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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 30/10/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2739/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ST NA, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2739/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREA Parte_1 C.F._1
SORGENTONE ATTORE contro
– ora col patrocinio dell'avv. MARIA GRAZIA CALVISI Controparte_1 CP_2
CONVENUTA Oggetto: rapporti bancari CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto: 1) accertare e dichiarare che per il rapporto di c/c per cui è causa, costantemente affidato, la banca ha annotato a debito interessi, anche anatocistici, commissioni varie e spese non previste dalla Legge;
2) ovvero all'esito della consegna da parte della banca dei documenti richiesti o al loro deposito da parte della stessa, accertare e dichiarare la nullità delle clausole che prevedano il rinvio agli “usi su piazza”; gli interessi ultralegali, anatocistici, la c.m.s.; 3) accertare e dichiarare che la convenuta è inadempiente alle obbligazioni di tenuta del c/c per cui è causa e di formazione degli e/c, avendo applicato, pur essendo costantemente affidati, condizioni economiche diverse dalle legali oppure illegittime o nulle tranne per quanto riguarda le valute che non si contestano;
4) accertare e dichiarare l'erroneità di tutti i saldi tempo per tempo riportati nei “riassunti scalari” mentre non sono contestati i movimenti giornalieri frutto della differenza tra un saldo scalare e il successivo, e non sono contestati (ne sono contestabili) i movimenti contabili indicati negli e/c mensili e accorpati negli scalari, tranne ovviamente il movimento relativo alle competenze;
5) accertare e dichiarare il saldo del c/c per cui è causa all'ultimo e/c in atti partendo dal primo e/c in atti, applicando le sole condizioni ultra legali pattuite in forma scritta e valide escludendo dalla domanda di ricalcolo tutti i periodi non documentati, con ricalcolo sia degli interessi attivi che passivi ai tassi che risulteranno di giustizia, con condanna della banca a rettificare le proprie risultanze contabili e gli e/c inviati tempo per tempo al correntista;
6) nel caso in cui a seguito del telegramma del 13/06/2022 di revoca degli affidamenti e di intimazione di pagamento dell'apparente saldo debitore il conto venga considerato chiuso, si chiede che la banca venga condannata alla ripetizione delle somme indebitamente pagate alla chiusura del conto e degli interessi successivamente dovuti al tasso che risulterà di giustizia dalla chiusura alla domanda pagina 1 di 6 giudiziale e da questa fino al saldo al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 o che risulterà di giustizia;
7) accertare e dichiarare che la banca non ha alcun titolo per segnalare in Centrale Rischi ed in altre banche dati private che il c/c per cui è causa è utilizzato in passivo né per segnalare l'attore ed il rapporto per cui è causa all'incaglio, a sofferenza o in altro modo deteriore, con condanna alla cancellazione di ogni segnalazione non corretta e condanna al risarcimento dei danni subiti e subendi, da liquidarsi in via equitativa nel 5% dell'importo illegittimamente segnalato (Cass. 41994/2021); 8) rigettare la domanda formulata dall'istituto di credito al n. 2 delle conclusioni formulate nella comparsa di risposta. 9) Con condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite a favore dell'Avv. Andrea Sorgentone che si dichiara antistatario” PER PARTE CONVENUTA: “Si insiste (…) affinchè l'Ill.mo Giudice Voglia richiamare a chiarimenti il CTU In subordine, si insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) Dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea, atteso che la mediazione si è svolta in assenza dell'attore 2) Dichiarare la nullità della domanda in quanto generica 3) Rigettare, comunque, la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto dichiarare la tenuto al Controparte_3 pagamento della somma di €.24.821,91, calcolata alla data di recesso dal contratto della convenuta oltre agli interessi maturati ed a quelli maturandi sino al saldo. 4) Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il giudice dovesse ritenere sussistente un diritto alla ripetizione di indebito, di cui alla domanda di ricalcolo del saldo, dichiararne la prescrizione relativamente al periodo antecedente al decennio che precede la notifica dell'atto di citazione”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con citazione notificata l'8 settembre 2022 conveniva davanti a questo tribunale Parte_1 chiedendo l'accertamento dell'illegittimo addebito sul suo conto corrente di Controparte_1 commissioni, interessi, anche anatocistici, e spese non pattuiti nella necessaria forma scritta e comunque ingiustamente applicati perché contrari alla legge. Assumeva, in particolare, di aver acceso presso l'agenzia di Alghero di il c/c n. 521380 (già n. CP_1
14480) con un saldo negativo apparente al 31 maggio 2022, data dell'ultimo estratto ricevuto, di 24561,40 euro e che la banca il 13 giugno 2022 gli aveva comunicato la revoca di ogni affidamento e gli aveva chiesto il pagamento di 24821,91 euro. Saldo negativo alla cui determinazione la era CP_1 pervenuta, come poteva desumersi dai relativi estratti conto allegati, applicando interessi e commissioni in deroga alle previsioni normative e in difetto della forma scritta idonea a regolamentarne le condizioni economiche applicabili. Sottolineava l'attore come costituisse preciso onere a carico della banca fornire la prova dell'intervenuta, valida stipulazione di pattuizioni legittimanti l'addebito delle poste passive al correntista e sulla base di tali assunti concludeva come riportato in epigrafe, assumendo anche che non avesse titolo per segnalare alla Centrale Rischi o ad altre banche CP_1 private la posizione di sofferenza ritenuta a carico dell'attore. Si costituiva tempestivamente e, premesso che il rapporto era sorto in origine fra il Controparte_1
e Intesa San Paolo spa, quindi trasferito alla convenuta quale cessionaria del ramo d'azienda, in Pt_1 data 9 marzo 2008, contestava la domanda. Rappresentava come tutte le condizioni contrattuali fossero state concordate col contratto sottoscritto il 26 ottobre 1995 mentre i documenti prodotti dall'attore erano riferiti ad altro rapporto di conto corrente risalente a ben dieci anni prima, non oggetto della cessione e non acquisito da dovendo pertanto l'oggetto della lite essere limitato all'unico CP_1
pagina 2 di 6 rapporto cedutole, contraddistinto con il n.1000/81 (già n.26/21), che per effetto della cessione del ramo di azienda aveva acquisito dapprima il n.14480 e successivamente, il n.521380. Eccepiva inoltre, preliminarmente, la prescrizione del diritto azionato sostenendo che tutte le rimesse effettuate dal correntista nel corso del rapporto avessero natura solutoria e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, sul presupposto che parte attrice non avesse adeguatamente assolto all'onere probatorio a suo carico, prospettando peraltro del tutto genericamente gli assunti a fondamento della domanda. Sottolineava che il contratto di conto corrente sottoscritto il 26 ottobre 1995 prevedeva legittimamente la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in conformità all'uso normativo vigente, e che dopo la delibera CICR la banca aveva adeguato la capitalizzazione prevedendone la reciprocità fino alla chiusura del conto. Ribadiva la valenza probatoria degli estratti conto periodicamente inviati al correntista e l'onere a suo carico in ordine alla produzione dei dati contabili necessari al sollecitato ricalcolo del saldo bancario. Concludeva quindi per il rigetto della domanda, come sopra riportato. Disposta d'ufficio una consulenza contabile, la causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza cartolare del 10 aprile 2025 sulle conclusioni sopra trascritte, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.
*** La domanda attrice è fondata e dev'essere accolta nei limiti e sulla base delle seguenti considerazioni. Parte attrice, che individua con sufficiente determinazione l'oggetto della domanda e le ragioni su cui è fondata (consentendo alla convenuta di spiegare compiutamente le sue difese) ha agito con azione di accertamento negativo, contestando il saldo passivo del conto corrente intercorso con CP_1 siccome frutto dell'applicazione ingiustificata di interessi superiori alla misura legale e capitalizzati contra legem, oltre che di commissioni e spese non validamente concordate. Nella specie il correntista assume quindi a fondamento della domanda l'inesistenza delle pattuizioni e la contrarietà alla legge delle poste ingiustamente addebitate sul suo conto corrente n.521380, acceso in origine presso il Banco di Napoli, poi proseguito presso SA IM (dal 2007 con Intesa SA) e proseguito presso dal 9 marzo 2018. Non risultando stipulato alcun conto corrente nella CP_1 necessaria forma scritta, l'attore ben può agire in accertamento per sentir dichiarare la nullità e l'illegittimità delle condizioni applicate dalla banca in esecuzione di un rapporto contrattuale che ha avuto corso per oltre venticinque anni in difetto di alcuna formale pattuizione, facendo valere il suo diritto all'accertamento del saldo quale titolare del rapporto di conto corrente. Parte attrice ha adeguatamente assolto all'onere della prova a suo carico, non potendo dimostrare il fatto negativo dell'omessa stipulazione del contratto, restando a carico della banca che assuma la corretta applicazione di interessi, commissioni e capitalizzazione l'onere di provarne la necessaria pattuizione in forma scritta, ossia di dimostrare l'esistenza di un valido titolo giustificante sia il sorgere del rapporto sia il legittimo addebito delle poste passive che ha condotto alla quantificazione del saldo nella misura contestata. Va pertanto ribadito il principio, costantemente affermato dal giudice di legittimità, per cui, allegata dall'attore in accertamento negativo la nullità contrattuale o di singole clausole, nella specie (anche) per difetto di forma, è la banca che dovrà dimostrare il rispetto dell'obbligo della forma scritta ad substantiam imposta dall'art. 117, D.L.vo n. 385 del 1993, forma che dev'essere osservata con riferimento a tutti gli elementi essenziali del contratto (così, Cass. Civ., 3 gennaio 2017 n. 36, citata pagina 3 di 6 dalla stessa banca convenuta;
sulla ripartizione dell'onere probatorio si richiama Cass. civ., 26 settembre 2019, n. 24051; v. anche ordinanza n. 30822 del 28.11.2018). Quanto, in particolare, alla determinazione degli interessi trovano inoltre applicazione le norme codicistiche che impongono la pattuizione scritta di quelli superiori alla misura legale e che ne vietano la capitalizzazione (artt. 1283 e 1284, c.c.). Parte attrice ha inoltre prodotto gli estratti conto e i conti scalare bancari attestanti le movimentazioni del CC in oggetto, documenti che hanno consentito al consulente tecnico nominato dal giudice di ricalcolarne il saldo applicando il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB, in assenza di capitalizzazione ed escludendo le somme addebitate per commissioni di massimo scoperto e per altre spese, in quanto non concordate per iscritto. Tanto premesso, risultando versati in atti gli estratti conto idonei a documentare i movimenti del conto corrente in parola, i pagamenti del correntista e gli addebiti effettuati dall'istituto bancario sul suo conto corrente, in difetto di alcun contratto scritto e in applicazione dell'art.1284, co.3°, c.c., nonché della disciplina di cui all'117, co. 3°, TUB, deve rilevarsi come siano privi della necessaria causa giustificativa, in difetto di alcuna pattuizione che deroghi efficacemente alla disciplina legale, tutti gli addebiti a titolo d'interessi in misura superiore a quella legale. La conoscenza sopravvenuta del saggio applicato, mediante comunicazioni successive, non vale in nessun caso a sanare l'originario vizio di nullità della pattuizione per carenza del requisito di forma e di determinabilità, la cui sussistenza l'art. 1346 c.c. esige a priori, né il requisito stesso può essere integrato successivamente, tanto più quando il saggio non sia determinato da entrambe le parti ma, in ipotesi, da una soltanto di esse, l'istituto di credito. Quanto all'anatocismo, valgono analoghe considerazioni, non risultando intervenuta alcuna convenzione scritta circa la capitalizzazione degli interessi a debito, e ciò sia in violazione della disposizione di cui all'art.1283, c.c. (al riguardo, fra i tanti precedenti, Cass. Civ., n.4490/02, n. 8442/02, n. 2593/03 e S.U. n. 21095/04 ed inoltre ribadito da S.U.
2.12.2010 n. 24418) che della Delibera Cicr successivamente emanata. La pratica della capitalizzazione periodica degli interessi debitori, in quanto comporta la produzione di interessi su interessi, è infatti nella specie illegittima ex art.1283, c.c., trattandosi di rapporto iniziato prima dell'intervento della deliberazione del CICR del 9.2.2000, in vigore dal 22.4.2000 e non adeguato successivamente. La disposizione codicistica prevede infatti che “in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzioni posteriori alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”. Ne consegue che la convenuta non aveva diritto di CP_1 contabilizzare interessi maturati su altri interessi a prescindere dalla periodicità della capitalizzazione e dalla previsione di una chiusura contabile eguale degli interessi creditori e debitori. Né assumerebbe rilevanza al riguardo un adeguamento unilateralmente deliberato dalla banca trattandosi, secondo un orientamento ormai ampiamente consolidato, di clausola comportante una variazione in peius delle condizioni precedentemente applicate (sulla necessaria approvazione mediante successiva pattuizione scritta, v. anche la recente Cass. Civ., ordinanza n.17634/2021). Il CTU, con analisi alquanto accurata e compiutamente argomentata, ha pertanto ricalcolato il saldo del conto corrente applicando i principi sin qui richiamati. Ha anche tenuto conto della prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito, eccepita tempestivamente dalla banca, maturata con riferimento alle rimesse solutorie anteriori al decennio dalla notifica dell'atto di citazione, ossia al periodo pagina 4 di 6 compreso fra il 31 ottobre 1995, data di partenza della ricostruzione contabile demandata all'ausiliario, e il 25 agosto 2012, non risultando altri atti interruttivi del termine prescrizionale. Ha quindi decurtato i saldi da tutti gli addebiti ingiustamente effettuati dalla banca secondo quanto sin qui specificato e li ha ricalcolati muovendo dalla considerazione del “saldo rettificato” (al riguardo, Cass. civ. n. 9141/2020), considerando quali rimesse di natura solutoria solamente i pagamenti avvenuti in riduzione del saldo extra-fido, come da giurisprudenza ormai consolidata (sulla necessità di porre a base del computo il saldo rettificato, v. anche la recente Cass. civ., ordinanza n.3858 del 15 febbraio 2021). Si richiamano al riguardo le puntuali ed esaurienti argomentazioni del consulente d'ufficio, le illustrazioni dei criteri di calcolo e le relative tabelle riepilogative, nonché i riferimenti giurisprudenziali giustificanti le soluzioni adottate nella relazione che conduce ad un saldo positivo, determinato alla data del 31 maggio 2022, di € 36970,01 a credito del correntista, a fronte di un saldo banca che era stato determinato in € 24561,40 a debito del sig. Pt_1
Quanto alle osservazioni critiche formulate dal consulente di parte convenuta, si richiamano le premesse già illustrate sulla mancanza di un conto corrente stipulato in forma scritta e sulla ripartizione dell'onere probatorio, ribadendosi come il tasso d'interesse non possa legittimamente determinarsi attraverso una comunicazione unilaterale della banca (nella specie avvenuta in data 26 gennaio 1996) non integrante la necessaria forma scritta della pattuizione. Quanto all'esistenza di un affidamento, è sufficiente ribadire come questo ben possa essere desunto dai movimenti contabili e segnatamente dai relativi addebiti, che ne rivelano con certezza l'esistenza. In particolare, dagli estratti scalari si evince la presenza di due diversi tassi d'interesse passivi crescenti in ragione dell'utilizzo nei limiti del fido o extrafido, nonché una differenziazione sia degli interessi che delle aliquote applicate alle commissioni di massimo scoperto. Invero, posto che è interesse e onere del correntista dimostrare la ricorrenza di un'apertura di credito, sì da limitare l'operatività della prescrizione alle sole rimesse solutorie, in assenza di un contratto scritto contenente la pattuizione dell'affidamento questa ben può desumersi da altri elementi, quali la presenza negli estratti conto di indici rivelatori di una condotta della banca interpretabile (non quale mera tolleranza circa l'esistenza di uno scoperto di conto corrente, ma) come vera e propria messa a disposizione di credito, rammentandosi come la nullità del contratto per l'assenza della forma scritta nella relativa pattuizione non possa essere invocata dalla stessa banca. Trattandosi di nullità di protezione, ex art. 127, TUB, non può infatti la banca invocare a suo vantaggio la mancata stipulazione formale dell'apertura di credito (in tal senso, v. la recente ordinanza della Cassazione n.17982 del 22 giugno 2023). La domanda di accertamento del saldo ricalcolato secondo i criteri corretti di cui si è dato conto dev'essere dunque accolta. Sono invece rigettate le domande di cui ai punti sub 6 e 7 delle conclusioni attrici. Quanto alla prima, diretta alla condanna della banca “alla ripetizione delle somme indebitamente pagate alla chiusura del conto e degli interessi successivamente dovuti al tasso che risulterà di giustizia dalla chiusura alla domanda giudiziale e da questa fino al saldo al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4
o che risulterà di giustizia”, in quanto non è dato sapere quali siano le somme pagate dal correntista alla chiusura del conto, su cui non vi sono deduzioni né puntuali conclusioni di parte attrice. Del tutto sfornita di argomentazioni è inoltre la domanda diretta ad accertare che “la banca non ha alcun titolo per segnalare in Centrale Rischi ed in altre banche dati private che il c/c per cui è causa è pagina 5 di 6 utilizzato in passivo né per segnalare l'attore ed il rapporto per cui è causa all'incaglio, a sofferenza o in altro modo deteriore”, in difetto di alcun concreto riferimento a dette segnalazioni e alle ragioni per cui la banca non avrebbe avuto “titolo” per effettuarle. Le spese di lite, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, seguono la (prevalente) soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore dell'attore.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, così provvede: accoglie la domanda di accertamento proposta da e determina, rettificandolo, il saldo Parte_1 del c/c n.521380, alla data del 31 maggio 2022, in € 36970,01 euro a credito del correntista. Rigetta le altre domande. Condanna ora alla rifusione in favore dell'attore delle spese Controparte_1 CP_2 processuali, liquidate in € 8000,00, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore costituito, dichiaratosi antistatario. Pone definitivamente a carico della convenuta i compensi liquidati al CTU. CP_1
Sassari, 29 ottobre 2025 Il giudice
ST NA
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ST NA, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2739/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREA Parte_1 C.F._1
SORGENTONE ATTORE contro
– ora col patrocinio dell'avv. MARIA GRAZIA CALVISI Controparte_1 CP_2
CONVENUTA Oggetto: rapporti bancari CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto: 1) accertare e dichiarare che per il rapporto di c/c per cui è causa, costantemente affidato, la banca ha annotato a debito interessi, anche anatocistici, commissioni varie e spese non previste dalla Legge;
2) ovvero all'esito della consegna da parte della banca dei documenti richiesti o al loro deposito da parte della stessa, accertare e dichiarare la nullità delle clausole che prevedano il rinvio agli “usi su piazza”; gli interessi ultralegali, anatocistici, la c.m.s.; 3) accertare e dichiarare che la convenuta è inadempiente alle obbligazioni di tenuta del c/c per cui è causa e di formazione degli e/c, avendo applicato, pur essendo costantemente affidati, condizioni economiche diverse dalle legali oppure illegittime o nulle tranne per quanto riguarda le valute che non si contestano;
4) accertare e dichiarare l'erroneità di tutti i saldi tempo per tempo riportati nei “riassunti scalari” mentre non sono contestati i movimenti giornalieri frutto della differenza tra un saldo scalare e il successivo, e non sono contestati (ne sono contestabili) i movimenti contabili indicati negli e/c mensili e accorpati negli scalari, tranne ovviamente il movimento relativo alle competenze;
5) accertare e dichiarare il saldo del c/c per cui è causa all'ultimo e/c in atti partendo dal primo e/c in atti, applicando le sole condizioni ultra legali pattuite in forma scritta e valide escludendo dalla domanda di ricalcolo tutti i periodi non documentati, con ricalcolo sia degli interessi attivi che passivi ai tassi che risulteranno di giustizia, con condanna della banca a rettificare le proprie risultanze contabili e gli e/c inviati tempo per tempo al correntista;
6) nel caso in cui a seguito del telegramma del 13/06/2022 di revoca degli affidamenti e di intimazione di pagamento dell'apparente saldo debitore il conto venga considerato chiuso, si chiede che la banca venga condannata alla ripetizione delle somme indebitamente pagate alla chiusura del conto e degli interessi successivamente dovuti al tasso che risulterà di giustizia dalla chiusura alla domanda pagina 1 di 6 giudiziale e da questa fino al saldo al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 o che risulterà di giustizia;
7) accertare e dichiarare che la banca non ha alcun titolo per segnalare in Centrale Rischi ed in altre banche dati private che il c/c per cui è causa è utilizzato in passivo né per segnalare l'attore ed il rapporto per cui è causa all'incaglio, a sofferenza o in altro modo deteriore, con condanna alla cancellazione di ogni segnalazione non corretta e condanna al risarcimento dei danni subiti e subendi, da liquidarsi in via equitativa nel 5% dell'importo illegittimamente segnalato (Cass. 41994/2021); 8) rigettare la domanda formulata dall'istituto di credito al n. 2 delle conclusioni formulate nella comparsa di risposta. 9) Con condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite a favore dell'Avv. Andrea Sorgentone che si dichiara antistatario” PER PARTE CONVENUTA: “Si insiste (…) affinchè l'Ill.mo Giudice Voglia richiamare a chiarimenti il CTU In subordine, si insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) Dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea, atteso che la mediazione si è svolta in assenza dell'attore 2) Dichiarare la nullità della domanda in quanto generica 3) Rigettare, comunque, la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto dichiarare la tenuto al Controparte_3 pagamento della somma di €.24.821,91, calcolata alla data di recesso dal contratto della convenuta oltre agli interessi maturati ed a quelli maturandi sino al saldo. 4) Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il giudice dovesse ritenere sussistente un diritto alla ripetizione di indebito, di cui alla domanda di ricalcolo del saldo, dichiararne la prescrizione relativamente al periodo antecedente al decennio che precede la notifica dell'atto di citazione”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con citazione notificata l'8 settembre 2022 conveniva davanti a questo tribunale Parte_1 chiedendo l'accertamento dell'illegittimo addebito sul suo conto corrente di Controparte_1 commissioni, interessi, anche anatocistici, e spese non pattuiti nella necessaria forma scritta e comunque ingiustamente applicati perché contrari alla legge. Assumeva, in particolare, di aver acceso presso l'agenzia di Alghero di il c/c n. 521380 (già n. CP_1
14480) con un saldo negativo apparente al 31 maggio 2022, data dell'ultimo estratto ricevuto, di 24561,40 euro e che la banca il 13 giugno 2022 gli aveva comunicato la revoca di ogni affidamento e gli aveva chiesto il pagamento di 24821,91 euro. Saldo negativo alla cui determinazione la era CP_1 pervenuta, come poteva desumersi dai relativi estratti conto allegati, applicando interessi e commissioni in deroga alle previsioni normative e in difetto della forma scritta idonea a regolamentarne le condizioni economiche applicabili. Sottolineava l'attore come costituisse preciso onere a carico della banca fornire la prova dell'intervenuta, valida stipulazione di pattuizioni legittimanti l'addebito delle poste passive al correntista e sulla base di tali assunti concludeva come riportato in epigrafe, assumendo anche che non avesse titolo per segnalare alla Centrale Rischi o ad altre banche CP_1 private la posizione di sofferenza ritenuta a carico dell'attore. Si costituiva tempestivamente e, premesso che il rapporto era sorto in origine fra il Controparte_1
e Intesa San Paolo spa, quindi trasferito alla convenuta quale cessionaria del ramo d'azienda, in Pt_1 data 9 marzo 2008, contestava la domanda. Rappresentava come tutte le condizioni contrattuali fossero state concordate col contratto sottoscritto il 26 ottobre 1995 mentre i documenti prodotti dall'attore erano riferiti ad altro rapporto di conto corrente risalente a ben dieci anni prima, non oggetto della cessione e non acquisito da dovendo pertanto l'oggetto della lite essere limitato all'unico CP_1
pagina 2 di 6 rapporto cedutole, contraddistinto con il n.1000/81 (già n.26/21), che per effetto della cessione del ramo di azienda aveva acquisito dapprima il n.14480 e successivamente, il n.521380. Eccepiva inoltre, preliminarmente, la prescrizione del diritto azionato sostenendo che tutte le rimesse effettuate dal correntista nel corso del rapporto avessero natura solutoria e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, sul presupposto che parte attrice non avesse adeguatamente assolto all'onere probatorio a suo carico, prospettando peraltro del tutto genericamente gli assunti a fondamento della domanda. Sottolineava che il contratto di conto corrente sottoscritto il 26 ottobre 1995 prevedeva legittimamente la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in conformità all'uso normativo vigente, e che dopo la delibera CICR la banca aveva adeguato la capitalizzazione prevedendone la reciprocità fino alla chiusura del conto. Ribadiva la valenza probatoria degli estratti conto periodicamente inviati al correntista e l'onere a suo carico in ordine alla produzione dei dati contabili necessari al sollecitato ricalcolo del saldo bancario. Concludeva quindi per il rigetto della domanda, come sopra riportato. Disposta d'ufficio una consulenza contabile, la causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza cartolare del 10 aprile 2025 sulle conclusioni sopra trascritte, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.
*** La domanda attrice è fondata e dev'essere accolta nei limiti e sulla base delle seguenti considerazioni. Parte attrice, che individua con sufficiente determinazione l'oggetto della domanda e le ragioni su cui è fondata (consentendo alla convenuta di spiegare compiutamente le sue difese) ha agito con azione di accertamento negativo, contestando il saldo passivo del conto corrente intercorso con CP_1 siccome frutto dell'applicazione ingiustificata di interessi superiori alla misura legale e capitalizzati contra legem, oltre che di commissioni e spese non validamente concordate. Nella specie il correntista assume quindi a fondamento della domanda l'inesistenza delle pattuizioni e la contrarietà alla legge delle poste ingiustamente addebitate sul suo conto corrente n.521380, acceso in origine presso il Banco di Napoli, poi proseguito presso SA IM (dal 2007 con Intesa SA) e proseguito presso dal 9 marzo 2018. Non risultando stipulato alcun conto corrente nella CP_1 necessaria forma scritta, l'attore ben può agire in accertamento per sentir dichiarare la nullità e l'illegittimità delle condizioni applicate dalla banca in esecuzione di un rapporto contrattuale che ha avuto corso per oltre venticinque anni in difetto di alcuna formale pattuizione, facendo valere il suo diritto all'accertamento del saldo quale titolare del rapporto di conto corrente. Parte attrice ha adeguatamente assolto all'onere della prova a suo carico, non potendo dimostrare il fatto negativo dell'omessa stipulazione del contratto, restando a carico della banca che assuma la corretta applicazione di interessi, commissioni e capitalizzazione l'onere di provarne la necessaria pattuizione in forma scritta, ossia di dimostrare l'esistenza di un valido titolo giustificante sia il sorgere del rapporto sia il legittimo addebito delle poste passive che ha condotto alla quantificazione del saldo nella misura contestata. Va pertanto ribadito il principio, costantemente affermato dal giudice di legittimità, per cui, allegata dall'attore in accertamento negativo la nullità contrattuale o di singole clausole, nella specie (anche) per difetto di forma, è la banca che dovrà dimostrare il rispetto dell'obbligo della forma scritta ad substantiam imposta dall'art. 117, D.L.vo n. 385 del 1993, forma che dev'essere osservata con riferimento a tutti gli elementi essenziali del contratto (così, Cass. Civ., 3 gennaio 2017 n. 36, citata pagina 3 di 6 dalla stessa banca convenuta;
sulla ripartizione dell'onere probatorio si richiama Cass. civ., 26 settembre 2019, n. 24051; v. anche ordinanza n. 30822 del 28.11.2018). Quanto, in particolare, alla determinazione degli interessi trovano inoltre applicazione le norme codicistiche che impongono la pattuizione scritta di quelli superiori alla misura legale e che ne vietano la capitalizzazione (artt. 1283 e 1284, c.c.). Parte attrice ha inoltre prodotto gli estratti conto e i conti scalare bancari attestanti le movimentazioni del CC in oggetto, documenti che hanno consentito al consulente tecnico nominato dal giudice di ricalcolarne il saldo applicando il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB, in assenza di capitalizzazione ed escludendo le somme addebitate per commissioni di massimo scoperto e per altre spese, in quanto non concordate per iscritto. Tanto premesso, risultando versati in atti gli estratti conto idonei a documentare i movimenti del conto corrente in parola, i pagamenti del correntista e gli addebiti effettuati dall'istituto bancario sul suo conto corrente, in difetto di alcun contratto scritto e in applicazione dell'art.1284, co.3°, c.c., nonché della disciplina di cui all'117, co. 3°, TUB, deve rilevarsi come siano privi della necessaria causa giustificativa, in difetto di alcuna pattuizione che deroghi efficacemente alla disciplina legale, tutti gli addebiti a titolo d'interessi in misura superiore a quella legale. La conoscenza sopravvenuta del saggio applicato, mediante comunicazioni successive, non vale in nessun caso a sanare l'originario vizio di nullità della pattuizione per carenza del requisito di forma e di determinabilità, la cui sussistenza l'art. 1346 c.c. esige a priori, né il requisito stesso può essere integrato successivamente, tanto più quando il saggio non sia determinato da entrambe le parti ma, in ipotesi, da una soltanto di esse, l'istituto di credito. Quanto all'anatocismo, valgono analoghe considerazioni, non risultando intervenuta alcuna convenzione scritta circa la capitalizzazione degli interessi a debito, e ciò sia in violazione della disposizione di cui all'art.1283, c.c. (al riguardo, fra i tanti precedenti, Cass. Civ., n.4490/02, n. 8442/02, n. 2593/03 e S.U. n. 21095/04 ed inoltre ribadito da S.U.
2.12.2010 n. 24418) che della Delibera Cicr successivamente emanata. La pratica della capitalizzazione periodica degli interessi debitori, in quanto comporta la produzione di interessi su interessi, è infatti nella specie illegittima ex art.1283, c.c., trattandosi di rapporto iniziato prima dell'intervento della deliberazione del CICR del 9.2.2000, in vigore dal 22.4.2000 e non adeguato successivamente. La disposizione codicistica prevede infatti che “in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzioni posteriori alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”. Ne consegue che la convenuta non aveva diritto di CP_1 contabilizzare interessi maturati su altri interessi a prescindere dalla periodicità della capitalizzazione e dalla previsione di una chiusura contabile eguale degli interessi creditori e debitori. Né assumerebbe rilevanza al riguardo un adeguamento unilateralmente deliberato dalla banca trattandosi, secondo un orientamento ormai ampiamente consolidato, di clausola comportante una variazione in peius delle condizioni precedentemente applicate (sulla necessaria approvazione mediante successiva pattuizione scritta, v. anche la recente Cass. Civ., ordinanza n.17634/2021). Il CTU, con analisi alquanto accurata e compiutamente argomentata, ha pertanto ricalcolato il saldo del conto corrente applicando i principi sin qui richiamati. Ha anche tenuto conto della prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito, eccepita tempestivamente dalla banca, maturata con riferimento alle rimesse solutorie anteriori al decennio dalla notifica dell'atto di citazione, ossia al periodo pagina 4 di 6 compreso fra il 31 ottobre 1995, data di partenza della ricostruzione contabile demandata all'ausiliario, e il 25 agosto 2012, non risultando altri atti interruttivi del termine prescrizionale. Ha quindi decurtato i saldi da tutti gli addebiti ingiustamente effettuati dalla banca secondo quanto sin qui specificato e li ha ricalcolati muovendo dalla considerazione del “saldo rettificato” (al riguardo, Cass. civ. n. 9141/2020), considerando quali rimesse di natura solutoria solamente i pagamenti avvenuti in riduzione del saldo extra-fido, come da giurisprudenza ormai consolidata (sulla necessità di porre a base del computo il saldo rettificato, v. anche la recente Cass. civ., ordinanza n.3858 del 15 febbraio 2021). Si richiamano al riguardo le puntuali ed esaurienti argomentazioni del consulente d'ufficio, le illustrazioni dei criteri di calcolo e le relative tabelle riepilogative, nonché i riferimenti giurisprudenziali giustificanti le soluzioni adottate nella relazione che conduce ad un saldo positivo, determinato alla data del 31 maggio 2022, di € 36970,01 a credito del correntista, a fronte di un saldo banca che era stato determinato in € 24561,40 a debito del sig. Pt_1
Quanto alle osservazioni critiche formulate dal consulente di parte convenuta, si richiamano le premesse già illustrate sulla mancanza di un conto corrente stipulato in forma scritta e sulla ripartizione dell'onere probatorio, ribadendosi come il tasso d'interesse non possa legittimamente determinarsi attraverso una comunicazione unilaterale della banca (nella specie avvenuta in data 26 gennaio 1996) non integrante la necessaria forma scritta della pattuizione. Quanto all'esistenza di un affidamento, è sufficiente ribadire come questo ben possa essere desunto dai movimenti contabili e segnatamente dai relativi addebiti, che ne rivelano con certezza l'esistenza. In particolare, dagli estratti scalari si evince la presenza di due diversi tassi d'interesse passivi crescenti in ragione dell'utilizzo nei limiti del fido o extrafido, nonché una differenziazione sia degli interessi che delle aliquote applicate alle commissioni di massimo scoperto. Invero, posto che è interesse e onere del correntista dimostrare la ricorrenza di un'apertura di credito, sì da limitare l'operatività della prescrizione alle sole rimesse solutorie, in assenza di un contratto scritto contenente la pattuizione dell'affidamento questa ben può desumersi da altri elementi, quali la presenza negli estratti conto di indici rivelatori di una condotta della banca interpretabile (non quale mera tolleranza circa l'esistenza di uno scoperto di conto corrente, ma) come vera e propria messa a disposizione di credito, rammentandosi come la nullità del contratto per l'assenza della forma scritta nella relativa pattuizione non possa essere invocata dalla stessa banca. Trattandosi di nullità di protezione, ex art. 127, TUB, non può infatti la banca invocare a suo vantaggio la mancata stipulazione formale dell'apertura di credito (in tal senso, v. la recente ordinanza della Cassazione n.17982 del 22 giugno 2023). La domanda di accertamento del saldo ricalcolato secondo i criteri corretti di cui si è dato conto dev'essere dunque accolta. Sono invece rigettate le domande di cui ai punti sub 6 e 7 delle conclusioni attrici. Quanto alla prima, diretta alla condanna della banca “alla ripetizione delle somme indebitamente pagate alla chiusura del conto e degli interessi successivamente dovuti al tasso che risulterà di giustizia dalla chiusura alla domanda giudiziale e da questa fino al saldo al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4
o che risulterà di giustizia”, in quanto non è dato sapere quali siano le somme pagate dal correntista alla chiusura del conto, su cui non vi sono deduzioni né puntuali conclusioni di parte attrice. Del tutto sfornita di argomentazioni è inoltre la domanda diretta ad accertare che “la banca non ha alcun titolo per segnalare in Centrale Rischi ed in altre banche dati private che il c/c per cui è causa è pagina 5 di 6 utilizzato in passivo né per segnalare l'attore ed il rapporto per cui è causa all'incaglio, a sofferenza o in altro modo deteriore”, in difetto di alcun concreto riferimento a dette segnalazioni e alle ragioni per cui la banca non avrebbe avuto “titolo” per effettuarle. Le spese di lite, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, seguono la (prevalente) soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore dell'attore.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, così provvede: accoglie la domanda di accertamento proposta da e determina, rettificandolo, il saldo Parte_1 del c/c n.521380, alla data del 31 maggio 2022, in € 36970,01 euro a credito del correntista. Rigetta le altre domande. Condanna ora alla rifusione in favore dell'attore delle spese Controparte_1 CP_2 processuali, liquidate in € 8000,00, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore costituito, dichiaratosi antistatario. Pone definitivamente a carico della convenuta i compensi liquidati al CTU. CP_1
Sassari, 29 ottobre 2025 Il giudice
ST NA
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