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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 2922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2922 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente rel. est. dott. Giovanna Guarino Consigliere dott. Chiara Di Benedetto Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1284 dell'anno 2018
TRA
in persona del Sindaco, legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentato e difeso, in virtù di mandato depositato nel fascicolo telematico e di delibera di G.C. n. 1 del 13.1.2017, dall'avv. SALVATORE NICOLA VERRILLO presso lo studio del quale, in Telese Terme alla Via Benevento n. 19, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
E
in persona del Presidente della Giunta Regionale, legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura ad lites per atto per
Notar del 2.5.106, dall'avv. PASQUALE D'ONOFRIO unitamente al quale è Per_1 elettivamente domiciliato presso la Avvocatura Regionale in Napoli alla Via S. Lucia n.
81
APPELLATO
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte di Appello di Napoli in data
7 marzo 2018, il ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 pronunziata in data 23/24 gennaio 2018 dal Tribunale Civile di Benevento con la quale era stata rigettata la opposizione proposta avverso la ordinanza ingiunzione n. 322/2016. Ha dedotto che erroneamente il primo Giudice aveva respinto la eccezione di prescrizione ritualmente sollevata da esso appellante ai sensi dell'art. 28 della legge
689/1981.
Contrariamente a quanto sostenuto con la gravata sentenza, infatti, non tutti gli atti del procedimento sanzionatorio potevano considerarsi idonei ad interrompere il termine prescrizionale.
In particolare, il rapporto di analisi dell' ed il verbale di contestazione Pt_2 notificati ad esso Ente in data 4 gennaio 2012 assumevano rilievo esclusivamente in riferimento ai termini di cui all'art. 14 della legge 689 né poteva omettersi di considerare che né l' né il erano organi dell'appellata Parte_2 Controparte_2 CP_1
1.1 Con il secondo motivo di appello, il ha evidenziato la erroneità della Pt_1 decisione impugnata per avere malamente interpretato il principio di non contestazione.
Esso appellante, infatti, aveva compiutamente dedotto, in risposta alla memoria di costituzione della nel giudizio di primo grado, la mancanza di responsabilità e la CP_1 scusabilità della violazione e la resistente nulla aveva eccepito.
In applicazione del dettato dell'art. 115 c.p.c., pertanto, il primo Giudice non avrebbe dovuto considerare esso opponente inadempiente rispetto agli oneri probatori.
Ha concluso, pertanto, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata fosse dichiarata la prescrizione del diritto della a riscuotere la somma ingiunta o, in CP_1 subordine, fosse annullata la ordinanza ingiunzione ovvero ridotta al minimo la sanzione edittale, vinte le spese del doppio grado.
2. Ricostituito il contraddittorio, la ha sostenuto la infondatezza del gravame CP_1 del quale ha chiesto il rigetto.
3. Con decreto n. 402 del 12.12.2024, il Presidente della Corte di Appello ha disposto la assegnazione della causa alla Sezione lavoro della Corte.
3.1 Con decreto del 7 MAGGIO 2025 è stata disposta la trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c..
Il appellante ha depositato note. Pt_1
4. Ritiene la Corte che l'appello proposto non sia fondato e debba essere rigettato.
4.1 Con il primo motivo, il sostiene la erroneità della gravata sentenza per Pt_1 non avere correttamente applicato il dettato dell'art. 28 della lege 689/1981.
Deduce, in particolare, che in data 6 settembre 2011 aveva avuto luogo l'ispezione ed il prelievo dei campioni delle acque reflue urbane e, dunque, in quella data doveva considerarsi commessa la infrazione. La ordinanza ingiunzione, tuttavia, era stata notificata soltanto in data 22 dicembre
2016 e, dunque, oltre il termine di legge.
Ad avviso della Corte la doglianza non è fondata.
5. La norma dell'art. 28 della legge 689/1981 stabilisce, infatti, che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
Dunque, il dies a quo del termine prescrizionale coincide con quello della commissione della violazione.
Nel caso che qui ne occupa, la difesa del ha indicato nel 6 settembre 2011, Pt_1 giorno in cui è stato effettuato il sopralluogo dell' presso il depuratore comunale Pt_2 in località Molino Vecchio, la data di commissione dell'illecito.
La odierna appellata non ha contestato la detta indicazione né ha depositato documentazione dalla quale potesse trarsi prova di una data diversa.
Il Giudice di legittimità (cfr. Cass. Sez. II Sentenza n. 10200 del 28/04/2010) ha precisato che spetta all'autorità che ha emesso il provvedimento amministrativo l'onere di provare la diversa data di commissione del fatto rispetto a quella indicata dall'opponente salvo che questa non risulti assolutamente incompatibile con le emergenze processuali.
Alla data della notifica della ordinanza ingiunzione – 22 dicembre 2016 – era, quindi, decorso il termine quinquennale.
5.1 Sostiene, tuttavia, la appellata che il termine medesimo è stato ritualmente CP_1 interrotto dagli atti del procedimento amministrativo ed in particolare dalla richiesta di audizione del trasgressore prevista dall'art. 18 della legge 689/1991: si ha riguardo, si deduce, ad un atto del procedimento previsto dalla legge per la realizzazione della pretesa sanzionatoria della Amministrazione.
La gravata sentenza ha recepito le difese dell'ente impositore ed ha ritenuto che il verbale di accertamento della infrazione, idoneo a costituire in mora il debitore e dichiarativo della volontà dell'Amministrazione di infliggere la pena, costituisca atto interruttivo ex art. 2943 cod. civ..
5.2 L'esame dei documenti esibiti dalla odierna appellata suffraga la ricostruzione della gravata sentenza.
Ed infatti, in atti è stato versato il verbale di ispezione e prelievo del 6 settembre 2011 ed il rapporto del successivo 16 settembre - che costituisce la prova della commissione dell'illecito –nonché il verbale di contestazione formato dal Corpo Forestale dello Stato su delega dell'Autorità Giudiziaria, notificato al appellante e trasmesso alla Pt_1 alla quale compete la quantificazione per la irrogazione della Controparte_1 sanzione amministrativa pecuniaria.
La trasmissione, poi, risulta effettivamente avvenuta in data 1.2.2012.
Sostiene la difesa dell'appellante che detto provvedimento, adottato da un ente terzo rispetto alle parti del rapporto obbligatorio ed inerente al procedimento di accertamento della infrazione ma non a quello di riscossione della sanzione pecuniaria, non possa considerarsi rilevante a fini interruttivi.
Orbene, la giurisprudenza di legittimità, nel mentre esclude la rilevanza della estraneità al rapporto obbligatorio del soggetto che ha notificato l'atto (cfr. Cass. 3124/2005) attribuisce valore dirimente alla inerenza dell'atto al procedimento amministrativo previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione.
In plurime decisioni la Corte Suprema ha affermato che ogni atto del procedimento, avendo la funzione di far valere il diritto dell'amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria e costituendo esercizio della pretesa sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 cod. civ.. Tale affermazione, tuttavia, è stata ridimensionata quando è stata presa in considerazione l'efficacia interruttiva di atti diversi dalla suddetta notificazione, concludendo che l'efficacia interruttiva, in virtù del richiamo alle norme del codice civile, ed in particolare all'art. 2943 nella parte in cui attribuisce efficacia interruttiva agli atti di costituzione in mora, non può essere riconosciuta ad ogni atto del procedimento ma soltanto a quelli che hanno la funzione di far valere il diritto dell'amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria e costituiscono, quindi, esercizio della pretesa sanzionatoria (cfr. Cass. n. 5798/2005, n.
15631/2006 e, da ultimo, ib. Sez. I Ordinanza n. 23405 del 01/08/2023).
In applicazione di tale principio ha escluso l'efficacia interruttiva dell'invito al destinatario della contestazione a presentarsi per fornire elementi istruttori, a seguito di sua richiesta, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981 (Cass. 17 settembre 2002, n.
13627 e da ultimo Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 13046 del 12/05/2023 invocata dall'ente appellante nelle note ex art. 127 ter c.p.c.)
Nel caso che qui ne occupa, tuttavia, ad avviso di questa Corte, l'atto notificato al inerisce alla fase di accertamento, come disciplinata dagli artt. 13 e segg. della Pt_1 legge 689/1981 e, dunque, ad una attività che la Amministrazione deve necessariamente compiere al fine di potere esercitare il potere sanzionatorio. Al Comune trasgressore, infatti, è stato notificato il verbale di contestazione dell'infrazione, che si inserisce nel procedimento ai sensi del comma III dell'art. 14 della legge 689/1981 ed interrompe il termine di prescrizione (cfr. Cass. Sez. V, Sentenza n.
14886 del 20/07/2016).
Nel caso di specie, quindi, il termine quinquennale che ha iniziato a decorrere dal settembre 2011 è stato dapprima ritualmente interrotto con la notifica al del Pt_1 verbale di contestazione in data 4 gennaio 2012 e, successivamente, dalla notificazione della ordinanza ingiunzione in data 22 dicembre 2016.
6. Neppure, poi, ad avviso della Corte può essere accolto il secondo motivo di gravame con il quale si ascrive alla gravata sentenza una erronea valutazione dei criteri di distribuzione dell'onere probatorio.
Deduce, in particolare, la difesa dell'appellante di avere esplicitato, con il ricorso introduttivo del giudizio, circostanze che esimevano l'ente locale da responsabilità o, comunque, rendevano scusabile la sua condotta ex art. 3 della legge 689/1981.
Poiché la Regione opposta nulla aveva eccepito, il primo Giudice avrebbe dovuto applicare il principio di cui all'art. 115 c.p.c. .
Per contro, con la gravata sentenza si era affermata una violazione degli oneri probatori e rigettata la opposizione.
6.1 Ad avviso della Corte, il richiamo all'art. 115 c.p.c. non è, nel caso di specie, conferente.
Secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, infatti, il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi (cfr. Cass. Sez.
III n. 2205 del 22/09/2017 ma anche, da ultimo, Cass. Sez. II - , Ordinanza n. 8900 del
03/04/2025).
Il principio di non contestazione, infatti, trova fondamento nel fenomeno di circolarità degli oneri di allegazione, confutazione e prova e non può applicarsi qualora la parte che intenda invocarlo non abbia posto la controparte processuale nella condizione di valutare compiutamente i fatti, e non le mere difese, dedotti in lite. Nel caso che qui ne occupa, la difesa del si è limitata ad una generica Pt_1 prospettazione di irregolarità nel prelievo del campione, per verosmentita dalle attestazioni del verbale di prelievo, e di scusabilità dell'errore in quanto l'eccesso di azoto nitroso era determinato da fattori esterni non direttamente ascrivibili ad un comportamento errato o ad una omissione.
Correttamente, dunque, il primo Giudice ha escluso il rilievo della mancata contestazione non sussistendo una specifica allegazione delle circostanze di tempo e di luogo ovvero delle attività poste in essere dal che potessero onerare la Pt_1 CP_1 di una specifica contestazione.
7. Quanto, infine, alla eccepita violazione dei termini di cui alla legge 241/1990, con l'atto di appello non è stata censurata la statuizione di rigetto contenuta nella gravata sentenza che, pertanto, sul punto è divenuta irrevocabile.
8. Conclusivamente la gravata sentenza deve essere confermata.
8.1 Le spese del grado, considerata la complessità delle questioni dibattute e le difficoltà interpretative in ordine alla valenza interruttiva degli atti prodotti dalla CP_1 possono rimanere interamente compensate tra le parti.
8.2 Sussistono i requisiti di legge, per quanto di competenza di questo Collegio, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunziando così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- compensa interamente tra le parti le spese del grado;
- dà atto – ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio – della sussistenza per parte appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma
1quater, del d.P.R. n. 115/2002
In Napoli, 4 giugno 2025
Il Presidente Estensore
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente rel. est. dott. Giovanna Guarino Consigliere dott. Chiara Di Benedetto Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1284 dell'anno 2018
TRA
in persona del Sindaco, legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentato e difeso, in virtù di mandato depositato nel fascicolo telematico e di delibera di G.C. n. 1 del 13.1.2017, dall'avv. SALVATORE NICOLA VERRILLO presso lo studio del quale, in Telese Terme alla Via Benevento n. 19, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
E
in persona del Presidente della Giunta Regionale, legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura ad lites per atto per
Notar del 2.5.106, dall'avv. PASQUALE D'ONOFRIO unitamente al quale è Per_1 elettivamente domiciliato presso la Avvocatura Regionale in Napoli alla Via S. Lucia n.
81
APPELLATO
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte di Appello di Napoli in data
7 marzo 2018, il ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 pronunziata in data 23/24 gennaio 2018 dal Tribunale Civile di Benevento con la quale era stata rigettata la opposizione proposta avverso la ordinanza ingiunzione n. 322/2016. Ha dedotto che erroneamente il primo Giudice aveva respinto la eccezione di prescrizione ritualmente sollevata da esso appellante ai sensi dell'art. 28 della legge
689/1981.
Contrariamente a quanto sostenuto con la gravata sentenza, infatti, non tutti gli atti del procedimento sanzionatorio potevano considerarsi idonei ad interrompere il termine prescrizionale.
In particolare, il rapporto di analisi dell' ed il verbale di contestazione Pt_2 notificati ad esso Ente in data 4 gennaio 2012 assumevano rilievo esclusivamente in riferimento ai termini di cui all'art. 14 della legge 689 né poteva omettersi di considerare che né l' né il erano organi dell'appellata Parte_2 Controparte_2 CP_1
1.1 Con il secondo motivo di appello, il ha evidenziato la erroneità della Pt_1 decisione impugnata per avere malamente interpretato il principio di non contestazione.
Esso appellante, infatti, aveva compiutamente dedotto, in risposta alla memoria di costituzione della nel giudizio di primo grado, la mancanza di responsabilità e la CP_1 scusabilità della violazione e la resistente nulla aveva eccepito.
In applicazione del dettato dell'art. 115 c.p.c., pertanto, il primo Giudice non avrebbe dovuto considerare esso opponente inadempiente rispetto agli oneri probatori.
Ha concluso, pertanto, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata fosse dichiarata la prescrizione del diritto della a riscuotere la somma ingiunta o, in CP_1 subordine, fosse annullata la ordinanza ingiunzione ovvero ridotta al minimo la sanzione edittale, vinte le spese del doppio grado.
2. Ricostituito il contraddittorio, la ha sostenuto la infondatezza del gravame CP_1 del quale ha chiesto il rigetto.
3. Con decreto n. 402 del 12.12.2024, il Presidente della Corte di Appello ha disposto la assegnazione della causa alla Sezione lavoro della Corte.
3.1 Con decreto del 7 MAGGIO 2025 è stata disposta la trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c..
Il appellante ha depositato note. Pt_1
4. Ritiene la Corte che l'appello proposto non sia fondato e debba essere rigettato.
4.1 Con il primo motivo, il sostiene la erroneità della gravata sentenza per Pt_1 non avere correttamente applicato il dettato dell'art. 28 della lege 689/1981.
Deduce, in particolare, che in data 6 settembre 2011 aveva avuto luogo l'ispezione ed il prelievo dei campioni delle acque reflue urbane e, dunque, in quella data doveva considerarsi commessa la infrazione. La ordinanza ingiunzione, tuttavia, era stata notificata soltanto in data 22 dicembre
2016 e, dunque, oltre il termine di legge.
Ad avviso della Corte la doglianza non è fondata.
5. La norma dell'art. 28 della legge 689/1981 stabilisce, infatti, che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
Dunque, il dies a quo del termine prescrizionale coincide con quello della commissione della violazione.
Nel caso che qui ne occupa, la difesa del ha indicato nel 6 settembre 2011, Pt_1 giorno in cui è stato effettuato il sopralluogo dell' presso il depuratore comunale Pt_2 in località Molino Vecchio, la data di commissione dell'illecito.
La odierna appellata non ha contestato la detta indicazione né ha depositato documentazione dalla quale potesse trarsi prova di una data diversa.
Il Giudice di legittimità (cfr. Cass. Sez. II Sentenza n. 10200 del 28/04/2010) ha precisato che spetta all'autorità che ha emesso il provvedimento amministrativo l'onere di provare la diversa data di commissione del fatto rispetto a quella indicata dall'opponente salvo che questa non risulti assolutamente incompatibile con le emergenze processuali.
Alla data della notifica della ordinanza ingiunzione – 22 dicembre 2016 – era, quindi, decorso il termine quinquennale.
5.1 Sostiene, tuttavia, la appellata che il termine medesimo è stato ritualmente CP_1 interrotto dagli atti del procedimento amministrativo ed in particolare dalla richiesta di audizione del trasgressore prevista dall'art. 18 della legge 689/1991: si ha riguardo, si deduce, ad un atto del procedimento previsto dalla legge per la realizzazione della pretesa sanzionatoria della Amministrazione.
La gravata sentenza ha recepito le difese dell'ente impositore ed ha ritenuto che il verbale di accertamento della infrazione, idoneo a costituire in mora il debitore e dichiarativo della volontà dell'Amministrazione di infliggere la pena, costituisca atto interruttivo ex art. 2943 cod. civ..
5.2 L'esame dei documenti esibiti dalla odierna appellata suffraga la ricostruzione della gravata sentenza.
Ed infatti, in atti è stato versato il verbale di ispezione e prelievo del 6 settembre 2011 ed il rapporto del successivo 16 settembre - che costituisce la prova della commissione dell'illecito –nonché il verbale di contestazione formato dal Corpo Forestale dello Stato su delega dell'Autorità Giudiziaria, notificato al appellante e trasmesso alla Pt_1 alla quale compete la quantificazione per la irrogazione della Controparte_1 sanzione amministrativa pecuniaria.
La trasmissione, poi, risulta effettivamente avvenuta in data 1.2.2012.
Sostiene la difesa dell'appellante che detto provvedimento, adottato da un ente terzo rispetto alle parti del rapporto obbligatorio ed inerente al procedimento di accertamento della infrazione ma non a quello di riscossione della sanzione pecuniaria, non possa considerarsi rilevante a fini interruttivi.
Orbene, la giurisprudenza di legittimità, nel mentre esclude la rilevanza della estraneità al rapporto obbligatorio del soggetto che ha notificato l'atto (cfr. Cass. 3124/2005) attribuisce valore dirimente alla inerenza dell'atto al procedimento amministrativo previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione.
In plurime decisioni la Corte Suprema ha affermato che ogni atto del procedimento, avendo la funzione di far valere il diritto dell'amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria e costituendo esercizio della pretesa sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 cod. civ.. Tale affermazione, tuttavia, è stata ridimensionata quando è stata presa in considerazione l'efficacia interruttiva di atti diversi dalla suddetta notificazione, concludendo che l'efficacia interruttiva, in virtù del richiamo alle norme del codice civile, ed in particolare all'art. 2943 nella parte in cui attribuisce efficacia interruttiva agli atti di costituzione in mora, non può essere riconosciuta ad ogni atto del procedimento ma soltanto a quelli che hanno la funzione di far valere il diritto dell'amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria e costituiscono, quindi, esercizio della pretesa sanzionatoria (cfr. Cass. n. 5798/2005, n.
15631/2006 e, da ultimo, ib. Sez. I Ordinanza n. 23405 del 01/08/2023).
In applicazione di tale principio ha escluso l'efficacia interruttiva dell'invito al destinatario della contestazione a presentarsi per fornire elementi istruttori, a seguito di sua richiesta, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981 (Cass. 17 settembre 2002, n.
13627 e da ultimo Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 13046 del 12/05/2023 invocata dall'ente appellante nelle note ex art. 127 ter c.p.c.)
Nel caso che qui ne occupa, tuttavia, ad avviso di questa Corte, l'atto notificato al inerisce alla fase di accertamento, come disciplinata dagli artt. 13 e segg. della Pt_1 legge 689/1981 e, dunque, ad una attività che la Amministrazione deve necessariamente compiere al fine di potere esercitare il potere sanzionatorio. Al Comune trasgressore, infatti, è stato notificato il verbale di contestazione dell'infrazione, che si inserisce nel procedimento ai sensi del comma III dell'art. 14 della legge 689/1981 ed interrompe il termine di prescrizione (cfr. Cass. Sez. V, Sentenza n.
14886 del 20/07/2016).
Nel caso di specie, quindi, il termine quinquennale che ha iniziato a decorrere dal settembre 2011 è stato dapprima ritualmente interrotto con la notifica al del Pt_1 verbale di contestazione in data 4 gennaio 2012 e, successivamente, dalla notificazione della ordinanza ingiunzione in data 22 dicembre 2016.
6. Neppure, poi, ad avviso della Corte può essere accolto il secondo motivo di gravame con il quale si ascrive alla gravata sentenza una erronea valutazione dei criteri di distribuzione dell'onere probatorio.
Deduce, in particolare, la difesa dell'appellante di avere esplicitato, con il ricorso introduttivo del giudizio, circostanze che esimevano l'ente locale da responsabilità o, comunque, rendevano scusabile la sua condotta ex art. 3 della legge 689/1981.
Poiché la Regione opposta nulla aveva eccepito, il primo Giudice avrebbe dovuto applicare il principio di cui all'art. 115 c.p.c. .
Per contro, con la gravata sentenza si era affermata una violazione degli oneri probatori e rigettata la opposizione.
6.1 Ad avviso della Corte, il richiamo all'art. 115 c.p.c. non è, nel caso di specie, conferente.
Secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, infatti, il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi (cfr. Cass. Sez.
III n. 2205 del 22/09/2017 ma anche, da ultimo, Cass. Sez. II - , Ordinanza n. 8900 del
03/04/2025).
Il principio di non contestazione, infatti, trova fondamento nel fenomeno di circolarità degli oneri di allegazione, confutazione e prova e non può applicarsi qualora la parte che intenda invocarlo non abbia posto la controparte processuale nella condizione di valutare compiutamente i fatti, e non le mere difese, dedotti in lite. Nel caso che qui ne occupa, la difesa del si è limitata ad una generica Pt_1 prospettazione di irregolarità nel prelievo del campione, per verosmentita dalle attestazioni del verbale di prelievo, e di scusabilità dell'errore in quanto l'eccesso di azoto nitroso era determinato da fattori esterni non direttamente ascrivibili ad un comportamento errato o ad una omissione.
Correttamente, dunque, il primo Giudice ha escluso il rilievo della mancata contestazione non sussistendo una specifica allegazione delle circostanze di tempo e di luogo ovvero delle attività poste in essere dal che potessero onerare la Pt_1 CP_1 di una specifica contestazione.
7. Quanto, infine, alla eccepita violazione dei termini di cui alla legge 241/1990, con l'atto di appello non è stata censurata la statuizione di rigetto contenuta nella gravata sentenza che, pertanto, sul punto è divenuta irrevocabile.
8. Conclusivamente la gravata sentenza deve essere confermata.
8.1 Le spese del grado, considerata la complessità delle questioni dibattute e le difficoltà interpretative in ordine alla valenza interruttiva degli atti prodotti dalla CP_1 possono rimanere interamente compensate tra le parti.
8.2 Sussistono i requisiti di legge, per quanto di competenza di questo Collegio, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunziando così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- compensa interamente tra le parti le spese del grado;
- dà atto – ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio – della sussistenza per parte appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma
1quater, del d.P.R. n. 115/2002
In Napoli, 4 giugno 2025
Il Presidente Estensore