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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 24/03/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3171/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile
__________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3171/2023 R.G. Sep., avente ad oggetto separazione personale promossa
DA
, nata in [...] il [...] (C.f.: Parte_1 C.F._1
), e residente in [...], e domiciliata presso lo studio dell'Avv.to
[...]
Massimo Di Paola, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nato in [...] il [...] (C.f.: ), e Controparte_1 CodiceFiscale_2
residente in [...]
RESISTENTE – contumace -
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza ex art 473-bis 28 c.p.c del 27.11.2024, tenutasi in forma cartolare, sulle conclusioni precisate come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto:
pagina 1 di 5 che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della sua separazione Parte_1
personale da;
Controparte_1
che ha esposto di aver contratto matrimonio in data 21 agosto 2013 in Sidi El Heni - SOUSSE
(Tunisia), dall'unione con il quale sono nati i figli nato in [...] il [...], Persona_1
nato a [...] il [...], e nato a [...] il Persona_2 Persona_3
12.12.2017 tutti minori di anni rispettivamente 10, 8, e 7, attualmente conviventi con la madre;
che ha assunto come, a causa di divergenze ed incompatibilità di carattere, si è evidenziata tra i coniugi una crescente disaffezione, nel corso degli anni tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, e da indurre il ad allontanarsi dalla casa coniugale, trasferendosi Controparte_1
altrove senza dare notizie di sé; che la ricorrente ha esposto, in particolare, di svolgere saltuaria attività lavorativa come collaboratrice domestica e per questo di essere economicamente indipendente, ma di dover provvedere al pagamento del canone di locazione della casa coniugale sita in Vittoria per euro 220,00 mensili, chiedendo, conseguentemente, l'assegnazione della stessa, nonché disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento presso di sé, ed onere in capo al padre, di professione operaio agricolo, di contribuire al mantenimento dei tre minori versando la somma di euro 250,00 mensili, per ciascun figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie, altresì consentendo al padre di poter vedere e frequentare i minori liberamente e compatibilmente con gli impegni scolastici dei medesimi, tenendoli con sè tutti i sabati e le domeniche, a settimane alterne con la madre, dalle ore 16:00 alle ore 20:00; che stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione delle parti, non essendo il CP_1
neppure comparso, all'udienza di comparizione dei coniugi, ex art. 473-bis.21, dinnanzi al
[...]
Presidente delegato di giorno 07.03.2024, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente, Per_ disponendosi altresì l'affidamento esclusivo dei tre figli minori ed alla madre Per_4 Per_3
ricorrente, alla quale è stata assegnata la casa familiare con i mobili che la arredano, stante che il padre, secondo quanto dichiarato personalmente dalla ricorrente, sentita alla predetta udienza, vivrebbe in
Germania dove ha trovato un lavoro, senza più frequentare i figli minori sentiti solo telefonicamente, così rimettendo agli accordi di parte la frequentazione dei bambini in uno al padre, nulla ostando, secondo quanto dichiarato dalla ricorrente, a che il padre li veda e li tenga con sé al suo rientro in Italia, sia pure con le cautele del caso, e da ultimo ponendo in capo al resistente l'onere di contribuire al mantenimento dei figli minori, versando la somma mensile di euro 450,00, al netto dell'assegno unico
CP_ erogato dall' da percepirsi in via esclusiva dalla madre collocataria degli stessi, oltre il 50% delle spese straordinarie;
che il resistente non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace;
pagina 2 di 5 che acquisiti i documenti offerti in comunicazione ed in assenza di richieste istruttorie avanzate dalla ricorrente, all'udienza di discussione ex art 473-bis.28. del 27.11.2024, tenutasi in forma cartolare, la causa è stata posta in decisione con riserva di riferire al Collegio, sulle conclusioni precisate come in atti;
che il Pubblico Ministero ha chiesto pronunziarsi la separazione dei coniugi;
che, preliminarmente, va dichiarata la contumacia del resistente non costituitosi in Controparte_1
giudizio benché regolarmente citato;
che va preliminarmente osservato come la domanda di separazione personale, quando nessuno dei coniugi sia cittadino italiano ed il matrimonio non sia stato celebrato in Italia, è devoluta alla cognizione del giudice italiano, nella disciplina dell'art. 3 della legge 31 maggio 1995, n. 218, in relazione al successivo art. 32, non solo se il convenuto sia residente o domiciliato in Italia (primo comma), ma, in difetto di tale situazione, anche se la parte attrice abbia residenza (anche di fatto) in
Italia, tenendosi conto che l'ultima parte del secondo comma di detto art. 3, rendendo operanti ai fini della giurisdizione pure i criteri stabiliti per la competenza territoriale, con riguardo alle controversie non soggette alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva con legge 21 giugno
1971, n. 804), comporta l'applicabilità dell'art. 18, secondo comma, cod. proc. civ. sul foro della residenza dell'attore, ove il convenuto non abbia residenza o domicilio in Italia (Cass. SSUU
1994/2004). In tema di separazione personale dei coniugi non aventi la medesima nazionalità (e di scioglimento del matrimonio), l'art. 31, primo comma, della legge 31 maggio 1995, n. 218, prevede il criterio di collegamento, ai fini dell'accertamento della legge applicabile, del luogo della "vita matrimoniale", che va inteso in senso dinamico, come centro principale degli interessi e degli affetti dei coniugi, il quale spesso, ma non necessariamente, coincide con la residenza familiare, potendo i componenti della famiglia anche avere residenze diverse;
pertanto, ancorché per lungo tempo la vita matrimoniale sia stata localizzata in uno Stato, qualora successivamente, ed anche se da un breve lasso di tempo, si verifichi un mutamento, è alla nuova localizzazione che il giudice deve fare riferimento, rilevando il concreto atteggiarsi dei rapporti familiari al momento della presentazione della domanda
(Cass. 7599/11); che, ritenuta pertanto, la giurisdizione italiana, va altresì detto come la mancata trascrizione del matrimonio contratto in Tunisia nei registri dello stato civile italiano non è ostativa alla pronuncia sulla separazione (a tale riguardo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “ai sensi dell'art. 28 della legge 31 maggio 1995, n. 218, il matrimonio celebrato all'estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza pagina 3 di 5 in tale momento;
tale principio non è condizionato dall'osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido” (Cass. Sez. VI n. 17620/13; nello stesso senso Sez. I n.
10351/98), ma ovviamente esclude che la presente sentenza di separazione personale relativa ad un matrimonio non trascritto possa essere annotata nei registri dello stato civile italiano (cfr Cassazione civ., Sez. Unite, 28 ottobre 1985, n. 5292); che nel merito la domanda di separazione è fondata;
che, invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante l'assenza del resistente, ed il comportamento tenuto dallo stesso, avendo intrattenuto negli ultimi anni rapporti solo telefonici con la moglie ed i figli, vivendo e lavorando attualmente in Germania, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, di fatto già cessata ben prima dell'incardinarsi del presente giudizio;
Per_ che, va confermato, nell'interesse dei minori ed il provvedimento di Per_4 Per_3
affidamento esclusivo dei medesimi alla madre e ciò stante l'assenza del padre, il quale vive e svolge attività lavorativa in Germania (senza peraltro che nel corso del giudizio sia emerso un luogo di reperibilità dello stesso), non facendo regolare e costante rientro in Italia, questo anche per periodi superiore all'anno, non potendo ciò trovare giustificazione solo in ragione dell'espletamento di un'attività in un paese estero, e dopo essersi volontariamente allontanato dalla casa familiare, e da quale momento non frequentando più i tre figli minori, ancora in tenera età, con i quali mantiene esclusivamente contatti telefonici, apparendo perciò inidoneo all'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, già di fatto in queste condizioni esercitata dalla sola ricorrente, non partecipando alla vita dei figli, solo provvedendo, e neppure in modo del puntuale e completo, al pagamento di quanto disposto a suo carico a titolo di contributo indiretto dei minori;
che relativamente ai tempi di frequentazione dei figli minori in uno al padre, in assenza di nuovi elementi dedotti in giudizio, nell'immutato quadro probatorio in atti, può trovare integralmente conferma quanto già stabilito in via provvisoria ed urgente rimettendo agli accordi di parte la frequentazione stessa, nulla ostando a che il padre li veda e li tenga con sé al suo rientro in Italia sia pure con le cautele del caso, considerati i lunghi periodi di lontananza intercorrenti tra i medesimi;
che relativamente ai profili patrimoniali, in linea con quanto già previsto in seno al verbale di comparizione dei coniugi del 07.03.2024, e preso atto della capacità economica e reddituale del resistente, il quale è stato pressoché costantemente in grado di adempiere al versamento della somma di euro 450,00 mensili come da lista movimenti depositata in atti dalla ricorrente, e ciò al netto dell'assegno unico di euro 797,40 percepito mensilmente in via esclusiva dalla madre collocataria dei pagina 4 di 5 figli minori, onerata dal pagamento del canone di locazione pari ad euro 220,00 mensili (cfr. contratto di locazione in atti), deve ritenersi che il resistente debba concorrere al mantenimento del figli minori
Per_
ed di anni rispettivamente 10,8 e 7, nella misura di euro 450,00 mensili, da Per_4 Per_3
rivalutarsi annualmente, oltre il 50% delle spese straordinarie, al netto dell'assegno unico erogato in favore dei medesimi da percepirsi in via esclusiva dalla madre;
Parte_1
che, va del pari confermata l'assegnazione della casa coniugale, da accogliersi in favore della ricorrente, collocataria dei figli minori;
che in relazione alla natura della controversia, e attesa la contumacia del resistente, le spese processuali possono essere compensate tra le parti.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce: dichiara la contumacia di che benché ritualmente citato non si è costituito in Controparte_1
giudizio;
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio in data 21 agosto 2013 in Sidi El Heni - SOUSSE (Tunisia);
Affida i figli minori nato in [...] il [...] (c.f. ), Persona_5 CodiceFiscale_3
nato a [...] il [...] (c.f. e Persona_2 CodiceFiscale_4 Per_3
nato a [...] il [...] (c.f. , alla madre, alla quale assegna
[...] CodiceFiscale_5
la casa coniugale sita in Vittoria, via Palestro n 54 con i mobili che la arredano;
Regolamenta i tempi di frequentazione dei figli minori con il padre per come in parte motiva;
Pone a carico di l'obbligo di versare alla sig.ra entro Controparte_1 Parte_1
giorno cinque di ogni mese, a titolo di mantenimento indiretto dei figli minori, la somma mensile di complessivi euro 450,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie in favore dei figli medesimi, al netto dell'assegno unico familiare che va riconosciuto e percepito interamente dalla ricorrente;
Parte_1
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Ragusa il 20.03.2025
Il Presidente Est.
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile
__________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3171/2023 R.G. Sep., avente ad oggetto separazione personale promossa
DA
, nata in [...] il [...] (C.f.: Parte_1 C.F._1
), e residente in [...], e domiciliata presso lo studio dell'Avv.to
[...]
Massimo Di Paola, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nato in [...] il [...] (C.f.: ), e Controparte_1 CodiceFiscale_2
residente in [...]
RESISTENTE – contumace -
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza ex art 473-bis 28 c.p.c del 27.11.2024, tenutasi in forma cartolare, sulle conclusioni precisate come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto:
pagina 1 di 5 che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della sua separazione Parte_1
personale da;
Controparte_1
che ha esposto di aver contratto matrimonio in data 21 agosto 2013 in Sidi El Heni - SOUSSE
(Tunisia), dall'unione con il quale sono nati i figli nato in [...] il [...], Persona_1
nato a [...] il [...], e nato a [...] il Persona_2 Persona_3
12.12.2017 tutti minori di anni rispettivamente 10, 8, e 7, attualmente conviventi con la madre;
che ha assunto come, a causa di divergenze ed incompatibilità di carattere, si è evidenziata tra i coniugi una crescente disaffezione, nel corso degli anni tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, e da indurre il ad allontanarsi dalla casa coniugale, trasferendosi Controparte_1
altrove senza dare notizie di sé; che la ricorrente ha esposto, in particolare, di svolgere saltuaria attività lavorativa come collaboratrice domestica e per questo di essere economicamente indipendente, ma di dover provvedere al pagamento del canone di locazione della casa coniugale sita in Vittoria per euro 220,00 mensili, chiedendo, conseguentemente, l'assegnazione della stessa, nonché disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento presso di sé, ed onere in capo al padre, di professione operaio agricolo, di contribuire al mantenimento dei tre minori versando la somma di euro 250,00 mensili, per ciascun figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie, altresì consentendo al padre di poter vedere e frequentare i minori liberamente e compatibilmente con gli impegni scolastici dei medesimi, tenendoli con sè tutti i sabati e le domeniche, a settimane alterne con la madre, dalle ore 16:00 alle ore 20:00; che stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione delle parti, non essendo il CP_1
neppure comparso, all'udienza di comparizione dei coniugi, ex art. 473-bis.21, dinnanzi al
[...]
Presidente delegato di giorno 07.03.2024, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente, Per_ disponendosi altresì l'affidamento esclusivo dei tre figli minori ed alla madre Per_4 Per_3
ricorrente, alla quale è stata assegnata la casa familiare con i mobili che la arredano, stante che il padre, secondo quanto dichiarato personalmente dalla ricorrente, sentita alla predetta udienza, vivrebbe in
Germania dove ha trovato un lavoro, senza più frequentare i figli minori sentiti solo telefonicamente, così rimettendo agli accordi di parte la frequentazione dei bambini in uno al padre, nulla ostando, secondo quanto dichiarato dalla ricorrente, a che il padre li veda e li tenga con sé al suo rientro in Italia, sia pure con le cautele del caso, e da ultimo ponendo in capo al resistente l'onere di contribuire al mantenimento dei figli minori, versando la somma mensile di euro 450,00, al netto dell'assegno unico
CP_ erogato dall' da percepirsi in via esclusiva dalla madre collocataria degli stessi, oltre il 50% delle spese straordinarie;
che il resistente non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace;
pagina 2 di 5 che acquisiti i documenti offerti in comunicazione ed in assenza di richieste istruttorie avanzate dalla ricorrente, all'udienza di discussione ex art 473-bis.28. del 27.11.2024, tenutasi in forma cartolare, la causa è stata posta in decisione con riserva di riferire al Collegio, sulle conclusioni precisate come in atti;
che il Pubblico Ministero ha chiesto pronunziarsi la separazione dei coniugi;
che, preliminarmente, va dichiarata la contumacia del resistente non costituitosi in Controparte_1
giudizio benché regolarmente citato;
che va preliminarmente osservato come la domanda di separazione personale, quando nessuno dei coniugi sia cittadino italiano ed il matrimonio non sia stato celebrato in Italia, è devoluta alla cognizione del giudice italiano, nella disciplina dell'art. 3 della legge 31 maggio 1995, n. 218, in relazione al successivo art. 32, non solo se il convenuto sia residente o domiciliato in Italia (primo comma), ma, in difetto di tale situazione, anche se la parte attrice abbia residenza (anche di fatto) in
Italia, tenendosi conto che l'ultima parte del secondo comma di detto art. 3, rendendo operanti ai fini della giurisdizione pure i criteri stabiliti per la competenza territoriale, con riguardo alle controversie non soggette alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva con legge 21 giugno
1971, n. 804), comporta l'applicabilità dell'art. 18, secondo comma, cod. proc. civ. sul foro della residenza dell'attore, ove il convenuto non abbia residenza o domicilio in Italia (Cass. SSUU
1994/2004). In tema di separazione personale dei coniugi non aventi la medesima nazionalità (e di scioglimento del matrimonio), l'art. 31, primo comma, della legge 31 maggio 1995, n. 218, prevede il criterio di collegamento, ai fini dell'accertamento della legge applicabile, del luogo della "vita matrimoniale", che va inteso in senso dinamico, come centro principale degli interessi e degli affetti dei coniugi, il quale spesso, ma non necessariamente, coincide con la residenza familiare, potendo i componenti della famiglia anche avere residenze diverse;
pertanto, ancorché per lungo tempo la vita matrimoniale sia stata localizzata in uno Stato, qualora successivamente, ed anche se da un breve lasso di tempo, si verifichi un mutamento, è alla nuova localizzazione che il giudice deve fare riferimento, rilevando il concreto atteggiarsi dei rapporti familiari al momento della presentazione della domanda
(Cass. 7599/11); che, ritenuta pertanto, la giurisdizione italiana, va altresì detto come la mancata trascrizione del matrimonio contratto in Tunisia nei registri dello stato civile italiano non è ostativa alla pronuncia sulla separazione (a tale riguardo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “ai sensi dell'art. 28 della legge 31 maggio 1995, n. 218, il matrimonio celebrato all'estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza pagina 3 di 5 in tale momento;
tale principio non è condizionato dall'osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido” (Cass. Sez. VI n. 17620/13; nello stesso senso Sez. I n.
10351/98), ma ovviamente esclude che la presente sentenza di separazione personale relativa ad un matrimonio non trascritto possa essere annotata nei registri dello stato civile italiano (cfr Cassazione civ., Sez. Unite, 28 ottobre 1985, n. 5292); che nel merito la domanda di separazione è fondata;
che, invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante l'assenza del resistente, ed il comportamento tenuto dallo stesso, avendo intrattenuto negli ultimi anni rapporti solo telefonici con la moglie ed i figli, vivendo e lavorando attualmente in Germania, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, di fatto già cessata ben prima dell'incardinarsi del presente giudizio;
Per_ che, va confermato, nell'interesse dei minori ed il provvedimento di Per_4 Per_3
affidamento esclusivo dei medesimi alla madre e ciò stante l'assenza del padre, il quale vive e svolge attività lavorativa in Germania (senza peraltro che nel corso del giudizio sia emerso un luogo di reperibilità dello stesso), non facendo regolare e costante rientro in Italia, questo anche per periodi superiore all'anno, non potendo ciò trovare giustificazione solo in ragione dell'espletamento di un'attività in un paese estero, e dopo essersi volontariamente allontanato dalla casa familiare, e da quale momento non frequentando più i tre figli minori, ancora in tenera età, con i quali mantiene esclusivamente contatti telefonici, apparendo perciò inidoneo all'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, già di fatto in queste condizioni esercitata dalla sola ricorrente, non partecipando alla vita dei figli, solo provvedendo, e neppure in modo del puntuale e completo, al pagamento di quanto disposto a suo carico a titolo di contributo indiretto dei minori;
che relativamente ai tempi di frequentazione dei figli minori in uno al padre, in assenza di nuovi elementi dedotti in giudizio, nell'immutato quadro probatorio in atti, può trovare integralmente conferma quanto già stabilito in via provvisoria ed urgente rimettendo agli accordi di parte la frequentazione stessa, nulla ostando a che il padre li veda e li tenga con sé al suo rientro in Italia sia pure con le cautele del caso, considerati i lunghi periodi di lontananza intercorrenti tra i medesimi;
che relativamente ai profili patrimoniali, in linea con quanto già previsto in seno al verbale di comparizione dei coniugi del 07.03.2024, e preso atto della capacità economica e reddituale del resistente, il quale è stato pressoché costantemente in grado di adempiere al versamento della somma di euro 450,00 mensili come da lista movimenti depositata in atti dalla ricorrente, e ciò al netto dell'assegno unico di euro 797,40 percepito mensilmente in via esclusiva dalla madre collocataria dei pagina 4 di 5 figli minori, onerata dal pagamento del canone di locazione pari ad euro 220,00 mensili (cfr. contratto di locazione in atti), deve ritenersi che il resistente debba concorrere al mantenimento del figli minori
Per_
ed di anni rispettivamente 10,8 e 7, nella misura di euro 450,00 mensili, da Per_4 Per_3
rivalutarsi annualmente, oltre il 50% delle spese straordinarie, al netto dell'assegno unico erogato in favore dei medesimi da percepirsi in via esclusiva dalla madre;
Parte_1
che, va del pari confermata l'assegnazione della casa coniugale, da accogliersi in favore della ricorrente, collocataria dei figli minori;
che in relazione alla natura della controversia, e attesa la contumacia del resistente, le spese processuali possono essere compensate tra le parti.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce: dichiara la contumacia di che benché ritualmente citato non si è costituito in Controparte_1
giudizio;
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio in data 21 agosto 2013 in Sidi El Heni - SOUSSE (Tunisia);
Affida i figli minori nato in [...] il [...] (c.f. ), Persona_5 CodiceFiscale_3
nato a [...] il [...] (c.f. e Persona_2 CodiceFiscale_4 Per_3
nato a [...] il [...] (c.f. , alla madre, alla quale assegna
[...] CodiceFiscale_5
la casa coniugale sita in Vittoria, via Palestro n 54 con i mobili che la arredano;
Regolamenta i tempi di frequentazione dei figli minori con il padre per come in parte motiva;
Pone a carico di l'obbligo di versare alla sig.ra entro Controparte_1 Parte_1
giorno cinque di ogni mese, a titolo di mantenimento indiretto dei figli minori, la somma mensile di complessivi euro 450,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie in favore dei figli medesimi, al netto dell'assegno unico familiare che va riconosciuto e percepito interamente dalla ricorrente;
Parte_1
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Ragusa il 20.03.2025
Il Presidente Est.
dott. Massimo Pulvirenti
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