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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 03/10/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLÌ
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Valentina
Vecchietti pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2032 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
-Cod. Fisc. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA CHECCHI N. 27 21013 GALLARATE, presso lo studio dell'avv. ANNICCHIARICO LUCIA, rappresentato e difeso dall'avv. ANNICCHIARICO LUCIA C.F. CodiceFiscale_2
ATTORE
nei confronti di
- Cod. Fisc. , Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliato in P. A. SAF. N. 32 47121 FORLI', presso lo studio dell'avv. LL MO, rappresentato e difeso dall'avv.
LL MO , CF e dall'avv. C.F._4
CHIARA BOSCHETTI CF C.F._5
CONVENUTO
e con la chiamata in causa di
– in persona del legale Controparte_2
rappresentante, elettivamente domiciliata in CORSO MAZZINI 70 47100
FORLÌ, presso lo studio dell'avv. NANNINI ENRICO, rappresentata e
1 difesa dall'avv. NANNINI ENRICO C.F. , e CodiceFiscale_6
dall'avv. NANNINI CARLO ) C.F._7
RZ AT
in punto a: Prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni delle parti
Come segue:
per l'attore : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito in via principale:
- accertare e dichiarare che il sig. è debitore nei confronti Controparte_1
del dott. per la somma di € 168.585/11, oltre accessori come Parte_1
per legge, ed interessi legali dal dovuto al saldo, ovvero della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia e, per l'effetto
- condannare il sig. al pagamento, in favore del ricorren- Controparte_1
te, della somma di € 168.585/11, oltre oneri e accessori come per legge ed interessi legali dal dovuto al saldo, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
- respingere la domanda riconvenzionale proposta dal resistente in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto
- condannare il sig. ai sensi dell'art. 96 c.p.c., anche in Controparte_1
forza del comma terzo, al pagamento in favore del dott. di un ri- Parte_1
sarcimento per lite temeraria equitativamente determinato.
Nel merito in via subordinata:
nella denegata ipotesi in cui trovi accoglimento, anche parziale, la domanda riconvenzionale spiegata dal resistente
2 - accertare e dichiarare che il terzo chiamato Controparte_2
in persona del l.r. pro tempre, con sede legale in Bologna, via Stalingrado n.
45, P. IVA è tenuto a garantire l'ricorrente dott. P.IVA_1 Parte_1
contro gli effetti dell'eventuale accoglimento della domanda del resistente in forza del contratto di assicurazione per la responsabilità civile professionale e, per l'effetto
- condannare in persona del l.r. pro tempo- Controparte_2
re, con sede legale in Bologna, via Stalingrado n. 45, P. IVA a P.IVA_1
tenere indenne e manlevare il dott. per quanto quest'ultimo Parte_1
fosse tenuto a risarcire in favore del resistente per quelle somme che verranno accertate e liquidate in corso di causa, previa compensazione dei rapporti fra le parti.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
Per LI Riccardo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per tutte le ragioni esposte in atti:
- nel merito, rigettare le richieste di parte ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto;
- in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la risoluzione dei contratti di cui è causa e per l'effetto condannare la parte ricorrente al pagamento del risarcimento del danno che si quantifica in almeno € 1.808.985,28 o nella somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia;
- in via subordinata istruttoria, previa revoca dell'ordinanza di rigetto, si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie articolate in atti;
3 - con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”;
per Controparte_3
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Forlì, ogni contraria istanza disattesa e respinta,
- Accertare ed accogliere le domande svolte dal Dott. ei Pt_1
confronti del signor CP_1
- Respingere la domanda riconvenzionale svolta dal signor CP_1
perché destituita di ogni fondamento, in fatto come in diritto e con essa la domanda di garanzia svolta dall'assicurato contro CP_2
- In subordine, ove fosse accertata una qualche responsabilità
risarcitoria del Dott. per la quale il Giudice ritenesse operante Pt_1
la domanda di garanzia dal medesimo svolta, dichiarare CP_2
tenuta a manlevare l'assicurato nei limiti delle condizioni di polizza eccepiti in comparsa di costituzione e quivi da intendersi per integralmente richiamati;
- Sentenza provvisoriamente esecutiva ex Lege.”
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Il dr. (di seguito anche “l'attore”) depositava ricorso ex art. 702 Parte_1
bis c.p.c. per sentire accertato e dichiarato che il sig. (di Controparte_1
seguito anche “il convenuto”) è debitore nei confronti del dott. Parte_1
per la somma di € 168.585/11, oltre accessori come per legge, ed interessi legali dal dovuto al saldo, ovvero della maggiore o minore somma che sarà
ritenuta di giustizia, a titolo di compenso per lo svolgimento di attività
professionale a seguito di incarico conferito dal convenuto all'attore nella
4 primavera del 2021. In particolare, l'incarico, sottoscritto il 6.5.2021,
riguardava assistenza in merito alle proprie partecipazioni societarie nelle società: - Control Società Per Controlli Non Distruttivi di LI LI e
Figli S.n.c. (Control S.n.c.); - Control S.r.l.. L'altra quota del 50% di tali società era posseduta dalla SO, sig.ra Parte_2
L'oggetto dell'incarico era, in sintesi, il seguente:
1) verifica documentale e due diligence amministrativa, fiscale e societaria di tutte le società;
2) individuazione, in esito alla due diligence, di eventuali profili di responsabilità degli organi amministrativi delle Società (inclusi quelli imputabili ad eventuali amministratori di fatto) e/o di professionisti e collaboratori delle stesse;
3) definizione, in collaborazione anche con i legali all'uopo designati, delle più opportune misure ed azioni in relazione al punto 2);
4) assistenza ai legali designati.
Il compenso era determinato a forfait nella somma di euro 72 mila, da pagarsi in tre rate. A seguito della sottoscrizione del mandato, il convenuto effettuava in data 11/5/2021 un primo pagamento per € 12.200,00.
In esecuzione dell'incarico, in data 8.6.2021 l'attore redigeva e produceva parere scritto;
in questa sede, fra l'altro, l'attore chiariva che agli onorari concordati in sede di mandato potevano essere aggiunti ulteriori onorari qualora l'attività di assistenza fosse diventata più ampia in seguito alle diverse scelte strategiche adottate. Seguiva una fitta corrispondenza, all'esito della quale la sig.ra proponeva una soluzione bonaria della Parte_2
vertenza. Il sig. , pertanto, decideva di avvalersi Controparte_1
5 dell'assistenza del dott. nella fase delle trattative al fine di ottenere il Pt_1
recesso dalle società. Così, venivano predisposte due scritture private aventi ad oggetto la cessione delle quote societarie che venivano successivamente cristallizzate in appositi atti notarili. I due accordi prevedevano la cessione delle quote di Control s.n.c. e di Control s.r.l. per il corrispettivo di euro
4.510.000/00 e di euro 1.500.000/00. A seguito della sottoscrizione delle scritture private, in data 28 giugno 2021, l'attore inviava nota pro forma al sig. informandolo del fatto che l'oggetto del mandato si era ormai CP_1
modificato e, pertanto, andavano rivisti gli accordi economici originali;
nessuna contestazione circa le nuove richieste economiche veniva sollevata dal convenuto il quale provvedeva a versare ulteriori acconti in favore del ricorrente: in data 29/6/2021 la somma di € 26.480/00, ed in data 5/7/2021
la somma di € 24.400,00. A seguito della sottoscrizione degli atti notarili, il convenuto versava all'attore un ulteriore acconto di euro 24.400,00. In data
7/9/2021 il convenuto con il versamento della somma € 3.513/00 saldava il corrispettivo pattuito pari ad € 72.000/00 oltre accessori, e così complessivi €
91.353/00.
Allegava l'attore di avere espletato, oltre alle attività di cui all'incarico,
ulteriori attività strumentali soprattutto alla consulenza in ordine alla valutazione della convenienza economica delle operazioni. Ad acconto di tali ulteriori attività, veniva emessa fattura n. 240E per € 23.180/00, a fronte del versamento effettuato dal convenuto. Ad avviso dell'attore, tale versamento costituisce un riconoscimento da parte del resistente sul maggior dovuto. Neppure a fronte di questa seconda nota informativa, il convenuto eccepiva osservazioni o sollevava contestazioni. Ai fini di pervenire al
6 completamento delle operazioni sopra descritte, allegava l'attore di avere svolto anche una complessa attività di valutazione delle quote ed analisi dei bilanci, anche sotto il profilo fiscale. L'attività di assistenza fornita dall'attore proseguiva anche nel contesto del procedimento giudiziale avanzato dalla sig.ra nei confronti del convenuto. La azione giudiziale Parte_2
della sig.ra ad ogni buon conto, non sarebbe in alcun modo CP_1
addebitabile o imputabile all'attore. Pertanto, il compenso sarebbe dovuto.
Per quanto concerne la quantificazione, allegava l'attore di avere applicato i parametri minimi senza maggiorazioni nonostante l'evidente complessità
dell'opera prestata, il tutto come chiarito nella nota informativa in atti.
Alla luce di tale ricostruzione, ed al netto dell'acconto versato in data
3/11/2021, il convenuto sarebbe debitore nei confronti dell'attore della somma di € 168.585/11, oltre accessori come per legge, così determinata: - €
180.370/30 totale imponibile come da nota pro forma 1/A del 7/3/2022; - a dedurre acconto di € 18.269/23 come da fattura n. 240E.
Si costituiva tempestivamente il convenuto, concludendo in via preliminare per la conversione del rito in ordinario di cognizione, e nel merito per il rigetto della domanda attorea;
in via riconvenzionale, domandava accertare e dichiarare la risoluzione dei contratti indicati in narrativa e per l'effetto condannare l'attore al risarcimento del danno che quantificava in almeno €
1.808.985,28 o nella somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Contestava il convenuto la ricostruzione fattuale espletata dall'attore.
7 Confermava il convenuto di avere conferito incarico professionale all'attore in data 06.05.2021, con il contenuto, l'oggetto e compenso indicato dall'attore. Il convenuto eccepiva, tuttavia, che detto incarico dovrebbe considerarsi inclusivo delle attività strumentali ad eventuali trattative finalizzate alla composizione bonaria, attività quantificate invero a parte dall'attore, per euro 23.180,00; deduceva il convenuto, invero, che,
confidando nella pronta conclusione delle trattative, pagava la somma in questione;
in ogni caso, eccepiva il convenuto di non avere mai conferito all'attore alcun ulteriore incarico e che l'attore mai avrebbe eseguito alcuna ulteriore attività rispetto a quella originariamente pattuita. Eccepiva che la contestata mail di modifica delle condizioni della pattuizione, peraltro mai ricevuta, sarebbe del tutto inadatta a validamente disporre una modifica dell'accordo, in assenza di accettazione neppure tacita della proposta ivi contenuta. La pretesa dell'attore, dunque, ad avviso del convenuto sarebbe infondata per radicale insussistenza del credito;
la somma di euro 23.180,00
di cui alla fattura nr. 240E del 03/11/2021 prontamente versata benché non dovuti sarebbe suscettibile di ripetizione in quanto priva di titolo trattandosi di attività già prevista ed inclusa nell'incarico del 06/05/2021. Ad avviso del convenuto, null'altro è dovuto ad alcun titolo al dott. il quale anzi si Pt_1
sarebbe reso inadempiente alle obbligazioni assunte. Le prestazioni oggetto della pretesa ed indicate in nota dall'attore sarebbero in realtà state già
saldate in ottemperanza all'accordo originario ovvero comprese nella fattura
240E già pagata.
In via riconvenzionale, il convenuto deduceva il grave inadempimento dell'attore, per negligenza ed imperizia, alle obbligazioni assunte.
8 In primo luogo, il convenuto eccepiva che l'attività principale, prevista dal contratto, ossia l'attività di due diligence, non veniva mai svolta. Inoltre, il compenso veniva quantificato a forfait sul presupposto dello svolgimento di complessive 800 ore di lavoro, mai dimostrate dall'attore. In definitiva, il dott. non è stato in grado di fornire alcuna prova del lavoro svolto. Pt_1
L'attore sarebbe non adempiente anche alle obbligazioni menzionate nella fattura 240E: in particolare, l'attore avrebbe portato il convenuto ad accettare, a garanzia dei pagamenti dovuti dalla SO, un assegno postdatato, e dunque nullo, da cui scaturiva una vicenda giudiziaria ancora in corso con danni e spese ingenti per il convenuto.
Naturale conseguenza del documentale inadempimento del dott. Pt_1
ad avviso del convenuto, non può che essere la risoluzione dei
[...]
contratti stipulati tra le parti con conseguente restituzione dell'importo versato per il complessivo ammontare di € 114.533,00. Il convenuto avrà
inoltre diritto ad essere risarcito del danno patito, costituito quanto meno da:
- il mancato incasso dell'importo di € 1.500.000,00;
- le spese sostenute per la difesa nei giudizi avviati dalla sig.ra Parte_2
per inibire l'incasso dell'assegno concesso in garanzia pari ad
[...]
almeno € 100.000,00;
- le somme al cui pagamento è stato invitato dall'Agenzia delle Entrate per €
185.805,28;
- le somme indebitamente pagate per prestazioni già incluse nell'accordo originario del 06/05/2021 per € 23.180,00.
Con ordinanza del 12 aprile 2023 veniva disposto il mutamento del rito in ordinario di cognizione.
9 Con successiva ordinanza del 15 giugno 2023, il GI autorizzava l'attore alla chiamata in causa del terzo in garanzia Controparte_2
Si costituiva in giudizio (di seguito anche “la Controparte_2
Compagnia”) con memoria di costituzione tempestivamente depositata, nella quale concludeva per l'accoglimento delle domande attoree ed il rigetto della riconvenzionale del convenuto, ed in subordine per la limitazione della garanzia nei limiti di polizza. La difesa della Compagnia si presentava nel merito essenzialmente adesiva alla posizione dell'attore. La Compagnia
sottolineava in particolare l'infondatezza della domanda riconvenzionale,
anche sotto il profilo della pretesa risarcitoria avanzata, con conseguente istanza di rigetto e anche ex art. 96 c.p.c..
Per quanto concerne la copertura assicurativa, la Compagnia eccepiva la assenza di copertura con riferimento alla domanda di restituzione dei compensi pagati;
eccepiva inoltre che:
a) È prevista una franchigia di polizza di euro 1.000,00#;
b) Si tratta di una polizza claims made, con retroattività tre anni, in regime dal 2021;
c) Il massimale è di euro 1.000.000,00#;
d) Ai sensi dell'art.
2.12 la Compagnia non riconosce le spese di legali e tecnici che non siano stati dalla stessa designati.
La causa è stata istruita documentalmente.
Non è contestata la sottoscrizione fra le parti dell'accordo professionale di cui al doc. 2 attoreo, avente ad oggetto l'esecuzione delle prestazioni ivi indicate e richiamate conformemente dalle parti nei rispettivi scritti. Non
costituisce oggetto di contestazione l'avvenuto pagamento degli importi tutti
10 previsti a titolo di compenso dall'accordo di cui sopra e dell'importo portato dalla fattura 240E (doc. 31 attoreo).
È invece oggetto di contestazione:
1) L'effettiva esecuzione delle prestazioni di cui al contratto sottoscritto;
2) L'esistenza di un ulteriore accordo per ulteriori prestazioni, diverse e non comprese nell'accordo di cui sopra;
3) L'effettiva esecuzione delle prestazioni ulteriori rispetto all'accordo;
4) L'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto a regola d'arte;
5) La sussistenza dei presupposti per la risoluzione per inadempimento e la restituzione degli importi corrisposti dal convenuto;
6) L'esistenza e la quantificazione di un danno risarcibile gravante sull'attore e a beneficio del convenuto.
Sotto il primo profilo (1), le parti controvertono in ordine al fatto se possa ritenersi raggiunta la prova della (contestata) esecuzione delle prestazioni dedotte nel contratto di cui al citato doc.
2. In particolare, il convenuto afferma che le prestazioni dedotte in contratto in data 06.05.2021
non sarebbero state eseguite, con particolare riferimento alle indicate attività
di due diligence contabile, fiscale e amministrativa. Il contenuto dell'accordo in questione è stato sopra sintetizzato e riguardava, essenzialmente,
l'espletamento della due diligence, l'assistenza in ordine a eventuali profili di responsabilità che dovessero emergere in capo ad amministratori anche di fatto o collaboratori delle società, la collaborazione con i legali per la composizione anche bonaria di eventuali vertenze con tali soggetti;
in esecuzione dell'accordo, l'attore ha prodotto il doc. 5 (parere); si ritiene che detto elemento risulti già di per sé significativo che l'incarico sia stato, in
11 qualche modo, eseguito. Resta da valutare la questione se l'adempimento sia stato corretto e se, invece, vi siano ragioni per ritenere sussistere un inadempimento non corretto passibile di risoluzione o ristoro danni ovvero se la prestazione sia adeguata rispetto al compenso pattuito e corrisposto.
Dalla analisi del doc. 5, si evince che esso costituisce, necessariamente, una estrinsecazione di aspetti che sottendono, necessariamente, l'avvenuta analisi dei profili societari, economici e fiscali delle società oggetto di accertamento,
per cui la due diligence, seppure non espressamente esplicitata, costituisce operazione prodromica alla emissione del parere e dei consigli ivi contenuti.
Sotto il secondo profilo (2), l'attore valorizza: i) l'avvenuto pagamento, senza contestazioni, della fattura 240E (doc. 31 attoreo) relativa ad acconto sulle prestazioni ulteriori “extracontratto”, ii) la ricezione della relativa nota pro forma (doc. 30) senza contestazioni, iii) la corrispondenza e-mail intercorsa fra le parti. In particolare, mentre l'accordo sottoscritto riguardava l'espletamento della due diligence, l'assistenza in ordine a eventuali profili di responsabilità che dovessero emergere in capo ad amministratori anche di fatto o collaboratori delle società, la collaborazione con i legali per la composizione anche bonaria di eventuali vertenze con tali soggetti, le attività ulteriori, come descritte nei citati doc. 30 e doc. 31, sono relative a ulteriore consulenza ed assistenza in relazione, inter alia, alle operazioni di cessione delle quote di e per la Controparte_4
scrittura privata fra e il convenuto. Come si evince dalla Parte_2
lettura del doc. 10 attoreo (preliminare di cessione), l'operazione che ivi si prospetta concerne la cessione di quote fra soci, ed appare invero diversa dalla prodromica consulenza, di cui all'incarico doc.
2. Invero, nella
12 giurisprudenza di legittimità, si evidenzia che l'incarico professionale può
essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso e l'onere della prova grava sul professionista (cfr., Cass. Civ., sez. 2, sentenza n. 3016
del 10.02.2006). Allora, l'avvenuto, incontestato pagamento di una fattura recante una descrizione di prestazioni diverse e non apparentemente sovrapponibili a quelle di cui all'accordo sottoscritto, può validamente ritenersi significativa di una tacita approvazione ed accettazione di tali prestazioni. Del resto, come evidenziato dalla giurisprudenza di merito, la prova del conferimento dell'incarico professionale può essere fornita con ogni mezzo, anche mediante presunzioni (cfr., Tribunale Catanzaro, sez. 2,
19.01.2024 n. 107, DeJure): nel caso di specie, il comportamento del cliente appare significativo di una accettazione dell'incarico ulteriore;
del resto, dette considerazioni risultano corroborate dalla produzione documentale espletata dall'attore (cfr., ad es., doc.ti 4, 53, 56, corrispondenza mail prodotta dall'attore); sotto il profilo di cui al punto 2) dell'elenco sopra riportato, la prova dell'incarico ulteriore deve ritenersi raggiunta.
Per quanto concerne il profilo n. 3), già si è evidenziata la corposa corrispondenza mail in atti (richiamando anche il doc. 57 attoreo, il doc. 53
attoreo), che dimostrano l'esecuzione di prestazioni ulteriori rispetto alla stretta consulenza prodromica ovvero alla assistenza anche stragiudiziale, ma limitatamente ai profili di responsabilità degli amministratori, come previsto dall'accordo sub doc.
2. Invero, l'attività del dr. appare espletata a 360 Pt_1
gradi comprendendo l'assistenza al convenuto in generale alla risoluzione delle problematiche societarie delle società , in Controparte_4
particolare nei rapporti con la SO . Pertanto, l'attività appare Pt_2
13 dimostrata.
Sotto il profilo n. 4), relativo alla deduzione, da parte del convenuto,
di profili di responsabilità contrattuale a carico dell'attore, occorre premettere che, se è vero che nella responsabilità contrattuale l'onere della prova in ordine al corretto adempimento spetta alla parte di cui si allega l'inadempimento, è pur vero che l'altra parte deve comunque assolvere al proprio onere di specifica allegazione di profili determinati di responsabilità,
non potendosi limitare a lamentare un generico inadempimento. Nel caso di specie, superata ogni questione relativa al “non adempimento” delle prestazioni dedotte in contratto, il convenuto contesta: i) l'esistenza di gravi contestazioni dalla Agenzia delle Entrate per irregolarità RP (doc. 10); ii)
aver l'attore consigliato al sig. garantendogli che una simile CP_1
soluzione lo avrebbe garantito dai probabilissimi inadempimenti della sig.ra di accettare un assegno bancario postdatato recante sul Parte_2
fronte la dicitura “rilasciato a garanzia”. Orbene, dalla lettura del doc. 10
prodotto dal convenuto, si evince che le contestazioni della Agenzia delle
Entrate riguardavano, a seguito di controlli a campione, le dichiarazioni dei redditi 2018 e 2019, ben antecedenti al conferimento dell'incarico, circa le quali non si comprende quali poteri potesse avere l'attore di prevenire o risolvere che cosa: il profilo di responsabilità di cui al punto i) appare dunque insussistente. Per quanto concerne la dazione dell'assegno,
costituisce oggetto di contestazione in particolare la sussistenza di un effettivo danno conseguente da tale modalità operativa: risulta invero documentato che il Tribunale di Ravenna ha respinto la richiesta di inibitoria (doc. 41
attoreo), non vi è prova della effettiva sussistenza delle paventate sanzioni
14 amministrative o penali a carico del convenuto, il quale, invero, ha resistito
(peraltro vittoriosamente, per quanto documentato sub doc. 41) alla richiesta di inibitoria della SO, in modo così del tutto contraddittorio rispetto a quanto dedotto in questa sede, in quanto, da una parte, il convenuto rivendica quanto portato dall'assegno e tenta di porlo all'incasso (doc. 42
attoreo), dall'altro, contraddittoriamente, ne deduce qui la nullità; non vi infine prova del danno giacchè, con riferimento alle spese legali (doc. 9
fascicolo convenuto), esse saranno regolate nel contesto del giudizio secondo il criterio della soccombenza.
Dalle considerazioni che precedono, sotto il profilo n. 5), è evidente che non vi è prova e non sussistono i presupposti di grave inadempimento,
imputabile all'attore, delle obbligazioni contrattuali e della sussistenza di danni causalmente imputabili e riferibili eziologicamente a condotte omissive o commissive dell'attore; in assenza di prova dei presupposti per la risoluzione per inadempimento, anche le restituzioni ad essa conseguenti non sono dovute.
Resta assorbita ogni questione sotto l'ultimo profilo (6), di cui di fatto si è già trattato, potendosi concludere che la domanda di risoluzione per inadempimento, conseguenti restituzioni e risarcimento danni, azionata dal convenuto in via riconvenzionale, è infondata e deve essere respinta.
Accertato e dichiarato il diritto dell'attore ad ottenere il pagamento del compenso per le attività professionali svolte e realizzate a favore del convenuto, di cui sopra si è diffusamente trattato, resta da definire il quantum debeatur. Orbene, come si evince dalla tabella allegata dall'attore sub doc. 39, la quantificazione è dettagliatamente operata con riferimento
15 alle singole attività e in base ai parametri di cui al decreto n. 140 del 2012,
art. 26 (Consulenza e assistenza contrattuale e consulenza economico-finanziaria), ed art. 21 (valutazione, perizie e pareri); il convenuto, dal canto suo, si limita a contestare genericamente la pretesa attorea, senza prendere precisa e specifica posizione sulla quantificazione attorea e sui criteri ed il parametri all'uopo utilizzati.
Ne deriva l'integrale accoglimento della domanda dell'attore, anche sotto il profilo della quantificazione.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ex dm 55 del 2014; lo scaglione applicato è quello corrispondente al valore della domanda riconvenzionale;
i parametri sono quelli minimi, trattandosi di causa documentale. Il convenuto soccombente,
per il principio di causalità, dovrà farsi carico anche delle spese della terza chiamata.
Resta da trattare la questione della invocata responsabilità ex art. 96 c.p.c., a carico del convenuto, che viene concentrata, in particolare, sulla quantificazione della domanda riconvenzionale;
le allegazioni sul punto sollevate dall'attore, tuttavia, non vanno condivise: le eccezioni relative al contenuto e all'esecuzione dell'incarico, al numero e all'oggetto dei contratti,
per quanto disattese, costituiscono infatti fisiologico svolgersi della funzione difensiva;
la domanda riconvenzionale, come quantificata, costituisce conseguenza della allegata imputabilità all'attore del mancato incasso della somma di un milione e 500 mila euro;
la domanda è infondata e questo comporta le dovute conseguenze in termini di spese di lite, ma la soccombenza non costituisce da sola ragione di responsabilità ex art. 96
16 c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Forlì in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla causa n. 2032 del 2022 , ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1) Respinge la domanda riconvenzionale di;
Controparte_1
2) Accerta e dichiara che il sig. è debitore nei con- Controparte_1
fronti del dott. per la somma di € 168.585/11, oltre Parte_1
accessori come per legge, ed interessi legali dalla data della messa in mora al saldo effettivo e, per l'effetto
3) condanna il sig. al pagamento, in favore del Controparte_1
ricorrente dr. della somma di € 168.585/11, oltre oneri Parte_1
e accessori come per legge ed interessi legali dalla data della messa in mora al saldo effettivo;
4) Condanna alla integrale refusione a Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi euro 18.977,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, cp e iva di legge ed euro 406,50 per anticipazioni;
5) Condanna alla integrale refusione a Controparte_1 [...]
delle spese di lite del presente giudizio che Controparte_2
liquida in complessivi euro 18.977,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, cp e iva di legge.
17 Forlì, 3 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Vecchietti
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLÌ
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Valentina
Vecchietti pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2032 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
-Cod. Fisc. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA CHECCHI N. 27 21013 GALLARATE, presso lo studio dell'avv. ANNICCHIARICO LUCIA, rappresentato e difeso dall'avv. ANNICCHIARICO LUCIA C.F. CodiceFiscale_2
ATTORE
nei confronti di
- Cod. Fisc. , Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliato in P. A. SAF. N. 32 47121 FORLI', presso lo studio dell'avv. LL MO, rappresentato e difeso dall'avv.
LL MO , CF e dall'avv. C.F._4
CHIARA BOSCHETTI CF C.F._5
CONVENUTO
e con la chiamata in causa di
– in persona del legale Controparte_2
rappresentante, elettivamente domiciliata in CORSO MAZZINI 70 47100
FORLÌ, presso lo studio dell'avv. NANNINI ENRICO, rappresentata e
1 difesa dall'avv. NANNINI ENRICO C.F. , e CodiceFiscale_6
dall'avv. NANNINI CARLO ) C.F._7
RZ AT
in punto a: Prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni delle parti
Come segue:
per l'attore : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito in via principale:
- accertare e dichiarare che il sig. è debitore nei confronti Controparte_1
del dott. per la somma di € 168.585/11, oltre accessori come Parte_1
per legge, ed interessi legali dal dovuto al saldo, ovvero della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia e, per l'effetto
- condannare il sig. al pagamento, in favore del ricorren- Controparte_1
te, della somma di € 168.585/11, oltre oneri e accessori come per legge ed interessi legali dal dovuto al saldo, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
- respingere la domanda riconvenzionale proposta dal resistente in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto
- condannare il sig. ai sensi dell'art. 96 c.p.c., anche in Controparte_1
forza del comma terzo, al pagamento in favore del dott. di un ri- Parte_1
sarcimento per lite temeraria equitativamente determinato.
Nel merito in via subordinata:
nella denegata ipotesi in cui trovi accoglimento, anche parziale, la domanda riconvenzionale spiegata dal resistente
2 - accertare e dichiarare che il terzo chiamato Controparte_2
in persona del l.r. pro tempre, con sede legale in Bologna, via Stalingrado n.
45, P. IVA è tenuto a garantire l'ricorrente dott. P.IVA_1 Parte_1
contro gli effetti dell'eventuale accoglimento della domanda del resistente in forza del contratto di assicurazione per la responsabilità civile professionale e, per l'effetto
- condannare in persona del l.r. pro tempo- Controparte_2
re, con sede legale in Bologna, via Stalingrado n. 45, P. IVA a P.IVA_1
tenere indenne e manlevare il dott. per quanto quest'ultimo Parte_1
fosse tenuto a risarcire in favore del resistente per quelle somme che verranno accertate e liquidate in corso di causa, previa compensazione dei rapporti fra le parti.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
Per LI Riccardo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per tutte le ragioni esposte in atti:
- nel merito, rigettare le richieste di parte ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto;
- in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la risoluzione dei contratti di cui è causa e per l'effetto condannare la parte ricorrente al pagamento del risarcimento del danno che si quantifica in almeno € 1.808.985,28 o nella somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia;
- in via subordinata istruttoria, previa revoca dell'ordinanza di rigetto, si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie articolate in atti;
3 - con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”;
per Controparte_3
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Forlì, ogni contraria istanza disattesa e respinta,
- Accertare ed accogliere le domande svolte dal Dott. ei Pt_1
confronti del signor CP_1
- Respingere la domanda riconvenzionale svolta dal signor CP_1
perché destituita di ogni fondamento, in fatto come in diritto e con essa la domanda di garanzia svolta dall'assicurato contro CP_2
- In subordine, ove fosse accertata una qualche responsabilità
risarcitoria del Dott. per la quale il Giudice ritenesse operante Pt_1
la domanda di garanzia dal medesimo svolta, dichiarare CP_2
tenuta a manlevare l'assicurato nei limiti delle condizioni di polizza eccepiti in comparsa di costituzione e quivi da intendersi per integralmente richiamati;
- Sentenza provvisoriamente esecutiva ex Lege.”
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Il dr. (di seguito anche “l'attore”) depositava ricorso ex art. 702 Parte_1
bis c.p.c. per sentire accertato e dichiarato che il sig. (di Controparte_1
seguito anche “il convenuto”) è debitore nei confronti del dott. Parte_1
per la somma di € 168.585/11, oltre accessori come per legge, ed interessi legali dal dovuto al saldo, ovvero della maggiore o minore somma che sarà
ritenuta di giustizia, a titolo di compenso per lo svolgimento di attività
professionale a seguito di incarico conferito dal convenuto all'attore nella
4 primavera del 2021. In particolare, l'incarico, sottoscritto il 6.5.2021,
riguardava assistenza in merito alle proprie partecipazioni societarie nelle società: - Control Società Per Controlli Non Distruttivi di LI LI e
Figli S.n.c. (Control S.n.c.); - Control S.r.l.. L'altra quota del 50% di tali società era posseduta dalla SO, sig.ra Parte_2
L'oggetto dell'incarico era, in sintesi, il seguente:
1) verifica documentale e due diligence amministrativa, fiscale e societaria di tutte le società;
2) individuazione, in esito alla due diligence, di eventuali profili di responsabilità degli organi amministrativi delle Società (inclusi quelli imputabili ad eventuali amministratori di fatto) e/o di professionisti e collaboratori delle stesse;
3) definizione, in collaborazione anche con i legali all'uopo designati, delle più opportune misure ed azioni in relazione al punto 2);
4) assistenza ai legali designati.
Il compenso era determinato a forfait nella somma di euro 72 mila, da pagarsi in tre rate. A seguito della sottoscrizione del mandato, il convenuto effettuava in data 11/5/2021 un primo pagamento per € 12.200,00.
In esecuzione dell'incarico, in data 8.6.2021 l'attore redigeva e produceva parere scritto;
in questa sede, fra l'altro, l'attore chiariva che agli onorari concordati in sede di mandato potevano essere aggiunti ulteriori onorari qualora l'attività di assistenza fosse diventata più ampia in seguito alle diverse scelte strategiche adottate. Seguiva una fitta corrispondenza, all'esito della quale la sig.ra proponeva una soluzione bonaria della Parte_2
vertenza. Il sig. , pertanto, decideva di avvalersi Controparte_1
5 dell'assistenza del dott. nella fase delle trattative al fine di ottenere il Pt_1
recesso dalle società. Così, venivano predisposte due scritture private aventi ad oggetto la cessione delle quote societarie che venivano successivamente cristallizzate in appositi atti notarili. I due accordi prevedevano la cessione delle quote di Control s.n.c. e di Control s.r.l. per il corrispettivo di euro
4.510.000/00 e di euro 1.500.000/00. A seguito della sottoscrizione delle scritture private, in data 28 giugno 2021, l'attore inviava nota pro forma al sig. informandolo del fatto che l'oggetto del mandato si era ormai CP_1
modificato e, pertanto, andavano rivisti gli accordi economici originali;
nessuna contestazione circa le nuove richieste economiche veniva sollevata dal convenuto il quale provvedeva a versare ulteriori acconti in favore del ricorrente: in data 29/6/2021 la somma di € 26.480/00, ed in data 5/7/2021
la somma di € 24.400,00. A seguito della sottoscrizione degli atti notarili, il convenuto versava all'attore un ulteriore acconto di euro 24.400,00. In data
7/9/2021 il convenuto con il versamento della somma € 3.513/00 saldava il corrispettivo pattuito pari ad € 72.000/00 oltre accessori, e così complessivi €
91.353/00.
Allegava l'attore di avere espletato, oltre alle attività di cui all'incarico,
ulteriori attività strumentali soprattutto alla consulenza in ordine alla valutazione della convenienza economica delle operazioni. Ad acconto di tali ulteriori attività, veniva emessa fattura n. 240E per € 23.180/00, a fronte del versamento effettuato dal convenuto. Ad avviso dell'attore, tale versamento costituisce un riconoscimento da parte del resistente sul maggior dovuto. Neppure a fronte di questa seconda nota informativa, il convenuto eccepiva osservazioni o sollevava contestazioni. Ai fini di pervenire al
6 completamento delle operazioni sopra descritte, allegava l'attore di avere svolto anche una complessa attività di valutazione delle quote ed analisi dei bilanci, anche sotto il profilo fiscale. L'attività di assistenza fornita dall'attore proseguiva anche nel contesto del procedimento giudiziale avanzato dalla sig.ra nei confronti del convenuto. La azione giudiziale Parte_2
della sig.ra ad ogni buon conto, non sarebbe in alcun modo CP_1
addebitabile o imputabile all'attore. Pertanto, il compenso sarebbe dovuto.
Per quanto concerne la quantificazione, allegava l'attore di avere applicato i parametri minimi senza maggiorazioni nonostante l'evidente complessità
dell'opera prestata, il tutto come chiarito nella nota informativa in atti.
Alla luce di tale ricostruzione, ed al netto dell'acconto versato in data
3/11/2021, il convenuto sarebbe debitore nei confronti dell'attore della somma di € 168.585/11, oltre accessori come per legge, così determinata: - €
180.370/30 totale imponibile come da nota pro forma 1/A del 7/3/2022; - a dedurre acconto di € 18.269/23 come da fattura n. 240E.
Si costituiva tempestivamente il convenuto, concludendo in via preliminare per la conversione del rito in ordinario di cognizione, e nel merito per il rigetto della domanda attorea;
in via riconvenzionale, domandava accertare e dichiarare la risoluzione dei contratti indicati in narrativa e per l'effetto condannare l'attore al risarcimento del danno che quantificava in almeno €
1.808.985,28 o nella somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Contestava il convenuto la ricostruzione fattuale espletata dall'attore.
7 Confermava il convenuto di avere conferito incarico professionale all'attore in data 06.05.2021, con il contenuto, l'oggetto e compenso indicato dall'attore. Il convenuto eccepiva, tuttavia, che detto incarico dovrebbe considerarsi inclusivo delle attività strumentali ad eventuali trattative finalizzate alla composizione bonaria, attività quantificate invero a parte dall'attore, per euro 23.180,00; deduceva il convenuto, invero, che,
confidando nella pronta conclusione delle trattative, pagava la somma in questione;
in ogni caso, eccepiva il convenuto di non avere mai conferito all'attore alcun ulteriore incarico e che l'attore mai avrebbe eseguito alcuna ulteriore attività rispetto a quella originariamente pattuita. Eccepiva che la contestata mail di modifica delle condizioni della pattuizione, peraltro mai ricevuta, sarebbe del tutto inadatta a validamente disporre una modifica dell'accordo, in assenza di accettazione neppure tacita della proposta ivi contenuta. La pretesa dell'attore, dunque, ad avviso del convenuto sarebbe infondata per radicale insussistenza del credito;
la somma di euro 23.180,00
di cui alla fattura nr. 240E del 03/11/2021 prontamente versata benché non dovuti sarebbe suscettibile di ripetizione in quanto priva di titolo trattandosi di attività già prevista ed inclusa nell'incarico del 06/05/2021. Ad avviso del convenuto, null'altro è dovuto ad alcun titolo al dott. il quale anzi si Pt_1
sarebbe reso inadempiente alle obbligazioni assunte. Le prestazioni oggetto della pretesa ed indicate in nota dall'attore sarebbero in realtà state già
saldate in ottemperanza all'accordo originario ovvero comprese nella fattura
240E già pagata.
In via riconvenzionale, il convenuto deduceva il grave inadempimento dell'attore, per negligenza ed imperizia, alle obbligazioni assunte.
8 In primo luogo, il convenuto eccepiva che l'attività principale, prevista dal contratto, ossia l'attività di due diligence, non veniva mai svolta. Inoltre, il compenso veniva quantificato a forfait sul presupposto dello svolgimento di complessive 800 ore di lavoro, mai dimostrate dall'attore. In definitiva, il dott. non è stato in grado di fornire alcuna prova del lavoro svolto. Pt_1
L'attore sarebbe non adempiente anche alle obbligazioni menzionate nella fattura 240E: in particolare, l'attore avrebbe portato il convenuto ad accettare, a garanzia dei pagamenti dovuti dalla SO, un assegno postdatato, e dunque nullo, da cui scaturiva una vicenda giudiziaria ancora in corso con danni e spese ingenti per il convenuto.
Naturale conseguenza del documentale inadempimento del dott. Pt_1
ad avviso del convenuto, non può che essere la risoluzione dei
[...]
contratti stipulati tra le parti con conseguente restituzione dell'importo versato per il complessivo ammontare di € 114.533,00. Il convenuto avrà
inoltre diritto ad essere risarcito del danno patito, costituito quanto meno da:
- il mancato incasso dell'importo di € 1.500.000,00;
- le spese sostenute per la difesa nei giudizi avviati dalla sig.ra Parte_2
per inibire l'incasso dell'assegno concesso in garanzia pari ad
[...]
almeno € 100.000,00;
- le somme al cui pagamento è stato invitato dall'Agenzia delle Entrate per €
185.805,28;
- le somme indebitamente pagate per prestazioni già incluse nell'accordo originario del 06/05/2021 per € 23.180,00.
Con ordinanza del 12 aprile 2023 veniva disposto il mutamento del rito in ordinario di cognizione.
9 Con successiva ordinanza del 15 giugno 2023, il GI autorizzava l'attore alla chiamata in causa del terzo in garanzia Controparte_2
Si costituiva in giudizio (di seguito anche “la Controparte_2
Compagnia”) con memoria di costituzione tempestivamente depositata, nella quale concludeva per l'accoglimento delle domande attoree ed il rigetto della riconvenzionale del convenuto, ed in subordine per la limitazione della garanzia nei limiti di polizza. La difesa della Compagnia si presentava nel merito essenzialmente adesiva alla posizione dell'attore. La Compagnia
sottolineava in particolare l'infondatezza della domanda riconvenzionale,
anche sotto il profilo della pretesa risarcitoria avanzata, con conseguente istanza di rigetto e anche ex art. 96 c.p.c..
Per quanto concerne la copertura assicurativa, la Compagnia eccepiva la assenza di copertura con riferimento alla domanda di restituzione dei compensi pagati;
eccepiva inoltre che:
a) È prevista una franchigia di polizza di euro 1.000,00#;
b) Si tratta di una polizza claims made, con retroattività tre anni, in regime dal 2021;
c) Il massimale è di euro 1.000.000,00#;
d) Ai sensi dell'art.
2.12 la Compagnia non riconosce le spese di legali e tecnici che non siano stati dalla stessa designati.
La causa è stata istruita documentalmente.
Non è contestata la sottoscrizione fra le parti dell'accordo professionale di cui al doc. 2 attoreo, avente ad oggetto l'esecuzione delle prestazioni ivi indicate e richiamate conformemente dalle parti nei rispettivi scritti. Non
costituisce oggetto di contestazione l'avvenuto pagamento degli importi tutti
10 previsti a titolo di compenso dall'accordo di cui sopra e dell'importo portato dalla fattura 240E (doc. 31 attoreo).
È invece oggetto di contestazione:
1) L'effettiva esecuzione delle prestazioni di cui al contratto sottoscritto;
2) L'esistenza di un ulteriore accordo per ulteriori prestazioni, diverse e non comprese nell'accordo di cui sopra;
3) L'effettiva esecuzione delle prestazioni ulteriori rispetto all'accordo;
4) L'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto a regola d'arte;
5) La sussistenza dei presupposti per la risoluzione per inadempimento e la restituzione degli importi corrisposti dal convenuto;
6) L'esistenza e la quantificazione di un danno risarcibile gravante sull'attore e a beneficio del convenuto.
Sotto il primo profilo (1), le parti controvertono in ordine al fatto se possa ritenersi raggiunta la prova della (contestata) esecuzione delle prestazioni dedotte nel contratto di cui al citato doc.
2. In particolare, il convenuto afferma che le prestazioni dedotte in contratto in data 06.05.2021
non sarebbero state eseguite, con particolare riferimento alle indicate attività
di due diligence contabile, fiscale e amministrativa. Il contenuto dell'accordo in questione è stato sopra sintetizzato e riguardava, essenzialmente,
l'espletamento della due diligence, l'assistenza in ordine a eventuali profili di responsabilità che dovessero emergere in capo ad amministratori anche di fatto o collaboratori delle società, la collaborazione con i legali per la composizione anche bonaria di eventuali vertenze con tali soggetti;
in esecuzione dell'accordo, l'attore ha prodotto il doc. 5 (parere); si ritiene che detto elemento risulti già di per sé significativo che l'incarico sia stato, in
11 qualche modo, eseguito. Resta da valutare la questione se l'adempimento sia stato corretto e se, invece, vi siano ragioni per ritenere sussistere un inadempimento non corretto passibile di risoluzione o ristoro danni ovvero se la prestazione sia adeguata rispetto al compenso pattuito e corrisposto.
Dalla analisi del doc. 5, si evince che esso costituisce, necessariamente, una estrinsecazione di aspetti che sottendono, necessariamente, l'avvenuta analisi dei profili societari, economici e fiscali delle società oggetto di accertamento,
per cui la due diligence, seppure non espressamente esplicitata, costituisce operazione prodromica alla emissione del parere e dei consigli ivi contenuti.
Sotto il secondo profilo (2), l'attore valorizza: i) l'avvenuto pagamento, senza contestazioni, della fattura 240E (doc. 31 attoreo) relativa ad acconto sulle prestazioni ulteriori “extracontratto”, ii) la ricezione della relativa nota pro forma (doc. 30) senza contestazioni, iii) la corrispondenza e-mail intercorsa fra le parti. In particolare, mentre l'accordo sottoscritto riguardava l'espletamento della due diligence, l'assistenza in ordine a eventuali profili di responsabilità che dovessero emergere in capo ad amministratori anche di fatto o collaboratori delle società, la collaborazione con i legali per la composizione anche bonaria di eventuali vertenze con tali soggetti, le attività ulteriori, come descritte nei citati doc. 30 e doc. 31, sono relative a ulteriore consulenza ed assistenza in relazione, inter alia, alle operazioni di cessione delle quote di e per la Controparte_4
scrittura privata fra e il convenuto. Come si evince dalla Parte_2
lettura del doc. 10 attoreo (preliminare di cessione), l'operazione che ivi si prospetta concerne la cessione di quote fra soci, ed appare invero diversa dalla prodromica consulenza, di cui all'incarico doc.
2. Invero, nella
12 giurisprudenza di legittimità, si evidenzia che l'incarico professionale può
essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso e l'onere della prova grava sul professionista (cfr., Cass. Civ., sez. 2, sentenza n. 3016
del 10.02.2006). Allora, l'avvenuto, incontestato pagamento di una fattura recante una descrizione di prestazioni diverse e non apparentemente sovrapponibili a quelle di cui all'accordo sottoscritto, può validamente ritenersi significativa di una tacita approvazione ed accettazione di tali prestazioni. Del resto, come evidenziato dalla giurisprudenza di merito, la prova del conferimento dell'incarico professionale può essere fornita con ogni mezzo, anche mediante presunzioni (cfr., Tribunale Catanzaro, sez. 2,
19.01.2024 n. 107, DeJure): nel caso di specie, il comportamento del cliente appare significativo di una accettazione dell'incarico ulteriore;
del resto, dette considerazioni risultano corroborate dalla produzione documentale espletata dall'attore (cfr., ad es., doc.ti 4, 53, 56, corrispondenza mail prodotta dall'attore); sotto il profilo di cui al punto 2) dell'elenco sopra riportato, la prova dell'incarico ulteriore deve ritenersi raggiunta.
Per quanto concerne il profilo n. 3), già si è evidenziata la corposa corrispondenza mail in atti (richiamando anche il doc. 57 attoreo, il doc. 53
attoreo), che dimostrano l'esecuzione di prestazioni ulteriori rispetto alla stretta consulenza prodromica ovvero alla assistenza anche stragiudiziale, ma limitatamente ai profili di responsabilità degli amministratori, come previsto dall'accordo sub doc.
2. Invero, l'attività del dr. appare espletata a 360 Pt_1
gradi comprendendo l'assistenza al convenuto in generale alla risoluzione delle problematiche societarie delle società , in Controparte_4
particolare nei rapporti con la SO . Pertanto, l'attività appare Pt_2
13 dimostrata.
Sotto il profilo n. 4), relativo alla deduzione, da parte del convenuto,
di profili di responsabilità contrattuale a carico dell'attore, occorre premettere che, se è vero che nella responsabilità contrattuale l'onere della prova in ordine al corretto adempimento spetta alla parte di cui si allega l'inadempimento, è pur vero che l'altra parte deve comunque assolvere al proprio onere di specifica allegazione di profili determinati di responsabilità,
non potendosi limitare a lamentare un generico inadempimento. Nel caso di specie, superata ogni questione relativa al “non adempimento” delle prestazioni dedotte in contratto, il convenuto contesta: i) l'esistenza di gravi contestazioni dalla Agenzia delle Entrate per irregolarità RP (doc. 10); ii)
aver l'attore consigliato al sig. garantendogli che una simile CP_1
soluzione lo avrebbe garantito dai probabilissimi inadempimenti della sig.ra di accettare un assegno bancario postdatato recante sul Parte_2
fronte la dicitura “rilasciato a garanzia”. Orbene, dalla lettura del doc. 10
prodotto dal convenuto, si evince che le contestazioni della Agenzia delle
Entrate riguardavano, a seguito di controlli a campione, le dichiarazioni dei redditi 2018 e 2019, ben antecedenti al conferimento dell'incarico, circa le quali non si comprende quali poteri potesse avere l'attore di prevenire o risolvere che cosa: il profilo di responsabilità di cui al punto i) appare dunque insussistente. Per quanto concerne la dazione dell'assegno,
costituisce oggetto di contestazione in particolare la sussistenza di un effettivo danno conseguente da tale modalità operativa: risulta invero documentato che il Tribunale di Ravenna ha respinto la richiesta di inibitoria (doc. 41
attoreo), non vi è prova della effettiva sussistenza delle paventate sanzioni
14 amministrative o penali a carico del convenuto, il quale, invero, ha resistito
(peraltro vittoriosamente, per quanto documentato sub doc. 41) alla richiesta di inibitoria della SO, in modo così del tutto contraddittorio rispetto a quanto dedotto in questa sede, in quanto, da una parte, il convenuto rivendica quanto portato dall'assegno e tenta di porlo all'incasso (doc. 42
attoreo), dall'altro, contraddittoriamente, ne deduce qui la nullità; non vi infine prova del danno giacchè, con riferimento alle spese legali (doc. 9
fascicolo convenuto), esse saranno regolate nel contesto del giudizio secondo il criterio della soccombenza.
Dalle considerazioni che precedono, sotto il profilo n. 5), è evidente che non vi è prova e non sussistono i presupposti di grave inadempimento,
imputabile all'attore, delle obbligazioni contrattuali e della sussistenza di danni causalmente imputabili e riferibili eziologicamente a condotte omissive o commissive dell'attore; in assenza di prova dei presupposti per la risoluzione per inadempimento, anche le restituzioni ad essa conseguenti non sono dovute.
Resta assorbita ogni questione sotto l'ultimo profilo (6), di cui di fatto si è già trattato, potendosi concludere che la domanda di risoluzione per inadempimento, conseguenti restituzioni e risarcimento danni, azionata dal convenuto in via riconvenzionale, è infondata e deve essere respinta.
Accertato e dichiarato il diritto dell'attore ad ottenere il pagamento del compenso per le attività professionali svolte e realizzate a favore del convenuto, di cui sopra si è diffusamente trattato, resta da definire il quantum debeatur. Orbene, come si evince dalla tabella allegata dall'attore sub doc. 39, la quantificazione è dettagliatamente operata con riferimento
15 alle singole attività e in base ai parametri di cui al decreto n. 140 del 2012,
art. 26 (Consulenza e assistenza contrattuale e consulenza economico-finanziaria), ed art. 21 (valutazione, perizie e pareri); il convenuto, dal canto suo, si limita a contestare genericamente la pretesa attorea, senza prendere precisa e specifica posizione sulla quantificazione attorea e sui criteri ed il parametri all'uopo utilizzati.
Ne deriva l'integrale accoglimento della domanda dell'attore, anche sotto il profilo della quantificazione.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ex dm 55 del 2014; lo scaglione applicato è quello corrispondente al valore della domanda riconvenzionale;
i parametri sono quelli minimi, trattandosi di causa documentale. Il convenuto soccombente,
per il principio di causalità, dovrà farsi carico anche delle spese della terza chiamata.
Resta da trattare la questione della invocata responsabilità ex art. 96 c.p.c., a carico del convenuto, che viene concentrata, in particolare, sulla quantificazione della domanda riconvenzionale;
le allegazioni sul punto sollevate dall'attore, tuttavia, non vanno condivise: le eccezioni relative al contenuto e all'esecuzione dell'incarico, al numero e all'oggetto dei contratti,
per quanto disattese, costituiscono infatti fisiologico svolgersi della funzione difensiva;
la domanda riconvenzionale, come quantificata, costituisce conseguenza della allegata imputabilità all'attore del mancato incasso della somma di un milione e 500 mila euro;
la domanda è infondata e questo comporta le dovute conseguenze in termini di spese di lite, ma la soccombenza non costituisce da sola ragione di responsabilità ex art. 96
16 c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Forlì in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla causa n. 2032 del 2022 , ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1) Respinge la domanda riconvenzionale di;
Controparte_1
2) Accerta e dichiara che il sig. è debitore nei con- Controparte_1
fronti del dott. per la somma di € 168.585/11, oltre Parte_1
accessori come per legge, ed interessi legali dalla data della messa in mora al saldo effettivo e, per l'effetto
3) condanna il sig. al pagamento, in favore del Controparte_1
ricorrente dr. della somma di € 168.585/11, oltre oneri Parte_1
e accessori come per legge ed interessi legali dalla data della messa in mora al saldo effettivo;
4) Condanna alla integrale refusione a Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi euro 18.977,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, cp e iva di legge ed euro 406,50 per anticipazioni;
5) Condanna alla integrale refusione a Controparte_1 [...]
delle spese di lite del presente giudizio che Controparte_2
liquida in complessivi euro 18.977,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, cp e iva di legge.
17 Forlì, 3 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Vecchietti
18