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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/07/2025, n. 2965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2965 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
1) dott. Francesco Micela Presidente
2) dott.ssa Angela Lo Piparo Giudice
3) dott.ssa Flavia Coppola Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 4312/2024 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi vertente, promosso
DA
nata in [...], l'[...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Alì Listì Maman, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
QUESTURA DI PALERMO, in persona del Questore pro tempore,
, in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
RESISTENTE
OGGETTO: diniego rinnovo permesso di soggiorno per cure mediche
1 CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente il 7 maggio 2024 e memoria del Ministero dell'Interno depositata telematicamente il 17 luglio 2024
******
1. Con il ricorso in esame, depositato telematicamente il 04 aprile 2024, l'odierna ricorrente ha impugnato il provvedimento “Cat. A. 12/2024 Cont. Cit.” emesso il 4 marzo 2024 e notificato il 12 marzo 2024, con cui il Questore di Palermo ha rigettato l'istanza con cui la stessa ha chiesto di rinnovare per cure mediche il permesso di soggiorno precedentemente rilasciato in suo favore per attesa occupazione dalla predetta Questura in data 7 settembre 2021 e scaduto il 25 agosto 2022.
Con il provvedimento impugnato, invero, la Questura di Palermo ha rigetto la predetta istanza rilevando che – alla luce della documentazione sanitaria prodotta e del parere del locale ufficio Sanitario Provinciale della Polizia di Stato - non sussistono i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett d) bis, del d.lgs. 286/98.
A sostegno del ricorso l'odierna ricorrente ha esposto di versare in una condizione di obesità e di avere problemi alle ginocchia con conseguente difficoltà di deambulazione e necessità di cure mediche, in particolare ortopediche.
Ha, quindi, insistito per il riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche o, in subordine, di un permesso di soggiorno per motivi umanitari e/o di un permesso di soggiorno per casi speciali ovvero di un permesso di soggiorno idoneo a tutelare la ricorrente dal pregiudizio subito e subendo.
L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio deducendo l'infondatezza del ricorso.
In vista dell'udienza di discussione, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, solo parte ricorrente ha depositato delle note scritte.
2. Tanto premesso, il ricorso è infondato e va, quindi, rigettato.
Si rileva, in via preliminare, che ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. d bis), del d.lgs.
286/98 - nel testo ratione temporis applicabile al caso in esame in considerazione della data di presentazione dell'istanza cui si riferisce il diniego impugnato - è previsto il
2 rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche in favore degli stranieri che versano in gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finche' persistono le condizioni di salute di particolare gravità debitamente certificate.
Nel caso di specie, nel certificato medico allegato al ricorso, che risale al 23 novembre 2022, si legge che l'odierna ricorrente “è affetta da Ginocchio varo artrosico bilaterale ad elevata incidenza funzionale in paziente obesa. Necessario calo di peso sotto controllo sanitario. Si consiglia intervento di artoprotesi. Nelle more ciclo infiltrativo con acido ialuronico ad alto peso molecolare” (cfr. certificato rilasciato in data 23.11.2022 dall'ASP Palermo-Ambulatorio ortopedia-PTA Guadagna). Ed ancora, nel più recente referto medico allegato agli atti, risalente al 28 ottobre 2024, con riferimento all'odierna ricorrente, si legge: “Bilateralmente severo quadro x-grafico di gonartrosi tricompartimentale con sclerosi subcondrale degli emipiatti tibiali e produzioni osteofitiche sui margini articolari dei condili tibiali e femorali e sulle superfici articolari superiori delle rotule. Marcatamente ridotte le interlinee articolari femoro-rotulee e femoro tibiliali mediali con consensuale atteggiamento in varo. Strabismo rotuleo a destra. A sinistra immagine di tenue opacità calcica nelle parti molli che si proietta in sede articolare femoro rotulea superiore. Tenore calcico ridotto (cfr. referto radiografie alle ginocchia rilasciato dall'ASP Palermo-Dipartimento di diagnostica per immagini-PTA Guadagna).
Orbene, dalla predetta documentazione medica in atti non si evince che la ricorrente sia affetta da gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie tali da determinare un grave pregiudizio in caso di rimpatrio. L'odierna ricorrente, invero, risulta essere affetta da artrosi degenerativa alle ginocchia ed obesità e non ha dimostrato di essere allo stato sottoposta a cure e trattamenti terapeutici che non potrebbero esserle garantiti in Patria.
Solo nel suindicato certificato del 2022, peraltro, si consiglia di sottoporsi ad un intervento chirurgico di artoprotesi, comunque non definito necessario. Nonostante il
3 notevole lasso di tempo trascorso dal rilascio di detto certificato, tuttavia, non è stata prodotta alcuna nuova documentazione medica che attesti se l'intervento chirurgico sia stato effettuato o se lo stesso sia comunque necessario, non facendosi alcun riferimento allo stesso nei certificati medici più recenti prodotti.
Né rilevano ai fini del riconoscimento dell'invocata tutela (o al fine di giustificare un ulteriore rinvio di udienza) le prescrizioni di una visita ortopedica di controllo e di una visita psichiatrica di controllo redatte nel mese di aprile 2025, ossia solo in prossimità dell'udienza di discussione, le quali nelle stesse ricette mediche non vengono definite urgenti o da eseguire in tempi brevi, ma solo “programmabili”, il che conferma l'assenza di una grave situazione psico-fisica.
Non risulta, peraltro, documentato l'esito della richiesta dell'accertamento dell'invalidità civile presentata il 4 aprile 2024 (cfr. documentazione in atti).
Alla luce delle suesposte considerazioni, quindi, si ritiene che il Questore ha correttament rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche presentata dalla ricorrente.
3. Né la ricorrente, nonostante l'asserita permanenza ultraventennale in Italia
(avendo la stessa dedotto in ricorso di vivere in Italia dal 2001), ha allegato e provato la sussistenza di circostanze idonee a giustificare il rilascio in suo favore di altro permesso di soggiorno diverso da quello previsto per cure mediche, ed in particolare quello per protezione speciale, non essendo stato prodotto alcunché che dimostri la sua integrazione sociale nel territorio nazionale.
Nessuna attività di studio, formativa, lavorativa o sociale, risulta – invero - documentata in tanti anni di permanenza della ricorrente in Italia.
Né quest'ultima ha fornito prova dell'esistenza in Italia di legami familiari tali da precluderne il rimpatrio.
Alla luce delle argomentazioni esposte, il ricorso va, pertanto, integralmente rigettato.
4. In considerazione della peculiarità delle questioni trattate sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio
4
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso.
- dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio
Così deciso il 18 giugno 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Flavia Coppola dott. Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
1) dott. Francesco Micela Presidente
2) dott.ssa Angela Lo Piparo Giudice
3) dott.ssa Flavia Coppola Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 4312/2024 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi vertente, promosso
DA
nata in [...], l'[...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Alì Listì Maman, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
QUESTURA DI PALERMO, in persona del Questore pro tempore,
, in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
RESISTENTE
OGGETTO: diniego rinnovo permesso di soggiorno per cure mediche
1 CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente il 7 maggio 2024 e memoria del Ministero dell'Interno depositata telematicamente il 17 luglio 2024
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1. Con il ricorso in esame, depositato telematicamente il 04 aprile 2024, l'odierna ricorrente ha impugnato il provvedimento “Cat. A. 12/2024 Cont. Cit.” emesso il 4 marzo 2024 e notificato il 12 marzo 2024, con cui il Questore di Palermo ha rigettato l'istanza con cui la stessa ha chiesto di rinnovare per cure mediche il permesso di soggiorno precedentemente rilasciato in suo favore per attesa occupazione dalla predetta Questura in data 7 settembre 2021 e scaduto il 25 agosto 2022.
Con il provvedimento impugnato, invero, la Questura di Palermo ha rigetto la predetta istanza rilevando che – alla luce della documentazione sanitaria prodotta e del parere del locale ufficio Sanitario Provinciale della Polizia di Stato - non sussistono i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett d) bis, del d.lgs. 286/98.
A sostegno del ricorso l'odierna ricorrente ha esposto di versare in una condizione di obesità e di avere problemi alle ginocchia con conseguente difficoltà di deambulazione e necessità di cure mediche, in particolare ortopediche.
Ha, quindi, insistito per il riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche o, in subordine, di un permesso di soggiorno per motivi umanitari e/o di un permesso di soggiorno per casi speciali ovvero di un permesso di soggiorno idoneo a tutelare la ricorrente dal pregiudizio subito e subendo.
L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio deducendo l'infondatezza del ricorso.
In vista dell'udienza di discussione, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, solo parte ricorrente ha depositato delle note scritte.
2. Tanto premesso, il ricorso è infondato e va, quindi, rigettato.
Si rileva, in via preliminare, che ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. d bis), del d.lgs.
286/98 - nel testo ratione temporis applicabile al caso in esame in considerazione della data di presentazione dell'istanza cui si riferisce il diniego impugnato - è previsto il
2 rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche in favore degli stranieri che versano in gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finche' persistono le condizioni di salute di particolare gravità debitamente certificate.
Nel caso di specie, nel certificato medico allegato al ricorso, che risale al 23 novembre 2022, si legge che l'odierna ricorrente “è affetta da Ginocchio varo artrosico bilaterale ad elevata incidenza funzionale in paziente obesa. Necessario calo di peso sotto controllo sanitario. Si consiglia intervento di artoprotesi. Nelle more ciclo infiltrativo con acido ialuronico ad alto peso molecolare” (cfr. certificato rilasciato in data 23.11.2022 dall'ASP Palermo-Ambulatorio ortopedia-PTA Guadagna). Ed ancora, nel più recente referto medico allegato agli atti, risalente al 28 ottobre 2024, con riferimento all'odierna ricorrente, si legge: “Bilateralmente severo quadro x-grafico di gonartrosi tricompartimentale con sclerosi subcondrale degli emipiatti tibiali e produzioni osteofitiche sui margini articolari dei condili tibiali e femorali e sulle superfici articolari superiori delle rotule. Marcatamente ridotte le interlinee articolari femoro-rotulee e femoro tibiliali mediali con consensuale atteggiamento in varo. Strabismo rotuleo a destra. A sinistra immagine di tenue opacità calcica nelle parti molli che si proietta in sede articolare femoro rotulea superiore. Tenore calcico ridotto (cfr. referto radiografie alle ginocchia rilasciato dall'ASP Palermo-Dipartimento di diagnostica per immagini-PTA Guadagna).
Orbene, dalla predetta documentazione medica in atti non si evince che la ricorrente sia affetta da gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie tali da determinare un grave pregiudizio in caso di rimpatrio. L'odierna ricorrente, invero, risulta essere affetta da artrosi degenerativa alle ginocchia ed obesità e non ha dimostrato di essere allo stato sottoposta a cure e trattamenti terapeutici che non potrebbero esserle garantiti in Patria.
Solo nel suindicato certificato del 2022, peraltro, si consiglia di sottoporsi ad un intervento chirurgico di artoprotesi, comunque non definito necessario. Nonostante il
3 notevole lasso di tempo trascorso dal rilascio di detto certificato, tuttavia, non è stata prodotta alcuna nuova documentazione medica che attesti se l'intervento chirurgico sia stato effettuato o se lo stesso sia comunque necessario, non facendosi alcun riferimento allo stesso nei certificati medici più recenti prodotti.
Né rilevano ai fini del riconoscimento dell'invocata tutela (o al fine di giustificare un ulteriore rinvio di udienza) le prescrizioni di una visita ortopedica di controllo e di una visita psichiatrica di controllo redatte nel mese di aprile 2025, ossia solo in prossimità dell'udienza di discussione, le quali nelle stesse ricette mediche non vengono definite urgenti o da eseguire in tempi brevi, ma solo “programmabili”, il che conferma l'assenza di una grave situazione psico-fisica.
Non risulta, peraltro, documentato l'esito della richiesta dell'accertamento dell'invalidità civile presentata il 4 aprile 2024 (cfr. documentazione in atti).
Alla luce delle suesposte considerazioni, quindi, si ritiene che il Questore ha correttament rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche presentata dalla ricorrente.
3. Né la ricorrente, nonostante l'asserita permanenza ultraventennale in Italia
(avendo la stessa dedotto in ricorso di vivere in Italia dal 2001), ha allegato e provato la sussistenza di circostanze idonee a giustificare il rilascio in suo favore di altro permesso di soggiorno diverso da quello previsto per cure mediche, ed in particolare quello per protezione speciale, non essendo stato prodotto alcunché che dimostri la sua integrazione sociale nel territorio nazionale.
Nessuna attività di studio, formativa, lavorativa o sociale, risulta – invero - documentata in tanti anni di permanenza della ricorrente in Italia.
Né quest'ultima ha fornito prova dell'esistenza in Italia di legami familiari tali da precluderne il rimpatrio.
Alla luce delle argomentazioni esposte, il ricorso va, pertanto, integralmente rigettato.
4. In considerazione della peculiarità delle questioni trattate sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio
4
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso.
- dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio
Così deciso il 18 giugno 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Flavia Coppola dott. Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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