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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 27/08/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia
Marcatajo, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate da entrambe le parti nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 2334/2023 R.G., promosso da
in proprio e n.q. di titolare dell'omonima Parte_1 ditta individuale
(Avv.ti Schimmenti e Dimaggio)
- opponente - contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore
(Avv.to Maria Esposito)
Controparte_2
in persona del legale
[...]
rappresentante pro-tempore;
(Avv.ti Salvatore Cacioppo e Luigi La Valle)
- opposti-
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro-tempore;
1 -opposta contumace-
Oggetto: Opposizione a intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.06.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29620239011189504000, notificata in data 23.06.2023, per ottenere l'annullamento di n. 3 cartelle di pagamento e n. 21 avvisi di addebito, per l'importo complessivo di € 76.962,42, derivanti da tributi vantati dagli enti impositori, ed , e precisamente avverso i sotto CP_4 CP_2
elencati atti:
1) cartella di pagamento n. 29620160058239347000 di €. 732,37 a titolo di asserito mancato pagamento dei contributi per gli CP_2
anni 2015 e 2016;
2) cartella di pagamento n. 296201700401988456000 di €. 213,33
a titolo di asserito mancato pagamento dei contributi per gli CP_2
anni 2016 e 2017;
3) cartella di pagamento n. 29620180036605081000 di €. 624,68 a titolo di asserito mancato pagamento dei contributi per gli CP_2
anni 2016, 2017 e 2018;
4) avviso di addebito n. 59620140002996463000 di €. 2.006,94 a titolo di asserito mancato pagamento dei contributi per CP_4
l'anno 2012;
5) avviso di addebito n. 59620150000416407000 di €. 8.209,16 a titolo di asserito mancato pagamento dei contributi per CP_4
l'anno 2014;
2 6) avviso di addebito n. 59620150004168044000 di €. 1.857,10 a titolo di asserito mancato pagamento dei contributi per CP_4
l'anno 2015;
7) avviso di addebito n. 59620150005652408000 di €. 1.638,54 a titolo di asserito mancato pagamento dei contributi per CP_4
l'anno 2012;
8) avviso di addebito n. 59620160000158111000 di €. 3.879,65 a titolo di asserito mancato pagamento dei contributi per CP_4
l'anno 2015;
9) avviso di addebito n. 59620160002434785000 di €. 2.723,36 a titolo di asserito mancato pagamento dei contributi per CP_4
l'anno 2015;
10) avviso di addebito n. 59620160003546240000 di €.
8.040,78 a titolo di asserito mancato pagamento dei contributi per l'anno 2014; CP_4
11) avviso di addebito n. 59620160003933810000 di €.
4.163,14 a titolo di asserito mancato pagamento dei contributi per gli anni 2015 e 2016; CP_4
12) avviso di addebito n. 59620160004567220000 di €.
4.363,86 a titolo di asserito mancato pagamento dei contributi per l'anno 2016; CP_4
13) avviso di addebito n. 59620160007575665000 di €.
2.697,52 a titolo di asserito mancato pagamento dei contributi per l'anno 2015; CP_4
14) avviso di addebito n. 59620160009192855000 di €.
2.801,80 a titolo di asserito mancato pagamento dei contributi per l'anno 2016; CP_4
3 15) avviso di addebito n. 59620160009480044000 di €. 2308,56
a titolo di asserito mancato pagamento dei contributi per CP_4
l'anno 2013;
16) avviso di addebito n. 59620170000434864000 di €.
2.998,31 a titolo di asserito mancato pagamento dei contributi per l'anno 2016; CP_4
17) avviso di addebito n. 59620170000731757000 di €.
4.703,49 a titolo di asserito mancato pagamento dei contributi per l'anno 2017; CP_4
18) avviso di addebito n. 59620170004187014000 di €.
5.417,99 a titolo di asserito mancato pagamento dei contributi per l'anno 2016; CP_4
19) avviso di addebito n. 59620170005833417000 di €.
4.667,86 a titolo di asserito mancato pagamento dei contributi per l'anno 2017; CP_4
20) avviso di addebito n. 59620170006740365000 di €.
1.388,39 a titolo di asserito mancato pagamento dei contributi per l'anno 2017; CP_4
21) avviso di addebito n. 59620180000219230000 di €.
1.612,10 a titolo di asserito mancato pagamento dei contributi per l'anno 2017; CP_4
22) avviso di addebito n. 59620180000557464000 di €. 464,92
a titolo di asserito mancato pagamento dei contributi per CP_4
l'anno 2014;
23) avviso di addebito n. 59620180000569289000 di €.
7.512,71 a titolo di asserito mancato pagamento dei contributi per gli anni 2017 e 2018; CP_4
4 24) avviso di addebito n. 59620180003412059000 di €.
4.013,86 a titolo di asserito mancato pagamento dei contributi per l'anno 2017. CP_4
A sostegno del ricorso il ricorrente eccepiva la prescrizione del diritto alla riscossione del credito contributivo antecedente e/o sopravvenuta alla formazione del titolo.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati, annullarsi l'intimazione di pagamento impugnata e le cartelle esattoriali e gli avvisi di addebito alla stessa sottese con condanna alle spese. Con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando, nel merito, la Controparte_5
fondatezza del ricorso, del quale, pertanto, chiedeva il rigetto.
Con memoria di costituzione del 28.03.2024, si costituiva in giudizio l' , eccependo, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del CP_2
giudice adito relativamente alle cartelle di pagamento aventi ad oggetto il mancato pagamento dei contributi e, nel merito, il suo difetto CP_2
di legittimazione passiva e in ogni caso, il rigetto del ricorso con ogni statuizione poiché infondate in fatto ed in diritto.
Sebbene regolarmente citato, non si costituiva in giudizio l del CP_4
quale, pertanto, va dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 01.07.2024, il Giudice dichiarava l'incompetenza del
Tribunale di Termini Imerese in favore del Tribunale di Palermo in ordine all'opposizione alle cartelle di pagamento n.
29620160058239347, n. 29620170040198845 e n.
29620180036605081 (debiti ), fissando il termine di giorni 30 per CP_2
la riassunzione del presente procedimento dinanzi al giudice competente e disponendo per il resto la prosecuzione del giudizio. 5 La causa, istruita documentalmente, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 02.07.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
In via preliminare, è bene evidenziare che l'odierno giudizio, tenuto conto della dichiarata incompetenza territoriale relativamente alle cartelle di pagamento nn. 29620160058239347, 29620170040198845
e 29620180036605081, prosegue relativamente agli avvisi di addebiti sottesi all'intimazione di pagamento impugnata n.
29620239011189504000.
Nel merito, parte ricorrente eccepisce la non debenza delle somme per intervenuta prescrizione quinquennale del credito portato negli avvisi di addebito impugnati.
L'opposizione proposta ex art. 615 1° co. c.p.c. va rigettata per quanto sotto meglio dedotto.
Occorre, infatti, rilevare che è stata data prova della notifica degli atti interruttivi.
Sul punto si sono espressi di recente le Sezioni Unite della Suprema
Corte (Sent. 10012 depositata il 15 aprile 2021) affermando un importante principio secondo il quale la nullità della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi: «In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, 6 comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa» (v. ex pluribus, da ultimo,
Cass., 1144/2018, in consolidamento di Cass., Sez U., 5791/2008).
Avendo fornito la prova della notifica Controparte_5
degli atti prodromici sottesi agli avvisi di addebito impugnati e potendo ricavarsi la ritualità degli stessi deve essere dichiarata la legittimità dell'intimazione opposta.
Ed infatti, l'agente della riscossione ha fornito prova della regolare notifica a mezzo pec degli atti prodromici interruttivi della prescrizione e precisamente:
- gli avvisi di addebito meglio identificati ai nn. 4, 5 e 6 sono stati oggetto di una precedente intimazione di pagamento n.
2962018900910942700 notificata a mezzo pec il 14.01.2019 ( all.ti 4 e 4 bis fascicolo parte resistente);
- l'avviso di addebito meglio identificato al n. 7 è stato oggetto di una precedente intimazione di pagamento n.
7 2962012900741007700 notificata a mezzo pec il 14.01.2019
(all.ti 5 e 5 bis fascicolo parte resistente);
- gli avvisi di addebito meglio identificati ai nn. 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 sono stati oggetto di una precedente intimazione di pagamento n.
29620229011380975000 notificata a mezzo pec il 08.06.2022
(all.ti 6 e 6 bis fascicolo parte resistente);
- l'avviso di addebito meglio identificato al n. 24 è stato oggetto dell'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione e notificata in data 23.06.2023.
Pertanto, nessuna prescrizione può dirsi maturata.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Nulla sulle spese per l' state la sua mancata CP_4
costituzione in giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- dichiara la contumacia dell;
CP_4
- rigetta l'opposizione;
- condanna IN PROPRIO E N.Q DI Parte_1
TITOLARE DELL'OMONIMA DITTA INDIVIDUALE al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_5
che liquida in € 4.200,00 oltre rimborso spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso, il 26.08.2025
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia
Marcatajo, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate da entrambe le parti nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 2334/2023 R.G., promosso da
in proprio e n.q. di titolare dell'omonima Parte_1 ditta individuale
(Avv.ti Schimmenti e Dimaggio)
- opponente - contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore
(Avv.to Maria Esposito)
Controparte_2
in persona del legale
[...]
rappresentante pro-tempore;
(Avv.ti Salvatore Cacioppo e Luigi La Valle)
- opposti-
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro-tempore;
1 -opposta contumace-
Oggetto: Opposizione a intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.06.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29620239011189504000, notificata in data 23.06.2023, per ottenere l'annullamento di n. 3 cartelle di pagamento e n. 21 avvisi di addebito, per l'importo complessivo di € 76.962,42, derivanti da tributi vantati dagli enti impositori, ed , e precisamente avverso i sotto CP_4 CP_2
elencati atti:
1) cartella di pagamento n. 29620160058239347000 di €. 732,37 a titolo di asserito mancato pagamento dei contributi per gli CP_2
anni 2015 e 2016;
2) cartella di pagamento n. 296201700401988456000 di €. 213,33
a titolo di asserito mancato pagamento dei contributi per gli CP_2
anni 2016 e 2017;
3) cartella di pagamento n. 29620180036605081000 di €. 624,68 a titolo di asserito mancato pagamento dei contributi per gli CP_2
anni 2016, 2017 e 2018;
4) avviso di addebito n. 59620140002996463000 di €. 2.006,94 a titolo di asserito mancato pagamento dei contributi per CP_4
l'anno 2012;
5) avviso di addebito n. 59620150000416407000 di €. 8.209,16 a titolo di asserito mancato pagamento dei contributi per CP_4
l'anno 2014;
2 6) avviso di addebito n. 59620150004168044000 di €. 1.857,10 a titolo di asserito mancato pagamento dei contributi per CP_4
l'anno 2015;
7) avviso di addebito n. 59620150005652408000 di €. 1.638,54 a titolo di asserito mancato pagamento dei contributi per CP_4
l'anno 2012;
8) avviso di addebito n. 59620160000158111000 di €. 3.879,65 a titolo di asserito mancato pagamento dei contributi per CP_4
l'anno 2015;
9) avviso di addebito n. 59620160002434785000 di €. 2.723,36 a titolo di asserito mancato pagamento dei contributi per CP_4
l'anno 2015;
10) avviso di addebito n. 59620160003546240000 di €.
8.040,78 a titolo di asserito mancato pagamento dei contributi per l'anno 2014; CP_4
11) avviso di addebito n. 59620160003933810000 di €.
4.163,14 a titolo di asserito mancato pagamento dei contributi per gli anni 2015 e 2016; CP_4
12) avviso di addebito n. 59620160004567220000 di €.
4.363,86 a titolo di asserito mancato pagamento dei contributi per l'anno 2016; CP_4
13) avviso di addebito n. 59620160007575665000 di €.
2.697,52 a titolo di asserito mancato pagamento dei contributi per l'anno 2015; CP_4
14) avviso di addebito n. 59620160009192855000 di €.
2.801,80 a titolo di asserito mancato pagamento dei contributi per l'anno 2016; CP_4
3 15) avviso di addebito n. 59620160009480044000 di €. 2308,56
a titolo di asserito mancato pagamento dei contributi per CP_4
l'anno 2013;
16) avviso di addebito n. 59620170000434864000 di €.
2.998,31 a titolo di asserito mancato pagamento dei contributi per l'anno 2016; CP_4
17) avviso di addebito n. 59620170000731757000 di €.
4.703,49 a titolo di asserito mancato pagamento dei contributi per l'anno 2017; CP_4
18) avviso di addebito n. 59620170004187014000 di €.
5.417,99 a titolo di asserito mancato pagamento dei contributi per l'anno 2016; CP_4
19) avviso di addebito n. 59620170005833417000 di €.
4.667,86 a titolo di asserito mancato pagamento dei contributi per l'anno 2017; CP_4
20) avviso di addebito n. 59620170006740365000 di €.
1.388,39 a titolo di asserito mancato pagamento dei contributi per l'anno 2017; CP_4
21) avviso di addebito n. 59620180000219230000 di €.
1.612,10 a titolo di asserito mancato pagamento dei contributi per l'anno 2017; CP_4
22) avviso di addebito n. 59620180000557464000 di €. 464,92
a titolo di asserito mancato pagamento dei contributi per CP_4
l'anno 2014;
23) avviso di addebito n. 59620180000569289000 di €.
7.512,71 a titolo di asserito mancato pagamento dei contributi per gli anni 2017 e 2018; CP_4
4 24) avviso di addebito n. 59620180003412059000 di €.
4.013,86 a titolo di asserito mancato pagamento dei contributi per l'anno 2017. CP_4
A sostegno del ricorso il ricorrente eccepiva la prescrizione del diritto alla riscossione del credito contributivo antecedente e/o sopravvenuta alla formazione del titolo.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati, annullarsi l'intimazione di pagamento impugnata e le cartelle esattoriali e gli avvisi di addebito alla stessa sottese con condanna alle spese. Con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando, nel merito, la Controparte_5
fondatezza del ricorso, del quale, pertanto, chiedeva il rigetto.
Con memoria di costituzione del 28.03.2024, si costituiva in giudizio l' , eccependo, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del CP_2
giudice adito relativamente alle cartelle di pagamento aventi ad oggetto il mancato pagamento dei contributi e, nel merito, il suo difetto CP_2
di legittimazione passiva e in ogni caso, il rigetto del ricorso con ogni statuizione poiché infondate in fatto ed in diritto.
Sebbene regolarmente citato, non si costituiva in giudizio l del CP_4
quale, pertanto, va dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 01.07.2024, il Giudice dichiarava l'incompetenza del
Tribunale di Termini Imerese in favore del Tribunale di Palermo in ordine all'opposizione alle cartelle di pagamento n.
29620160058239347, n. 29620170040198845 e n.
29620180036605081 (debiti ), fissando il termine di giorni 30 per CP_2
la riassunzione del presente procedimento dinanzi al giudice competente e disponendo per il resto la prosecuzione del giudizio. 5 La causa, istruita documentalmente, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 02.07.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
In via preliminare, è bene evidenziare che l'odierno giudizio, tenuto conto della dichiarata incompetenza territoriale relativamente alle cartelle di pagamento nn. 29620160058239347, 29620170040198845
e 29620180036605081, prosegue relativamente agli avvisi di addebiti sottesi all'intimazione di pagamento impugnata n.
29620239011189504000.
Nel merito, parte ricorrente eccepisce la non debenza delle somme per intervenuta prescrizione quinquennale del credito portato negli avvisi di addebito impugnati.
L'opposizione proposta ex art. 615 1° co. c.p.c. va rigettata per quanto sotto meglio dedotto.
Occorre, infatti, rilevare che è stata data prova della notifica degli atti interruttivi.
Sul punto si sono espressi di recente le Sezioni Unite della Suprema
Corte (Sent. 10012 depositata il 15 aprile 2021) affermando un importante principio secondo il quale la nullità della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi: «In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, 6 comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa» (v. ex pluribus, da ultimo,
Cass., 1144/2018, in consolidamento di Cass., Sez U., 5791/2008).
Avendo fornito la prova della notifica Controparte_5
degli atti prodromici sottesi agli avvisi di addebito impugnati e potendo ricavarsi la ritualità degli stessi deve essere dichiarata la legittimità dell'intimazione opposta.
Ed infatti, l'agente della riscossione ha fornito prova della regolare notifica a mezzo pec degli atti prodromici interruttivi della prescrizione e precisamente:
- gli avvisi di addebito meglio identificati ai nn. 4, 5 e 6 sono stati oggetto di una precedente intimazione di pagamento n.
2962018900910942700 notificata a mezzo pec il 14.01.2019 ( all.ti 4 e 4 bis fascicolo parte resistente);
- l'avviso di addebito meglio identificato al n. 7 è stato oggetto di una precedente intimazione di pagamento n.
7 2962012900741007700 notificata a mezzo pec il 14.01.2019
(all.ti 5 e 5 bis fascicolo parte resistente);
- gli avvisi di addebito meglio identificati ai nn. 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 sono stati oggetto di una precedente intimazione di pagamento n.
29620229011380975000 notificata a mezzo pec il 08.06.2022
(all.ti 6 e 6 bis fascicolo parte resistente);
- l'avviso di addebito meglio identificato al n. 24 è stato oggetto dell'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione e notificata in data 23.06.2023.
Pertanto, nessuna prescrizione può dirsi maturata.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Nulla sulle spese per l' state la sua mancata CP_4
costituzione in giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- dichiara la contumacia dell;
CP_4
- rigetta l'opposizione;
- condanna IN PROPRIO E N.Q DI Parte_1
TITOLARE DELL'OMONIMA DITTA INDIVIDUALE al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_5
che liquida in € 4.200,00 oltre rimborso spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso, il 26.08.2025
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo
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