Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/01/2025, n. 4294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4294 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 05/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello iscritta al n. 2464 del Ruolo
Generale Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Sebastiano Caruso e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Istituto in Roma via Cesare Beccaria n. 29
Appellante
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CP_1
Raffaele Manfellotto e domiciliato presso lo studio del difensore in Cassino via Rapido n. 11/A
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 162/2022 del Tribunale di Cassino pubblicata in data 23/03/2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 05/12/2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1
“sollecito pagamento di somme indebitamente percepite su pensione del sig. AS n.04304232”, ha agito in giudizio contro l'indicato Parte_2
Istituto rassegnando le seguenti conclusioni: “… voglia ritenere/dichiarare illegittima in tutto o in parte in nuce la ripetizione per decadenza ex art.13
L.n.412/1991 o per prescrizione;
in via gradata: dichiarare/accertare la buona fede del ricorrente e ugualmente dichiarare non ripetibili le somme richieste ai sensi dell'art.52 comma II L.n.88 del 1989; in via ulteriormente gradata, accertato/dichiarato il legittimo affidamento del ricorrente alla correttezza del trattamento pensionistico per anni corrispostogli dall' Pt_1 per l'effetto dichiarare non dovuta la restituzione. Con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del difensore che se ne dichiara antistatario”.
1.1. Nella resistenza dell' il Tribunale di Cassino ha così statuito: “- Pt_1 accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara illegittima la ripetizione delle somme percepite su pensione per intervenuta decadenza ex art. 13 L. n.
412/1991; -condanna parte resistente alle spese di lite in favore del ricorrente con distrazione che liquida in € 1.000,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA”.
1.2. Premesso un richiamo alla normativa di riferimento per le indebite erogazioni di prestazioni pensionistiche, il primo giudice ha ritenuto fondata la domanda alla stregua dei seguenti rilievi: a) nel caso di specie non risulta che l'errore sia dipeso dal dolo dell'interessato ovvero dalla omessa o incompleta segnalazione dei dati o fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione non conoscibili dall'Ente erogatore;
b) risulta, oltretutto, spirato il termine per il recupero delle somme da parte dell'Ente, non avendo depositato parte resistente la documentazione attestante il ricevimento da parte del ricorrente delle precedenti comunicazioni del 07/11/2013 e del 10/03/2016, citate dall' nelle successive Pt_1 comunicazioni del 31/01/2021 e 13/04/2021.
1.3. Pertanto, il Tribunale ha dichiarato illegittima la ripetizione delle somme percepite da parte ricorrente sulla pensione (AS N. 04304232) per intervenuta decadenza da parte dell' ex art. 13 legge n. 412/1991. Pt_1
2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello l' Pt_1 lamentando l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui ha dichiarato irripetibili gli indebiti oggetto di causa per intervenuta decadenza ex art. 13 legge n. 412/1991.
2.1. Si è costituito in giudizio resistendo al gravame e CP_1 chiedendone il rigetto.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. Con un unico ed articolato motivo di gravame, l' richiama, in primo Pt_1 luogo, le argomentazioni già esposte con la memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, ed in particolare: i) in data 25/10/2012, a mezzo del
2 CAF Confagricoltura, ha inoltrato Dichiarazione RED con la CP_1 quale ha comunicato, per l'anno 2011, la percezione di pensioni dirette erogate da Stati esteri per complessivi € 2.556,00, a seguito della quale, come da provvedimento del 07/11/2013, notificato all'interessato in data
22/11/2013, la predetta pensione è stata rideterminata con quantificazione dell'indebita maggior somma percepita per gli anni 2011, 2012 e 2013, per complessivi € 2.568,32; ii) in considerazione del mancato pagamento di quanto sopra richiesto, in data 31/03/2021 è stato notificato sollecito di pagamento della suddetta somma indebitamente percepita;
iii) in data
12/02/2017, a mezzo del CAF Confagricoltura, il predetto ha inoltrato
Dichiarazione RED con la quale ha comunicato, per l'anno 2015, la percezione di pensioni dirette erogate da Stati esteri per complessivi €
2.718,00, a seguito della quale, come da provvedimento del 08/3/2016, notificato all'interessato in data 07/04/2016, la predetta pensione è stata rideterminata con quantificazione dell'indebita maggior somma percepita per l'anno 2015, per complessivi € 2.809,56; iv) in considerazione del mancato pagamento di quanto sopra richiesto, in data 26/04/2021 è stato notificato sollecito di pagamento della suddetta somma indebitamente percepita.
3.1. A fronte di tali deduzioni, il giudice di prime cure ha comunque ritenuto maturata la decadenza di cui all'art. 13 legge n. 412/1991, non avendo l' Pt_1 prodotto le comunicazioni del 07/11/2013 e del 08/03/2016.
3.2. Con il ricorso in appello, l' , al fine di dimostrare che Controparte_2 alcuna decadenza si è perfezionata, produce documentazione attestante: a) la notificazione a in data 22/11/2013, tramite servizio postale, CP_1 della comunicazione - datata 07/11/2013 - di rideterminazione dell'importo della pensione per l'anno 2011 e di esistenza di un indebito pari ad € 2.568,32, da sanare mediante versamento su conto corrente postale (doc.
2); b) la notificazione a in data 07/04/2016, tramite servizio CP_1 postale, della comunicazione - datata 08/03/2016 - di rideterminazione dell'importo della pensione per l'anno 2015 e di esistenza di un indebito pari ad € 2.809,56, da sanare mediante versamento su conto corrente postale (doc. 3).
3.3. Trattasi di documentazione che, seppur prodotta tardivamente soltanto in grado di appello, deve ritenersi certamente ammissibile ed utilizzabile nel presente giudizio ai sensi dell'art. 437, comma 2 c.p.c. Afferma a tal proposito la Suprema Corte che “Nel rito del lavoro, il giudice d'appello, nell'esercizio dei suoi poteri istruttori d'ufficio, in applicazione del precetto di cui all'art. 437, comma 2, c.p.c., deve acquisire e valutare i documenti esibiti nel corso del giudizio dall'appellato, sia pure non in contestualità con il deposito della memoria di costituzione, allorquando detti documenti siano indispensabili, perché idonei a decidere in maniera definitiva la questione controversa tra le parti sulla ammissibilità del gravame” (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 11994 del 16/05/2018), specificando che il vaglio di ammissibilità va compiuto sotto il profilo della rilevanza dei nuovi
3 documenti in termini di indispensabilità ai fini della decisione, intesa come potenziale idoneità dimostrativa in rapporto al c.d. thema probandum (Cass.
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 7883 del 20/03/2019, conforme da ultimo Cass. Sez. L, Ordinanza n. 19829 del 18/07/2024).
3.4. Non vi è dubbio che, nel caso di specie, la produzione documentale tardiva dell' sia decisiva ai fini della dimostrazione certa del rispetto del Pt_1 termine annuale di decadenza di cui all'art. 13, comma 2, legge n. 412/1991, norma secondo cui “L' procede annualmente alla verifica delle Pt_1 situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
3.5. Difatti, l' da un lato, dopo aver ricevuto la comunicazione relativa Pt_1 ai redditi 2011 in data 25/10/2012, ha notificato la comunicazione di indebito del 07/11/2013 in data 22/11/2013, procedendo quindi al recupero entro l'anno solare successivo all'accertamento; d'altro canto, dopo aver acquisito d'ufficio informazioni relative ai redditi per l'anno 2015, ha notificato la comunicazione di indebito del 08/03/2016 in data 07/04/2016, quindi entro l'anno solare successivo (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 13918 del
20/05/2021).
3.6. Appare evidente, dunque, come - diversamente rispetto a quanto ritenuto dal primo giudice - alcuna decadenza si sia perfezionata nel caso di specie ai sensi dell'art. 13, comma 2, legge n. 412/1991.
4. Ciò posto, va esaminata l'unica eccezione che parte appellata ha riproposto costituendosi nel giudizio di appello, ossia l'assenza di dolo del pensionato, asseritamente rilevante ai fini della sanatoria ex art. 52, comma
2, legge n. 88/1989 (“Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”).
4.1. Sostiene sul punto che: i) non sussiste dolo del pensionato, CP_1 atteso che per la prima tranche ha egli stesso comunicato i propri redditi, mentre per la seconda l' ha effettuato d'ufficio il controllo previsto dalla Pt_1 legge;
ii) anche la Cassazione ha affermato che l' non può chiedere al Pt_1 pensionato la restituzione di somme erroneamente corrispostegli se non in caso di dolo, il cui onere della prova incombe sull' ex art. 2967 c.c.; Pt_1
iii) l' ha erroneamente erogato somme non corrette per omessa Pt_1 tempestiva verifica dei redditi dichiarati all'Agenzia delle Entrate, sicchè incolpevole è l'affidamento del nel percepire e godere di somme CP_1 ritenute dall' solo ex post indebite. Pt_1
4.2. Trattasi di argomenti che non colgono nel segno: nel caso che occupa,
l'indebito riguarda pacificamente una prestazione previdenziale e, pertanto, la ripetibilità dell'indebito in questione deve essere vagliata alla stregua di
4 quanto previsto dall'art. 52 legge n. 88/1989, così come interpretato autenticamente dall'art. 13 L. 412/1991.
4.3. Non vi è dubbio, inoltre, che l'onere della prova in ordine all'adempimento di tali oneri di comunicazione gravi interamente sul soggetto che agisca, come nel presente caso di specie, al fine di ottenere un accertamento negativo dell'indebito. Risultano infatti applicabili, per analogia di fattispecie, anche alla sussistenza dei presupposti per l'irripetibilità dell'indebito, i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua deve attribuirsi interamente a carico del pensionato, nel giudizio instaurato, in qualità di attore, al fine di ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto. Evidenzia, in particolare, a tale proposito, la S.C., nell'ambito più generale delle azioni di accertamento negativo, la peculiarità dell'accertamento negativo del diritto dell'ente previdenziale di ripetere quanto pagato, trattandosi di azione mirata a fare accertare l'inesistenza di obblighi restitutori in relazione ad una specifica prestazione ricevuta da controparte e, quindi, del diritto dell'attore di trattenere quanto ricevuto
(Cass. Sez. Un. n. 18046 del 04/08/2010).
4.4. Nel caso di specie, l'azione di recupero dell' risulta essere stata Pt_1 tempestivamente effettuata, in relazione alla verifica relativa alla situazione reddituale degli anni 2011 e 2015, entro il termine annuale di cui all'art. 13, comma 2, L. 412/1991, come sopra esposto, con conseguente ripetibilità dell'indebito, non potendo, a fronte della tempestività dell'azione di recupero, attribuirsi rilievo all'eventuale assenza di dolo dell'assicurato.
4.5. Si rammentano, a tale ultimo proposito, i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua, ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell' di attribuzione del bene della vita oggetto di Pt_1 recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell' rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei dati Pt_1 rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico (Cass. n. 15039 del 31/05/2019).
4.6. Rileva, infatti, la Suprema Corte che “che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 2, 1. n. 412/1991 (a norma del quale «l procede Pt_1 annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro
l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza»), non si richiede l'accertamento del dolo dell'assicurato o
l'esistenza di un provvedimento dell' di attribuzione del bene della Pt_1
5 vita oggetto di recupero, ma rileva semplicemente il controllo delle date in cui la comunicazione dell'assicurata è avvenuta e la tempestività della richiesta dell' rispetto ad esse (così Cass. n. 3215 del 2018, in Pt_1 motivazione), di talché, una volta che il pensionato abbia comunicato i dati rilevanti ai fini della verifica della persistenza delle condizioni legittimanti la corresponsione del trattamento pensionistico (prima del quale adempimento il termine annuale non decorre: così Cass. n. 953 del 2012), debbono considerarsi ripetibili tutte le somme che siano state erogate in eccesso rispetto al dovuto” (Cass. n. 15039/2019 in parte motiva).
4.7. In definitiva, nell'ipotesi di indebito c.d. reddituale, ossia di indebito che si crea con specifico riferimento alle condizioni reddituali del percipiente, non sussiste è, come previsto dall'art. 13, un errore dell' , in quanto Pt_1
l'erogazione indebita deriva dalla fisiologica sfasatura temporale tra il momento in cui la prestazione viene pagata ed il momento in cui viene effettuato l'accertamento del requisito reddituale (Corte Cost. sentenza n.
166/1996). 5. Ne consegue, dunque, la piena ripetibilità dell'indebito e la fondatezza dell'impugnazione, con conseguente accoglimento dell'appello e riforma della gravata sentenza nel senso dell'integrale reiezione della domanda proposta in primo grado da . CP_1
6. La regolamentazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, rigetta il ricorso proposto in primo grado da . Condanna CP_1 CP_1
al pagamento in favore dell' delle spese di lite del doppio grado,
[...] Pt_1 che si liquidano per il primo grado in € 1.000,00, e per il secondo grado in €
1.990,00, oltre, per entrambi, al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, oltre oneri di legge.
Roma, 05/12/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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