Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 18/02/2025, n. 3649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3649 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03649/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02879/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2879 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Silvia Scasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Prefettura Genova, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del decreto prot. K10-OMISSIS- adottato il 18.09.2020 dal Ministero dell’Interno, notificato il successivo 28 dicembre, con il quale è stata respinta la domanda di cittadinanza italiana presentata dalla signora -OMISSIS- in data 30 agosto 2015 ex art. 9, c. 1, lett. f), L. n. 91/92;
e per il risarcimento
dei danni cagionati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 febbraio 2025 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Questi i fatti per cui è causa.
Con il ricorso in epigrafe è stato impugnato il decreto prot. K10-OMISSIS- adottato il 18.09.2020 dal Ministero dell’Interno, notificato il successivo 28 dicembre, con il quale è stata respinta la domanda di cittadinanza italiana presentata dalla signora -OMISSIS- in data 30 agosto 2015 ex art. 9, c. 1, lett. f), L. n. 91/92.
L'Amministrazione ha negato la cittadinanza in quanto dalla documentazione acquisita agli atti “ è emerso che nei confronti dell’interessata risulta la seguente situazione penale: - procedimento penale n. 2266/2004/21 bis presso il Giudice di Pace di Finale Ligure (SV), per violazione art. 582 c.p., lesioni personali, conclusosi con la remissione della querela”, e “visti gli elementi istruttori contrari forniti dalla Prefettura e dalla Questura di Genova, rispettivamente in data 13.10.2016 e in data 03.10.2016 ”.
Con il ricorso in esame, il richiedente ha chiesto l’annullamento del predetto decreto di rigetto ed il risarcimento dei danni subiti “ da quantificarsi in via equitativa ”.
In sintesi, ha sostenuto che l’episodio per il quale era stato instaurato il procedimento penale non sarebbe in alcun modo significativo ai fini della configurazione di una personalità criminale e/o di un’attitudine alla commissione di reati o di violazione intenzionale delle regole, atteso che si tratterebbe di un banale incidente stradale (collisione tra motorini in conseguenza della quale il querelante era caduto a terra provocandosi lesioni guarite in 7 giorni). Per di più detto procedimento si sarebbe concluso con la remissione di querela.
L’Amministrazione non avrebbe tenuto in debita considerazione la condotta complessiva della ricorrente, improntata al generale rispetto delle norme di comportamento e al raggiungimento del massimo grado di integrazione, sia sotto il profilo lavorativo che sociale.
Si è costituito il Ministero con memoria di stile, salvo poi depositare in data 12 febbraio 2025 una nota con la quale ha comunicato la riapertura dell’istruttoria.
Il Presidente ha richiamato l’attenzione dell’avvocato di parte ricorrente sull’avvenuto deposito da parte dell’Avvocatura Generale dello Stato della nota di riapertura dell’istruttoria. L’avvocato di parte ricorrente ha preso atto di questa circostanza e ha comunque insistito per la decisione della controversia.
La causa è stata quindi introitata per la decisione.
2. Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che si vengono ad illustrare.
3. Il Collegio reputa utile in funzione dello scrutinio delle osservazioni formulate nell'atto introduttivo del giudizio una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all'amministrazione in materia, all'interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento e alla natura del relativo provvedimento alla luce della giurisprudenza in materia, nonché dei precedenti dalla Sezione (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, n. 1590/2022, n. 2944/2022; n. 2945/2022; 3018/2022, 3471/2022).
L'acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone l'esplicarsi di un'amplissima discrezionalità in capo all'Amministrazione.
La dilatata discrezionalità in questo procedimento si estrinseca attraverso l'esercizio di un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale, apprezzamento influenzato e conformato dalla circostanza che al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino; si tratta, pertanto, di determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (vedi, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; cfr. Cons. Stato, AG, n. 9/1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, n. 1796/2008; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).
Tuttavia, l'Amministrazione, pur godendo di ampia discrezionalità del procedimento di concessione della cittadinanza - che si risolve nella immissione piena ed irreversibile nella comunità nazionale ed è pertanto un atto altamente rilevante e delicato - deve comunque fornire un'adeguata motivazione delle sue scelte, sindacabile sotto il profilo dell'inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione ( ex multis , Cons. Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; Sez. IV, n. 6473/2021; Sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; Tar Lazio, Sez. I ter, nn. 3226/2021 e 5875/2021, Sez.II-quater, n. 5665/2012); il potere discrezionale non può trasmodare in arbitrio.
4. Venendo al caso in esame, il Collegio ritiene fondata, e assorbente, la censura con cui il ricorrente deduce il vizio di difetto di motivazione alla base del provvedimento avversato.
L'amministrazione, invero, nel rigetto in esame ha fatto discendere la rilevanza in senso pregiudizievole ai fini della formulazione del giudizio prognostico di ottimale inserimento nella comunità nazionale della richiedente lo status , esclusivamente da un procedimento penale per lesioni colpose conclusosi con remissione della querela.
Dalla documentazione versata in atti risulta provato che la richiedente è stata querelata dal conducente di un motoveicolo, il quale ha sostenuto di essere caduto a terra per evitare la collisione con la Sig.ra -OMISSIS-, a sua volta alla guida del proprio ciclomotore. Da detta caduta, a dire del querelante, sarebbero conseguite lesioni personali di lieve entità essendo stati refertati sette giorni di prognosi. La querela è stata rimessa una volta ottenuto il risarcimento danni preteso.
L’episodio de quo , una volta ricostruito nella sua peculiarità, non appare di per sé significativo ai fini della configurazione di una personalità criminale e/o di un’attitudine alla commissione di reati o di violazione intenzionale delle regole.
Il Ministero non ha esplicitato il percorso motivazionale seguito per arrivare a ritenere di non dover concedere la cittadinanza in presenza di quest’unico accadimento.
Il diniego presuppone la formulazione di un giudizio globale della situazione dello straniero, in quanto l'Amministrazione deve procedere alla valutazione delle circostanze del caso concreto.
Per quanto qui di interesse, il Ministero avrebbe dovuto valutare la condotta di vita della richiedente, il suo inserimento nel contesto sociale e la stabilità – anche economica – raggiunta.
Dette circostanze, seppure non vincolano la valutazione dell'amministrazione nell'ambito del procedimento concessorio, certamente ed inevitabilmente la condizionano e devono essere esaminate in maniera puntuale nella determinazione assunta dell'autorità procedente.
Di tutto ciò non c’è traccia nel diniego in esame.
Tanto premesso, il Collegio rileva che l'operato dell'Amministrazione risulta inficiato da difetto della motivazione del provvedimento che, risultando incompleta, non consente di ravvisare in maniera indubbia dietro alla decisione di rigetto della domanda un'attenta e scrupolosa valutazione da parte dell'autorità procedente di tutto quel complesso degli specifici elementi rilevanti nel caso concreto, al fine di esprimere un giudizio sull'effettiva assimilazione dei valori fondamentali su cui si regge la comunità di cui il richiedente aspira a far parte, nonché di formulare una valutazione prognostica sull'inserimento dello stesso nella medesima comunità.
Il diniego gravato deve pertanto essere annullato, salve le ulteriori determinazioni dell'amministrazione.
Deve invece essere dichiarata inammissibile per assoluta genericità la domanda risarcitoria, formulata solamente nel PQM del ricorso nel quale si legge: “ … per l’effetto, riconoscere il diritto della Sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- alla concessione della cittadinanza italiana ai sensi della normativa, anche di rango costituzionale, applicabile, con condanna del Ministero dell’Interno al risarcimento dei danni cagionati al ricorrente, da quantificarsi in via equitativa ”.
Peraltro la richiesta si palesa infondata anche nel merito non essendo stata provata né la spettanza del bene della vita (il Ministero, invero, dovrà procedere ad una rivalutazione della istanza della ricorrente) né il danno asseritamente subito.
5. In conclusione, il ricorso è fondato limitatamente alla domanda di annullamento del provvedimento gravato, salve le ulteriori determinazioni dell'amministrazione, mentre va respinto relativamente all’istanza risarcitoria
6. Nelle peculiarità delle questioni trattate il Collegio ravvisa, tuttavia, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c. p. a. e 92, comma 2, c. p. c., eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie l’istanza di annullamento nei termini di cui in motivazione; rigetta l’istanza risarcitoria.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2025 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp. att. c.p.a. con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Ferrazzoli | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.