TRIB
Sentenza 14 ottobre 2024
Sentenza 14 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 14/10/2024, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avezzano
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Mario CERVELLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n. 1735 dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 8.6.2022 e vertente tra
, c.f. , , c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Avezzano, presso lo studio CodiceFiscale_2
degli avv.ti Francesca Tiburzi e Stefano Di Carlo, che li rappresentano e difendono giusta procura in atti;
ATTORI
E
, c.f. elettivamente domiciliato in CP_1 CodiceFiscale_3
Capistrello, presso lo studio dell'avv. Moreno Persia del foro di Avezzano, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
CONVENUTO
, c.f. residente in [...]Controparte_2 CodiceFiscale_4
(MC) c.a.p. 62028, Via Alcide De Gasperi, 19;
CONVENUTO CONTUMACE
1 Oggetto: Altri istituti e leggi speciali
Conclusioni: I procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano Pt_1 Parte_2
in giudizio dinanzi al tribunale intestato, e chiedendo la CP_1 Controparte_2
condanna degli stessi ad eseguire a loro spese le opere necessarie ad impedire lo stillicidio sui fondi finitimi di essi attori, provenienti dalle gronde e dai pluviali delle proprietà dei due convenuti, non collegate con la condotta fognaria, consentendo altresì l'accesso sulle loro proprietà al fine di far eseguire i detti lavori.
Si costituiva il solo convenuto rimanendo invece contumace l'altro CP_1
convenuto , pur ritualmente citato. Il primo non contestava nel merito le CP_2
avverse richieste, lamentando soltanto di non essere stato preventivamente avvertito della situazione rappresentata dagli attori, manifestando, peraltro, disponibilità a risolvere bonariamente la questione.
Il G.I., dopo l'esito negativo della mediazione, depositate dalle parti costituite le memorie istruttorie, ammetteva, nei termini indicati nell'ordinanza del 18.6.2019, le prove orali richieste dalla parte attrice, ivi compresa prova per interpello, cui, peraltro, il convenuto , pur in presenza di regolare notifica, non si Controparte_2
sottoponeva. Espletate le prove orali, nel corso delle quali i testi escussi davano atto della situazione, riferendo che le acque meteoriche, provenienti dai pluviali del fondo dei convenuti, non regolarmente convogliate nelle fognature, invadevano il fondo degli attori, la causa era rinviata per p.c.
All'udienza di cui in epigrafe, le parti costituite davano atto dell'accordo raggiunto, già depositato in atti, sottoscritto da ciascuna delle parti costituite e dai rispettivi difensori in ognuna delle sue tre pagine, e da intendersi qui integralmente richiamato.
2 Con lo stesso le parti costituite convenivano di rinunciare reciprocamente alle richieste e pretese da ciascuna avanzata nei confronti dell'altra dal momento dell'apposizione in calce all'atto della propria sottoscrizione. Il giudice, quindi, tratteneva la causa in decisione, senza concessione di termini.
Deve ritenersi che, l'accordo de quo - con il quale sostanzialmente le parti convengono l'effettuazione dei lavori necessari per la risoluzione dei dedotti problemi di stillicidio, individuando l'impresa esecutrice, i lavori da eseguire ed onerando il convenuto di consentire l'accesso presso il suo fondo per CP_1
l'esecuzione delle opere e di farsi carico dei relativi costi (con espressa riserva di rivalsa pro quota nei confronti dell'altro convenuto , rimasto contumace ed CP_2
estraneo all'accordo), pur titolato conciliazione giudiziale - determini la cessazione della materia del contendere.
Nel caso di specie, invero, non si verte in materia di conciliazione giudiziale regolata dall'art. 185 bis, c.p.c., che prevede, del resto, la formulazione di una proposta conciliativa da parte del giudice, ma, viceversa le parti costituite hanno dichiarato la stipula di un accordo che dà soluzione alla controversia, facendo venir meno le ragioni poste a fondamento della stessa e il correlato interesse ad una pronuncia sul merito.
Tanto ciò è vero che, nella convenzione, le parti medesime hanno affermato di rinunciare per ciascuna alle rispettive pretese, nel momento stesso dell'apposizione della loro firma in calce e, dunque, con effetto immediato.
Tuttavia, in sede di precisazione delle conclusioni, attori e convenuto hanno richiesto espressamente che il giudice recepisse l'accordo fra loro raggiunto di cui al documento depositato in atti, rimettendone l'inizio dell'esecuzione alla pronuncia della sentenza.
Tale soluzione non è, tuttavia, praticabile, ostandovi non solo la legge processuale.
3 L'accordo, intervenuto fra le parti costituite, in materia di diritti disponibili, infatti, risolve la controversia fra le stese insorta, ma non coinvolge il convenuto contumace che allo stesso non ha aderito, non rispondendo alle sollecitazioni Controparte_2
degli attori.
Il verbale di conciliazione, dunque, rispetto al predetto convenuto contumace, costituisce res inter alios acta, inidonea a produrre effetti nei suoi confronti.
Attori e convenuto chiedono, poi, che il giudice condanni il predetto alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori e al rimborso, in favore di del CP_1
50% degli esborsi correlati ai lavori di adeguamento dei pluviali e del sistema di raccolta delle acque (rispetto al quale egli, nell'accordo, fa espressa riserva).
Anche tale richiesta non è accoglibile.
Gli impegni assunti dalle parti con accordo di conciliazione traggono la loro fonte dall'accordo medesimo e, al di fuori dell'ipotesi prevista dal codice di rito, di cui all'art. 185 bis, c.p.c., non possono essere oggetto di ratifica da parte del giudice, tanto più laddove, in assenza di uno specifico accertamento giudiziale, comportino obbligazioni nei confronti di soggetti estranei alla convenzione, che non possono essere imposti con sentenza solo perché decisi da terzi in sede negoziale.
Resta fermo il fatto che l'accordo depositato in atti e debitamente sottoscritto, evidenzia la chiara volontà delle parti costituite di rinunciare alle rispettive richieste e pretese avanzate in questo giudizio, dal che si evidenzia la cessata materia del contendere, emergendo carenza di interesse delle stesse ad una pronuncia sul merito.
In assenza di diverso accordo, non potendo pronunciarsi condanna del contumace, peraltro in mancanza dell'accertamento di effettiva soccombenza, vanno compensate fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado, iscritta al n. 1735/2017 RG affari contenziosi, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia di Controparte_2
2) DICHIARA cessata la materia del contendere tra le parti;
3) COMPENSA integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Avezzano il 12.10. 2024
IL GIUDICE (Dott. Mario Cervellino)
5