado di produrlo.
L'ordinanza del 2021, infine, si riferiva ad una diffida inoltrata nei confronti di una P.A., il che avrebbe reso possibile (in astratto)
l'ottenimento di una copia dell'atto inviato mediante lo strumento dell'accesso agli atti amministrativi che, però, non è evidentemente invocabile nei confronti dei soggetti privati (fermo restando che tutta l'impostazione di fondo dell'ordinanza appare contraria ai principi consolidati in tema di onere della prova).
5.5. In ordine alla data dell'atto, si deve altresì rilevare che quand'anche essa mancasse nell'originale ciò non sarebbe comunque ostativo alla sua efficacia interruttiva, dovendosi presumere che essa sia coincidente con quella della spedizione e rilevando, comunque, ai fini interruttivi, solo la data di ricevimento o di conoscibilità del contenuto ex art. 1335 cod. civ., attestata dall'ufficio postale.
5.6. Inoltre, nel caso di specie, la raccomandata fu effettivamente ricevuta da IO TI (come si evince dalla sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento), sicché non rileva l'indirizzo cui la missiva fu spedita, avendone l'opponente avuto effettiva conoscenza e venendo egli espressamente indicato nel testo della missiva quale
“già responsabile negli anni precedenti della ditta individuale prima
e della società dopo”.
5.7. Si deve, in definitiva, ritenere provato che il “contenuto” (da intendersi come “dato testuale”) della missiva posta all'interno della busta sia coincidente con quello risultante dalla copia informale prodotta dal lavoratore, nella quale si richiedeva il pagamento del
TFR maturato sia con la ditta individuale sia con la odierna Società
Pagina 8 di 10 R.G. LAV. N. 99/2021
opponente nonché degli assegni per il nucleo familiare “mai percepiti
… a far data dal giugno dell'anno 2003”.
5.8. Alla luce della indubbia efficacia interruttiva della raccomandata ricevuta da TI IO in data 23/08/2017, è di tutta evidenza che il ricorso monitorio con il pedissequo decreto ingiuntivo notificato il 18/12/2020 (unitamente all'atto di precetto)
è giunto tempestivamente, essendo iniziato a decorrere dal
23/08/2017 un nuovo quinquennio necessario a fini della maturazione della prescrizione.
6. Parte opponente ha, infine, eccepito che, in ogni caso, gli importi relativi al T.F.R. sono stati versati e accantonati, per scelta dello stesso lavoratore, mediante stipula di un piano pensionistico con , polizza n. 70427496 (di cui ha versato Controparte_3 in atti comunicazione inviata al lavoratore in data 29/08/2016).
6.1. Anche tale eccezione è, però, manifestamente destituita di fondamento.
Dalla medesima comunicazione prodotta dalla Società ricorrente/opponente si evince, infatti, che l'adesione al fondo pensionistico complementare risale al 19/06/2007 sicché essa non attiene al T.F.R. maturato dal 01/01/2001 in poi e “rimasto in azienda”, come d'altronde documentato dalla CU 2015 prodotta dal lavoratore in allegato al ricorso monitorio (doc. n. 04), che indica, appunto, l'importo di € 6.542,83 nel punto/casella n. 410, mentre nel punto/casella n. 413 si indica l'importo di € 9.583,21 relativo al
(distinto) “TFR maturato dall'1/1/2007 e versato al fondo”.
7. Essendo il decreto ingiuntivo stato emesso con la clausola di provvisoria esecutorietà, mai revocata in corso del giudizio di opposizione (essendo, anzi, stata rigettata la relativa istanza: si veda l'ordinanza del 22-23/12/2021 resa dal Giudice dell'epoca), nulla si deve disporre in merito.
La Suprema Corte ha infatti chiarito che «in caso di sentenza di rigetto dell'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo
Pagina 9 di 10 R.G. LAV. N. 99/2021
dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 642 cod. proc. civ., al fine di procedere all'esecuzione non è necessario che al decreto sia conferita anche l'esecutorietà ai sensi dell'art. 654 cod. proc. civ., non potendo equipararsi l'opposizione proposta dalla parte destinataria dell'ingiunzione al provvedimento giudiziale di revoca della provvisoria esecuzione già concessa» (Cass. ord. n.
31702/2019).
8. Le spese di lite in ordine al presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo come da nota specifica prodotta da parte resistente/opposta (e con esclusione del compenso per la fase istruttoria, in quanto non svoltasi).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 492/2020;
- condanna la ricorrente/opponente Parte_1 al pagamento delle spese di lite in favore di
[...] [...]
che si liquidano nella somma di euro Controparte_1
4.216,00 per soli compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014),
C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge.
Così deciso in Catanzaro, in data 2 luglio 2024
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
Pagina 10 di 10