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Sentenza 19 gennaio 2024
Sentenza 19 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 19/01/2024, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 629/2022 RG. alla udienza del 19/01/2024, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti, all'esito di discussione orale, ha pronunciato la seguente::
SENTENZA
Tra
in persona del Parte_1 legale rappresentante rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro
Brandoni;
ricorrente - opponente
E
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Paolo Angelici Controparte_1
resistente - opposto
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.7.2022 la
[...] proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 26.5.2022, con il quale alla stessa veniva ingiunto il pagamento della somma di €. 4.971,08,
a titolo di differenze retributive, ferie e permessi non goduti in favore di
. Controparte_1
Eccepiva innanzitutto il ricorrente che il era socio CP_1 cooperatore e lo Statuto sociale prevedeva all'art 38 la clausola arbitrale, per la quale erano devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n.5/2003, tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società aventi ad oggetto diritti disponibili.
Nel merito contestava che le ore effettivamente lavorate dal fossero quelle indicate in busta paga e chiedeva CTU contabile CP_1 per determinare le somme eventualmente dovute a tale titolo.
Osservava inoltre che il verbale redatto presso l Org_1
di Ancona non poteva essere considerato come un'ammissione di
[...] debito né come una confessione stragiudiziale, posto che il tenore letterale dell'atto escludeva qualsiasi ammissione in capo al legale rappresentante della Società opponente.
Si costituiva il e chiedeva il rigetto dell'opposizione. CP_1
L'opposizione è infondata e come tale deve essere rigettata.
2 a) La clausola arbitrale
Va innanzitutto rilevato che non esiste prova alcuna agli atti dell'esistenza della clausola arbitrale richiamata dall'opponente, atteso che sono stati prodotti solo i primi 23 articoli dello statuto sociale e parzialmente il ventiquattresimo.
Ciò posto, anche laddove vi fosse la prova dell'esistenza di detta clausola, si rileva che In materia di rapporto di lavoro dei soci delle cooperative, ai fini della validità della clausola compromissoria di devoluzione in arbitri delle controversie tra società e soci, in base all'art. 412 ter cod. proc. civ. ("ratione temporis" vigente), è necessario che essa sia prevista non dallo statuto della cooperativa, ma dal contratto collettivo nazionale di lavoro. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 17868 del
11/08/2014 (Rv. 631917 - 01)
Nel caso che ci occupa l'opponente non ha né indicato né prodotto il relativo CCNL, pertanto non è possibile valutare se la clausola prevista dall'art, 38 dello statuto trovi il suo fondamento in un qualsivoglia
CCNL applicabile alla fattispecie.
Infine, non vi è prova neanche della qualifica di socio in capo al
, atteso che l'opponente si è limitato a produrre la domanda di CP_1 ammissione dello stesso ma nessun documento attestante l'effettiva ammissione del e l'inclusione del medesimo nei ranghi sociali. CP_1
b) Il quantum
Va innanzitutto rilevato che il credito del risulta CP_1 documentato dalle buste paga prodotte in atti.
3 Orbene, per giurisprudenza del tutto costante, consolidata e risalente Le buste paga hanno efficacia probatoria contro l'imprenditore che le ha redatte e l'efficacia discende dalle Disposizioni che ne hanno imposto la formazione e cioè dalla l. 5 gennaio 1953, n.4. (Sez. 2,
Sentenza n. 33 del 03/01/1966, Rv. 320072 – 01, ma vedi anche Sez. L,
Sentenza n. 5807 del 03/11/1981 (Rv. 416521 - 01) per cui “ dato il loro contenuto obbligatorio, penalmente sanzionato (art. 3 legge 25 gennaio
1953 n. 4), prospetti-paga, comprensivi di qualsiasi forma accolta nella prassi aziendale per la documentazione e quietanza dei compensi corrisposti al lavoratore (prospetti-paga, buste-paga, strisce-paga), fanno fede, nei confronti del datore di lavoro, per quanto riguarda gli elementi in essi contenuti”, Cass. Sez. L, Sentenza n. 1074 del 21/02/1986 (Rv.
444575 - 01):
dato il loro contenuto obbligatorio, penalmente sanzionato (art. 3 legge 25 gennaio 1953 n. 4), i prospetti-paga, comprensivi di qualsiasi forma accolta nella prassi aziendale per la documentazione e quietanza dei compensi corrisposti al lavoratore (prospetti-paga, buste-paga, strisce-paga), fanno fede, nei confronti del datore di lavoro, per quanto riguarda gli elementi in essi contenuti;
Cass. Sez. L, Sentenza n. 364 del
21/01/1989 (Rv. 461494 - 01)
data l'obbligatorietà, penalmente sanzionata, del loro contenuto e della corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite sui libri-paga ed equipollenti (artt. 2 e 5 della legge 5 gennaio 1953 n. 4), i prospetti-paga, approntati sotto qualsiasi forma accolta dalla prassi aziendale per la documentazione e la quietanza dei compensi corrisposti al lavoratore
(prospetti-paga, buste-paga, strisce-paga), fanno fede nei confronti del datore di lavoro per quanto riguarda gli elementi in essi indicati.
4 Quanto al conteggio sindacale prodotto in atti si osserva che nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il con- venuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile. (Sez. L, Sentenza n. 4051 del 18/02/2011, Rv.
616001 - 01).
Nel caso di specie l'opponente non ha indicato specificamente quali somme siano da ritenersi erronee né quali siano gli importi da ritenersi corretti per effetto di una diversa contabilizzazione degli stessi, così che la contestazione appare del tutto generica e non in grado di far ritenere inattendibili i conteggi operati dal
Né può disporsi la chiesta CTU contabile apparendo la stessa, alla luce delle argomentazioni sopra esposte, meramente esplorativa.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
5 Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. Pone a carico del ricorrente le spese del giudizio, che liquida in complessivi € 1.200,00 per competenze, oltre IVA e Cap come per legge e
Rimborso spese generali.
Ascoli Piceno, il 19.1.2024
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giovanni Iannielli
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