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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 27/09/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 199/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale Civile di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Dott. Francesco Tallarico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°199/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 22.07.2024, senza termini ex art. 190 cpc, vertente
TRA
(C.F. ), da , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
Giuseppe Antonio SALADINO, presso il cui studio in Catanzaro alla Via G. Colosimo n°6, ha eletto domicilio, in virtù di mandato in atti,
Istante-Opponente
E
(C.F. ), da Lamezia Terme (CZ), rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi CP_1 CodiceFiscale_2
COMBARIATI del Foro di Catanzaro, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Fulvio Amendola con studio in alla Via Po n°25, in virtù di procura in atti del giudizio, Resistente- Parte_2
Opposta
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione di sfratto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI
Breve e sintetica esposizione dei fatti e dei motivi di diritto della decisione.
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n°69/2009.
*******
pagina 1 di 3 L'odierno ricorrente con il ricorso depositato il 07.02.2018 in opposizione all'azione di sfratto avanzata dalla
Sig.ra , in sintesi lamentava la nullità e l'illegittimità dell'atto per cui è causa, per i seguenti CP_1 improcedibilità dell'azione di sfratto per mancanza di titoli.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, la parte convenuta contestava le avverse eccezioni affermando la legittimità dell'azione esecutiva svolta.
Trattenuta in decisione la causa veniva rimessa sul ruolo per chiarimenti, e trattenuta nuovamente in decisione, a chiarimenti ricevuto, all'udienza del 22.07.2024, senza termini 190 cpc, essendo state già depositate le conclusionali.
*******
Questo Giudice, attese, le conclusioni delle parti, esaminati gli atti di causa in relazione ai rilievi avanzati dalle parti nei rispetti scritti difensivi, considerato che il giudizio veniva assegnato alla Sezione Civile di questo
Tribunale, Sezione Contenzioso, anziché al Giudice dell'Esecuzione, e nessuna delle parti lo ha rilevato ed evidenziato alla prima udienza utile, rileva preliminarmente e d'ufficio l'improcedibilità non di inammissibilità dell'opposizione per non esser stata proposta, l'opposizione all'esecuzione di sfratto, dinanzi al Giudice dell'Esecuzione e successivamente a quello di merito, dove invece risulta esser stato iscritto ed introdotto direttamente, per cui non può procedere all'esame delle questioni e circostanze sollevate dalle parti..
In realtà questo Giudicante è Giudice della cognizione, cioè della fase di merito, infatti il giudizio di opposizione all'esecuzione, ove questa sia stata già iniziata, come nel caso in esame, ha natura necessariamente bifasica, con la conseguenza che questa va introdotta e proposta dinanzi al Giudice dell'Esecuzione e solo successivamente ed eventualmente al Giudice del Merito o della Cognizione piena, con la conseguenza che tale nullità può esser sanato solo ove l'opposizione raggiunga il suo scopo, cioè l'atto sia sottoposto, comunque, al vaglio del G.E., ciò può avvenire nel caso in cui alla prima udienza venga richiesto di trasmettere gli atti del giudizio instaurato dinanzi al G.E.
Nel caso in esame, la precitata circostanza non si è verificata ed il giudizio è stato introdotto e proseguito dinanzi al Giudice della Cognizione, senza la preliminare e necessaria fase dinanzi al G.E., al quale non si fa riferimento alcuno.
La S.C. con sentenza n°25170/2018 ha statuito che “… La preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma
2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina
l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena. …”, ed pagina 2 di 3 ancora “… L'atto introduttivo dell'opposizione esecutiva successiva all'inizio dell'esecuzione (ex artt. 615, comma
2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c..) che eventualmente si discosti dal modello legale (il quale richiede un ricorso direttamente rivolto al giudice dell'esecuzione, da depositarsi quindi nel fascicolo dell'esecuzione già pendente e non da iscriversi nel ruolo contenzioso civile) è nullo, ma la nullità resta sanata, per raggiungimento dello scopo, se l'atto sia depositato nel fascicolo dell'esecuzione e/o comunque pervenga nella sfera di conoscibilità del giudice dell'esecuzione, anche su disposizione di un giudice diverso, che ne rilevi la suddetta nullità, o su richiesta della parte opponente;
in tal caso, la sanatoria opera con effetto dalla data in cui sia emesso il provvedimento che dispone l'inserimento dell'atto nel fascicolo dell'esecuzione ovvero dalla data, se anteriore, della richiesta dell'opponente; laddove il mancato tempestivo inserimento nel fascicolo dell'esecuzione non sia imputabile alla parte opponente ma ad un errore della cancelleria, gli effetti della proposizione della domanda resteranno quelli del deposito dell'atto presso l'ufficio giudiziario, tenuto conto che la cancelleria è tenuta ad inserire nel fascicolo dell'esecuzione tutti gli atti che siano oggettivamente interpretabili come diretti al giudice dell'esecuzione, indipendentemente dalla loro forma o dalla loro iscrizione a ruolo. …” .
La conseguenza di quanto sopra è che l'opposizione, pur se da una sommaria valutazione fosse fondata, va dichiarata improcedibile, per le ragioni su evidenziate, riguardo alle spese di lite le spese, ritiene questo
Giudicante che vi siano giustificati motivi per esser compensate, atteso che l'incardinamento dinanzi a questo
Giudice, anziché al Giudice dell'Esecuzione era sottoposto al vaglio di altri soggetti, come evidenziato dalla S.C. precitata, al di là della forma o dalla loro iscrizione a ruolo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
a) dichiara l'improcedibilità della proposta opposizione, per le ragioni di cui in parte motiva;
b) compensa le spese di lite tra le parti
Così deciso in Lamezia Terme il 27.09.2024
IL GIUDICE
Francesco Tallarico
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale Civile di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Dott. Francesco Tallarico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°199/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 22.07.2024, senza termini ex art. 190 cpc, vertente
TRA
(C.F. ), da , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
Giuseppe Antonio SALADINO, presso il cui studio in Catanzaro alla Via G. Colosimo n°6, ha eletto domicilio, in virtù di mandato in atti,
Istante-Opponente
E
(C.F. ), da Lamezia Terme (CZ), rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi CP_1 CodiceFiscale_2
COMBARIATI del Foro di Catanzaro, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Fulvio Amendola con studio in alla Via Po n°25, in virtù di procura in atti del giudizio, Resistente- Parte_2
Opposta
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione di sfratto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI
Breve e sintetica esposizione dei fatti e dei motivi di diritto della decisione.
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n°69/2009.
*******
pagina 1 di 3 L'odierno ricorrente con il ricorso depositato il 07.02.2018 in opposizione all'azione di sfratto avanzata dalla
Sig.ra , in sintesi lamentava la nullità e l'illegittimità dell'atto per cui è causa, per i seguenti CP_1 improcedibilità dell'azione di sfratto per mancanza di titoli.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, la parte convenuta contestava le avverse eccezioni affermando la legittimità dell'azione esecutiva svolta.
Trattenuta in decisione la causa veniva rimessa sul ruolo per chiarimenti, e trattenuta nuovamente in decisione, a chiarimenti ricevuto, all'udienza del 22.07.2024, senza termini 190 cpc, essendo state già depositate le conclusionali.
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Questo Giudice, attese, le conclusioni delle parti, esaminati gli atti di causa in relazione ai rilievi avanzati dalle parti nei rispetti scritti difensivi, considerato che il giudizio veniva assegnato alla Sezione Civile di questo
Tribunale, Sezione Contenzioso, anziché al Giudice dell'Esecuzione, e nessuna delle parti lo ha rilevato ed evidenziato alla prima udienza utile, rileva preliminarmente e d'ufficio l'improcedibilità non di inammissibilità dell'opposizione per non esser stata proposta, l'opposizione all'esecuzione di sfratto, dinanzi al Giudice dell'Esecuzione e successivamente a quello di merito, dove invece risulta esser stato iscritto ed introdotto direttamente, per cui non può procedere all'esame delle questioni e circostanze sollevate dalle parti..
In realtà questo Giudicante è Giudice della cognizione, cioè della fase di merito, infatti il giudizio di opposizione all'esecuzione, ove questa sia stata già iniziata, come nel caso in esame, ha natura necessariamente bifasica, con la conseguenza che questa va introdotta e proposta dinanzi al Giudice dell'Esecuzione e solo successivamente ed eventualmente al Giudice del Merito o della Cognizione piena, con la conseguenza che tale nullità può esser sanato solo ove l'opposizione raggiunga il suo scopo, cioè l'atto sia sottoposto, comunque, al vaglio del G.E., ciò può avvenire nel caso in cui alla prima udienza venga richiesto di trasmettere gli atti del giudizio instaurato dinanzi al G.E.
Nel caso in esame, la precitata circostanza non si è verificata ed il giudizio è stato introdotto e proseguito dinanzi al Giudice della Cognizione, senza la preliminare e necessaria fase dinanzi al G.E., al quale non si fa riferimento alcuno.
La S.C. con sentenza n°25170/2018 ha statuito che “… La preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma
2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina
l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena. …”, ed pagina 2 di 3 ancora “… L'atto introduttivo dell'opposizione esecutiva successiva all'inizio dell'esecuzione (ex artt. 615, comma
2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c..) che eventualmente si discosti dal modello legale (il quale richiede un ricorso direttamente rivolto al giudice dell'esecuzione, da depositarsi quindi nel fascicolo dell'esecuzione già pendente e non da iscriversi nel ruolo contenzioso civile) è nullo, ma la nullità resta sanata, per raggiungimento dello scopo, se l'atto sia depositato nel fascicolo dell'esecuzione e/o comunque pervenga nella sfera di conoscibilità del giudice dell'esecuzione, anche su disposizione di un giudice diverso, che ne rilevi la suddetta nullità, o su richiesta della parte opponente;
in tal caso, la sanatoria opera con effetto dalla data in cui sia emesso il provvedimento che dispone l'inserimento dell'atto nel fascicolo dell'esecuzione ovvero dalla data, se anteriore, della richiesta dell'opponente; laddove il mancato tempestivo inserimento nel fascicolo dell'esecuzione non sia imputabile alla parte opponente ma ad un errore della cancelleria, gli effetti della proposizione della domanda resteranno quelli del deposito dell'atto presso l'ufficio giudiziario, tenuto conto che la cancelleria è tenuta ad inserire nel fascicolo dell'esecuzione tutti gli atti che siano oggettivamente interpretabili come diretti al giudice dell'esecuzione, indipendentemente dalla loro forma o dalla loro iscrizione a ruolo. …” .
La conseguenza di quanto sopra è che l'opposizione, pur se da una sommaria valutazione fosse fondata, va dichiarata improcedibile, per le ragioni su evidenziate, riguardo alle spese di lite le spese, ritiene questo
Giudicante che vi siano giustificati motivi per esser compensate, atteso che l'incardinamento dinanzi a questo
Giudice, anziché al Giudice dell'Esecuzione era sottoposto al vaglio di altri soggetti, come evidenziato dalla S.C. precitata, al di là della forma o dalla loro iscrizione a ruolo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
a) dichiara l'improcedibilità della proposta opposizione, per le ragioni di cui in parte motiva;
b) compensa le spese di lite tra le parti
Così deciso in Lamezia Terme il 27.09.2024
IL GIUDICE
Francesco Tallarico
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