Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 07/01/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00031/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01029/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1029 del 2025, proposto da LO AL, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Tommaso LO, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’I.P.A.B. Residence Marino – Centro Servizi alla persona, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 134/2016 emesso dal Tribunale di Trapani, con il quale è stato ingiunto all’IPAB “Residence Marino - Centro Servizi alla Persona” di pagare al ricorrente la somma di euro 11.332 oltre interessi e di euro 830,66 per spese del procedimento monitorio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 il dott. RA BR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. avv. AL LO ha proposto, ai sensi degli artt. 112 e ss. del c.p.a., il ricorso in epigrafe, notificato il 18 giugno 2025 e depositato il successivo 19 giugno, per ulteriormente chiedere che sia data esecuzione al decreto ingiuntivo n. 134/2016 emesso dal Tribunale di Trapani con il quale era stato ingiunto all’IPAB “Residence Marino - Centro Servizi alla Persona” di pagare la somma di euro 11.332 oltre interessi e di euro 830,66 per spese del procedimento monitorio.
L’intimata IPAB Residence Marino - Centro Servizi alla Persona non si è costituita in giudizio.
All’udienza camerale del 25 novembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione, previo avviso dato a verbale di possibile inammissibilità del ricorso in ragione del fatto che la procedura di ottemperanza è già stata in precedenza dichiarata estinta.
Il ricorso non merita accoglimento.
Deve essere posto in evidenza il fatto che già con precedente sentenza della 3^ sezione di questo Tar n. 819/2018 era stato accolto il ricorso per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo oggetto della presente causa, era stata disposta l’esecuzione del giudicato e nominato un commissario ad acta.
Successivamente, con ordinanza della medesima 3^ sezione n. 1216/2022 era stata dichiarata estinta la procedura di ottemperanza, in ragione del fatto che il commissario designato – dopo l’insediamento - non aveva rinvenuto fondi e risorse presso l’ente debitore.
Con ulteriore e più recente ordinanza n. 1080/25, la 3^ sezione di questo Tar ha dichiarato inammissibile l’istanza di chiarimenti sulle modalità di esecuzione del giudicato avanzata dal ricorrente ed ha confermato la già dichiarata estinzione della procedura esecutiva.
In dettaglio, i citati pronunciamenti della 3^ Sezione avevano delineato i “confini operativi” dell’azione del Commissario ad acta, richiamando una approfondita sentenza del C.G.A.R.S. (n. 623/2021) ed evidenziando come l’insussistenza di fondi e risorse dell’ente debitore costituisse limite invalicabile per l’azione del commissario ad acta.
Alla luce del descritto quadro giuridico e fattuale – dal quale emerge l’accertata insussistenza di risorse economiche in capo all’ente debitore e l’avvenuta declaratoria di estinzione della procedura di esecuzione del giudicato – il nuovo ricorso per ottemperanza non può essere accolto, non avendo parte ricorrente allegato, né dimostrato, l’esistenza di sopravvenienze di natura finanziaria o patrimoniale che possano aver mutato la condizione di incapienza dell’ente destinatario del decreto ingiuntivo e che possano legittimare la riproposizione dell’azione di ottemperanza.
Il ricorso deve essere, dunque, respinto.
Nulla si dispone in ordine alle spese, stante la mancata costituzione dell’ente intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RA BR, Presidente, Estensore
Anna Pignataro, Consigliere
LI LI, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RA BR |
IL SEGRETARIO