Decreto cautelare 10 luglio 2021
Ordinanza cautelare 8 settembre 2021
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 10/06/2025, n. 11280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11280 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 11280/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06926/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6926 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Remini, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto in Roma, piazza Giuseppe Mazzini 8;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento del -OMISSIS- del Ministero dell'Interno di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana protocollata con il numero -OMISSIS- e notificato in data -OMISSIS-;
- di tutti i provvedimenti antecedenti concomitanti e conseguenti, nonché presupposti con quello impugnato e non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 aprile 2025 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il provvedimento meglio indicato in epigrafe, il Ministero dell’Interno ha rigettato l’istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, presentata dal ricorrente.
2. Il rigetto si fonda su due elementi: la condanna definitiva riportata dal ricorrente in data -OMISSIS- per il reato di ricettazione, ai sensi dell’art. 648, comma 2, c.p., divenuta irrevocabile l’-OMISSIS-, e la mancata indicazione di tale precedente nella dichiarazione sostitutiva resa all’atto della domanda. L’amministrazione ha considerato tali elementi rilevanti ai fini della valutazione negativa circa l’inserimento del ricorrente nella comunità nazionale.
3. Il ricorrente contesta la legittimità del provvedimento, evidenziando come il fatto penale risalga a un’epoca molto anteriore alla presentazione dell’istanza e come, nel lungo arco temporale successivo, egli abbia mantenuto una condotta irreprensibile, lavorando stabilmente, creando un nucleo familiare in Italia e dimostrando un effettivo radicamento sociale. Quanto all’omissione del precedente penale nella domanda, il ricorrente ne giustifica la mancata indicazione con difficoltà linguistiche e con l’affidamento nel datore di lavoro che lo aveva assistito nella predisposizione della documentazione.
4. Il Ministero resistente si è costituito con memoria di forma, depositando la documentazione rilevante.
5. All’udienza del 4 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Giova rammentare, in via preliminare, lo stato della giurisprudenza, come di recente sintetizzata dalla Sezione (TAR Lazio – Roma, Sez. V-bis, sentenze nn. 2943, 2944, 2947, 3018, 3471, 5130 del 2022), per la quale l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’amministrazione, come si ricava dalla norma, attributiva del relativo potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della legge n. 91 del 1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa.
7. Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti – consistenti, sostanzialmente, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche – ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta infatti di determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (cfr. Cons. Stato, Ad. Gen. 10 giugno 1999, n. 9; Cons. Stato, Sez. IV, sentenze n. 798 del 1999; n. 4460 del 2000; n. 195 del 2005; Cons. Stato, Sez, I, sentenza n. 1796 del 2008; Cons. Stato, Sez. VI, sentenza n. 3006 del 2011; Cons. Stato, Sez. III, sentenze n. 6374 del 2018; n. 1390 del 2019, n. 4121 del 2021; TAR Lazio - Roma, Sez. II-quater, sentenze n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920 del 2013; n. 4199 del 2013).
8. L’interesse dell’istante a ottenere la cittadinanza deve quindi necessariamente coniugarsi con l’interesse pubblico a inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale e se si considera il particolare atteggiarsi di siffatto interesse pubblico, avente natura “composita”, in quanto teso alla tutela della sicurezza, della stabilità economico-sociale, del rispetto dell’identità nazionale, è facile dunque comprendere il significativo condizionamento che ne deriva sul piano dell’agire del soggetto (il Ministero dell’Interno) alla cui cura lo stesso è affidato.
9. In questo quadro, pertanto, l’amministrazione ha il compito di verificare che il soggetto istante sia in possesso delle qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
10. La concessione della cittadinanza rappresenta infatti il suggello, sul piano giuridico, di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico.
11. In altri termini, l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale può avvenire (solo) quando l’amministrazione ritenga che quest’ultimo possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di inserirsi in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare problemi all’ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato (cfr., ex multis, TAR Lazio – Roma, Sez. I-ter, sentenze n. 3227 del 2021; n. 12006 del 2021; TAR Lazio – Roma, Sez. II-quater, sentenza n. 12568 del 2009; Cons. Stato, Sez. III, sentenza n. 4121 del 2021; n. 8233 del 2020; n. 7122 del 2019; n. 7036 del 2020; n. 2131 del 2019; n. 1930 del 2019; n. 657 del 2017; n. 2601 del 2015; Cons. Stato, Sez. VI, sentenza n. 3103 del 2006; n.798 del 1999).
12. Tanto chiarito sulla natura discrezionale del potere de quo, ne deriva che il sindacato giurisdizionale sulla valutazione compiuta dall’amministrazione – circa il completo inserimento o meno dello straniero nella comunità nazionale – non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole.
13. Ciò in quanto la giurisprudenza, dalla quale non vi è motivo per discostarsi, ha costantemente chiarito che, al cospetto dell’esercizio di un potere altamente discrezionale, come quello in esame, il sindacato del giudice amministrativo si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, e non può estendersi all’autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto su cui fondare il giudizio di idoneità richiesto per l’acquisizione dello status di cittadino.
14. Il vaglio giurisdizionale non può sconfinare, quindi, nell’esame del merito della scelta adottata, riservata all’autonoma valutazione discrezionale dell’amministrazione (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, sentenza n. 6473 del 2021; Cons. Stato, Sez. VI, sentenze n. 5913 del 2011; n. 4862 del 2010; n. 3456 del 2006; TAR Lazio – Roma, Sez. I-ter, sentenza n. 3226 del 2021; TAR Lazio - Roma, Sez. II-quater, sentenza n. 5665 del 2012), la quale, nello svolgere tale delicata valutazione, “ben può rilevare che nell’ultimo decennio vi sono state condotte penalmente rilevanti (e quindi espressive di una non compiuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale), così come può valutare i fatti per periodi ancora maggiori ai dieci anni” (TAR Lazio - Roma, Sez. II-quater, sentenza n. 5615 del 2015).
15. Alla luce delle coordinate giurisprudenziali sin qui illustrate, non appare irragionevole la valutazione dell’amministrazione, che ha considerato non del tutto affidabile il comportamento complessivo del ricorrente, anche in riferimento al periodo decennale oggetto di valutazione. La condanna per ricettazione – reato doloso contro il patrimonio – conserva piena rilevanza, non solo perché temporalmente compresa nel periodo valutabile (essendo la domanda del 2015), ma anche per la natura del reato stesso, che denota una condotta antigiuridica incompatibile con i principi fondamentali dello status civitatis.
16. Il Ministero, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, ha tenuto conto anche della circostanza che il ricorrente ha omesso di dichiarare tale precedente nella propria domanda, rendendo una dichiarazione non veritiera ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000. Tale omissione, per costante giurisprudenza, costituisce di per sé motivo legittimo di rigetto, a prescindere dalla consapevolezza soggettiva del dichiarante, essendo l’obbligo di veridicità oggettivamente riferibile a tutti i partecipanti ai procedimenti amministrativi, specialmente in materia tanto rilevante quanto quella della cittadinanza.
17. Né può ritenersi che la mancata conoscenza della lingua italiana o l’affidamento in soggetti terzi possano scriminare l’omissione, poiché la legge impone a ciascun istante l’onere di assicurare l’esattezza delle informazioni fornite. L’affidabilità nei confronti dello Stato e la trasparenza nei rapporti con la pubblica amministrazione rappresentano requisiti essenziali del processo di integrazione.
18. In definitiva, gli elementi posti a fondamento del provvedimento impugnato risultano logicamente motivati, sostenuti dalle risultanze istruttorie e coerenti con il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. Il provvedimento di diniego appare dunque immune dai vizi denunciati e si sottrae al sindacato di legittimità del giudice amministrativo.
19. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso si appalesa infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
20. Le spese di lite possono essere compensate in considerazione della natura della questione controversa e degli interessi alla stessa sottesi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario, Estensore
Caterina Luperto, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanna Vigliotti | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO