Articolo 10 della Legge 27 febbraio 1958, n. 130
Articolo 9
Versione
28 marzo 1958
Art. 10.
La vigilanza per l'applicazione della presente legge e' affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro, ed all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati.

Entrata in vigore il 28 marzo 1958