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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 16/05/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. 359/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G.V.G. 359/2024 trattenuta in riserva per la decisione all'udienza del 2.04.2025, pendente tra
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Loc. Badiola (PG), Viale Rodolfo Morandi n.16, rappresentato e difeso dall'Avv. CESARETTI
Carolina ed elettivamente domiciliato in Ellera di Corciano (PG), Via Gramsci n. 6, presso il Difensore;
- ADOTTANTE-
, nata a [...] il [...], residente in [...]. Badiola, Persona_1
Viale Rodolfo Morandi n. 16;
- ADOTTANDA-
AVV.TO , in qualità di curatore speciale della minore Parte_2 Persona_2
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
Oggetto: Adozione di maggiorenni;
OSSERVA
pagina 1 di 5 , con ricorso depositato il 26.02.2024 ex art. 291 e ss cc, ha chiesto all'intestato Parte_1
Tribunale di pronunciare l'adozione, da parte sua, della maggiorenne Persona_1
, nata a [...] il [...].
[...]
A sostegno della domanda, ha allegato:
- di essere coniugato con la Sig.ra , dall'unione con la quale è nata in data [...] la Parte_3
figlia , minorenne;
Per_2
- che è figlia della moglie e del di lei primo marito, deceduto in data Persona_1
6.12.2018.
All'udienza dell'8.05.2024, sono comparse personalmente le Parti;
il Collegio preso atto del consenso dell' e dell' all'adozione, nonché dell'assenso del coniuge dell'Adottante e madre Parte_4 CP_1 dell'Adottanda, ha riservato la decisione.
Con ordinanza del 2.07.2024 il Collegio ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore evidenziando la necessità di procedere alla integrazione del contraddittorio con la nomina di un curatore speciale per la figlia minore dell'Adottante, . Per_2
Quindi, la causa è stata rinviata all'udienza del 2.10.2024.
Con comparsa di costituzione del 4.09.2024, si è costituita in giudizio l'Avv. come Parte_2
Curatore speciale della minore la quale, nel ribadire i limiti imposti dalla legge in casi di adozione con figli minori, ha altresì ripercorso gli approdi giurisprudenziali in materia, ritenendo necessario l'espletamento di una adeguata istruttoria al fine di vagliare il legame affettivo del nucleo familiare e, in particolare, il rapporto tra le sorelle anche per poter valutare i benefici che alla minore deriverebbero dal presente procedimento di adozione.
All'udienza del 2.10.2024, comparse le Parti davanti al Giudice delegato, il Curatore ha insistito per un accertamento istruttorio sul nucleo familiare anche con l'intervento dei Servizi Sociali;
il Difensore dell'Adottante non si è opposto a tale richiesta. Quindi, è stata disposta una indagine socio ambientale delegandosi i Servizi Sociali del comune di Marsciano.
All'udienza del 2.04.2025, conclusa l'istruttoria, anche il Curatore speciale della minore, alla luce delle relazioni dei servizi sociali in atti, ha espresso parere favorevole all'adozione di Persona_1
[...]
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
*****
La domanda di adozione merita accoglimento, in quanto ricorrono tutti i presupposti di legge (art. 291 e ss cc).
pagina 2 di 5 Come noto, nel fissare le condizioni per l'adozione di persone maggiori di età, l'art. 291 cc, in base al testo originario, permetteva l'adozione alle persone che non avessero discendenti legittimi o legittimati, che avessero un'età minima di trentacinque anni, con possibilità di autorizzazione al raggiungimento di almeno trent'anni, e che avessero una differenza di età minima rispetto agli adottandi di almeno diciotto anni.
Con sentenza n. 557 del 1988, accogliendo la questione prospettata in riferimento all'art. 3 Cost., la
Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 291 cc, nella parte in cui “non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti”, e con estrema chiarezza ha spiegato le ragioni della pronuncia nella motivazione:
“mentre l'esistenza del coniuge non osta all'adozione, sempre che questi presti il suo assenso (art.
297, primo comma, cod.civ.), la circostanza che vi siano figli legittimi o legittimati, benché maggiorenni e consenzienti, impedisce che si possa procedere alla adozione medesima”; “tale differente valutazione legislativa dell'assenso di persone (rispettivamente coniuge e figli), tutte facenti parte della famiglia legittima dell'adottante, ed egualmente interessate, sia sotto l'aspetto morale che sotto quello patrimoniale, anche in relazione al favor sempre dimostrato dal legislatore verso l'istituto, appare chiaramente incongrua”; “non sussiste, infatti, un motivo razionale per ritenere sufficientemente tutelata la posizione del coniuge attraverso la previsione del suo assenso e per non disporre analogamente, in una situazione sostanzialmente identica, rispetto ai discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti”.
Con sentenza n. 245 del 2004, accogliendo la questione ulteriore prospettata in riferimento all'art. 3
Cost., la Corte Costituzionale ha dichiarato di nuovo l'illegittimità costituzionale dell'art. 291 cod.civ., nella parte in cui “non prevede che l'adozione di maggiorenni non possa essere pronunciata in presenza di figli naturali, riconosciuti dall'adottante, minorenni o, se maggiorenni, non consenzienti”,
e in questo caso, nonostante la formulazione in negativo del dispositivo, ha ben spiegato che si tratta solo di una conseguenza necessaria del precedente intervento di tipo additivo: “a seguito della pronuncia di incostituzionalità,…il divieto di adozione di maggiorenni si applica a coloro che hanno figli legittimi o legittimati minori, o, se maggiorenni, non consenzienti, e non anche a coloro che hanno figli naturali riconosciuti”; “questa interpretazione, imposta dal tenore della disposizione, evidenzia una illegittima disparità di trattamento fra figli legittimi e naturali riconosciuti ed in pregiudizio dei secondi, in quanto le ragioni di indole morale e patrimoniale, che consentono ai primi di opporsi all'adozione, valgono anche per i figli naturali”; “nella situazione presa in esame non sono
pagina 3 di 5 ipotizzabili profili di incompatibilità con i diritti dei membri della famiglia legittima che giustifichino un trattamento normativo differenziato”.
Successivamente, con sentenza n. 2246/2006 la Corte di Cassazione, tornando ancora sul tema, ha espresso il seguente principio di diritto: “In tema di adozione di persone di maggiore età, la presenza di figli minori (legittimi, legittimati o naturali) dell'adottante, come tali incapaci, per ragioni di età, di esprimere un valido consenso, costituisce di norma, ai sensi dell'articolo 291 Cc, un impedimento alla richiesta di adozione. Ove, tuttavia, l'adozione di maggiorenne riguardi un soggetto, il figlio del coniuge, che già appartenga, insieme al proprio genitore naturale e ai fratelli, minorenni, ex uno latere, al contesto affettivo della famiglia di accoglienza dell'adottante, la presenza dei figli minori dell'adottante non preclude in assoluto l'adozione, fermo restando il potere dovere del giudice del merito di procedere alla audizione personale di costoro, se aventi capacità di discernimento, e del loro curatore speciale, ai fini della formulazione del complessivo giudizio di convenienza nell'interesse dell'adottando, richiesto dall'articolo 312, primo comma, numero 2), Cc, giacchè tale convenienza in tanto sussiste in quanto l'interesse dell'adottando trovi una effettiva e reale rispondenza eventualmente da apprezzare all'esito dell'acquisizione anche delle opportune informazioni nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia, compresi i figli dell'adottante”.
Tale principio risponde alla ratio di assicurare l'accesso all'istituto in esame anche nei casi, come quello di specie, in cui lo stesso consenta il consolidamento di un'unità familiare già di fatto esistente e sperimentata nei riguardi di un soggetto da tempo inserito in un nucleo familiare al quale, con l'adozione, lo si vuole anche formalmente ascrivere.
L'unità del contesto familiare, oltre alla consapevolezza della figlia minore dell'adottante e il suo rapporto con l'adottanda è stato confermato dalle indagini socio ambientali svolte dai Servizi Sociali delegati. Nella Relazione del 25.02.2025 si legge infatti “Per quanto concerne la causa civile avanzata dal padre e dalla sorella più grande, è a conoscenza della istanza inviata a Codesto Per_2
Tribunale circa l'adozione di Parlando di lei, afferma che le vuole tanto bene, in Per_1 Per_2 quanto è una sorella maggiore brava, l'aiuta a fare i compiti e che si fanno le coccole” (cfr. Per_1
relazione pg. 2).
In una tale situazione, infatti, l'interesse patrimoniale dei figli dell'adottante deve ritenersi subordinato rispetto alla finalità di assicurare legami più stabili all'interno della famiglia di accoglienza, nello specifico interesse anche di costoro, oltre che dell'adottando, sebbene l'adozione costituisca un rapporto tra adottante e adottato (Cass. n. 354/1999).
pagina 4 di 5 Tanto premesso, anche alla luce dei principi da ultimo richiamati, il Collegio ritiene che la domanda di adozione meriti accoglimento ricorrendo tutti i presupposti di legge (art. 291 e ss cc).
Da un lato, infatti, il rispetto dei requisiti di età richiesti dalla legge è dimostrata dalla documentazione dimessa dalla parte Ricorrente.
Dall'altro, sono state acquisite in udienza le dichiarazioni di consenso ex art. 311 cc dell'Adottante e dell'Adottanda, nonché l'assenso della sola madre di quest'ultima (e moglie dell'Adottante) essendo il padre naturale della Adottanda deceduto (cfr. doc. 5).
A nulla osta nella vicenda in esame, sulla scorta dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, la presenza di una figlia minorenne dell'Adottante, in virtù del consolidato inserimento nel nucleo familiare dell' delle relazioni dei Servizi Sociali delegati e delle conclusioni formulate dal CP_1
Curatore speciale della minore.
Sicché ritiene il Tribunale che ricorra certamente un interesse non solo dell' ma anche del CP_1 figlio minore dell'Adottante ad un riconoscimento della situazione familiare di fatto già esistente.
Nulla si dispone sulle spese, in ragione del carattere necessario e non contenzioso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- Dispone farsi luogo all'adozione da parte di nato a [...] il [...] di Parte_1
, nata a [...] il [...]; Persona_1
- Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 comma 2 cc;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Spoleto, 14.05.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G.V.G. 359/2024 trattenuta in riserva per la decisione all'udienza del 2.04.2025, pendente tra
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Loc. Badiola (PG), Viale Rodolfo Morandi n.16, rappresentato e difeso dall'Avv. CESARETTI
Carolina ed elettivamente domiciliato in Ellera di Corciano (PG), Via Gramsci n. 6, presso il Difensore;
- ADOTTANTE-
, nata a [...] il [...], residente in [...]. Badiola, Persona_1
Viale Rodolfo Morandi n. 16;
- ADOTTANDA-
AVV.TO , in qualità di curatore speciale della minore Parte_2 Persona_2
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
Oggetto: Adozione di maggiorenni;
OSSERVA
pagina 1 di 5 , con ricorso depositato il 26.02.2024 ex art. 291 e ss cc, ha chiesto all'intestato Parte_1
Tribunale di pronunciare l'adozione, da parte sua, della maggiorenne Persona_1
, nata a [...] il [...].
[...]
A sostegno della domanda, ha allegato:
- di essere coniugato con la Sig.ra , dall'unione con la quale è nata in data [...] la Parte_3
figlia , minorenne;
Per_2
- che è figlia della moglie e del di lei primo marito, deceduto in data Persona_1
6.12.2018.
All'udienza dell'8.05.2024, sono comparse personalmente le Parti;
il Collegio preso atto del consenso dell' e dell' all'adozione, nonché dell'assenso del coniuge dell'Adottante e madre Parte_4 CP_1 dell'Adottanda, ha riservato la decisione.
Con ordinanza del 2.07.2024 il Collegio ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore evidenziando la necessità di procedere alla integrazione del contraddittorio con la nomina di un curatore speciale per la figlia minore dell'Adottante, . Per_2
Quindi, la causa è stata rinviata all'udienza del 2.10.2024.
Con comparsa di costituzione del 4.09.2024, si è costituita in giudizio l'Avv. come Parte_2
Curatore speciale della minore la quale, nel ribadire i limiti imposti dalla legge in casi di adozione con figli minori, ha altresì ripercorso gli approdi giurisprudenziali in materia, ritenendo necessario l'espletamento di una adeguata istruttoria al fine di vagliare il legame affettivo del nucleo familiare e, in particolare, il rapporto tra le sorelle anche per poter valutare i benefici che alla minore deriverebbero dal presente procedimento di adozione.
All'udienza del 2.10.2024, comparse le Parti davanti al Giudice delegato, il Curatore ha insistito per un accertamento istruttorio sul nucleo familiare anche con l'intervento dei Servizi Sociali;
il Difensore dell'Adottante non si è opposto a tale richiesta. Quindi, è stata disposta una indagine socio ambientale delegandosi i Servizi Sociali del comune di Marsciano.
All'udienza del 2.04.2025, conclusa l'istruttoria, anche il Curatore speciale della minore, alla luce delle relazioni dei servizi sociali in atti, ha espresso parere favorevole all'adozione di Persona_1
[...]
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
*****
La domanda di adozione merita accoglimento, in quanto ricorrono tutti i presupposti di legge (art. 291 e ss cc).
pagina 2 di 5 Come noto, nel fissare le condizioni per l'adozione di persone maggiori di età, l'art. 291 cc, in base al testo originario, permetteva l'adozione alle persone che non avessero discendenti legittimi o legittimati, che avessero un'età minima di trentacinque anni, con possibilità di autorizzazione al raggiungimento di almeno trent'anni, e che avessero una differenza di età minima rispetto agli adottandi di almeno diciotto anni.
Con sentenza n. 557 del 1988, accogliendo la questione prospettata in riferimento all'art. 3 Cost., la
Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 291 cc, nella parte in cui “non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti”, e con estrema chiarezza ha spiegato le ragioni della pronuncia nella motivazione:
“mentre l'esistenza del coniuge non osta all'adozione, sempre che questi presti il suo assenso (art.
297, primo comma, cod.civ.), la circostanza che vi siano figli legittimi o legittimati, benché maggiorenni e consenzienti, impedisce che si possa procedere alla adozione medesima”; “tale differente valutazione legislativa dell'assenso di persone (rispettivamente coniuge e figli), tutte facenti parte della famiglia legittima dell'adottante, ed egualmente interessate, sia sotto l'aspetto morale che sotto quello patrimoniale, anche in relazione al favor sempre dimostrato dal legislatore verso l'istituto, appare chiaramente incongrua”; “non sussiste, infatti, un motivo razionale per ritenere sufficientemente tutelata la posizione del coniuge attraverso la previsione del suo assenso e per non disporre analogamente, in una situazione sostanzialmente identica, rispetto ai discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti”.
Con sentenza n. 245 del 2004, accogliendo la questione ulteriore prospettata in riferimento all'art. 3
Cost., la Corte Costituzionale ha dichiarato di nuovo l'illegittimità costituzionale dell'art. 291 cod.civ., nella parte in cui “non prevede che l'adozione di maggiorenni non possa essere pronunciata in presenza di figli naturali, riconosciuti dall'adottante, minorenni o, se maggiorenni, non consenzienti”,
e in questo caso, nonostante la formulazione in negativo del dispositivo, ha ben spiegato che si tratta solo di una conseguenza necessaria del precedente intervento di tipo additivo: “a seguito della pronuncia di incostituzionalità,…il divieto di adozione di maggiorenni si applica a coloro che hanno figli legittimi o legittimati minori, o, se maggiorenni, non consenzienti, e non anche a coloro che hanno figli naturali riconosciuti”; “questa interpretazione, imposta dal tenore della disposizione, evidenzia una illegittima disparità di trattamento fra figli legittimi e naturali riconosciuti ed in pregiudizio dei secondi, in quanto le ragioni di indole morale e patrimoniale, che consentono ai primi di opporsi all'adozione, valgono anche per i figli naturali”; “nella situazione presa in esame non sono
pagina 3 di 5 ipotizzabili profili di incompatibilità con i diritti dei membri della famiglia legittima che giustifichino un trattamento normativo differenziato”.
Successivamente, con sentenza n. 2246/2006 la Corte di Cassazione, tornando ancora sul tema, ha espresso il seguente principio di diritto: “In tema di adozione di persone di maggiore età, la presenza di figli minori (legittimi, legittimati o naturali) dell'adottante, come tali incapaci, per ragioni di età, di esprimere un valido consenso, costituisce di norma, ai sensi dell'articolo 291 Cc, un impedimento alla richiesta di adozione. Ove, tuttavia, l'adozione di maggiorenne riguardi un soggetto, il figlio del coniuge, che già appartenga, insieme al proprio genitore naturale e ai fratelli, minorenni, ex uno latere, al contesto affettivo della famiglia di accoglienza dell'adottante, la presenza dei figli minori dell'adottante non preclude in assoluto l'adozione, fermo restando il potere dovere del giudice del merito di procedere alla audizione personale di costoro, se aventi capacità di discernimento, e del loro curatore speciale, ai fini della formulazione del complessivo giudizio di convenienza nell'interesse dell'adottando, richiesto dall'articolo 312, primo comma, numero 2), Cc, giacchè tale convenienza in tanto sussiste in quanto l'interesse dell'adottando trovi una effettiva e reale rispondenza eventualmente da apprezzare all'esito dell'acquisizione anche delle opportune informazioni nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia, compresi i figli dell'adottante”.
Tale principio risponde alla ratio di assicurare l'accesso all'istituto in esame anche nei casi, come quello di specie, in cui lo stesso consenta il consolidamento di un'unità familiare già di fatto esistente e sperimentata nei riguardi di un soggetto da tempo inserito in un nucleo familiare al quale, con l'adozione, lo si vuole anche formalmente ascrivere.
L'unità del contesto familiare, oltre alla consapevolezza della figlia minore dell'adottante e il suo rapporto con l'adottanda è stato confermato dalle indagini socio ambientali svolte dai Servizi Sociali delegati. Nella Relazione del 25.02.2025 si legge infatti “Per quanto concerne la causa civile avanzata dal padre e dalla sorella più grande, è a conoscenza della istanza inviata a Codesto Per_2
Tribunale circa l'adozione di Parlando di lei, afferma che le vuole tanto bene, in Per_1 Per_2 quanto è una sorella maggiore brava, l'aiuta a fare i compiti e che si fanno le coccole” (cfr. Per_1
relazione pg. 2).
In una tale situazione, infatti, l'interesse patrimoniale dei figli dell'adottante deve ritenersi subordinato rispetto alla finalità di assicurare legami più stabili all'interno della famiglia di accoglienza, nello specifico interesse anche di costoro, oltre che dell'adottando, sebbene l'adozione costituisca un rapporto tra adottante e adottato (Cass. n. 354/1999).
pagina 4 di 5 Tanto premesso, anche alla luce dei principi da ultimo richiamati, il Collegio ritiene che la domanda di adozione meriti accoglimento ricorrendo tutti i presupposti di legge (art. 291 e ss cc).
Da un lato, infatti, il rispetto dei requisiti di età richiesti dalla legge è dimostrata dalla documentazione dimessa dalla parte Ricorrente.
Dall'altro, sono state acquisite in udienza le dichiarazioni di consenso ex art. 311 cc dell'Adottante e dell'Adottanda, nonché l'assenso della sola madre di quest'ultima (e moglie dell'Adottante) essendo il padre naturale della Adottanda deceduto (cfr. doc. 5).
A nulla osta nella vicenda in esame, sulla scorta dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, la presenza di una figlia minorenne dell'Adottante, in virtù del consolidato inserimento nel nucleo familiare dell' delle relazioni dei Servizi Sociali delegati e delle conclusioni formulate dal CP_1
Curatore speciale della minore.
Sicché ritiene il Tribunale che ricorra certamente un interesse non solo dell' ma anche del CP_1 figlio minore dell'Adottante ad un riconoscimento della situazione familiare di fatto già esistente.
Nulla si dispone sulle spese, in ragione del carattere necessario e non contenzioso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- Dispone farsi luogo all'adozione da parte di nato a [...] il [...] di Parte_1
, nata a [...] il [...]; Persona_1
- Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 comma 2 cc;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Spoleto, 14.05.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
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