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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 29/04/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1795/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1795/2018 R.G. vertente tra
Parte_1
(P.I.: , in persona del Curatore avv. Sergio Campise,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Lucia Scappaticci;
appellante
e
(P.I.: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e P.IVA_2
difesa dagli Avv.ti Maria Lorusso e Anna Muraca;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 415/2018 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata il 09.03.2018, avente ad oggetto azione di ingiustificato arricchimento
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello di Catanzaro contrariis reiectis, accogliere, in riforma della Sentenza di primo grado, la domanda subordinata di arricchimento senza giusta causa ex art 2041 c.c., per tutte le motivazioni dedotte in premessa, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese di lite. In via istruttoria rinnovare la CTU tecnico contabile”.
Per l'appellata: “Voglia l'On.le Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) In via preliminare, dichiarare l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. 2) Nel merito, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto. 3) Condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre agli oneri riflessi nella misura di legge in luogo di IVA e CPA non dovuti ai sottoscritti difensori in quanto iscritti all'Albo speciale degli Avvocati per come statuito dalla Corte di Appello di Catanzaro con sentenza n. 262/2023 del 2/03/2023”.
FATTO
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catanzaro l'
[...]
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'adito Tribunale, in via principale, disapplicare le seguenti delibere: anno 2001 n. 3978/CS del 9.12.2002, anno 2002 n. 1504/CS del 29.04.2003, anno
2003 n. 1147/DAO del 27.04.2004, anno 2004 n. 1462/DAO del 2.12.2005, anno
2005 n. 3141/RDU del 18.12.2006, anno 2006 n. 1450/RDU del 28.05.2007, anno
2007 liquidazione tetto contrattuale senza deliberazione, anno 2008 determine n.
483 del 10.02.2009, n. 831 dell'11.03.2009 e n. 1804 del 3.06.2009, anno 2009 n.
3146 del 7.12.2010 e anno 2010 n. 3147 del 7.11.2010, dichiarandole inefficaci
e/o nulle e, per l'effetto, previa occorrenda CTU contabile, condannare l'
[...]
al pagamento della complessiva somma di € 5.804.066,00, ovvero di CP_2
quella maggiore o minore risultante dalla differenza fra le prestazioni rese e le somme riscosse nel periodo oggetto di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
in via subordinata, condannare l' , Controparte_2
al pagamento delle somme di cui sopra a titolo di arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c. con vittoria delle spese di lite”.
A fondamento della domanda esponeva che: – in qualità di clinica privata per malattie nervose e mentali accreditata con il nonché con l' CP_3 CP_4
, nel periodo 2001-2011, erogava le proprie prestazioni ospedaliere in
[...]
ottemperanza a quanto previsto con circolare del 03.05.1995 prot. n. 9297, ovvero dando ingresso ai ricoveri sulla base della proposta del medico curante, notificata nei termini prescritti all' , alla quale, pure, venivano inviati gli Controparte_2 estratti conto, regolarmente acquisiti dall' con apposita Controparte_1
timbratura di ricevimento;
- le tariffe regionali applicabili alle prestazioni rese erano quelle definite con delibera G.R. del 20.02.1995 n. 691 (così come modificata con successiva delibera n. 1685 del 20.03.1995) le quali prevedevano una riduzione del 40 % rispetto alle tariffe ministeriali;
- nel corso di tutto il periodo di erogazione delle prestazioni sanitarie, l' tuttavia, non dava seguito agli CP_2
acconti versati per ciascun ricovero, limitandosi ad effettuare liquidazioni abbattute entro i limiti – o anche al di sotto - del proprio budget di spesa annuale, in virtù delle seguenti deliberazioni, riferite alle singole annualità di esecuzione del rapporto;
anno 2001: delibera n. 3978/CS del 9.12.2002; anno 2002: delibera n.
1504/CS del 29.04.2003; anno 2003: delibera n. 1147/DAO del 27.04.2004; anno
2004: delibera n. 1462/DAO del 2.12.2005; anno 2005: delibera n. 3141/RDU del
18.12.2006; anno 2006: delibera n. 1450/RDU del 28.05.2007; anno 2007: liquidazione tetto contrattuale senza deliberazione;
anno 2008: determine n. 483 del 10.02.2009, n. 831 dell'11.03.2009 e n. 1804 del 3.06.2009, anno 2009: determina n. 3146 del 7.12.2010; anno 2010: determina n. 3147 del 7.11.2010; - in
Cont tal modo, a fronte di una produzione totale minima di € 33.724.164,61, l' convenuta riconosceva alla soltanto la minore somme Parte_1 di € 27.920.097,87, così facendo nascere in capo alla società attrice un credito complessivo pari ad € 5.804.066,00, come analiticamente specificato nel prospetto di cui all'allegato 13 del fascicolo di parte attrice.
Sulla scorta di queste premesse rassegnava le conclusioni sopra riportate, deducendo di aver diritto alla remunerazione delle prestazioni rese extrabudget ex contractu, ovvero, in ogni caso, a titolo di arricchimento senza causa.
Cont Si costituiva, con tempestiva comparsa di costituzione e risposta, l' convenuta, la quale concludeva per il rigetto della domanda in quanto infondata, deducendo di aver legittimamente applicato nei confronti della clinica accreditata gli abbattimenti delle tariffe, così come specificati nella dgr 361 del 2004, di cui all'art. 1, comma 8, della legge regionale del 2003 n. 30, (cfr. comma 8 dell'art. 1:
“Ove le prestazioni erogate dovessero superare i volumi di attività, nei casi previsti dalla presente legge, si provvederà al pagamento con abbattimenti progressivi e proporzionali delle corrispondenti tariffe, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, fermo restando il tetto massimo di spesa regionale previsto per effetto della presente legge.”).
Alla prima udienza del 07.02.2012 il giudizio veniva dichiarato interrotto per l'intervenuto fallimento dell'attrice (giusta sentenza del Tribunale di Catanzaro n.
32 del 2011) e tempestivamente riassunto dalla Curatela la quale riproponeva le domande formulate dalla in bonis. Parte_1
La causa veniva istruita solo in via documentale e con sentenza n. 415/18 il
Tribunale rigettava tutte le domande proposte dalla Curatela e compensava le spese di lite.
Segnatamente, con riguardo all'azione di adempimento contrattuale il giudice di primo grado ne riteneva la infondatezza stante la impossibilità, alla luce della normativa vigente in materia e della giurisprudenza formatasi sul punto, di remunerare le prestazioni eccedenti i limiti massimi di spesa contrattualmente stabiliti.
Quanto all'azione di ingiustificato arricchimento, il Tribunale osservava che con riferimento alle prestazioni rese oltre il tetto massimo di spesa fissato dall'amministrazione in ragione di atti di programmazione preventiva (e quindi al di fuori di qualsivoglia accordo contrattuale) e tenendo conto dei principi sanciti dalle Sezioni unite civili della Corte di legittimità con la pronuncia n. 10798/15, non poteva mai ritenersi sussistente il requisito dell'arricchimento per l'Amministrazione sanitaria. Rilevava, infatti, che tale arricchimento - pur inteso come arricchimento del servizio sanitario nazionale per l'effettuazione di prestazioni utili al perseguimento degli obiettivi pubblici di tutela della salute collettiva - appariva implicitamente escluso nel momento in cui l'ente regionale fissava preventivamente il tetto di spesa, con ciò evidenziando a priori di non aver interesse alcuno alle prestazioni erogate al di sopra del tetto. Richiamava, inoltre, la giurisprudenza di questa Corte d'Appello secondo cui “sin dalla L. 28 dicembre
1995, n. 549 e successive modificazioni ed integrazioni, era noto - o avrebbe dovuto essere noto giacché la legge non ammette ignoranza - agli operatori del settore sanitario l'introduzione dell'obbligo per le Regioni di fissare i tetti di spesa per le strutture accreditate con la conseguenza che le prestazioni sanitarie erogate oltre il budget appositamente definito, sono prestazioni contra legem che, in quanto volontariamente eseguite dalla Casa di cura escludono l'arricchimento ex art. 2041 c.c.”.
2.Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
04.10.2018, la Curatela lamentandone la erroneità nella parte in cui aveva rigettato la domanda ex art. 2041 c.c.. Deduceva al riguardo che il Tribunale, sulla scorta delle delibere ASP n. 1147/04 e 1640/03 che davano atto della esecuzione delle prestazioni extra budget da parte della avrebbe dovuto ritenere Parte_1 assolto l'onere probatorio gravante sulla Curatela;
che se avesse fatto corretta applicazione dei principi che governano l'istituto dell'ingiustificato arricchimento avrebbe dovuto necessariamente statuire che la Curatela aveva provato il fatto
Cont storico dell'arricchimento e l' non aveva provato che l'arricchimento non era stato voluto o non consapevole, avendo ammesso nella stessa comparsa di costituzione e risposta di essere a conoscenza delle prestazioni rese attraverso
Cont l'acquisizione delle c.d. , come peraltro risultava dall'esame delle delibere acquisite agli atti. Lamentava, infine, la mancata ammissione di c.t.u. contabile al fine di accertare la esatta quantificazione delle somme dovute a seguito delle prestazioni extra budget non contestate. Chiedeva, quindi, in riforma della sentenza
Cont impugnata, la condanna dell' ai sensi dell'art. 2041 c.c. al pagamento delle somme dovute per le prestazioni effettuate dalla negli anni 2001-2010 Pt_1 Pt_1 nella misura di €5.804.066,00 o in quella maggiore o minore da accertarsi in corso di causa ed insisteva nella richiesta di c.t.u. tecnico-contabile.
Con comparsa del 30.01.2019 si costituiva l' che eccepiva in Controparte_2 via preliminare la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito deduceva la totale infondatezza dello stesso, chiedendone il rigetto.
Dopo alcuni rinvii per esigenze d'ufficio, con ordinanza del 29.10.2021, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.10.2021, la Corte rigettava la richiesta di c.t.u. contabile formulata dall'appellante e rinviava al 25.06.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del 26.07.2024.
Con provvedimento del 03.01.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza dell'11.03.2025 di rimessione della causa in decisione. All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
DIRITTO
1.L'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c. nel testo vigente ratione temporis (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta) deve essere disattesa.
Occorre al riguardo evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.. La ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348-bis e ter c.p.c..
2.L'appello non può trovare accoglimento.
La sentenza impugnata, nel rigettare l'azione di ingiustificato arricchimento, ha evidenziato che l'esistenza di una regolamentazione contrattuale inter partes porta ad escludere la mancanza o l'ingiustizia della causa, ed impedisce che possa esservi spazio per un'azione residuale di arricchimento.
Questo Collegio condivide tale impostazione, costituendo corretta applicazione del principio enunciato da questa stessa Corte (da ultimo con sentenza n. 607/24) nonché dai giudici di legittimità secondo cui “L'azienda sanitaria, comunicando alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, manifesta implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, ovvero a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite. Pertanto, l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione delle prestazioni "extra budget" assume un carattere
"imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c." (Cass., n. 27010/2024; Cass., n.
36654/2021; Cass., 06/07/2020, n. 13884; v. anche Cass., n. 11209/2019, secondo cui se, per un verso, il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso;
per altro verso, tuttavia, "le esigenze di tutela delle finanze pubbliche e la considerazione delle dimensioni e della complessità dell'articolazione interna della P.A. trovano adeguata tutela nel principio di diritto comune del cd. "arricchimento imposto", potendo, invece, l'Amministrazione eccepire e provare che l'indennizzo non è dovuto laddove l'arricchito ha rifiutato
l'arricchimento ovvero non ha potuto rifiutarlo perché inconsapevole dell'eventum utilitatis").
L'appellante non si è specificamente confrontata con il percorso argomentativo del Tribunale, né ha considerato l'indirizzo interpretativo della Suprema Corte sull'arricchimento "imposto", limitandosi a reiterare la censura che le prestazioni dalla stessa erogate avrebbero determinato un arricchimento per l'amministrazione, circostanza irrilevante alla luce dei principi sopra enunciati.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del Curatore Parte_1
pro-tempore, con citazione notificata il 04.10.2018, nei confronti di
[...]
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 415/2018, pubblicata il
09.03.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado che liquida in euro 6.079,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e oneri accessori come per legge. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'08.04.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1795/2018 R.G. vertente tra
Parte_1
(P.I.: , in persona del Curatore avv. Sergio Campise,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Lucia Scappaticci;
appellante
e
(P.I.: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e P.IVA_2
difesa dagli Avv.ti Maria Lorusso e Anna Muraca;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 415/2018 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata il 09.03.2018, avente ad oggetto azione di ingiustificato arricchimento
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello di Catanzaro contrariis reiectis, accogliere, in riforma della Sentenza di primo grado, la domanda subordinata di arricchimento senza giusta causa ex art 2041 c.c., per tutte le motivazioni dedotte in premessa, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese di lite. In via istruttoria rinnovare la CTU tecnico contabile”.
Per l'appellata: “Voglia l'On.le Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) In via preliminare, dichiarare l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. 2) Nel merito, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto. 3) Condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre agli oneri riflessi nella misura di legge in luogo di IVA e CPA non dovuti ai sottoscritti difensori in quanto iscritti all'Albo speciale degli Avvocati per come statuito dalla Corte di Appello di Catanzaro con sentenza n. 262/2023 del 2/03/2023”.
FATTO
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catanzaro l'
[...]
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'adito Tribunale, in via principale, disapplicare le seguenti delibere: anno 2001 n. 3978/CS del 9.12.2002, anno 2002 n. 1504/CS del 29.04.2003, anno
2003 n. 1147/DAO del 27.04.2004, anno 2004 n. 1462/DAO del 2.12.2005, anno
2005 n. 3141/RDU del 18.12.2006, anno 2006 n. 1450/RDU del 28.05.2007, anno
2007 liquidazione tetto contrattuale senza deliberazione, anno 2008 determine n.
483 del 10.02.2009, n. 831 dell'11.03.2009 e n. 1804 del 3.06.2009, anno 2009 n.
3146 del 7.12.2010 e anno 2010 n. 3147 del 7.11.2010, dichiarandole inefficaci
e/o nulle e, per l'effetto, previa occorrenda CTU contabile, condannare l'
[...]
al pagamento della complessiva somma di € 5.804.066,00, ovvero di CP_2
quella maggiore o minore risultante dalla differenza fra le prestazioni rese e le somme riscosse nel periodo oggetto di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
in via subordinata, condannare l' , Controparte_2
al pagamento delle somme di cui sopra a titolo di arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c. con vittoria delle spese di lite”.
A fondamento della domanda esponeva che: – in qualità di clinica privata per malattie nervose e mentali accreditata con il nonché con l' CP_3 CP_4
, nel periodo 2001-2011, erogava le proprie prestazioni ospedaliere in
[...]
ottemperanza a quanto previsto con circolare del 03.05.1995 prot. n. 9297, ovvero dando ingresso ai ricoveri sulla base della proposta del medico curante, notificata nei termini prescritti all' , alla quale, pure, venivano inviati gli Controparte_2 estratti conto, regolarmente acquisiti dall' con apposita Controparte_1
timbratura di ricevimento;
- le tariffe regionali applicabili alle prestazioni rese erano quelle definite con delibera G.R. del 20.02.1995 n. 691 (così come modificata con successiva delibera n. 1685 del 20.03.1995) le quali prevedevano una riduzione del 40 % rispetto alle tariffe ministeriali;
- nel corso di tutto il periodo di erogazione delle prestazioni sanitarie, l' tuttavia, non dava seguito agli CP_2
acconti versati per ciascun ricovero, limitandosi ad effettuare liquidazioni abbattute entro i limiti – o anche al di sotto - del proprio budget di spesa annuale, in virtù delle seguenti deliberazioni, riferite alle singole annualità di esecuzione del rapporto;
anno 2001: delibera n. 3978/CS del 9.12.2002; anno 2002: delibera n.
1504/CS del 29.04.2003; anno 2003: delibera n. 1147/DAO del 27.04.2004; anno
2004: delibera n. 1462/DAO del 2.12.2005; anno 2005: delibera n. 3141/RDU del
18.12.2006; anno 2006: delibera n. 1450/RDU del 28.05.2007; anno 2007: liquidazione tetto contrattuale senza deliberazione;
anno 2008: determine n. 483 del 10.02.2009, n. 831 dell'11.03.2009 e n. 1804 del 3.06.2009, anno 2009: determina n. 3146 del 7.12.2010; anno 2010: determina n. 3147 del 7.11.2010; - in
Cont tal modo, a fronte di una produzione totale minima di € 33.724.164,61, l' convenuta riconosceva alla soltanto la minore somme Parte_1 di € 27.920.097,87, così facendo nascere in capo alla società attrice un credito complessivo pari ad € 5.804.066,00, come analiticamente specificato nel prospetto di cui all'allegato 13 del fascicolo di parte attrice.
Sulla scorta di queste premesse rassegnava le conclusioni sopra riportate, deducendo di aver diritto alla remunerazione delle prestazioni rese extrabudget ex contractu, ovvero, in ogni caso, a titolo di arricchimento senza causa.
Cont Si costituiva, con tempestiva comparsa di costituzione e risposta, l' convenuta, la quale concludeva per il rigetto della domanda in quanto infondata, deducendo di aver legittimamente applicato nei confronti della clinica accreditata gli abbattimenti delle tariffe, così come specificati nella dgr 361 del 2004, di cui all'art. 1, comma 8, della legge regionale del 2003 n. 30, (cfr. comma 8 dell'art. 1:
“Ove le prestazioni erogate dovessero superare i volumi di attività, nei casi previsti dalla presente legge, si provvederà al pagamento con abbattimenti progressivi e proporzionali delle corrispondenti tariffe, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, fermo restando il tetto massimo di spesa regionale previsto per effetto della presente legge.”).
Alla prima udienza del 07.02.2012 il giudizio veniva dichiarato interrotto per l'intervenuto fallimento dell'attrice (giusta sentenza del Tribunale di Catanzaro n.
32 del 2011) e tempestivamente riassunto dalla Curatela la quale riproponeva le domande formulate dalla in bonis. Parte_1
La causa veniva istruita solo in via documentale e con sentenza n. 415/18 il
Tribunale rigettava tutte le domande proposte dalla Curatela e compensava le spese di lite.
Segnatamente, con riguardo all'azione di adempimento contrattuale il giudice di primo grado ne riteneva la infondatezza stante la impossibilità, alla luce della normativa vigente in materia e della giurisprudenza formatasi sul punto, di remunerare le prestazioni eccedenti i limiti massimi di spesa contrattualmente stabiliti.
Quanto all'azione di ingiustificato arricchimento, il Tribunale osservava che con riferimento alle prestazioni rese oltre il tetto massimo di spesa fissato dall'amministrazione in ragione di atti di programmazione preventiva (e quindi al di fuori di qualsivoglia accordo contrattuale) e tenendo conto dei principi sanciti dalle Sezioni unite civili della Corte di legittimità con la pronuncia n. 10798/15, non poteva mai ritenersi sussistente il requisito dell'arricchimento per l'Amministrazione sanitaria. Rilevava, infatti, che tale arricchimento - pur inteso come arricchimento del servizio sanitario nazionale per l'effettuazione di prestazioni utili al perseguimento degli obiettivi pubblici di tutela della salute collettiva - appariva implicitamente escluso nel momento in cui l'ente regionale fissava preventivamente il tetto di spesa, con ciò evidenziando a priori di non aver interesse alcuno alle prestazioni erogate al di sopra del tetto. Richiamava, inoltre, la giurisprudenza di questa Corte d'Appello secondo cui “sin dalla L. 28 dicembre
1995, n. 549 e successive modificazioni ed integrazioni, era noto - o avrebbe dovuto essere noto giacché la legge non ammette ignoranza - agli operatori del settore sanitario l'introduzione dell'obbligo per le Regioni di fissare i tetti di spesa per le strutture accreditate con la conseguenza che le prestazioni sanitarie erogate oltre il budget appositamente definito, sono prestazioni contra legem che, in quanto volontariamente eseguite dalla Casa di cura escludono l'arricchimento ex art. 2041 c.c.”.
2.Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
04.10.2018, la Curatela lamentandone la erroneità nella parte in cui aveva rigettato la domanda ex art. 2041 c.c.. Deduceva al riguardo che il Tribunale, sulla scorta delle delibere ASP n. 1147/04 e 1640/03 che davano atto della esecuzione delle prestazioni extra budget da parte della avrebbe dovuto ritenere Parte_1 assolto l'onere probatorio gravante sulla Curatela;
che se avesse fatto corretta applicazione dei principi che governano l'istituto dell'ingiustificato arricchimento avrebbe dovuto necessariamente statuire che la Curatela aveva provato il fatto
Cont storico dell'arricchimento e l' non aveva provato che l'arricchimento non era stato voluto o non consapevole, avendo ammesso nella stessa comparsa di costituzione e risposta di essere a conoscenza delle prestazioni rese attraverso
Cont l'acquisizione delle c.d. , come peraltro risultava dall'esame delle delibere acquisite agli atti. Lamentava, infine, la mancata ammissione di c.t.u. contabile al fine di accertare la esatta quantificazione delle somme dovute a seguito delle prestazioni extra budget non contestate. Chiedeva, quindi, in riforma della sentenza
Cont impugnata, la condanna dell' ai sensi dell'art. 2041 c.c. al pagamento delle somme dovute per le prestazioni effettuate dalla negli anni 2001-2010 Pt_1 Pt_1 nella misura di €5.804.066,00 o in quella maggiore o minore da accertarsi in corso di causa ed insisteva nella richiesta di c.t.u. tecnico-contabile.
Con comparsa del 30.01.2019 si costituiva l' che eccepiva in Controparte_2 via preliminare la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito deduceva la totale infondatezza dello stesso, chiedendone il rigetto.
Dopo alcuni rinvii per esigenze d'ufficio, con ordinanza del 29.10.2021, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.10.2021, la Corte rigettava la richiesta di c.t.u. contabile formulata dall'appellante e rinviava al 25.06.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del 26.07.2024.
Con provvedimento del 03.01.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza dell'11.03.2025 di rimessione della causa in decisione. All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
DIRITTO
1.L'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c. nel testo vigente ratione temporis (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta) deve essere disattesa.
Occorre al riguardo evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.. La ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348-bis e ter c.p.c..
2.L'appello non può trovare accoglimento.
La sentenza impugnata, nel rigettare l'azione di ingiustificato arricchimento, ha evidenziato che l'esistenza di una regolamentazione contrattuale inter partes porta ad escludere la mancanza o l'ingiustizia della causa, ed impedisce che possa esservi spazio per un'azione residuale di arricchimento.
Questo Collegio condivide tale impostazione, costituendo corretta applicazione del principio enunciato da questa stessa Corte (da ultimo con sentenza n. 607/24) nonché dai giudici di legittimità secondo cui “L'azienda sanitaria, comunicando alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, manifesta implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, ovvero a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite. Pertanto, l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione delle prestazioni "extra budget" assume un carattere
"imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c." (Cass., n. 27010/2024; Cass., n.
36654/2021; Cass., 06/07/2020, n. 13884; v. anche Cass., n. 11209/2019, secondo cui se, per un verso, il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso;
per altro verso, tuttavia, "le esigenze di tutela delle finanze pubbliche e la considerazione delle dimensioni e della complessità dell'articolazione interna della P.A. trovano adeguata tutela nel principio di diritto comune del cd. "arricchimento imposto", potendo, invece, l'Amministrazione eccepire e provare che l'indennizzo non è dovuto laddove l'arricchito ha rifiutato
l'arricchimento ovvero non ha potuto rifiutarlo perché inconsapevole dell'eventum utilitatis").
L'appellante non si è specificamente confrontata con il percorso argomentativo del Tribunale, né ha considerato l'indirizzo interpretativo della Suprema Corte sull'arricchimento "imposto", limitandosi a reiterare la censura che le prestazioni dalla stessa erogate avrebbero determinato un arricchimento per l'amministrazione, circostanza irrilevante alla luce dei principi sopra enunciati.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del Curatore Parte_1
pro-tempore, con citazione notificata il 04.10.2018, nei confronti di
[...]
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 415/2018, pubblicata il
09.03.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado che liquida in euro 6.079,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e oneri accessori come per legge. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'08.04.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo