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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 18/04/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 37/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Gaetano
Sole, a seguito della discussione orale (art. 281-sexies c.p.c.), svoltasi tramite lo scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 37 dell'anno 2022
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. Maria Adamo, ed elettivamente domiciliata in Paceco, nella via Marsala n. 31
Opponente
Contro
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1
dall'avv. Francesca Corso ed elettivamente domiciliato in Trapani,
nella via Livio Bassi n. 205,
Opposto
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_2
dall'avv. Giuseppe Barraco ed elettivamente domiciliata in Paceco,
nella via T.S. Montalto n. 13 Terza Chiamata
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha spiegato opposizione avverso l'atto di precetto Parte_1
per consegna e rilascio di immobile sito in Favignana, nel prolungamento di via Libertà, Lotto B, edificio 1, censito al NCEU del
Comune di Favignana al foglio 38, p.lla 355, sub 3 e 4, vani 6,
superficie catastale mq 161 – nel quale risiederebbe (secondo la sua prospettazione), in forza di contratto di comodato d'uso gratuito stipulato con la figlia – notificatole da Controparte_2
sulla base del titolo esecutivo rappresentato dalla Controparte_1
sentenza n. 569/2020, con la quale era stato rigettato l'appello spiegato dalla avverso la sentenza n. 926/2017 emessa dal Pt_1
Tribunale di Trapani e, in forza della quale il veniva CP_1
riconosciuto quale unico proprietario dell'immobile in questione.
Al fine di suffragare la spiegata opposizione, la premetteva in Pt_1
punto di fatto:
a) Che la di lei figlia provvedeva a donare al giusta atto CP_1
di donazione n. 51338 del 10.12.2008, la quota di ½
dell'immobile sul quale si controverte, nonché garage di pertinenza dell'unità abitativa sopra descritta in Catasto al foglio 38 particella 355 sub 3, piano terra, zona censuaria U,
categoria C/6, classe 7, consistenza catastale mq. 30, R.C.
85,22; locale di deposito pertinenza dell'unità abitativa sopra descritta in Catasto al foglio 38 particella 355 sub 2, piano
Tribunale di Trapani 2
Giudice dott. Gaetano Sole terra, zona censuaria U, categoria C/2, classe 6, consistenza catastale mq. 18, R.C. 46,27; bene comune non censibile (corte)
ai sub 2, 3, 4 in Catasto al foglio 38 particella 355, sub 1;
b) Che, tuttavia, le rate del mutuo stipulato per l'acquisto di detto immobile erano state sempre versate esclusivamente dalla famiglia;
Persona_1
c) Che, inoltre, a seguito della sentenza penale n. 218/2018,
emessa da questo Tribunale, con la quale il veniva CP_1
condannato per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni, la figlia (ex coniuge del convenuto) Controparte_2
introduceva un procedimento, rubricato al n. R.G. 2183/2018
R.G. presso questo Tribunale, con il quale veniva chiesta la revoca della donazione per ingratitudine. La domanda spiegata dalla veniva quindi accolta dal Tribunale giusta CP_2
sentenza n. 213/2021 (divenuta irrevocabile), donde – in tesi di parte opponente – il non avrebbe più titolo per CP_1
chiedere il rilascio del bene immobile sul quale si controverte,
non essendone l'esclusivo proprietario, ma comproprietario in ragione di ½ con la terza chiamata;
CP_2
d) Che la circostanza per cui essa opponente avrebbe “da sempre”
abitato presso l'immobile di cui il chiede il rilascio, in CP_1
forza di un accordo con la figlia , (che Controparte_2
glielo avrebbe concesso in comodato gratuito), giustificherebbe la propria legittimazione a detenere nell'immobile, donde
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Giudice dott. Gaetano Sole l'insussistenza del diritto della parte opposta ad ottenere l'intimato rilascio;
e) Che, da ultimo, il precetto opposto sarebbe nullo in quanto porterebbe un'incompleta e generica indicazione del bene immobile di cui chiede il rilascio;
Pertanto, - evidenziando, in via preliminare, la sussistenza degli estremi del fumus boni iuris e del periculum in mora per l'ottenimento della sospensione del titolo esecutivo e domandando, sempre in via preliminare, di essere autorizzata a chiamare in causa la figlia,
di - parte opponente ha chiesto al Tribunale di: “Nel CP_2 CP_2
merito, in accoglimento della presente opposizione, per le ragioni
spiegate in parte narrativa, dichiarare l'inefficacia del precetto
opposto non essendo più il signor proprietario Controparte_1
per la quota di 1000/1000 dell'immobile per come indicato in atto di
precetto ed al contempo avendo la signora un Parte_1
valido titolo non pregiudicato dalla sentenza azionata in precetto con
la conseguenza che parte opposta non è più legittimata all'azione
esecutiva intrapresa. Nel merito, in via subordinata, dichiarare nullo
l'atto di precetto in quanto porta un'incompleta e generica
indicazione del bene immobile oggetto di rilascio stante che la
sentenza oggetto di esecuzione n. 926/2017 del Tribunale di Trapani
sarebbe riferibile solo ai sub 3 e 4 (abitazione e garage di pertinenza)
e non anche ai sub 2 (locale di deposito) e sub 1 (bene comune non
censibile) indicati nel titolo di proprietà, così da rendere ineseguibile
Tribunale di Trapani 4
Giudice dott. Gaetano Sole il rilascio dell'immobile per come richiesto in precetto”.
Costituendosi in giudizio, ha avversato le Controparte_1
deduzioni poste a fondamento della domanda spiegata da parte opponente, instando per il rigetto dell'opposizione, ed evidenziando –
per quel che di maggiore interesse ai fini del decidere – che il decisum
della sentenza n. 569/2020 emessa dalla Corte d'Appello di Palermo
non sarebbe stato intaccato dalla successiva sentenza n. 213/2021 resa dal Tribunale di Trapani, in quanto il rigetto del gravame spiegato dalla nel giudizio conclusosi innanzi la Corte palermitana è Pt_1
stato determinato dalla mancata prova di un valido titolo per detenere l'immobile, circostanza che nulla ha a che vedere con la revocazione della donazione per indegnità, che afferisce ai rapporti tra il e CP_1
la . CP_2
All'udienza del 19.5.2022, è stata autorizzata la chiamata in causa della che, costituendosi in giudizio, ha aderito alle CP_2
prospettazioni, sia in fatto, che in diritto, e alle domande spiegate dalla sia in via principale, che subordinata, affermando Pt_1
espressamente di aver concluso, con la madre opponente, un contratto di comodato d'uso gratuito in via orale, ed ha quindi instato per l'accoglimento dell'opposizione.
La causa, falliti i tentativi di conciliazione tra le parti, è stata istruita documentalmente e, ritenuta matura per la decisione, rinviata per la discussione orale ex art. 281-sexies cpc, e viene ora in decisione.
***
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Giudice dott. Gaetano Sole Così compendiate le opposte deduzioni delle parti, in via preliminare,
si ritiene dover decidere in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. – il quale, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ.; di guisa che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass., sent. n. 9936 del 08/05/2014; Cass.,
sent. n. 12002 del 28/05/2014).
Ciò posto, va osservato che il titolo esecutivo dal quale discende l'opposizione all'esecuzione spiegata dall'opponente è la sentenza n.
569/2020, con la quale è stato rigettato il gravame spiegato dalla avverso la sentenza n. 926/2017 emessa dal Tribunale di Pt_1
Trapani: pronuncia che condannava l'odierna opponente al rilascio del bene (cfr. doc. n. 7 allegato all'atto di citazione in opposizione).
Nondimeno, è pur vero che, successivamente a tale pronuncia il
Tribunale di Trapani, con sentenza n. 213/2021, ha accolto la domanda di revocazione della donazione effettuata da Controparte_2
all'opposto, così ridisegnando l'assetto proprietario del bene.
Difatti, in virtù di detta pronuncia, il bene immobile sul quale si controverte risulta in comproprietà tra il e la , CP_1 CP_2
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Giudice dott. Gaetano Sole nella misura di ½ ciascuno, giusta atto di assegnazione del 7.6.2005
(cfr. doc. n. 5 allegato all'atto di citazione in opposizione).
Sul punto, osserva il Tribunale che la Corte di Cassazione (cfr. Cass.
n. 22540/2019) si è espressa in merito al rapporto che intercorre tra comproprietari in caso di contratto di comodato concluso da uno solo di questi in gestione non rappresentativa, applicando una precedente giurisprudenza relativa al contratto di locazione (cfr. Cass. n.
11135/2012). Nello specifico, il Supremo Collegio ha ricondotto la fattispecie – vale a dire la conclusione di un contratto di locazione da parte di uno solo dei comproprietari – nell'ambito di applicazione delle disposizioni concernenti la gestione di affari altrui, tra le quali rientra l'art. 2032 c.c. per il quale, in caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non locatore può ratificare l'operato del gestore, così verificandosi gli effetti di un vero e proprio mandato. Secondo la Corte, infatti, consolidati orientamenti giurisprudenziali affermano come sui beni oggetto di comunione, in difetto di prova contraria, concorrono pari poteri gestori da parte di tutti i comproprietari, in virtù della presunzione che ognuno operi con il consenso degli altri. Ricondurre la fattispecie in esame all'ambito della gestione di affari altrui, perciò, consente di offrire una soluzione valida al contemperamento degli interessi di ogni soggetto coinvolto;
da un lato il singolo comproprietario potrà operare autonomamente per la gestione ordinaria del bene, quale si considera la stipula di un contratto di locazione o comodato, dall'altra il comproprietario non
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Giudice dott. Gaetano Sole interpellato potrà ratificare l'operato del gestore in seguito, senza interferire con gli effetti del contratto stipulato e potendo esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato.
Da questa impostazione discende, quindi, una ovvia conseguenza: nel caso in cui il comproprietario non locatore non intenda ratificare il contratto, potrà richiedere l'immediata restituzione del bene e la risoluzione del contratto.
Donde il comproprietario che non abbia avuto voce nella stipulazione del contratto di comodato potrà ratificare tale contratto ai sensi dell'art. 2032 c.c. oppure chiedere l'immediata restituzione del bene.
In breve, «…il comproprietario non concedente può manifestare il
proprio dissenso a norma dell'art. 2031, comma 2, c.c., con l'effetto
di essere esonerato dal dovere di adempiere alle obbligazioni che il
gestore ha assunto” (cfr. Cass. n. 22540/2019).
Applicando tali principi al caso di specie, si rileva che il CP_1
anche n.q. di comproprietario, era pienamente legittimato a non ratificare la decisione della inerente alla stipula del CP_2
contratto di comodato con la overo comunque a richiedere la Pt_1
restituzione del bene. Ed invero, pur essendo pacifico che l'opponente e la terza chiamata hanno concluso, oralmente, un contratto di comodato d'uso gratuito, non risulta provata (né l'opponente e la terza chiamata hanno chiesto di provare, cfr. mezzi istruttori dedotti dalle parti) l'esatta data di stipula del negozio. In ogni caso, al CP_1
non può opporsi la conclusione di un negozio in pregiudizio delle
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Giudice dott. Gaetano Sole proprie ragioni dominicali, a nulla rilevando la circostanza (anch'essa non comprovata) che gli importi per l'anticipo e delle rate del mutuo sarebbero stati versati interamente dalla . CP_2
Il è, infatti, formalmente comproprietario del bene immobile CP_1
che, allo stato, risulta occupato da un soggetto terzo, l'opponente, in virtù di un accordo raggiunto con l'altra comproprietaria, che l'opposto con il proprio comportamento concludente (esperimento di un'azione giudiziale volta alla restituzione del bene) ha inteso, ex art. 2031, comma 2, c.c., non ratificare.
In definitiva, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base ai parametri minimi (stante la non particolare complessità delle vicende di causa) indicati dal D.M. 147/2022, per lo scaglione di valore della controversia così come indicati in atto di citazione in opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale,
ogni contraria istanza ed eccezione respinta e/o assorbita,
definitivamente pronunciando:
- Rigetta l'opposizione spiegata da;
Parte_1
- Condanna e in solido al Parte_1 Controparte_2
pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, che si liquidano in € 3.809,00, oltre spese generali iva e cpa come per legge.
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Giudice dott. Gaetano Sole Trapani, 18.4.2025
Il Giudice
Gaetano Sole
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Giudice dott. Gaetano Sole 11
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Giudice dott. Gaetano Sole