Sentenza 20 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 20/02/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott. Antonio MATANO Presidente
Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Consigliere
Dott.ssa Laura CORAZZA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 19.09.2024 iscritta al n. 319/2024 R.G.
Sezione Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del
20.02.2025
d a
, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Parte_1
Sonzogni del foro di Bergamo, domiciliatario giusta delega in atti.
OGGETTO:
RICORRENTE APPELLANTE
Altre controversie in c o n t r o
in materia di previdenza Controparte_1
obbligatoria persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege
dall'Avvocatura dello Stato Distrettuale di Brescia.
RESISTENTE APPELLATO
In punto: appello a sentenza n. 766 del 2024 del Tribunale di
Bergamo.
Conclusioni:
Del ricorrente appellante:
Come da ricorso
Del resistente appellato:
Come da memoria
Fatto e diritto
Con la sentenza n. 766 del 4.7.2024, il Tribunale di Bergamo
ha accolto l'opposizione proposta dal Controparte_1 Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 330/23, con il quale gli era
[...]
stato ingiunto il pagamento, in favore di della Parte_1
somma di euro 11.800,41 a titolo di arretrati pensionistici. In
particolare, il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo opposto,
ritenendo sussistere sulla domanda proposta da la Parte_1
giurisdizione della Corte dei Conti. Ed infatti, secondo il primo giudice, il diritto al pagamento degli arretrati azionato in via monitoria dal pensionato non era acclarato dalla decisione invocata a sostegno (ed anzi, la stessa - sentenza della Corte dei Conti
1772/02/M del 15.10.2002 - lo escludeva), con la conseguenza che la domanda presupponeva un accertamento sul diritto o la misura di una pensione pubblica, accertamento appunto rientrante nella giurisdizione della Corte dei Conti. Il Tribunale ha poi condannato il alla rifusione delle spese di lite sostenute dal , Parte_1 CP_1
liquidate in euro 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge. - 3 -
Con ricorso depositato il 19.9.2024, ha proposto appello chiedendo di riformare la sentenza, con integrale Parte_1
rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal . CP_1
Con memoria del 10.2.2025, si è costituito il
[...]
, chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
***
All'odierna udienza, le parti hanno discusso la causa e,
all'esito della camera di consiglio, è stata data lettura del dispositivo.
***
L'appello proposto da è infondato e va Parte_1
rigettato.
Occorre premettere una breve ricostruzione dei rapporti tra le parti e delle sentenze già intervenute con riguardo al trattamento pensionistico oggetto di causa.
II SC RD si è arruolato nella Parte_1
Guardia di Finanza in data 3.8.1953 ed è stato collocato in congedo, a domanda, in data 14.2.1975.
Con ricorso alla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, il ha impugnato il decreto n. 3373 del Parte_1
28.7.1997 di riliquidazione del suo trattamento pensionistico,
lamentando in primo luogo che non fosse stata correttamente calcolata l'indennità mensile d'istituto, riconosciuta dall'amministrazione nell'importo di lire 55.000 mensili invece di lire
116.000, corrisposte, secondo il ricorrente, in costanza di servizio. In
secondo luogo, ha contestato l'aliquota in base alla quale è stata - 4 -
riliquidata detta indennità, ovvero nella percentuale del 65,60% e non del 100% ai sensi della legge n. 141/1985 in quanto titolare di pensione privilegiata ordinaria;
successivamente, con memoria integrativa ha rettificato l'originaria domanda, ritenendo che il beneficio pensionistico dovesse corrispondere all'80% del trattamento di attività.
La Sezione, con sentenza n. 1772/02/M, depositata il
15.10.2002, ha parzialmente accolto il ricorso, ritenendo che l'indennità mensile d'istituto concorresse alla determinazione della base pensionabile e che l'importo dell'indennità in parola da prendere a base per la riliquidazione della pensione, in assenza di indicazioni dell'amministrazione, andasse individuato nella somma indicata dal ricorrente di lire 116.900, moltiplicata per 12. La Corte ha invece ritenuto il secondo motivo di doglianza privo di fondamento, "in
quanto la richiesta di ottenere il 100% non è prevista da nessuna
norma, neppure per quelli cessati dal servizio con il massimo di
anzianità".
La citata sentenza è passata in giudicato in quanto non impugnata dalle parti.
Successivamente, ha proposto, in data Parte_1
4.8.2004, ricorso per ottemperanza alla citata pronuncia, lamentando la mancata esecuzione da parte dell'Amministrazione. Nelle more della conclusione del giudizio, l'amministrazione ha emesso il decreto n. 13215 in data 8.2.2005, includendo nella base pensionabile del ricorrente la citata indennità mensile d'istituto. Conseguentemente, la - 5 -
Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia,
con sentenza n. 602/05/M depositata il 10.10.2005, ha respinto il ricorso per ottemperanza, rilevando che "la controparte pubblica ha
operato legittimamente, e non ha eluso il giudicato come, invece,
ritenuto da/ ricorrente, poiché ha emanato un provvedimento
conforme al dispositivo della sentenza da eseguire", in quanto "la
percentuale di pensionabilità dell' resta fissata nella misura del CP_2
65,60% (in relazione ai 26 anni di servizio utile, ex art. 54 del d.P.R.
n. 1092 del 1973): ciò vale a dire che all'indennità è stata applicata
la stessa aliquota dello stipendio poiché la tesi dell'intera
pensionabilità dell'indennità militare (sostenuta in sentenza)
comporta, appunto, che essa diventi “un tutt'uno, un coacervo di
natura stipendiale””… Pertanto, escluso che possa in questa sede
sindacarsi l'enunciato della sentenza — non potendo il giudizio di
ottemperanza essere surrettiziamente utilizzato quale veicolo per
l'introduzione di un giudizio di secondo grado — non può essere
imposto all'Amministrazione, in sede di ottemperanza, di
corrispondere l' nella percentuale di pensionabilità richiesta da CP_2
parte attrice (80%), perché tale misura non è statuita in sentenza".
Avverso tale ultima decisione, ha proposto Parte_1
appello, respinto dalla Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale
Centrale, con la pronuncia n. 174/2008/A, atteso che la sentenza oggetto di ottemperanza non aveva mai affermato, neppure implicitamente, il diritto del di percepire l'aliquota di Parte_1
riliquidazione del trattamento pensionistico in misura diversa da - 6 -
quella indicata nel secondo comma dell'art. 8 della legge n. 141/1985,
e cioè in proporzione al numero di anni utili considerati per il calcolo della pensione (che, nel caso di specie, assommavano a 26 anni di sevizio). Anzi, nell'unico capoverso in cui il giudice delle pensioni aveva preso in considerazione tale richiesta del ricorrente, aveva usato una espressione che non dava adito ad alcun dubbio interpretativo, rilevando che “quanto al secondo motivo di doglianza,
la stessa difesa ha riconosciuto che è priva di fondamento, in quanto
la richiesta di ottenere il 100% non è prevista da nessuna norma,
neppure per quelli cessati dal servizio con il massimo di anzianità”.
La Corte ha aggiunto che il ove avesse ritenuto, in quanto Parte_1
titolare di pensione privilegiata, di poter usufruire del disposto dell'art. 8, terzo comma, della l. n. 141/1985 e quindi del beneficio economico nella misura dell'80%, avrebbe dovuto far valere tale doglianza a suo tempo, in sede di appello, con apposita impugnativa della sentenza del giudice di prime cure e non attraverso il rimedio del ricorso in ottemperanza.
Successivamente, ritenendo viziata da Parte_1
errori di fatto tale ultima sentenza, ha proposto ricorso per revocazione, dichiarato inammissibile dalla Sezione Prima
Giurisdizionale Centrale della Corte dei conti, con sentenza n.
206/2010.
ha poi proposto ricorso al Tribunale di Parte_1
Bergamo, Sezione Esecuzioni Mobiliari, per la piena ed integrale applicazione della sentenza n. 1772/02/M della Corte dei Conti. Con - 7 -
ordinanza depositata il 27.11.2018, tale ricorso è stato dichiarato inammissibile, avendo il giudice ritenuto che il titolo esecutivo non potesse essere oggetto di esecuzione forzata.
Il ha impugnato la predetta ordinanza, proponendo Parte_1
ricorso innanzi a questa Corte d'Appello, che, con sentenza n.
995/2020 depositata il 9.9.2020, lo ha dichiarato inammissibile.
Il ha quindi presentato ricorso per cassazione Parte_1
avverso la suddetta sentenza, chiedendo che venisse accertato il suo diritto ad ottenere la riliquidazione della sua pensione privilegiata nella misura dell'80% della base pensionabile, con onere dell'INPS di
Bergamo di effettuare la contabilizzazione ed il pagamento del dovuto e con determinazione delle modalità esecutive della Sentenza della
Corte dei Conti n. 1772 del 09.07.2002. Tale ricorso risulta tutt'ora pendente.
Con il ricorso per decreto ingiuntivo che ha dato avvio al presente procedimento, ha chiesto di ingiungere al Parte_1
il pagamento dell'importo di euro 11.800,41 a titolo di CP_1
arretrati al 2012 ed euro 2.293,04 a titolo di interessi, più interessi legali maturati dal dicembre 2012, oltre rivalutazione monetaria,
sostenendo che la sentenza n. 1772/2002/M della Corte dei Conti
avesse accertato il suo diritto alla riliquidazione della pensione con computo dell'indennità mensile d'istituto ed applicazione della percentuale dell'80% e che gli arretrati ammontassero alla somma richiesta.
Infine, il Tribunale RD di Bergamo, Sezione Lavoro, - 8 -
ha emesso il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione e revocato con la sentenza gravata.
***
Tanto premesso, con il primo motivo d'appello,
[...]
ha censurato la sentenza di primo grado eccependone la Parte_1
nullità per l'omessa pronuncia sull'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e sulla richiesta di disporre c.t.u. per la quantificazione dell'importo dovuto.
Il motivo è infondato in quanto, sotto un primo profilo,
premesso che i provvedimenti relativi alla provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto hanno natura sommaria e provvisoria e sono destinati a venire assorbiti o superati dalla sentenza, l'istanza della parte di concessione della provvisoria esecuzione del decreto deve intendersi implicitamente rigettata, avendo ritenuto il Tribunale
il proprio difetto di giurisdizione, con conseguente necessaria revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Sotto un secondo profilo, anche l'istanza di ammissione della c.t.u. deve intendersi implicitamente rigettata, considerato che il giudice non ha inteso affrontare il merito della vicenda. Del resto,
secondo costante e condivisibile giurisprudenza della Corte di
Cassazione, il giudice ha la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, non essendo tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (cfr. Cass., - 9 -
Sez. Lav., sent. n. 13485 del 2014).
In definitiva, non è ravvisabile il vizio di omessa pronuncia denunciato dall'appellante.
***
Con il secondo ed il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente in quanto logicamente connessi, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario, dopo avere però in maniera contraddittoria escluso la sussistenza del suo diritto. In ogni caso,
secondo l'appellante, la giurisdizione apparterrebbe al giudice ordinario, non attenendo la domanda né alla sussistenza del diritto, né
alla misura e/o alla decorrenza della pensione, ma alla mera richiesta di pagamento di arretrati dovuti ai sensi della sentenza della Corte dei
Conti 1772/02/M, passata in giudicato. Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la citata sentenza della Corte dei Conti
aveva riconosciuto il suo diritto alla riliquidazione della pensione ricomprendendo nella base di calcolo l'indennità mensile d'istituto –
pari a lire 116.900 moltiplicate per 12 - ed applicando l'aliquota dell'80%. Tale sentenza non era stata correttamente eseguita dall'amministrazione, che aveva applicato l'errata aliquota del
65,60%. Gli stessi giudici del procedimento di ottemperanza non avevano ben valutato la sentenza, che nella motivazione richiamava espressamente l'art. 8 della legge n. 141 del 1985 (il quale stabilisce che l'aliquota del 65,60% applicabile alle pensioni di cui ai primi due commi dello stesso non si applica alle pensioni privilegiate quale - 10 -
quella oggetto di giudizio), con ciò rendendo superflua qualsiasi espressa statuizione circa la riliquidazione nella misura dell'80%.
I motivi di appello sono infondati e vanno rigettati.
La sentenza della Corte dei Conti 1772/02/M invocata dall'appellante è già stata interpretata nel suo significato e nella sua portata dalla sentenza definitiva intervenuta nell'ambito del giudizio di ottemperanza svoltosi avanti al giudice avente giurisdizione in materia, e cioè la Corte dei Conti. In tale giudizio, è stato stabilito che il titolo qui invocato dall'appellante non dispone in alcun punto che vada applicata l'aliquota dell'80%.
Tale statuizione non può quindi più essere messa in discussione, tantomeno da parte del giudice ordinario, come invece ha chiesto con il ricorso monitorio che ha dato origine Parte_1
al presente giudizio, con il quale appunto è stato chiesto di ingiungere al il pagamento delle differenze sulla pensione derivanti CP_1
dall'applicazione della percentuale dell'80% anziché di quella del
65,60%.
Se ciò è vero, la domanda proposta dal non può Parte_1
essere qualificata come diretta ad ottenere la condanna al pagamento di differenze già accertate come dovute. La domanda presuppone,
invece, l'accertamento del diritto all'applicazione della percentuale dell'80%, accertamento riservato alla giurisdizione esclusiva del giudice contabile.
Ne segue la correttezza e condivisibilità della pronuncia gravata, laddove ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale - 11 -
adito in favore della Corte dei Conti.
Né d'altronde, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, può ravvisarsi una contraddizione tra tale pronuncia e l'assunto secondo il quale il diritto azionato in via monitoria non sarebbe stato affermato con la sentenza della Corte dei Conti
1772/02/M, essendosi il primo giudice correttamente limitato a prendere atto della pronuncia definitiva intervenuta nel giudizio di ottemperanza, senza con ciò formulare valutazioni riservate al giudice contabile.
In definitiva, poiché il diritto azionato in via monitoria non risulta essere stato accertato dalla sentenza invocata dall'appellante e quindi la domanda del ha ad oggetto l'accertamento del Parte_1
diritto all'applicazione della percentuale dell'80%, va confermata la pronuncia di difetto di legittimazione del Tribunale ordinario in favore della Corte dei Conti, trattandosi di causa inerente la sussistenza e/o la quantificazione del diritto a pensione.
***
Con il quarto motivo di appello, ha infine Parte_1
censurato la sentenza per non avere compensato le spese di lite,
nonostante il contrasto giurisprudenziale inerente la linea di demarcazione tra giurisdizione ordinaria e contabile in materia pensionistica, e, in ogni caso, per averle liquidate in misura eccessiva rispetto al valore della causa, alla sua tipologia ed all'attività svolta.
Il motivo è infondato e dev'essere rigettato.
Sotto il primo profilo, non ricorrono i presupposti per la - 12 -
sollecitata compensazione delle spese di lite tra le parti in quanto non sussiste contrasto giurisprudenziale sul principio di diritto applicabile alla fattispecie, e cioè la sussistenza della giurisdizione della Corte dei
Conti, ai sensi degli artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934, in tema di accertamento del diritto e quantificazione delle pensioni dei pubblici dipendenti (il principio è stato affermato, tra le altre, da Cass., S.U.,
ord. n. 15848 del 2024, ord. n. 28020 del 2022, sent. n. 26252 del
2018, n. 7755 del 2017 e n. 11869 del 2016 e non risultano,
quantomeno nello stesso periodo, pronunce contrarie, né l'appellante ne ha citate).
Sotto un secondo profilo, la quantificazione delle spese di lite appare corretta in quanto di poco superiore ai compensi medi liquidabili nelle cause previdenziali di valore compreso tra euro
5.201,00 ed euro 26.000,00, e cioè euro 919,00 per la fase di studio,
euro 777,00 per la fase introduttiva ed euro 1.701,00 per la fase decisionale. La liquidazione di tale importo appare del tutto giustificata, sia perché la difesa del ha comportato la CP_1
ricostruzione delle numerosissime ed articolate pronunce già
intervenute tra le parti, sia perché il valore della causa (euro
11.800,41 oltre ad euro 2.293,04 per interessi) è sensibilmente superiore al limite minimo della forbice di valore di riferimento.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività
svolta. - 13 -
Il Collegio dà atto, ai fini del pagamento del contributo previsto dall'art. 1, co. 17, legge 228/12, che l'appello principale è
stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
1) rigetta l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di
Bergamo n. 766/2024;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute dal
, liquidate in euro 1.984,00 per compensi, oltre accessori di CP_1
legge.
Brescia, 20.2.2025.
Il Consigliere Est.
(dott.ssa Laura Corazza)
Il Presidente
(dott. Antonio Matano)