TRIB
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 02/04/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
N. 2088/2022 R.G.
Il Tribunale nella persona del Giudice Dott. Edoardo Gaspari ha pronunciato ex art. 281 sexies CPC la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2088/2022 R.G. promossa
1 da
nato a [...] il [...], residente in [...], con Parte_1
l'Avv. CLAUDIO BOSSI del Foro di Novara, presso il cui studio in Novara, Via Fratelli Rosselli 13
è elettivamente domiciliato attore contro
corrente in Villata (VC), Piazza Gastaldi, in persona del sindaco p.t., con Controparte_1
l'Avv. ROBERTO SCHEDA del Foro di LL, presso il cui studio in LL, Via Feliciano di
Gattinara 21 è elettivamente domiciliato convenuto con la chiamata in causa di
residente in [...], con l'Avv. PIER FRANCO CP_2
GIGLIOTTI del Foro di Torino, presso il cui studio in Torino, Via Cialdini 9 è elettivamente domiciliato terzo chiamato Oggetto: risarcimento del danno da cose in custodia.
Conclusioni
(come da foglio depositato il 5.3.2025): Pt_1
“Voglia il Tribunale di LL Ill.mo adito, rejectis contrariis,
- in via preliminare: rigettarsi le eccezioni di carenza di legittimazione passiva ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti in atti.
- in via principale e nel merito: accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva e/o concorrente del e del Signor Controparte_1 CP_2
nella causazione del sinistro per cui è causa, condannare in via esclusiva e/o in via solidale tra loro per quanto sarà accertato in capo a ciascuno di essi in corso di causa, il in persona del Sindaco pro tempore e il Controparte_1
Signor i sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051, 2043 c.c. al risarcimento dei danni tutti subiti e CP_2
2 Parte_1 subendi da
Danni che vengono, sin d'ora, quantificati nella misura di €16.367,21 o nella diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre spese mediche documentate.
In ogni caso oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
Con il favore di spese, competenze di causa.”
(come da foglio depositato il 26.2.2025): Controparte_1
“In via preliminare:
Accertare e dichiarare la totale carenza di titolarità dell'onere custodiale invocato da controparte e di qualsivoglia legittimazione passiva in capo al per quanto attiene i fatti di causa, con estromissione dal giudizio Controparte_1
dell'odierno convenuto e con rigetto delle domande avverse nei confronti del predetto, oltre ad ogni conseguenza di legge e con il favore delle spese ed accessori.
Nel merito: Dichiarare la carenza di titolarità dell'onere custodiale invocato da controparte e di qualsivoglia legittimazione passiva in capo al , e comunque rigettare le domande e le istanze avversarie, perché infondate in fatto e Controparte_1
diritto, eventualmente ex art. 1227 co. 2 c.c.
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, ferma l'imputazione secondo giustizia della legittimazione passiva in relazione alla domanda avversaria e della titolarità passiva del diritto azionato, accertato il concorso colposo dell'attore ex art. 1227 co. 1 c.c. in misura almeno pari al 70% (o nella diversa misura ritenuta di
Giustizia), previo svolgimento di CTU medico legale come infra, contenere il risarcimento del danno patito dall'attore, secondo l'entità effettivamente congrua che emergerà in corso di causa ed obiettivamente correlata al fatto, in ogni caso dedotto qualsivoglia importo eventualmente percepito dall'attore in virtù di terzi titoli contrattuali, indennitari o assicurativi, per il medesimo fatto, e comunque detratto quanto percepito in ragione dell'infortunio lavorativo occorsogli da parte di . CP_3
In via istruttoria di subordine:
3
- disporre CTU medico legale secondo il seguente quesito che viene proposto: “Dica il CTU, esaminati atti e documenti di causa, nonché visitato il periziando, quali lesioni siano conseguite al Sig. in ragione del sinistro per cui Parte_1
è causa, e se da esso gli residuino postumi permanenti ed in quale misura, indicando pure la durata dell'inabilità temporanea totale o parziale riportata dal medesimo, il tutto al netto di condizioni fisiche o patologiche pregresse al sinistro, o comunque non correlabili ad esso, nella persona del predetto”.
- ordinare all'attore, ex art. 210 c.p.c., la produzione di ogni polizza assicurativa o indennitaria dallo stesso contratta in ordine alla fattispecie per cui è causa, nonché la documentazione inerente l'infortunio dallo stesso aperto presso
per la vicenda oggetto di giudizio, e dichiarare quanto eventualmente percepito in ragione di tali titoli. CP_3
In ogni caso con il favore di spese e compensi, oltre accessori di legge.”
(come da foglio depositato il 25.2.2025): CP_2
“respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare pregiudizialmente il difetto di legittimazione passiva di re-spingendo le richieste contro di lui CP_2
proposte e assolvendolo da ogni domanda.
Con il favore delle spese ed onorari di causa oltre rimborso spese forfettarie 15%, IVA e CPA”.
Motivi della decisione
Con atto di citazione 1.12.2022 ha citato in giudizio il esponendo: Pt_1 Controparte_1
- di mestiere operatore ecologico, alle 11,00 circa del 17.1.2020 si fermò con l'automezzo di servizio il davanti al n. 6 di Via Casalvolone nel comune di Villata (VC) per raccogliere dei sacchi della spazzatura e, sceso, cadde dentro a un pozzetto d'ispezione delle acque nere nascosto dall'erba e con il chiusino metallico parzialmente rimosso;
- al pronto soccorso a cui fu trasportato gli fu diagnosticata una contusione agli arti inferiori con prognosi di 8 giorni e, sottopostosi il 30.9.2021 a visita medico legale, il danno biologico permanente fu stimato nella misura dell'8%;
- nonostante numerosi solleciti, la richiesta del 24.2.2022 di accesso agli atti, il ricorso dell'11.4.2022 ex art. 58 d. lgs. 33/2013 al difensore invito alla stipula di una
4 Controparte_1 convenzione di negoziazione assistita del 29.6.2022, il non diede riscontro fino al 4.7.2022, quando comunicò che l'incidente sarebbe avvenuto su strada provinciale, non di propria competenza. Il 18.12.2021 la compagnia assicuratrice del Comune, Controparte_4
aveva comunicato che il tombino in cui l'attore era caduto fosse di proprietà di tale
[...] [...]
; CP_2
- il 29.11.2022 la CI di LL si disse estranea al fatto accaduto perché sarebbe il
[...]
ad avere in custodia la strada che si trova nel centro abitato. CP_1
Poiché il pozzetto d'ispezione si trova su suolo pubblico e è menzionato nelle CP_2
risultanze investigative solo perché il manufatto serve l'unità immobiliare di cui è proprietario, e dato che l'attore non è stato messo nelle condizioni di verificare il rapporto di con il pozzetto, la CP_2
legittimazione passiva va individuata nel (come ha riferito la CI nella Controparte_1
succitata comunicazione), che è tenuto a risarcire il danno ex art. 2051 CC.
Così allegando, chiede di accertare la responsabilità extra contrattuale del Pt_1 Controparte_1
per il fatto esposto e di condannarlo al risarcimento del danno pari ad € 16.367,21, come risulta dalla relazione tecnica di parte, o nella diversa misura da accertata in giudizio. Con comparsa datata 11.9.2023 il si è costituito, preliminarmente chiedendo la Controparte_1
chiamata in causa ex art. 269 CPC di , proprietario del fondo su cui si trova il tombino e Persona_1
negando per questo motivo la propria legittimazione passiva. Nel merito il ha sostenuto che CP_1
l'unico responsabile dell'accaduto è l'attore stesso, che raccoglieva quotidianamente la spazzatura nel luogo dove si è verificato l'incidente e la cui imprudenza elimina ex art. 12272 CC il nesso di causa con l'evento di danno. Inoltre, dalle fotografie prodotte dallo , intervenuto sui luoghi, CP_5
emerge come il tombino non fosse coperto dall'erba come ritenuto dall'attore, pertanto, non vi era alcuna insidia stradale imprevedibile. In subordine, l'amministrazione ha affermato che la disattenzione dell'attore vale a ridurre il diritto al risarcimento del danno ex art. 12271 CC, perché integra un concorso di colpa, e ha contestato le lesioni così come allegate e l'ammontare del risarcimento richiesto. Sulla base di questi argomenti il ha chiesto di dichiarare la propria CP_1
carenza di legittimazione passiva, conseguentemente, di rigettare l'avversaria domanda;
in subordine, di accertare il concorso di colpa di nella misura di almeno il 70% del danno e di contenere Pt_1
5 consequenzialmente la condanna al risarcimento.
Alla prima udienza del 16.3.2023 il giudice ha autorizzato la chiamata in causa del terzo.
Con comparsa datata 20.6.2023 si è costituito , che ha eccepito il proprio difetto di CP_2
legittimazione passiva, perché il tombino non si trova nel fondo di cui è proprietario, ma sulla strada provinciale o sulla sponda del canale appartenente a Associazione Irrigazione Sesia Est, tanto che la manutenzione del verde non è mai stata di propria competenza. , poi, sostiene che l'evento CP_2
sia accaduto esclusivamente per negligenza, imprudenza, distrazione e inosservanza del codice della strada, dato che ha parcheggiato l'automezzo di servizio in un luogo in cui è vietato farlo, al di Pt_1
fuori della carreggiata delimitata da una striscia bianca continua. Ancora, la presenza del tombino non costituiva circostanza imprevedibile, perché l'attore si recava sul luogo ogni giorno per raccogliere la spazzatura e, comunque, la stagione invernale non rende credibile che il tombino fosse coperto da erba. Il terzo chiamato ha poi rilevato che non vi sia prova che il chiusino metallico fosse parzialmente rimosso e scoperchiato. Così argomentando, ha chiesto di rigettare le CP_2
domande dell'attore. All'udienza 11.7.2023 furono concessi termini per il deposito di memorie ex art. 183 CPC, di cui le parti si sono avvalse.
Con ordinanza 26.2.2024 resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza 23.11.2023 il giudice precedente assegnatario della causa ammise la prova per testi richiesta dall'attore, riservando alla sua conclusione se disporre consulenza tecnica d'ufficio, mentre rigettò la richiesta di ordine di esibizione avanzata dal comune convenuto.
All'udienza 26.3.2024 fu escusso l'unico teste dell'attore.
Con ordinanza 23.4.2024, rigettate le restanti istanze istruttorie, fu fissata udienza di precisazione delle conclusioni nelle forme ex art. 127 ter CPC e il 12.6.2024 il giudice trattenne la causa in decisione assegnando termini ex art. 190 CPC.
Il 4.2.2025, poiché il giudice precedente assegnatario delle causa, nel frattempo, si era dimesso dall'ordinamento giudiziario senza depositare la sentenza a definizione del presente giudizio, la causa
è stata riassegnata allo scrivente, che con decreto in pari data ha fissato udienza per la precisazione 6 delle conclusioni al 27.2.2025, poi rinviata al 6.3.2025 per l'adesione del giudice all'astensione dalle udienze indetta dall' Magistrati per quel giorno. Parte_2
All'ultima udienza le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli di nuovo depositati e hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione rinunciando ai termini ex art. 190 CPC, di cui si erano già avvalse dopo il 12.6.2024.
La causa viene ora in decisione.
***
La decisione della causa è resa in base al principio della ragione più liquida secondo cui deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche se logicamente subordinato, senza che sia necessario esaminare previamente le altre questioni, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 CPC (CSU 9936/2014, Cass. 12002/2014,
11458/2018, 363/2019). A prescindere da chi sia il soggetto proprietario del tombino in cui sostiene di essere caduto – Pt_1
se il di , la CI di LL (non citata in giudizio) o – non vi è CP_1 CP_1 CP_2
prova degli elementi costitutivi della domanda ex art. 2043 CC.
Come anticipato nel riepilogo del processo, il fatto che adduce a fondamento della domanda Pt_1
risarcitoria è il seguente: alle 11,00 circa del 17.1.2020, mentre prestava la propria attività lavorativa quale operatore ecologico, si fermò con l'automezzo di servizio il davanti al n. 6 di Via Casalvolone nel comune di per raccogliere alcuni sacchi della spazzatura e, sceso, cadde dentro a un CP_1
pozzetto d'ispezione delle acque nere nascosto dall'erba e con il chiusino metallico parzialmente rimosso. A causa di questo fatto avrebbe subito la contusione agli arti inferiori diagnosticatagli al pronto soccorso dell'ospedale di LL (doc. 1 attore).
così come allegato non è stato dimostrato. 7 Pt_1 Tes_1 ne ha affidato la prova a 6 capitoli su cui escutere l'unico testimone indicato, tale
. Quattro di quei capitoli sono stati ammessi (il quarto riformulato dal giudice Tes_2
nell'ordinanza 26.2.2024). collega di con cui il 17.1.2020 era in servizio guidando un diverso camion di raccolta Tes_1 Pt_1
dei rifiuti, ha dichiarato che nel momento in cui avvenne il fatto non era presente, ma di essere arrivato dopo, quando era già sull'ambulanza: per questo non è stato in grado di rispondere al Pt_1
cap. 3 dell'attore con cui gli fu chiesto se avesse trovato costui con la gamba sinistra bloccata dal chiusino del pozzetto d'ispezione delle acque nere.
Pertanto, l'attore, a cui sarebbe spettato in base ai principi generali sull'onere della prova, non ha fornito principio di prova del fatto che viene allegando quale generatore del danno di cui chiede il ristoro.
In particolare, non è provato:
- che sia caduto con la gamba sinistra nel pozzetto d'ispezione nei pressi di Via Casalvolone 6 nel
Comune di;
CP_1 - che il chiusino metallico del pozzetto, al momento in cui sarebbe avvenuta la caduta, fosse parzialmente rimosso, come peraltro espressamente rilevato al par. 4 pag. 5 della comparsa di costituzione di , a cui l'attore, che sul punto non ha mai specificamente contestato CP_2
alcunché, in prima memoria (pag. 3) ha esteso la domanda risarcitoria.
Come ha evidenziato a pag. 2 della comparsa conclusionale, poiché il teste on ha CP_2 Tes_1
potuto riferire nulla sulla dinamica dell'evento, sulle condizioni del tombino in cui sarebbe caduto l'attore con la gamba sinistra e sul nesso di causa, “l'evento può essersi verificato per le più disparate motivazioni e manca allo stato persino la prova che il sia caduto realmente all'interno del tombino o non sia Pt_1
caduto altrove o per altra causa”.
Il doc. 12 dell'attore, ossia la relazione dello contiene, da un lato, il verbale di sommarie CP_5
informazioni ex art. 351 CPP assunte da che però è lo stesso soggetto che si assume Pt_1
danneggiato e non potrebbe essere un teste, dall'altro, il fascicolo fotografico dei luoghi in cui Pt_1
ha riferito si sarebbe verificato l'infortunio, ma di cui non vi è alcun riscontro al di là delle sue 8 affermazioni.
non può fondatamente sostenere, come fa a pag. 11 righe 5 e 6 della comparsa conclusionale Pt_1
e a pag. 1 della memoria di replica, che le parti non avrebbero contestato che l'attore è caduto nel tombino per cui è causa.
In primo luogo, l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti (per tutte Cass.
12064/2023, 87/2019). È fuori discussione che sia il sia ignorino il fatto Controparte_1 CP_2
allegato a sostegno della domanda risarcitoria: del resto, Mento stesso non allega che il convenuto (a mezzo di proprio personale) e il terzo chiamato abbiano assistito alla caduta nel tombino, quindi, che abbiano diretta conoscenza del fatto.
In secondo luogo, ad ogni modo, le parti hanno contestato a partire dalla prima difesa il merito della domanda attorea e, come sopra detto, , a cui ha esteso la domanda risarcitoria, in CP_2 Pt_1
comparsa di costituzione ha contestato “come manchi del tutto la prova della veridicità di quanto sostenuto dal circa il fatto che il chiusino metallico fosse parzialmente rimosso e scoperchiato così come allo stato non risulta Pt_1
che la dinamica e le modalità dell'accaduto siano state rilevate ed osservate da qualche automobilista o passante”.
In chiusura si aggiunge una considerazione che attiene all'ammontare del risarcimento richiesto.
Il e hanno sostenuto a partire dalla prima difesa che, in caso di accoglimento della CP_1 CP_2
domanda, nella quantificazione andrebbe tenuto conto di quanto corrisposto a dall' , Pt_1 CP_3
essendosi aperta una pratica di infortunio sul lavoro come risulta dal doc. 1 dell'attore. Mezzano, in particolare, in comparsa (pag. 6) ha rilevato che l'attore ha omesso di riferire tale circostanza e ha indicato il numero della pratica a nome di presso l' . Pt_1 CP_3
Dal canto proprio, in seconda e terza memoria si è limitato a scrivere che l' non gli ha Pt_1 CP_3
riconosciuto alcun “risarcimento”.
La mancata, spontanea produzione della documentazione della pratica relativa all'infortunio sul
è elem lutato per corroborare quanto sopra detto: prendendo per vero, come sostiene 9 Pt_1 CP_3
che l' non gli ha riconosciuto alcun indennizzo per l'infortunio che l'attore viene allegando (non si tratta di risarcimento), discende che nemmeno in quella sede, sottratta alle regole probatorie del presente giudizio, ne sono stati ritenuti sussistenti i presupposti, per quanto il motivo sia ignoto e l'attore non si è offerto di renderlo manifesto.
Si ponga attenzione a questo: non allega che l' non avrebbe “corrisposto” o “pagato” Pt_1 CP_3
alcun indennizzo, ma – fatto diverso – che non lo ha “riconosciuto”: ossia, proprio come si è detto, non si tratta di un mancato pagamento di un indennizzo riconosciuto, ma dell'insussistenza dei presupposti per l'indennizzo.
Le motivazioni illustrate sulla base del principio della ragione più liquida superano la necessità di esaminare se il convenuto e il terzo chiamato siano o no titolari passivi (CSU 2951/2016) del diritto al risarcimento del danno, questione parimenti di merito.
Spese di lite. La soccombenza di gli importa la condanna ex art. 91 CPC a rifondere le spese di lite al Pt_1
e a . Nei confronti di costui, che in comparsa conclusionale ha motivato Controparte_1 CP_2
sul punto, vale il principio secondo cui in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato (da ultimo Cass. 6144/2024 citata da , conf. 31868/2023, 10364/2023, CP_2
23552/2011). Poiché Mento stesso in atto di citazione (pag. 5), nell'individuare la “legittimazione passiva” del afferma che il tombino si troverebbe su suolo pubblico e “ viene CP_1 CP_2
menzionato nelle risultanze investigative unicamente in quanto il suddetto manufatto serve l'unità immobiliare di cui egli è proprietario”, contestualmente negando che la CI di LL sarebbe titolare passiva del diritto domandato, vi sono i presupposti per ritenere che: 10
- le tesi dell'attore soccombente, che in prima memoria ha esteso la domanda risarcitoria anche al terzo chiamato, hanno provocato e giustificato la chiamata in causa da parte del CP_1
- il non ha chiamato in causa il terzo in modo manifestamente infondato o palesemente CP_1
arbitrario.
Le spese sono liquidate ex DM 55/2014 ss.mm.ii., come da ultimo modificato dal DM 147/2022, secondo i seguenti criteri:
- competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale;
- valore (come dichiarato in atto di citazione): € 16.367,21 → scaglione € 5.201,00 – 26.000,00;
- fasi: tutte;
- tariffe: medie per le prime due fasi, minime per l'istruttoria, consistita nell'escussione di un solo teste, e per la decisionale, avvenuta con difese sostanzialmente riepilogative di quanto illustrato nei precedenti atti difensivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 2088/2022 R.G. promossa da contro Parte_1
, con la chiamata in causa di , ogni altra diversa Controparte_1 CP_2
domanda ed eccezione respinta:
- RIGETTA la domanda di sia nei confronti del che di Parte_1 Controparte_1 [...]
; CP_2
- CONDANNA a rimborsare al e a le spese di Parte_1 Controparte_1 CP_2
lite, che si liquidano nei confronti di ciascuna in € 3.300,00 per compensi, oltre spese generali e accessori secondo legge.
LL, 2 aprile 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo Gaspari
11