Ordinanza cautelare 11 settembre 2020
Ordinanza collegiale 2 dicembre 2021
Sentenza 24 ottobre 2022
Decreto presidenziale 25 maggio 2023
Ordinanza cautelare 6 giugno 2023
Decreto decisorio 18 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 24/10/2022, n. 1686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1686 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/10/2022
N. 01686/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00826/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 826 del 2020, proposto da
EL NI, rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Finocchito e Maria Immacolata De Fabrizio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castro, non costituito in giudizio;
nei confronti
TE NI, non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum:
ON RI, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Garrisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- dell’ordinanza del Comune di Castro n. 39 del 29 novembre 2019, notificata in data 30 novembre 2019, con la quale è stata disposta la demolizione di vano deposito di proprietà della ricorrente;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale e, in particolare, della nota dell’U.T.C. del Comune di Castro del 7 febbraio 2020 di rigetto di istanza di riesame, del provvedimento dell’U.T.C. del Comune di Castro del 21 febbraio 2020 di rigetto di istanza ex artt. 34/36 D.P.R. 380/2001 e della nota dell’U.T.C. del Comune di Castro, di data non leggibile, di rigetto istanza 28 febbraio 2020 di proroga.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A seguito dell’opposizione datata 21.05.2020 da parte della sorella, signora NI TE (comproprietaria, al pari della signora NI EL, dell’immobile de quo e destinataria dell’ingiunzione di demolizione impugnata), al ricorso straordinario (proposto in data 27.03.2020 dalla signora NI EL per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione del Comune di Castro n. 39/2019, notificata il 30.11.2019, con cui è stata disposta la demolizione di un vano deposito in Castro), la signora NI EL ha trasposto in sede giurisdizionale innanzi a questo T.A.R. il predetto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
A sostegno del gravame ha dedotto le seguenti censure, così testualmente rubricate:
1) Falsa applicazione dell’art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Legge Ponte) - Violazione dell’art. 48 della previgente legge n. 457/1978 e falsa applicazione della legge n. 10/1977 - Violazione di principi generali di diritto vivente in tema di affidamento - Eccesso di potere per carente istruttoria, falsa presupposizione, irrazionalità e illogicità - Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. per motivazione insufficiente e contraddittoria;
2) Violazione dell’art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Violazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 e dell’art. 38 del D.P.R. n. 380/2001;
3) Violazione degli artt. 34 - 36 del D.P.R. n. 380/2001 e falsa applicazione dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 sotto distinto profilo;
4) Violazione dell’art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 sotto distinto profilo.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Castro.
Non si è costituita in giudizio la cointeressata, signora NI TE.
È intervenuta ad opponendum la signora RI ON, proprietaria confinante e autrice dell’esposto del 17 ottobre 2019 (richiamato nell’ordinanza di sospensione dei lavori del 18 ottobre 2019), eccependo in limine l’inammissibilità dell’impugnazione per l’omessa notifica alla medesima (in ragione dell’asserita sua qualità di controinteressata), nonché l’inammissibilità della “ richiesta di trasposizione giurisdizionale proposta dalla sig.ra NI TE, sorella della ricorrente e comproprietaria con la stessa dell’immobile de quo, nonché esecutrice delle opere abusive e destinataria dei provvedimenti sanzionatori impugnati, cui il ricorso proposto dalla sorella EL non è stato nemmeno notificato ”, non rivestendo l’opponente, signora NI TE, “ la qualità di controinteressata, prevista dall’art. 10 del DPR n. 1199/1971 e dall’art. 48 CPA ”.
Parte ricorrente ha eccepito l’inammissibilità del predetto intervento ad opponendum , assumendo sia l’insussistenza della qualifica di controinteressata in capo alla signora RI ON, sia la carenza dei presupposti per l’intervento ex art. 28, comma 2, Cod. Proc. Amm. (secondo cui “ Chiunque non sia parte del giudizio e non sia decaduto dall’esercizio delle relative azioni, ma vi abbia interesse, può intervenire accettando lo stato e il grado in cui il giudizio si trova ”): ha asserito, in particolare, la decadenza (già in data 17 dicembre 2019) dall’impugnazione del permesso di costruire n. 29 dell’11 dicembre 2018, rilasciato dal Comune di Castro, che aveva autorizzato la realizzazione di una “ ringhiera di sicurezza lungo il parapetto della terrazza ”, a fronte della relativa conoscenza del predetto titolo edilizio già alla data di presentazione dell’esposto del 17 ottobre 2019.
Con ordinanza 11 settembre 2020, n. 583, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare incidentalmente proposta dalla ricorrente, “ comunque richiedendo le questioni poste con il ricorso approfondimenti in sede di merito (sede nella quale potranno essere, altresì, preliminarmente effettuate anche compiute valutazioni in ordine alle eccezioni formulate in limine dalla parte ricorrente e dall’interventore ad opponendum, e, in particolare, all’eccezione sollevata dall’interventore, di inammissibilità dell’atto di trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale a seguito dell’opposizione della NO NI TE) ”.
Quindi, con ordinanza collegiale n. 1747 del 2 dicembre 2021, questa Sezione, dopo aver premesso che, “ anche a prescindere da ogni considerazione in ordine alla controversa questione della legittimazione alla richiesta di trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale da parte del cointeressato (come avvenuto nel caso di specie), … il ricorso straordinario deve essere notificato pure al cointeressato (in tal modo dovendo intendersi l’espressione “parte nei cui confronti sia stato proposto ricorso straordinario” di cui al sopra riportato art. 48, comma 1 Cod. Proc. Amm.), anche ai fini del computo del termine decadenziale di sessanta giorni dalla notificazione, ex art. 10, comma 1 del d.P.R. n. 1199/1971 ”, osservava che “ non è in atti la copia del ricorso straordinario, notificato al Comune e alla cointeressata NO NI TE (opponente), con la prova della data di invio e dell’avvenuta consegna del ricorso straordinario al Comune di Castro e alla cointeressata NO NI TE ”. Ciò posto, considerato che la questione relativa alla correttezza dell’opposizione al ricorso straordinario e, conseguentemente, alla correttezza della trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale è preliminare rispetto alle altre questioni di rito (e, quindi, alla stessa delibazione in ordine alle spiegate eccezioni di inammissibilità dell’intervento ad opponendum ), il Collegio indicava, ex art. 73, comma 3, Cod. Proc. Amm., un possibile profilo di inammissibilità dell’opposizione al ricorso straordinario proposta dalla cointeressata signora NI TE e, conseguentemente, della domanda caducatoria trasposta in sede giurisdizionale, in ragione dell’(eventuale) omessa notifica del ricorso straordinario alla cointeressata; a tal riguardo, il Collegio accordava alla parte ricorrente la facoltà di produrre pertinenti memorie e l’eventuale prova dell’avvenuta notifica del ricorso straordinario alla cointeressata, signora NI TE, nel termine di legge.
La parte ricorrente ha successivamente svolto e ribadito le proprie difese, pur confermando l’omessa notifica del ricorso straordinario nei confronti della cointeressata, signora NI TE; difetta, quindi, la prova dell’avvenuta notifica del ricorso straordinario alla cointeressata.
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.
La trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso, siccome avvenuta su impulso di un soggetto cointeressato, al quale non è stato peraltro notificato il ricorso straordinario con la conseguenza che detto cointeressato non può costituire ai sensi dell’art. 48 c.p.a. “ parte nei cui confronti sia stato proposto ricorso straordinario ”, è inammissibile, siccome già adombrato nella ordinanza collegiale n. 1747 del 2 dicembre 2021.
E, invero, la trasposizione in questa sede della impugnazione straordinaria esperita avanti il Capo dello Stato costituisce scaturigine di un atto di opposizione di un soggetto cointeressato privo di legittimazione ex artt. 10 D.P.R. n. 1199 del 1971 e 48 c.p.a.
L’art. 48, comma 1, Cod. Proc. Amm. dispone che:
“ 1. Qualora la parte nei cui confronti sia stato proposto ricorso straordinario ai sensi degli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, proponga opposizione, il giudizio segue dinanzi al tribunale amministrativo regionale se il ricorrente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell’atto di opposizione, deposita nella relativa segreteria l’atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione alle altre parti ”.
L’art. 10, comma 1, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 prevede che:
“ I controinteressati, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, possono richiedere, con atto notificato al ricorrente e all’organo che ha emanato l’atto impugnato, che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale … ”.
Attualmente si devono ritenere legittimati a proporre opposizione le parti controinteressate e le amministrazioni resistenti, siano esse statali o diverse dalle amministrazioni statali.
Non godono di tale legittimazione, viepiù nel caso in cui non risultino destinatari della notifica del ricorso straordinario, i cointeressati, vale a dire quei soggetti che hanno un interesse identico o analogo a quello del ricorrente e che potrebbero quindi impugnare il provvedimento in quanto direttamente lesivo anche nei loro confronti.
In disparte l’omessa notifica del ricorso straordinario al cointeressato, diversamente opinando, si consentirebbe ad un ricorrente in sede straordinaria, che non abbia impugnato l’atto in sede giurisdizionale negli ordinari termini di decadenza, di rimediare, proponendo un ricorso straordinario, profittando della trasposizione richiesta da un mero cointeressato al quale abbia scelto di notificare, senza alcun obbligo di legge (cfr. art. 9 del D.P.R. n. 1199 del 1971), l’impugnativa avanti al Presidente della Repubblica, confidando nell’interesse di detto cointeressato, ovviamente convergente con quello del ricorrente, a superare l’irricevibilità del ricorso e a proseguire il giudizio in sede giurisdizionale (T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 27 gennaio 2020, n. 366).
Invero, la legittimazione all’esperimento dell’opposizione al ricorso straordinario da parte di “ altri interessati ” era prevista all’art. 34, comma 3, R.D. n. 1054 del 1924, disposizione abrogata dall’art. 4, comma 1, punto 4), dell’Allegato 4 al c.p.a.
La chiara espunzione dall’ordito normativo della previsione da ultimo citata, sulla quale solo potevano fondarsi operazioni esegetiche volte ad ampliare la platea dei soggetti legittimati alla opposizione, ivi ricomprendendovi anche i cointeressati, induce ad inferire l’esistenza di una volontà ordinamentale volta a circoscrivere il novero dei soggetti legittimati a chiedere la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale (T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 27 gennaio 2020, n. 366).
D’altra parte, è ontologicamente differente la posizione:
- del cointeressato che, non essendo vincolato alla scelta fatta dal ricorrente, ben può optare per il rimedio giurisdizionale, potendo coesistere, nei confronti di un identico atto, l’impugnazione in via straordinaria proposta da un soggetto e l’impugnazione in sede giurisdizionale proposta da un altro;
- rispetto a quella del controinteressato che, di contro, non essendo parte “attiva” e “propositiva” del procedimento giurisdizionale o giustiziale – ritraendo benefici o vantaggi dall’azione amministrativa – è astretta e conformata dalle scelte operate da chi contro quella azione decide di insorgere: in questo caso, l’unico strumento per esprimere il dissenso in ordine alla definizione della lite nella sede straordinaria è costituito proprio dall’atto di opposizione.
Di talché, nel caso del controinteressato, l’attribuzione della facoltà di opposizione consente di preservare la possibilità di accedere al giudice (art. 6 e 13 CEDU; art. 47 Carta di Nizza; artt. 24, 111 e 113 Cost.), recuperando la facultas di tutela delle proprie ragioni in un procedimento peraltro connotato dal doppio grado di giudizio, senza che tale indefettibile prerogativa possa essere conculcata in via eteronoma per effetto del contegno della controparte.
Analoga ratio non potrebbe sorreggere l’estensione della legittimazione anche al cointeressato che, di contro, ben può accedere liberamente al giudice, al pari del ricorrente, nei termini decadenziali all’uopo contemplati.
A ben vedere, il cointeressato non può chiedere che il ricorso sia trasposto in sede giurisdizionale, “ in quanto la sua richiesta, se avanzata dopo lo spirare del termine di impugnazione, potrebbe costituire un espediente per eludere quest’ultimo, mentre, se avanzata prima, non avrebbe senso, dato che il principio di alternatività non opera allorquando i due tipi di gravame siano proposti da soggetti divers i” (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 3 giugno 2015, n. 1289; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 11 febbraio 2016, n. 790; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 20 giugno 2016, n. 7076; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 27 gennaio 2020, n. 366; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 10 luglio 2020, n. 3033).
Con maggiore impegno esplicativo, riconoscere ai cointeressati il potere di chiedere la trasposizione consentirebbe loro di poter strumentalizzare tale istituto, utilizzandolo quale mezzo improprio ed elusivo per rimediare all’ipotesi in cui sia spirato il termine decadenziale per proporre ricorso in sede giurisdizionale (T.A.R. Molise, sez. I, 4 giugno 2013, n. 395; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 27 gennaio 2020, n. 366)
Pertanto, la mancata tempestiva impugnazione dell’atto avanti il competente T.A.R. implica l’inammissibilità del successivo atto di opposizione, proprio in quanto atto contrastante con l’inerte e acquiescente contegno in precedenza tenuto dall’interessato.
In conclusione, in applicazione dell’art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 1199/1971 nonché dell’art. 48, comma 3, del c.p.a. (a tenore dei quali, rispettivamente: “ il collegio giudicante, qualora riconosca che il ricorso è inammissibile in sede giurisdizionale, ma può essere deciso in sede straordinaria dispone la rimessione degli atti al Ministero competente per l’istruzione dell’affare ” e “ qualora l’opposizione sia inammissibile, il tribunale amministrativo regionale dispone la restituzione del fascicolo per la prosecuzione del giudizio in sede straordinaria ”), poiché il ricorso può essere deciso in sede straordinaria, il Collegio dispone la trasmissione del fascicolo al competente Ministero per gli ulteriori adempimenti.
Le peculiari connotazioni della controversia, unitamente alla natura della pronunzia che la definisce in questa sede solo in rito, inducono a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe trasposto, dichiara l’inammissibilità dell’atto di opposizione e della consequenziale trasposizione in questa sede giurisdizionale, disponendo ai sensi dell’art. 48, comma 3, c.p.a., la restituzione del fascicolo al Ministero competente per la prosecuzione del giudizio in sede straordinaria.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO