Art. 2.
L'articolo 4, punto 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372 , e' sostituito dal seguente:
"In caso di coincidenza di una festivita' infrasettimanale con un riposo settimanale fruito secondo il turno, viene corrisposto il compenso per lavoro straordinario festivo per le ore corrispondenti all'orario ordinario giornaliero, quando il riposo settimanale impegna l'intera giornata della festivita' infrasettimanale.
Se il riposo settimanale impegna la meta' o meno del giorno di festivita' infrasettimanale, il trattamento di cui sopra e' ridotto alla meta'.
Per le festivita' di Natale, capodanno, festa dei lavoratori, anniversario della Repubblica e ferragosto coincidenti, per l'intera giornata solare, con un riposo settimanale fruito secondo il turno, spetta il trattamento di cui al primo comma ovvero, a richiesta, una giornata di riposo compensativo.
A decorrere dal 1 gennaio 1974, per le festivita' infrasettimanali coincidenti, per l'intera giornata solare, con un riposo settimanale fruito secondo il turno, spetta il compenso per lavoro straordinario festivo per le ore corrispondenti all'orario giornaliero ordinario, ovvero a richiesta, una giornata di riposo compensativo".
L'articolo 4, punto 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372 , e' sostituito dal seguente:
"In caso di coincidenza di una festivita' infrasettimanale con un riposo settimanale fruito secondo il turno, viene corrisposto il compenso per lavoro straordinario festivo per le ore corrispondenti all'orario ordinario giornaliero, quando il riposo settimanale impegna l'intera giornata della festivita' infrasettimanale.
Se il riposo settimanale impegna la meta' o meno del giorno di festivita' infrasettimanale, il trattamento di cui sopra e' ridotto alla meta'.
Per le festivita' di Natale, capodanno, festa dei lavoratori, anniversario della Repubblica e ferragosto coincidenti, per l'intera giornata solare, con un riposo settimanale fruito secondo il turno, spetta il trattamento di cui al primo comma ovvero, a richiesta, una giornata di riposo compensativo.
A decorrere dal 1 gennaio 1974, per le festivita' infrasettimanali coincidenti, per l'intera giornata solare, con un riposo settimanale fruito secondo il turno, spetta il compenso per lavoro straordinario festivo per le ore corrispondenti all'orario giornaliero ordinario, ovvero a richiesta, una giornata di riposo compensativo".