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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 20/03/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1239/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott.ssa Antonella Tedesco - Presidente
2. Dott. Riccardo Sabato - Giudice
3. Dott. Giuseppe Izzo - Giudice- rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. V.G. n. 1239/2024 promossa con ricorso depositato in data
05/12/2024
DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Marotta (C.F. C.F._2
), elettivamente domiciliati presso il suo studio in Laurino (SA) alla P.zza A. CodiceFiscale_3
Magliani n. 3
-ricorrenti-
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: “modifica delle condizioni della separazione ex art. art. 473-bis.51 c.p.c.”
Conclusioni: per le parti, come da atti e note scritte in sostituzione dell'udienza del 11/03/2025; il P.M. in data 17/12/2024 nulla ha opposto in ordine alla domanda formulata dai ricorrenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, per la modifica delle condizioni di separazione ex art. 473-bis. 51 c.p.c., depositato in data 05/12/2024, i ricorrenti in epigrafe indicati esponevano: di avere contratto pagina 1 di 5 matrimonio con rito concordatario in data 21/09/2008 in Sala Consilina (Sa); che il regime patrimoniale tra i coniugi era quello della separazione dei beni;
che dall'unione coniugale era nata la figlia Per_1
in LL (Sa) il 12/10/2012; che il Tribunale di Lagonegro, con decreto reso in data 20/04/2022 (R.G. n.
1205/2021), omologava la separazione consensuale tra i coniugi, alle condizioni confermate nel verbale di udienza;
che nell'accordo era stato pattuito ed omologato che il provvedesse al Parte_2 mantenimento della figlia minore con assegno mensile di €. 1.000,00, da versare entro il Per_1
giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal 20/04/2022, oltre alla contribuzione al 50% nelle spese straordinarie, mediche e scolastiche documentate;
che con il protrarsi degli anni e delle mutate condizioni di vita sociale, risultavano cambiate le loro esigenze patrimoniali e non patrimoniali, con la conseguenza che si rendeva necessario ottenere una diminuzione del mantenimento stabilito nella omologata separazione da €. 1.000,00 ad €. 300,00.
Tanto premesso, chiedevano congiuntamente all'adito Tribunale: “emettere inaudita altera parte
Provvedimento di modifica della omologata separazione, ovvero, fermo restando quanto già stabilito ed accettato a) Disporre che il padre corrisponda, per il mantenimento della figlia minore, una somma mensile di €. 300,00, da versarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.”
Con decreto del 06/12/2024 veniva fissata, per la comparizione delle parti, l'udienza del 11/02/2025.
Gli atti del procedimento venivano comunicati al PM il quale, in data 17/12/2024, emetteva il proprio visto nulla opponendo in ordine alle richieste formulate dalle parti.
All'udienza del 11/02/2025, venivano sentite le parti in ordine ai motivi della richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della minore . All'esito, atteso che non Persona_2
risultavano prodotte le condizioni di separazione omologate, la causa veniva rinviata, al fine di consentire ai ricorrenti la relativa produzione, all'udienza cartolare del 11/03/2025, assegnando termine di venti giorni.
Con successive note scritte ex art. 127-ter c.p.c., depositate in data 21/02/2025, i ricorrenti chiedevano l'integrale accoglimento di quanto esposto ed argomentato dando atto di avere depositato telematicamente quanto richiesto dal G.I. all'udienza del 11/02/2025.
In data 11/03/2025 i ricorrenti, congiuntamente, depositavano “Piano genitoriale – Condizioni di
Separazione” chiedendo l''omologa delle seguenti condizioni:”
1. I coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo del rispetto reciproco e con facoltà di scegliere liberamente la propria dimora.
2. I coniugi si rilasciano sin d'ora il consenso al rilascio del passaporto valido per l'espatrio.
3. I coniugi dichiarano che non vi sono rapporti patrimoniali in essere tra loro.
4. La figlia resterà affidata alla madre, con facoltà del padre di poter fare loro visita previa richiesta e loro assenso.
5. Il Sig. Pt_2
verserà, entro il giorno 5 di ogni mese, a partire dalla data della omologanda separazione, la somma
pagina 2 di 5 di €. 300,00, quale contributo di mantenimento familiare.
6. I coniugi provvederanno nella misura del
50% cadauno per le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale (tickets e simili), per le spese mediche straordinarie (visite specialistiche, interventi chirurgici, terapie dentistiche) e quelle connesse ad esigenze scolastiche, di istruzione o sportive (acquisto libri di testo, gite scolastiche e simili, partecipazione ad attività scolastiche integrative, ovvero per frequentare palestre, piscine e simili).
7. La Casa Coniugale, in proprietà di , sarà adibita a Residenza Familiare Parte_1 della stessa e della figlia.
8. L'Assegno Unico per i Figli sarà attribuito alla Pt_3 Parte_4
.”
[...]
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Tanto premesso, il Collegio ritiene che la richiesta modifica, di riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della prole stabilito in fase di separazione, sia inammissibile.
In via preliminare occorre affermare che sia in tema di separazione che di divorzio, i "giustificati motivi" che autorizzano la modificazione delle condizioni in precedenza stabilite, o decise, consistono in fatti nuovi sopravvenuti, (non evidenziabili, prevedibili, al momento della pronuncia -
o dell'accordo tra i coniugi), modificativi della situazione in relazione alla quale erano stati stipulati gli accordi.
In particolare, laddove, come nella specie, si chiede una modifica degli aspetti economici della separazione, occorre che tali circostanze abbiano prodotto una alterazione dell'equilibrio economico raggiunto o accertato in sede di sentenza, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo (prevalente giurisprudenza della S.C. vedi tra le ultime sentenze 17/6/2009 n. 14093; 8/5/2008 n. 11488;
22/11/2007 n. 24321; 5/3/2001 n. 3149).
La legge, infatti, non attribuisce al presente procedimento natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di separazione o di divorzio, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti al mutamento della situazione di fatto.
E' noto che in materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus, è priva del carattere della irretrattabilità, sicché è riconosciuta facoltà alle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale con la conseguenza che il giudice dovrà procedere all'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza pagina 3 di 5 di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia,
7/2/2003 n. 600).
La Cassazione (Cass. 28/11/2017, n. 28436), difatti, pronunciandosi in materia di assegno di mantenimento, ha stabilito che i "giustificati motivi", la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo.
Pertanto, nel giudizio di revisione lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per la modifica della regolazione economica e personale dei rapporti tra le parti in causa deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n.
13863), non potendo, ovviamente, influire in tal senso né circostanze preesistenti al momento in cui le statuizioni vennero adottate (o i patti convenuti), né circostanze verificatesi successivamente, ma riconducibili a scelte e determinazioni volontarie di una delle parti.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia minore deducendo che la richiesta di riduzione, come dichiarato dal Per_1 Pt_2 all'udienza del 11/02/2025, “… è giustificata dal fatto che non posso più sostenere la spesa di €
1.000,00 al mese, in quanto me ne sto andando di casa. Ho preso una casa in affitto, per la quale pago un canone mensile di locazione di € 600,00. Inoltre, devo affrontare le spese del trasloco e il pagamento delle utenze. Continuo a fare il camionista, come prima. Percepisco intorno ai 2000,00 mensili. L'unico fatto sopravvenuto consiste nella circostanza che adesso devo pagare l'affitto.”
Circostanza confermata dalla ricorrente, “Confermo quanto riferito dal . Parte_1 Pt_2
Preciso che io non lavoro, sono disoccupata, non ho altre fonti di reddito. Percepisco l'assegno unico di circa € 190,00”.
Orbene, alla luce dei principi sopra richiamati, ritiene il Collegio che l'accordo delle parti per la modifica delle statuizioni concernenti il mantenimento della prole, contenuto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, non possa essere accolto.
Quanto dedotto dai ricorrenti non è circostanza di fatto sopravvenuta e non sussistente al momento della separazione che giustifica una revisione delle condizioni economiche. Il , infatti, Pt_2
avrebbe dovuto lasciare il domicilio coniugale per andare a vivere in altra abitazione già al tempo della separazione. Peraltro, la richiesta avanzata dai ricorrenti, in ordine alla revisione dell'assegno di mantenimento in favore della prole stabilito in fase di separazione, non è meritevole di accoglimento tenuto conto del fatto che l'accordo delle parti risulta essere contrario al miglior interesse della prole.
pagina 4 di 5 Il ricorso è, infine, destinato ad essere dichiarato inammissibile anche tenuto conto che della circostanza che i ricorrenti non hanno allegato il titolo del quale chiedono la modifica, ovvero le condizioni di separazione omologate con decreto reso dal Tribunale di Lagonegro;
e ciò nonostante sia stato all'uopo assegnato termine di giorni venti, decorrenti dalla data dell'udienza di comparizione dell'11/02/2025.
Quanto alle spese del giudizio, tenuto conto della natura della causa e della domanda congiunta, le stesse devono ritenersi non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta dalle parti, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Lagonegro nella Camera di Consiglio del 20/03/2025.
Il Giudice rel.\est.
Dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Tedesco
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott.ssa Antonella Tedesco - Presidente
2. Dott. Riccardo Sabato - Giudice
3. Dott. Giuseppe Izzo - Giudice- rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. V.G. n. 1239/2024 promossa con ricorso depositato in data
05/12/2024
DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Marotta (C.F. C.F._2
), elettivamente domiciliati presso il suo studio in Laurino (SA) alla P.zza A. CodiceFiscale_3
Magliani n. 3
-ricorrenti-
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: “modifica delle condizioni della separazione ex art. art. 473-bis.51 c.p.c.”
Conclusioni: per le parti, come da atti e note scritte in sostituzione dell'udienza del 11/03/2025; il P.M. in data 17/12/2024 nulla ha opposto in ordine alla domanda formulata dai ricorrenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, per la modifica delle condizioni di separazione ex art. 473-bis. 51 c.p.c., depositato in data 05/12/2024, i ricorrenti in epigrafe indicati esponevano: di avere contratto pagina 1 di 5 matrimonio con rito concordatario in data 21/09/2008 in Sala Consilina (Sa); che il regime patrimoniale tra i coniugi era quello della separazione dei beni;
che dall'unione coniugale era nata la figlia Per_1
in LL (Sa) il 12/10/2012; che il Tribunale di Lagonegro, con decreto reso in data 20/04/2022 (R.G. n.
1205/2021), omologava la separazione consensuale tra i coniugi, alle condizioni confermate nel verbale di udienza;
che nell'accordo era stato pattuito ed omologato che il provvedesse al Parte_2 mantenimento della figlia minore con assegno mensile di €. 1.000,00, da versare entro il Per_1
giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal 20/04/2022, oltre alla contribuzione al 50% nelle spese straordinarie, mediche e scolastiche documentate;
che con il protrarsi degli anni e delle mutate condizioni di vita sociale, risultavano cambiate le loro esigenze patrimoniali e non patrimoniali, con la conseguenza che si rendeva necessario ottenere una diminuzione del mantenimento stabilito nella omologata separazione da €. 1.000,00 ad €. 300,00.
Tanto premesso, chiedevano congiuntamente all'adito Tribunale: “emettere inaudita altera parte
Provvedimento di modifica della omologata separazione, ovvero, fermo restando quanto già stabilito ed accettato a) Disporre che il padre corrisponda, per il mantenimento della figlia minore, una somma mensile di €. 300,00, da versarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.”
Con decreto del 06/12/2024 veniva fissata, per la comparizione delle parti, l'udienza del 11/02/2025.
Gli atti del procedimento venivano comunicati al PM il quale, in data 17/12/2024, emetteva il proprio visto nulla opponendo in ordine alle richieste formulate dalle parti.
All'udienza del 11/02/2025, venivano sentite le parti in ordine ai motivi della richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della minore . All'esito, atteso che non Persona_2
risultavano prodotte le condizioni di separazione omologate, la causa veniva rinviata, al fine di consentire ai ricorrenti la relativa produzione, all'udienza cartolare del 11/03/2025, assegnando termine di venti giorni.
Con successive note scritte ex art. 127-ter c.p.c., depositate in data 21/02/2025, i ricorrenti chiedevano l'integrale accoglimento di quanto esposto ed argomentato dando atto di avere depositato telematicamente quanto richiesto dal G.I. all'udienza del 11/02/2025.
In data 11/03/2025 i ricorrenti, congiuntamente, depositavano “Piano genitoriale – Condizioni di
Separazione” chiedendo l''omologa delle seguenti condizioni:”
1. I coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo del rispetto reciproco e con facoltà di scegliere liberamente la propria dimora.
2. I coniugi si rilasciano sin d'ora il consenso al rilascio del passaporto valido per l'espatrio.
3. I coniugi dichiarano che non vi sono rapporti patrimoniali in essere tra loro.
4. La figlia resterà affidata alla madre, con facoltà del padre di poter fare loro visita previa richiesta e loro assenso.
5. Il Sig. Pt_2
verserà, entro il giorno 5 di ogni mese, a partire dalla data della omologanda separazione, la somma
pagina 2 di 5 di €. 300,00, quale contributo di mantenimento familiare.
6. I coniugi provvederanno nella misura del
50% cadauno per le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale (tickets e simili), per le spese mediche straordinarie (visite specialistiche, interventi chirurgici, terapie dentistiche) e quelle connesse ad esigenze scolastiche, di istruzione o sportive (acquisto libri di testo, gite scolastiche e simili, partecipazione ad attività scolastiche integrative, ovvero per frequentare palestre, piscine e simili).
7. La Casa Coniugale, in proprietà di , sarà adibita a Residenza Familiare Parte_1 della stessa e della figlia.
8. L'Assegno Unico per i Figli sarà attribuito alla Pt_3 Parte_4
.”
[...]
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Tanto premesso, il Collegio ritiene che la richiesta modifica, di riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della prole stabilito in fase di separazione, sia inammissibile.
In via preliminare occorre affermare che sia in tema di separazione che di divorzio, i "giustificati motivi" che autorizzano la modificazione delle condizioni in precedenza stabilite, o decise, consistono in fatti nuovi sopravvenuti, (non evidenziabili, prevedibili, al momento della pronuncia -
o dell'accordo tra i coniugi), modificativi della situazione in relazione alla quale erano stati stipulati gli accordi.
In particolare, laddove, come nella specie, si chiede una modifica degli aspetti economici della separazione, occorre che tali circostanze abbiano prodotto una alterazione dell'equilibrio economico raggiunto o accertato in sede di sentenza, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo (prevalente giurisprudenza della S.C. vedi tra le ultime sentenze 17/6/2009 n. 14093; 8/5/2008 n. 11488;
22/11/2007 n. 24321; 5/3/2001 n. 3149).
La legge, infatti, non attribuisce al presente procedimento natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di separazione o di divorzio, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti al mutamento della situazione di fatto.
E' noto che in materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus, è priva del carattere della irretrattabilità, sicché è riconosciuta facoltà alle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale con la conseguenza che il giudice dovrà procedere all'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza pagina 3 di 5 di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia,
7/2/2003 n. 600).
La Cassazione (Cass. 28/11/2017, n. 28436), difatti, pronunciandosi in materia di assegno di mantenimento, ha stabilito che i "giustificati motivi", la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo.
Pertanto, nel giudizio di revisione lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per la modifica della regolazione economica e personale dei rapporti tra le parti in causa deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n.
13863), non potendo, ovviamente, influire in tal senso né circostanze preesistenti al momento in cui le statuizioni vennero adottate (o i patti convenuti), né circostanze verificatesi successivamente, ma riconducibili a scelte e determinazioni volontarie di una delle parti.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia minore deducendo che la richiesta di riduzione, come dichiarato dal Per_1 Pt_2 all'udienza del 11/02/2025, “… è giustificata dal fatto che non posso più sostenere la spesa di €
1.000,00 al mese, in quanto me ne sto andando di casa. Ho preso una casa in affitto, per la quale pago un canone mensile di locazione di € 600,00. Inoltre, devo affrontare le spese del trasloco e il pagamento delle utenze. Continuo a fare il camionista, come prima. Percepisco intorno ai 2000,00 mensili. L'unico fatto sopravvenuto consiste nella circostanza che adesso devo pagare l'affitto.”
Circostanza confermata dalla ricorrente, “Confermo quanto riferito dal . Parte_1 Pt_2
Preciso che io non lavoro, sono disoccupata, non ho altre fonti di reddito. Percepisco l'assegno unico di circa € 190,00”.
Orbene, alla luce dei principi sopra richiamati, ritiene il Collegio che l'accordo delle parti per la modifica delle statuizioni concernenti il mantenimento della prole, contenuto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, non possa essere accolto.
Quanto dedotto dai ricorrenti non è circostanza di fatto sopravvenuta e non sussistente al momento della separazione che giustifica una revisione delle condizioni economiche. Il , infatti, Pt_2
avrebbe dovuto lasciare il domicilio coniugale per andare a vivere in altra abitazione già al tempo della separazione. Peraltro, la richiesta avanzata dai ricorrenti, in ordine alla revisione dell'assegno di mantenimento in favore della prole stabilito in fase di separazione, non è meritevole di accoglimento tenuto conto del fatto che l'accordo delle parti risulta essere contrario al miglior interesse della prole.
pagina 4 di 5 Il ricorso è, infine, destinato ad essere dichiarato inammissibile anche tenuto conto che della circostanza che i ricorrenti non hanno allegato il titolo del quale chiedono la modifica, ovvero le condizioni di separazione omologate con decreto reso dal Tribunale di Lagonegro;
e ciò nonostante sia stato all'uopo assegnato termine di giorni venti, decorrenti dalla data dell'udienza di comparizione dell'11/02/2025.
Quanto alle spese del giudizio, tenuto conto della natura della causa e della domanda congiunta, le stesse devono ritenersi non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta dalle parti, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Lagonegro nella Camera di Consiglio del 20/03/2025.
Il Giudice rel.\est.
Dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Tedesco
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