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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 09/10/2025, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 504/2023
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 504/2023, all'udienza del 9.10.2025, alle ore 13:23, dinnanzi al
Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, sono comparsi: per l'Avv. MARIA MELI in sostituzione dell'avv. FRANGIONI FILIPPO;
Parte_1 per , l'Avv. FILIPPO PAINI in sostituzione Controparte_1 dell'avv. NO KA.
La difesa di parte attrice precisa le conclusioni, insistendo per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti e non ammessi;
chiede l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle note conclusive.
Eccepisce la tardività del deposito delle note conclusive della parte convenuta e ne contesta integralmente il contenuto.
La difesa di parte convenuta rileva che le note conclusive sono state depositate entro il termine assegnato con riferimento all'udienza in origine fissata per il 24.10.2025.
La difesa attrice osserva come il deposito delle note era tardivo avuto comunque riguardo alla data del 2.10.2025.
L'avv. PAINI rileva come in riferimento alla data del 24.10.2025 il termine è stato rispettato;
l'udienza poi è stata anticipata e tale circostanza non comporta la decadenza. In ogni caso, si riporta alle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
I procuratori, rinunciando ad assistere alla lettura della sentenza, si allontanano dall'aula.
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale (sentenza in calce al verbale).
Il giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
N. R.G. 504/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, all'udienza del 09.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 504 del ruolo di contenzioso generale dell'anno 2023 pendente tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Castelfranco Parte_1 C.F._1 di Sotto (PI), via A. Vespucci n. 5, presso lo studio dell'avv. FRANGIONI FILIPPO che lo rappresenta e difende come da procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- attore contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti
NO KA e YA CH come da procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c. ed elettivamente domiciliata in Via Luigi Alamanni
n. 2 - 56017 San Giuliano Terme – Pisa, presso lo studio dell'avv. ANDREA POLI;
- convenuta
P.IVA ) Controparte_2 P.IVA_2
- convenuta contumace
Oggetto: “lesione personale”.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza, note conclusive, comparsa di costituzione e risposta e memoria ex art 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. (queste ultime della convenuta CP_1
.
[...]
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
e Controparte_1 Controparte_2
chiedendo all'intestato Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
[...] Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, accertare e dichiarare la fondatezza della domanda introdotta dal sig. e per l'effetto condannare in solido tra loro, la Parte_1 compagnia e la in qualità di Controparte_3 Controparte_2 proprietario del veicolo Toyota CHR Tg. GF 472 SD al pagamento, in favore del Sig. Parte_1
della somma complessiva di € 46.405,00 (quarantaseimilaquattrocentocinque/00), per le
[...] lesioni personali patite dallo stesso, o della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa,
a titolo di risarcimento per tutto quanto patito, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo, unitamente al pagamento delle spese, oltre compenso professionale del presente giudizio con IVA e
CAP come per legge nonché il compenso per la negoziazione assistista e gli onorari come da normativa vigente per l'attività stragiudiziale resa in favore del sig. . Parte_1
A sostegno delle domande svolte, l'attore ha allegato: - che in data 2.05.2022, alle ore 15.10 circa, si trovava a percorrere la S.G.C. FI-PI-LI in direzione Firenze a bordo dell'autovettura Toyota CHR Tg.
GF 472 SD di proprietà della condotta nell'occasione da (assicurata CP_2 CP_4 CP_1
n. polizza GRV-ITTPL-01- 2022); - che, all'altezza dell'uscita di San Miniato,
[...]
l'autovettura è stata violentemente tamponata dal veicolo Citroen C3 Tg. FG 912 TP di proprietà della e condotta da (assicurata n. polizza Controparte_5 CP_6 CP_7
G00100005303632090000015); - che il sinistro si è verificato per colpa esclusiva del conducente del veicolo Citroen C3, che non ha mantenuto la distanza di sicurezza dal mezzo che lo precedeva;
- che,
a causa del violento urto, il veicolo Toyota CHR Tg. GF 472 SD è stato sbalzato in avanti andando ad urtare un new jersey e si è cappottato;
- che, a seguito dell'urto e in attesa dei soccorsi, esso attore, rimasto intrappolato nel veicolo, si è sganciato la cintura di sicurezza e ha tentato, invano, di fuoriuscire dall'autovettura; - che sul luogo del sinistro è intervenuto il personale della polizia stradale, dei vigili del fuoco e del 118; - di essere stato trasportato presso il Pronto soccorso dell'Ospedale di Pontedera, ove gli è stato diagnosticato un “Politrauma: trauma cranico non commotivo con FLC cuoio capelluto. Frattura di L3. Ematoma retroperitoneale in corrispondenza della frattura somatica”; - di essere stato quindi ricoverato nel reparto di Medicina Setting 1 con prognosi di giorni 28; - di essere stato successivamente trasferito, in data 07.05.2022, presso la U.O. di NCH dell'Ospedale di Livorno, ove, in data 09.05.2022, è stato sottoposto ad intervento chirurgico;
- di essere stato dimesso dall'ospedale di Livorno il 13.05.2022 con diagnosi di “frattura rachidea lombare (L3) in paziente politraumatizzato” con prognosi di giorni 30; - di avere inviato in data
9.05.2022 la richiesta di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro alla compagnia c/o che ha delegato la gestione del sinistro alla Controparte_1 Controparte_1 [...]
- di essere clinicamente guarito in data 18.08.2022 con postumi da valutarsi Controparte_3 in sede medico legale;
- di essersi sottoposto a visita medico legale dal dott. che ha Persona_1 accertato un'inabilità temporanea assoluta di 40 giorni e un'invalidità temporanea parziale al 50% per 66 giorni, oltre postumi permanenti quantificati nella misura del 20%; - di avere subito, in conseguenza del sinistro, un danno biologico quantificabile in € 88.252,50; - di essere stato sottoposto a visita medico legale presso il dott. , medico fiduciario incaricato dalla Persona_2 CP_1
- che la compagnia assicurativa ha eccepito un concorso di colpa del danneggiato nella causazione
[...] del sinistro pari al 30% assumendo che quest'ultimo non indossasse in modo corretto i mezzi di protezione (cintura di sicurezza) al momento del sinistro;
- di aver ricevuto dalla compagnia assicurativa un assegno di importo pari ad € 43.053,00 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali;
- di aver accettato detto importo a titolo di acconto sulla maggior somma ancora dovuta;
- di avere subito un danno patrimoniale per spese mediche per complessivi € 866,00; - di aver esperito il tentativo di negoziazione assistita, con esito negativo.
In data 19.05.2023 si è ritualmente costituita Controparte_8
, quale compagnia assicuratrice del veicolo TG. GF472SD,
[...] Parte_2 che ha contestato la pretesa risarcitoria sia nell'an che nel quantum, deducendo: - la sussistenza di un concorso di colpa pari al 30% del nella causazione dell'evento dannoso, atteso che l'attore Pt_1 non avrebbe indossato le cinture di sicurezza al momento del sinistro;
- l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della personalizzazione del danno e per la risarcibilità del danno morale, stante il normale decorso clinico dell'attore in relazione alla lesione subita e la mancata dimostrazione di una sofferenza soggettiva ulteriore del medesimo rispetto a quella che, in media, percepisce la vittima di simili lesioni;
- l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della risarcibilità delle spese di assistenza stragiudiziale e di negoziazione sostenute dall'attore, trattandosi di attività priva di autonoma rilevanza rispetto a quella giudiziale e stante l'inutilità/superfluità della stessa ai fini di una più pronta definizione del contenzioso;
- la congruità e l'adeguatezza della somma pari ad euro
43.053,00 offerta all'attore in via stragiudiziale a titolo di risarcimento dei danni da esso subiti.
All'udienza del 08.06.2023 è stata dichiara la contumacia di Controparte_2
[...]
La causa è stata istruita per tabulas e tramite CTU medico legale sulla persona dell'attore (relazione finale depositata in data 02.04.2024).
Con ordinanza del 28.06.2024, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.; è stata successivamente rinviata all'udienza del 9.10.2025, stessi adempimenti.
***
1. La parte attrice ha adito l'intestato Tribunale per sentire condannare Controparte_2
e ,
[...] Controparte_8 rispettivamente proprietaria e compagnia assicuratrice del veicolo Toyota CHR Tg. GF 472 SD al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro stradale occorso in data 2.05.2022.
2. Nei fatti, è pacifico (art. 115 c.p.c.) che in data 2.05.2022 alle ore 15.10 circa, Parte_1 si trovava a percorrere la S.G.C. FI-PI-LI in direzione Firenze a bordo del veicolo Toyota
[...]
CHR Tg. GF 472 SD di proprietà della condotto nell'occasione da (assicurata CP_2 CP_4
n. polizza GRV-ITTPL-01- 2022), quando, giunto all'altezza dell'uscita di San Controparte_1
Miniato, il veicolo è stato violentemente tamponato dall'autovettura Citroen C3 Tg. FG 912 TP di proprietà della e condotta da (assicurata n. polizza Controparte_5 CP_6 CP_7
G00100005303632090000015), che, omettendo di mantenere la distanza di sicurezza dal mezzo che la precedeva in violazione dell'art. 149 del Codice della Strada, non è riuscita ad arrestare tempestivamente il veicolo e ad evitare la collisione.
A seguito dell'urto, il veicolo Toyota CHR Tg. GF 472 SD, dopo aver urtato un new jersey, si è ribaltato. L'attore, che si trovava quale terzo trasportato a bordo di detto veicolo, è rimasto intrappolato nell'abitacolo fino all'intervento dei soccorsi ed è stato poi condotto al Pronto soccorso dell'Ospedale di Pontedera.
Le circostanze di tempo e di luogo del sinistro non sono quindi oggetto di contestazione;
del pari incontestata è la dinamica dell'incidente.
E' invece controverso se, al momento del tamponamento, indossasse o meno i Parte_1 dispositivi di sicurezza (cintura di sicurezza).
Oggetto del contendere è quindi l'accertamento delle rispettive percentuali di responsabilità delle parti nella causazione dei danni subiti dall'attore in conseguenza del sinistro. In particolare, la compagnia assicuratrice convenuta, pur riconoscendo la responsabilità della conducente del veicolo Citroen C3 nella causazione dell'incidente, ha assunto che le lesioni riportate dal non fossero integralmente riconducibili alla Pt_1 condotta colposa di questa, deducendo che parte del danno lamentato dal sarebbe invece Pt_1 imputabile alla condotta colposa di quest'ultimo, con conseguente riduzione del risarcimento ai sensi dell'art
1227 c.c.
3. Il thema decidenum verte, quindi: a) dell'accertamento del dedotto concorso di colpa dell'attore nella causazione delle lesioni dallo stesso riportate in conseguenza del sinistro, al fine di determinare la misura della responsabilità ascrivibile alla conducente del veicolo antagonista nella determinazione dell'evento dannoso e, conseguentemente, l'ammontare del danno risarcibile;
b) dell'esatto accertamento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore in conseguenza del sinistro per cui è causa e, quindi, della determinazione del quantum debeatur. Va precisato, sul piano processuale, che le domande e le eccezioni della difesa convenuta sono cristallizzate nella comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta e nella prima memoria ex art 183, sesto comma, c.p.c., a prescindere dalla eccepita tardività del deposito delle note conclusive, a ben vedere meramente riproduttive delle conclusioni in precedenza rassegnate.
4. Le domande attoree sono fondate e, pertanto, devono essere accolte.
5. Dall'istruttoria espletata e dalle risultanze probatorie acquisite agli atti non è emersa la prova di un concorso di colpa dell'attore nella causazione delle lesioni conseguenti al sinistro per cui è causa.
Invero, non risulta che sia stato elevato un verbale di contravvenzione a carico del , né è Pt_1 stato accertato che al momento del sinistro egli non indossasse la cintura di sicurezza. Nessun rilievo in senso contrario assume la circostanza che al momento dell'intervento della Polizia Stradale sul luogo del sinistro l'attore non indossasse il citato dispositivo di sicurezza, potendosi ritenere verosimile, come dedotto dalla difesa attrice, che egli se ne fosse liberato nel tentativo di uscire dal mezzo.
Al contrario, si legge nella CTU che “per quanto attiene le fratture della colonna lombare, quest'ultime possono verificarsi sia in caso di utilizzo di cintura che in assenza del suo uso. [..] Sulla base di tali evidenze, tenuto conto, altresì, dell'assenza di ulteriori lesioni sul periziando, nonché della dinamica dell'incidente (impatto a tergo con collisione contro barriera e successivo ribaltamento dell'autovettura), si ritiene, da un punto di vista medico legale, probabile che il sig.
[...] utilizzasse le cinture di sicurezza al momento dell'impatto” (pag. 5 della CTU). Pt_1
Pertanto, deve concludersi che la responsabilità nella causazione del sinistro e delle conseguenti lesioni subite dall'attore è totalmente imputabile alla conducente del veicolo antagonista e nessun concorso di colpa può essere riconosciuto all'attore, di talché non sussistono ragioni per una riduzione del risarcimento dovuta dalle parti convenute.
6. Tanto chiarito in ordine all'an debetaur, si esaminano le singole voci di danno lamentante dall'attore.
6.1. Con riguardo al danno non patrimoniale, si richiamano le risultanze della CTU a firma del dott.
Persona_3
Il CTU, nel proprio elaborato, i cui risultati si condividono per la coerenza e completezza del metodo d'indagine, ha rilevato una “limitazione algo-disfunzionale del rachide lombare in esiti di intervento di artrodesi posteriore con placche e viti transpeduncolari del tratto di colonna lombare L2-L3-L4 per frattura somatica amielica della terza vertebra lombare con interessamento dell'istmo di dx”. Il consulente ha inoltre accertato la riconducibilità di dette lesioni al sinistro oggetto di causa, affermando che “Tale lesione […] è causalmente riconducibile, secondo la regula iuris civilistica della preponderanza dell'evidenza, al sinistro in cui venne coinvolto il sig. in data Pt_1
2/5/2022, dal momento che risultano soddisfatti i criteri medico-legali (topografico, cronologico, di efficienza lesiva, della continuità fenomenica, di esclusione di altre cause) per l'accertamento del nesso di causa” (pag. 3 della CTU), talché non residuano dubbi in ordine alla rilevanza eziologica della condotta del conducente del veicolo antagonista e del successivo danno evento.
In relazione al danno riportato dal , verificata l'attuale condizione medica di Pt_1 quest'ultimo, il CTU ha individuato un danno biologico permanente valutabile in misura del 19 % e ha quantificato l'invalidità temporanea in complessivi 105 giorni, di cui 40 giorni di ITP al 100%, 20 giorni di ITP al 75%, 20 giorni di ITP al 50% ed i rimanenti 25 giorni al 25% (pag. 4). Utilizzando le
Tabelle di Milano per le lesioni macro-permanenti vigenti all'epoca della liquidazione (2025), tenuto conto dell'età dell'attore al momento del sinistro (61 anni), dei punti riconosciuti (19%) e del periodo di inabilità temporanea individuato, si ottiene un danno pari a € 74.455,75.
La percentuale di devalutazione utilizzando gli indici ISTAT del c.d. costo della vita determina che il danno, al mese di maggio 2022, sia pari a € 67.625,57 (devalutazione monetaria). Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate
(c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio) che va fissata al giorno
31.08.2025, tenuto conto del bimestre di riferimento. La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto
Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverosia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alle tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.). Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza per ciascuna indicata. Nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce che correntemente viene definita come "interessi compensativi" (altri li definiscono "moratori", ma ai fini della presente valutazione le differenze terminologiche sono indifferenti). Tali interessi sono calcolati dalla data del momento generativo della obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione.
Gli interessi vanno liquidati al tasso nella misura legale che, in base alla normativa vigente, viene variato in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato, sia un parametro di riferimento adeguato per determinare il danno da ritardo della prestazione risarcitoria. Tali interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni Unite del 17.2.1995, n. 1712). La cadenza della rivalutazione comporta il calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. civ., 20.6.1990, n. 6209, soluzione accolta, in genere, con riferimento alle esigenze di semplificazione dei calcoli). In tal caso il calcolo della rivalutazione viene fatto anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo. L'ammontare del danno, come poc'anzi devalutato, all'esito dell'applicazione di interessi e rivalutazione, decorrenti dalla data del sinistro e sino alla data odierna, ammonta a € 81.539,80
Pertanto, è titolare di un diritto al risarcimento del danno non patrimoniale Parte_1 pari alla somma di € 81.539,80 dalla quale occorre detrarre la somma di euro 43.053,00 già corrisposta dalla compagnia assicurativa all'attore, residuando, quindi, la somma di € Controparte_1
38.486,80.
6.2. Per quanto riguarda il danno patrimoniale pari alle spese mediche asseritamente sostenute dalla parte attrice, considerata la documentazione versata in atti (all. 12 all'atto di citazione) e la valutazione del CTU in ordine alla congruità ed afferenza delle medesime al sinistro, esso deve essere risarcito nella misura di € 194,00; non può essere risarcita la somma di euro 580,00 domandata a tutolo di risarcimento delle spese per la relazione medico legale di parte a firma del dott. Persona_1 data l'irrilevanza probatoria del progetto di notula versato in atti ai fini della dimostrazione dell'effettivo esborso di detta somma.
7. Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, la domanda attorea è accolta limitatamente al danno non patrimoniale sub specie di danno biologico per complessivi euro € 38.486,8; il danno patrimoniale pari alle spese mediche sostenute è liquidato limitatamente all'importo di € 194,00.
Non vi è prova della personalizzazione del danno, rientrando le conseguenze dannose tra quelle che secondo l'id quod plerumque accidit conseguono a sinistri del tipo di quello verificatosi.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza delle parti convenute (art. 91 c.p.c.), in solido tra loro, le quali con la propria condotta extraprocessuale hanno dato causa alla lite.
Dette spese sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite in base al decisum (scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00), dei parametri medi di riferimento e dell'attività processuale in concreto espletata.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico delle parti convenute soccombenti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: ACCERTA l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro e delle CP_6 conseguenti lesioni subite dall'attore, sinistro occorso in data 02.05.2022 alle ore 15.10 circa sulla
S.G.C. FI-PI-LI in direzione Firenze all'altezza dell'uscita di San Miniato;
ACCOGLIE le domande svolte da nei confronti di Parte_1 [...]
e Controparte_1 Controparte_2 per l'effetto ON le parti convenute, in solido fra loro, al risarcimento in favore di della somma di € 38.486,80 a titolo di danno non patrimoniale e di € 194,00 Parte_1
a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo;
ON e Controparte_1 [...] in solido tra loro, a rifondere a le spese di lite, che Controparte_2 Parte_1 si liquidano in € 7.616,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
PONE definitivamente i costi della CTU medico-legale, liquidati con separato decreto, a carico delle parti convenute in solido fra loro.
Pisa, all'udienza del 9.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Migliorino
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 504/2023, all'udienza del 9.10.2025, alle ore 13:23, dinnanzi al
Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, sono comparsi: per l'Avv. MARIA MELI in sostituzione dell'avv. FRANGIONI FILIPPO;
Parte_1 per , l'Avv. FILIPPO PAINI in sostituzione Controparte_1 dell'avv. NO KA.
La difesa di parte attrice precisa le conclusioni, insistendo per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti e non ammessi;
chiede l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle note conclusive.
Eccepisce la tardività del deposito delle note conclusive della parte convenuta e ne contesta integralmente il contenuto.
La difesa di parte convenuta rileva che le note conclusive sono state depositate entro il termine assegnato con riferimento all'udienza in origine fissata per il 24.10.2025.
La difesa attrice osserva come il deposito delle note era tardivo avuto comunque riguardo alla data del 2.10.2025.
L'avv. PAINI rileva come in riferimento alla data del 24.10.2025 il termine è stato rispettato;
l'udienza poi è stata anticipata e tale circostanza non comporta la decadenza. In ogni caso, si riporta alle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
I procuratori, rinunciando ad assistere alla lettura della sentenza, si allontanano dall'aula.
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale (sentenza in calce al verbale).
Il giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
N. R.G. 504/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, all'udienza del 09.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 504 del ruolo di contenzioso generale dell'anno 2023 pendente tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Castelfranco Parte_1 C.F._1 di Sotto (PI), via A. Vespucci n. 5, presso lo studio dell'avv. FRANGIONI FILIPPO che lo rappresenta e difende come da procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- attore contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti
NO KA e YA CH come da procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c. ed elettivamente domiciliata in Via Luigi Alamanni
n. 2 - 56017 San Giuliano Terme – Pisa, presso lo studio dell'avv. ANDREA POLI;
- convenuta
P.IVA ) Controparte_2 P.IVA_2
- convenuta contumace
Oggetto: “lesione personale”.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza, note conclusive, comparsa di costituzione e risposta e memoria ex art 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. (queste ultime della convenuta CP_1
.
[...]
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
e Controparte_1 Controparte_2
chiedendo all'intestato Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
[...] Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, accertare e dichiarare la fondatezza della domanda introdotta dal sig. e per l'effetto condannare in solido tra loro, la Parte_1 compagnia e la in qualità di Controparte_3 Controparte_2 proprietario del veicolo Toyota CHR Tg. GF 472 SD al pagamento, in favore del Sig. Parte_1
della somma complessiva di € 46.405,00 (quarantaseimilaquattrocentocinque/00), per le
[...] lesioni personali patite dallo stesso, o della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa,
a titolo di risarcimento per tutto quanto patito, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo, unitamente al pagamento delle spese, oltre compenso professionale del presente giudizio con IVA e
CAP come per legge nonché il compenso per la negoziazione assistista e gli onorari come da normativa vigente per l'attività stragiudiziale resa in favore del sig. . Parte_1
A sostegno delle domande svolte, l'attore ha allegato: - che in data 2.05.2022, alle ore 15.10 circa, si trovava a percorrere la S.G.C. FI-PI-LI in direzione Firenze a bordo dell'autovettura Toyota CHR Tg.
GF 472 SD di proprietà della condotta nell'occasione da (assicurata CP_2 CP_4 CP_1
n. polizza GRV-ITTPL-01- 2022); - che, all'altezza dell'uscita di San Miniato,
[...]
l'autovettura è stata violentemente tamponata dal veicolo Citroen C3 Tg. FG 912 TP di proprietà della e condotta da (assicurata n. polizza Controparte_5 CP_6 CP_7
G00100005303632090000015); - che il sinistro si è verificato per colpa esclusiva del conducente del veicolo Citroen C3, che non ha mantenuto la distanza di sicurezza dal mezzo che lo precedeva;
- che,
a causa del violento urto, il veicolo Toyota CHR Tg. GF 472 SD è stato sbalzato in avanti andando ad urtare un new jersey e si è cappottato;
- che, a seguito dell'urto e in attesa dei soccorsi, esso attore, rimasto intrappolato nel veicolo, si è sganciato la cintura di sicurezza e ha tentato, invano, di fuoriuscire dall'autovettura; - che sul luogo del sinistro è intervenuto il personale della polizia stradale, dei vigili del fuoco e del 118; - di essere stato trasportato presso il Pronto soccorso dell'Ospedale di Pontedera, ove gli è stato diagnosticato un “Politrauma: trauma cranico non commotivo con FLC cuoio capelluto. Frattura di L3. Ematoma retroperitoneale in corrispondenza della frattura somatica”; - di essere stato quindi ricoverato nel reparto di Medicina Setting 1 con prognosi di giorni 28; - di essere stato successivamente trasferito, in data 07.05.2022, presso la U.O. di NCH dell'Ospedale di Livorno, ove, in data 09.05.2022, è stato sottoposto ad intervento chirurgico;
- di essere stato dimesso dall'ospedale di Livorno il 13.05.2022 con diagnosi di “frattura rachidea lombare (L3) in paziente politraumatizzato” con prognosi di giorni 30; - di avere inviato in data
9.05.2022 la richiesta di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro alla compagnia c/o che ha delegato la gestione del sinistro alla Controparte_1 Controparte_1 [...]
- di essere clinicamente guarito in data 18.08.2022 con postumi da valutarsi Controparte_3 in sede medico legale;
- di essersi sottoposto a visita medico legale dal dott. che ha Persona_1 accertato un'inabilità temporanea assoluta di 40 giorni e un'invalidità temporanea parziale al 50% per 66 giorni, oltre postumi permanenti quantificati nella misura del 20%; - di avere subito, in conseguenza del sinistro, un danno biologico quantificabile in € 88.252,50; - di essere stato sottoposto a visita medico legale presso il dott. , medico fiduciario incaricato dalla Persona_2 CP_1
- che la compagnia assicurativa ha eccepito un concorso di colpa del danneggiato nella causazione
[...] del sinistro pari al 30% assumendo che quest'ultimo non indossasse in modo corretto i mezzi di protezione (cintura di sicurezza) al momento del sinistro;
- di aver ricevuto dalla compagnia assicurativa un assegno di importo pari ad € 43.053,00 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali;
- di aver accettato detto importo a titolo di acconto sulla maggior somma ancora dovuta;
- di avere subito un danno patrimoniale per spese mediche per complessivi € 866,00; - di aver esperito il tentativo di negoziazione assistita, con esito negativo.
In data 19.05.2023 si è ritualmente costituita Controparte_8
, quale compagnia assicuratrice del veicolo TG. GF472SD,
[...] Parte_2 che ha contestato la pretesa risarcitoria sia nell'an che nel quantum, deducendo: - la sussistenza di un concorso di colpa pari al 30% del nella causazione dell'evento dannoso, atteso che l'attore Pt_1 non avrebbe indossato le cinture di sicurezza al momento del sinistro;
- l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della personalizzazione del danno e per la risarcibilità del danno morale, stante il normale decorso clinico dell'attore in relazione alla lesione subita e la mancata dimostrazione di una sofferenza soggettiva ulteriore del medesimo rispetto a quella che, in media, percepisce la vittima di simili lesioni;
- l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della risarcibilità delle spese di assistenza stragiudiziale e di negoziazione sostenute dall'attore, trattandosi di attività priva di autonoma rilevanza rispetto a quella giudiziale e stante l'inutilità/superfluità della stessa ai fini di una più pronta definizione del contenzioso;
- la congruità e l'adeguatezza della somma pari ad euro
43.053,00 offerta all'attore in via stragiudiziale a titolo di risarcimento dei danni da esso subiti.
All'udienza del 08.06.2023 è stata dichiara la contumacia di Controparte_2
[...]
La causa è stata istruita per tabulas e tramite CTU medico legale sulla persona dell'attore (relazione finale depositata in data 02.04.2024).
Con ordinanza del 28.06.2024, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.; è stata successivamente rinviata all'udienza del 9.10.2025, stessi adempimenti.
***
1. La parte attrice ha adito l'intestato Tribunale per sentire condannare Controparte_2
e ,
[...] Controparte_8 rispettivamente proprietaria e compagnia assicuratrice del veicolo Toyota CHR Tg. GF 472 SD al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro stradale occorso in data 2.05.2022.
2. Nei fatti, è pacifico (art. 115 c.p.c.) che in data 2.05.2022 alle ore 15.10 circa, Parte_1 si trovava a percorrere la S.G.C. FI-PI-LI in direzione Firenze a bordo del veicolo Toyota
[...]
CHR Tg. GF 472 SD di proprietà della condotto nell'occasione da (assicurata CP_2 CP_4
n. polizza GRV-ITTPL-01- 2022), quando, giunto all'altezza dell'uscita di San Controparte_1
Miniato, il veicolo è stato violentemente tamponato dall'autovettura Citroen C3 Tg. FG 912 TP di proprietà della e condotta da (assicurata n. polizza Controparte_5 CP_6 CP_7
G00100005303632090000015), che, omettendo di mantenere la distanza di sicurezza dal mezzo che la precedeva in violazione dell'art. 149 del Codice della Strada, non è riuscita ad arrestare tempestivamente il veicolo e ad evitare la collisione.
A seguito dell'urto, il veicolo Toyota CHR Tg. GF 472 SD, dopo aver urtato un new jersey, si è ribaltato. L'attore, che si trovava quale terzo trasportato a bordo di detto veicolo, è rimasto intrappolato nell'abitacolo fino all'intervento dei soccorsi ed è stato poi condotto al Pronto soccorso dell'Ospedale di Pontedera.
Le circostanze di tempo e di luogo del sinistro non sono quindi oggetto di contestazione;
del pari incontestata è la dinamica dell'incidente.
E' invece controverso se, al momento del tamponamento, indossasse o meno i Parte_1 dispositivi di sicurezza (cintura di sicurezza).
Oggetto del contendere è quindi l'accertamento delle rispettive percentuali di responsabilità delle parti nella causazione dei danni subiti dall'attore in conseguenza del sinistro. In particolare, la compagnia assicuratrice convenuta, pur riconoscendo la responsabilità della conducente del veicolo Citroen C3 nella causazione dell'incidente, ha assunto che le lesioni riportate dal non fossero integralmente riconducibili alla Pt_1 condotta colposa di questa, deducendo che parte del danno lamentato dal sarebbe invece Pt_1 imputabile alla condotta colposa di quest'ultimo, con conseguente riduzione del risarcimento ai sensi dell'art
1227 c.c.
3. Il thema decidenum verte, quindi: a) dell'accertamento del dedotto concorso di colpa dell'attore nella causazione delle lesioni dallo stesso riportate in conseguenza del sinistro, al fine di determinare la misura della responsabilità ascrivibile alla conducente del veicolo antagonista nella determinazione dell'evento dannoso e, conseguentemente, l'ammontare del danno risarcibile;
b) dell'esatto accertamento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore in conseguenza del sinistro per cui è causa e, quindi, della determinazione del quantum debeatur. Va precisato, sul piano processuale, che le domande e le eccezioni della difesa convenuta sono cristallizzate nella comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta e nella prima memoria ex art 183, sesto comma, c.p.c., a prescindere dalla eccepita tardività del deposito delle note conclusive, a ben vedere meramente riproduttive delle conclusioni in precedenza rassegnate.
4. Le domande attoree sono fondate e, pertanto, devono essere accolte.
5. Dall'istruttoria espletata e dalle risultanze probatorie acquisite agli atti non è emersa la prova di un concorso di colpa dell'attore nella causazione delle lesioni conseguenti al sinistro per cui è causa.
Invero, non risulta che sia stato elevato un verbale di contravvenzione a carico del , né è Pt_1 stato accertato che al momento del sinistro egli non indossasse la cintura di sicurezza. Nessun rilievo in senso contrario assume la circostanza che al momento dell'intervento della Polizia Stradale sul luogo del sinistro l'attore non indossasse il citato dispositivo di sicurezza, potendosi ritenere verosimile, come dedotto dalla difesa attrice, che egli se ne fosse liberato nel tentativo di uscire dal mezzo.
Al contrario, si legge nella CTU che “per quanto attiene le fratture della colonna lombare, quest'ultime possono verificarsi sia in caso di utilizzo di cintura che in assenza del suo uso. [..] Sulla base di tali evidenze, tenuto conto, altresì, dell'assenza di ulteriori lesioni sul periziando, nonché della dinamica dell'incidente (impatto a tergo con collisione contro barriera e successivo ribaltamento dell'autovettura), si ritiene, da un punto di vista medico legale, probabile che il sig.
[...] utilizzasse le cinture di sicurezza al momento dell'impatto” (pag. 5 della CTU). Pt_1
Pertanto, deve concludersi che la responsabilità nella causazione del sinistro e delle conseguenti lesioni subite dall'attore è totalmente imputabile alla conducente del veicolo antagonista e nessun concorso di colpa può essere riconosciuto all'attore, di talché non sussistono ragioni per una riduzione del risarcimento dovuta dalle parti convenute.
6. Tanto chiarito in ordine all'an debetaur, si esaminano le singole voci di danno lamentante dall'attore.
6.1. Con riguardo al danno non patrimoniale, si richiamano le risultanze della CTU a firma del dott.
Persona_3
Il CTU, nel proprio elaborato, i cui risultati si condividono per la coerenza e completezza del metodo d'indagine, ha rilevato una “limitazione algo-disfunzionale del rachide lombare in esiti di intervento di artrodesi posteriore con placche e viti transpeduncolari del tratto di colonna lombare L2-L3-L4 per frattura somatica amielica della terza vertebra lombare con interessamento dell'istmo di dx”. Il consulente ha inoltre accertato la riconducibilità di dette lesioni al sinistro oggetto di causa, affermando che “Tale lesione […] è causalmente riconducibile, secondo la regula iuris civilistica della preponderanza dell'evidenza, al sinistro in cui venne coinvolto il sig. in data Pt_1
2/5/2022, dal momento che risultano soddisfatti i criteri medico-legali (topografico, cronologico, di efficienza lesiva, della continuità fenomenica, di esclusione di altre cause) per l'accertamento del nesso di causa” (pag. 3 della CTU), talché non residuano dubbi in ordine alla rilevanza eziologica della condotta del conducente del veicolo antagonista e del successivo danno evento.
In relazione al danno riportato dal , verificata l'attuale condizione medica di Pt_1 quest'ultimo, il CTU ha individuato un danno biologico permanente valutabile in misura del 19 % e ha quantificato l'invalidità temporanea in complessivi 105 giorni, di cui 40 giorni di ITP al 100%, 20 giorni di ITP al 75%, 20 giorni di ITP al 50% ed i rimanenti 25 giorni al 25% (pag. 4). Utilizzando le
Tabelle di Milano per le lesioni macro-permanenti vigenti all'epoca della liquidazione (2025), tenuto conto dell'età dell'attore al momento del sinistro (61 anni), dei punti riconosciuti (19%) e del periodo di inabilità temporanea individuato, si ottiene un danno pari a € 74.455,75.
La percentuale di devalutazione utilizzando gli indici ISTAT del c.d. costo della vita determina che il danno, al mese di maggio 2022, sia pari a € 67.625,57 (devalutazione monetaria). Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate
(c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio) che va fissata al giorno
31.08.2025, tenuto conto del bimestre di riferimento. La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto
Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverosia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alle tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.). Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza per ciascuna indicata. Nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce che correntemente viene definita come "interessi compensativi" (altri li definiscono "moratori", ma ai fini della presente valutazione le differenze terminologiche sono indifferenti). Tali interessi sono calcolati dalla data del momento generativo della obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione.
Gli interessi vanno liquidati al tasso nella misura legale che, in base alla normativa vigente, viene variato in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato, sia un parametro di riferimento adeguato per determinare il danno da ritardo della prestazione risarcitoria. Tali interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni Unite del 17.2.1995, n. 1712). La cadenza della rivalutazione comporta il calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. civ., 20.6.1990, n. 6209, soluzione accolta, in genere, con riferimento alle esigenze di semplificazione dei calcoli). In tal caso il calcolo della rivalutazione viene fatto anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo. L'ammontare del danno, come poc'anzi devalutato, all'esito dell'applicazione di interessi e rivalutazione, decorrenti dalla data del sinistro e sino alla data odierna, ammonta a € 81.539,80
Pertanto, è titolare di un diritto al risarcimento del danno non patrimoniale Parte_1 pari alla somma di € 81.539,80 dalla quale occorre detrarre la somma di euro 43.053,00 già corrisposta dalla compagnia assicurativa all'attore, residuando, quindi, la somma di € Controparte_1
38.486,80.
6.2. Per quanto riguarda il danno patrimoniale pari alle spese mediche asseritamente sostenute dalla parte attrice, considerata la documentazione versata in atti (all. 12 all'atto di citazione) e la valutazione del CTU in ordine alla congruità ed afferenza delle medesime al sinistro, esso deve essere risarcito nella misura di € 194,00; non può essere risarcita la somma di euro 580,00 domandata a tutolo di risarcimento delle spese per la relazione medico legale di parte a firma del dott. Persona_1 data l'irrilevanza probatoria del progetto di notula versato in atti ai fini della dimostrazione dell'effettivo esborso di detta somma.
7. Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, la domanda attorea è accolta limitatamente al danno non patrimoniale sub specie di danno biologico per complessivi euro € 38.486,8; il danno patrimoniale pari alle spese mediche sostenute è liquidato limitatamente all'importo di € 194,00.
Non vi è prova della personalizzazione del danno, rientrando le conseguenze dannose tra quelle che secondo l'id quod plerumque accidit conseguono a sinistri del tipo di quello verificatosi.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza delle parti convenute (art. 91 c.p.c.), in solido tra loro, le quali con la propria condotta extraprocessuale hanno dato causa alla lite.
Dette spese sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite in base al decisum (scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00), dei parametri medi di riferimento e dell'attività processuale in concreto espletata.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico delle parti convenute soccombenti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: ACCERTA l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro e delle CP_6 conseguenti lesioni subite dall'attore, sinistro occorso in data 02.05.2022 alle ore 15.10 circa sulla
S.G.C. FI-PI-LI in direzione Firenze all'altezza dell'uscita di San Miniato;
ACCOGLIE le domande svolte da nei confronti di Parte_1 [...]
e Controparte_1 Controparte_2 per l'effetto ON le parti convenute, in solido fra loro, al risarcimento in favore di della somma di € 38.486,80 a titolo di danno non patrimoniale e di € 194,00 Parte_1
a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo;
ON e Controparte_1 [...] in solido tra loro, a rifondere a le spese di lite, che Controparte_2 Parte_1 si liquidano in € 7.616,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
PONE definitivamente i costi della CTU medico-legale, liquidati con separato decreto, a carico delle parti convenute in solido fra loro.
Pisa, all'udienza del 9.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Migliorino