Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/05/2025, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO in persona della giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al RGL n. 9451/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. TURLIONE MARIA LUISA Parte_1
PARTE RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso CP_1 Controparte_2
dall'avv. PARISI TOMMASO
PARTE CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18 novembre 2024 parte ricorrente chiedeva condannare l' al pagamento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. n. 18/80 con CP_1
decorrenza dalla revoca (15 giugno 2022), oltre interessi legali come per legge, in forza dell'accertamento del requisito sanitario omologato con decreto dell'intestato
Tribunale del 28 agosto 2023, notificato l'11 ottobre 2023;
l' chiedeva il rigetto del ricorso affermando che il 1° febbraio 2024 (dunque CP_1
non solo prima del deposito del ricorso, ma entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento giudiziale) la prestazione era stata ripristinata, ricalcolata e posta in pagamento unitamente agli arretrati (per la somma complessiva di € 11.282,89); il ricorso non è fondato;
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1° febbraio 2024, ma sosteneva che dopo la rata di febbraio 2024 la prestazione era stata sospesa fino a febbraio 2025, in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno
(valido fino al 3 febbraio 2024);
l' documentava che la prestazione era stata pagata fino ad agosto 2024, CP_1
sospesa da settembre e poi ripristinata da dicembre 2024, con pagamento degli arretrati. Le doglianze del ricorrente risultavano quindi infondate non solo con riferimento a quanto esposto nell'atto introduttivo, ma anche con riferimento a quanto dedotto in corso di causa, in quanto la sospensione della prestazione era stata limitata a tre mesi. Improprio appariva il riferimento operato da parte ricorrente al messaggio n. 1589 del 22 aprile 2024, avente ad oggetto le prestazioni CP_1
economiche a sostegno del reddito;
le spese devono essere compensate, ex art. 152 disp. att. cpc;
P.Q.M.
visto l'art. 442 c.p.c. respinge il ricorso, compensa le spese di lite.
Così deciso in Torino, il 20 maggio 2025.
LA GIUDICE
dott.ssa Silvana CIRVILLERI
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