Art. 10.
La vigilanza per l'applicazione della presente legge e' affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro, ed all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati.
La vigilanza per l'applicazione della presente legge e' affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro, ed all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati.