TAR Palermo, sez. IV, sentenza 07/01/2026, n. 31
TAR
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Inammissibilità della procedura di ottemperanza per precedente estinzione

    La procedura di ottemperanza è già stata dichiarata estinta in precedenza, sia per l'insussistenza di fondi presso l'ente debitore, sia per la successiva dichiarazione di inammissibilità di un'istanza di chiarimenti. Non sono state allegate sopravvenienze finanziarie o patrimoniali che mutino la condizione di incapienza dell'ente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. IV, sentenza 07/01/2026, n. 31
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 31
    Data del deposito : 7 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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