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Decreto 3 giugno 2025
Decreto 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, decreto 03/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 4199/2024 V.G.
TRIBUNALE DI VERCELLI
Ufficio Del Giudice Tutelare
Il Giudice Onorario Chiara Grazia Maisano,
provvedendo all'esito dell'udienza del 16.05.2025;
premesso che con ricorso del 6.12.2024 il sig. ha chiesto Controparte_1
la nomina di un amministratore di sostegno in favore della IG, signora
[...]
, nata a [...] il [...], residente in [...]; Per_1
vista la delega del 7.12.2024 del Giudice Tutelare dott. Giovanni Campese;
esaminata la documentazione allegata al ricorso e quella successivamente acquisita, con particolare riguardo alla lettera di dimissione del 17.12.2024 dal S.P.D.C. dell'ASL VC e alla relazione clinica del 6.05.2025 della S.C. Psichiatria dell'ASL
VC;
sentiti alle udienze del 7.02.2025, 21.03.2025 e 16.05.2025 la possibile beneficiaria,
i genitori, i fratelli e la sorella;
preso atto che alle udienze del 7.02.2025 e del 21.03.2025 la possibile beneficiaria ha espresso fermo dissenso alla nomina di un amministratore di sostegno;
preso altresì atto che all'udienza del 16.05.2025 il ricorrente ha concluso per l'abbandono della procedura, dichiarando di ritenere opportuno, insieme alla moglie e agli altri familiari, non proseguire nella richiesta di apertura dell'amministrazione di sostegno, al fine di rispettare la volontà della IG, precisando che la medesima da un paio di mesi è andata a convivere con un ragazzo a Biella e che ciò le dà serenità e tranquillità, non essendosi più manifestate le crisi che avevano portato alla presentazione del ricorso;
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osservato che:
a) la nomina di un amministratore di sostegno non è obbligatoria, ma opportuna quando il soggetto debole non possa essere altrimenti supportato nella gestione del suo patrimonio o nella realizzazione dei propri interessi personali, in quanto privo di familiari idonei – muniti di procure o deleghe per la cura dei propri beni – oppure perché mancante di cura o assistenza adeguate;
b) la misura di protezione è diretta a consentire il compimento di atti giuridici
(o a evitarne il compimento, laddove pregiudizievoli) specificamente individuati dal soggetto che richiede l'amministrazione di sostegno, al fine di consentire al Giudice ogni opportuna valutazione in merito al ricorso;
c) l'amministrazione di sostegno – alla luce delle finalità previste nella legge istitutiva – può essere richiesta e applicata solo quando vi sia un concreto e attuale bisogno;
d) in presenza di una rete di protezione familiare o socio-assistenziale capace di assicurare un valido meccanismo di supporto e assistenza al soggetto debole non occorre né è prevista dalla legge una necessaria formalizzazione del ruolo da parte del Giudice Tutelare, a meno che non ricorrano specifiche circostanze che rendano opportuno il controllo del Giudice oppure debbano essere compiuti determinati atti che il soggetto garante solo “di fatto” del sostegno non riesca a realizzare se non formalizzando “in diritto” il proprio ruolo;
rilevato che, sotto il profilo personale-comportamentale, sulla base di quanto dichiarato dal ricorrente all'udienza del 16.05.2025, da qualche tempo la IG appare essere più tranquilla e serena rispetto al passato;
considerato che, sotto il profilo economico-patrimoniale, stando a quanto dichiarato dalla madre all'udienza del 21.03.2025, non vi sarebbe pressoché nulla da amministrare, provvedendo i genitori a ogni esigenza della IG;
non essendo emersa, quanto meno al momento, la necessità di compiere atti che richiedano l'intervento di un amministratore di sostegno;
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dato atto che in data 20.05.2025 il Pubblico Ministero nulla ha opposto alla conclusione del procedimento;
sentito il Giudice delegante;
vista l'assenza, allo stato, di circostanze ostative alla conclusione del procedimento;
ricordato che, qualora nel futuro dovessero emergere problematiche tali da giustificare la nomina di un amministratore di sostegno, potrà comunque essere presentato nuovo ricorso;
RIGETTA il ricorso presentato il 6.12.2024 da ai sensi Controparte_1 degli art. 404 e ss. per l'istituzione di amministrazione di sostegno in favore della IG , sopra generalizzata;
Persona_1
COMPENSA per intero le spese tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per:
- la comunicazione al ricorrente (che ne darà immediata comunicazione alla IG ) e al Pubblico Ministero;
Per_1
- la ritrasmissione del fascicolo al Giudice delegante, esaurito l'incombente oggetto di delega;
- ogni altra comunicazione, annotazione e incombente di legge.
Vercelli, 3 giugno 2025
Il Giudice Onorario
Chiara Grazia Maisano
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