Articolo 23 della Legge 13 luglio 1965, n. 882
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Versione
13 agosto 1965
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Versione
21 novembre 1987
Art. 23.
Puo' essere autorizzata, su richiesta di Enti o Comitati, la partecipazione della banda del Corpo della Guardia di finanza a manifestazioni indette in occasione di particolari solennita'.
In tali casi, qualora la banda debba recarsi fuori della propria residenza, all'ufficiale direttore, al maresciallo maggiore carica speciale vice direttore ed al personale musicante compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni.
Le spese per tale trattamento e quelle per il viaggio del personale e per il trasporto del materiale sono a carico degli Enti o Comitati richiedenti che devono provvedere a rimborsarle allo Stato mediante versamento del corrispondente importo ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
Le somme come sopra versate saranno, con decreti del Ministro per il tesoro, riassegnate ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.
Eventuali altre somme erogate dagli Enti e Comitati richiedenti sono direttamente versate al Fondo assistenza finanzieri. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 21 settembre 1987, n. 387 , convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 1987, n. 472 , ha disposto (con l'art. 11-ter) che il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, appositi decreti per il riordinamento della banda dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza al fine di adeguare la posizione dei componenti delle citate bande a quella degli appartenenti alla Polizia di Stato, fissata con il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240 . All'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, la legge 13 luglio 1965, n. 882 , e successive modificazioni, si intendera' abrogata.
Entrata in vigore il 21 novembre 1987