Versione
1 gennaio 1993
1 gennaio 1993
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Versione
19 dicembre 1996
19 dicembre 1996
Art. 379.
(Guida sotto l'influenza dell'alcool)
1. L'accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dell'articolo 186, comma 4, del codice, si effettua mediante l'analisi dell'aria alveolare espirata: qualora, in base al valore della concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata, la concentrazione alcoolemica corrisponda o superi 0,8 grammi per litro (g/l), il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza.
2. La concentrazione di cui al comma 1 dovra' risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti.
3. Nel procedere ai predetti accertamenti, ovvero qualora si provveda a documentare il rifiuto opposto dall'interessato, resta fermo in ogni caso il compito dei verbalizzanti di indicare nella notizia di reato, ai sensi dell' articolo 347 del codice di procedura penale , le circostanze sintomatiche dell'esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida.
4. L'apparecchio mediante il quale viene effettuata la misura della concentrazione alcoolica nell'aria espirata e' denominato etilometro ((...)) Esso, oltre a visualizzare i risultati delle misurazioni e dei controlli propri dell'apparecchio stesso, deve anche, mediante apposita stampante, fornire la corrispondente prova documentale.
5. Gli etilometri devono rispondere ai requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei trasporti ((e della navigazione)) di concerto con il Ministro della sanita'. I requisiti possono essere aggiornati con provvedimento degli stessi Ministri, quando particolari circostanze o modificazioni di carattere tecnico lo esigano.
6. La Direzione generale della M.C.T.C. provvede all'omologazione del tipo degli etilometri che, sulla base delle verifiche e prove effettuate dal Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi (CSRPAD), rispondono ai requisiti prescritti.
7. Prima della loro immissione nell'uso gli etilometri devono essere sottoposti a verifiche e prove presso il CSRPAD (visita preventiva).
8. Gli etilometri in uso devono essere sottoposti a verifiche di prova dal CSRPAD secondo i tempi e le modalita' stabilite dal Ministero dei trasporti ((e della navigazione)) di concerto con il Ministero della sanita'. In caso di esito negativo delle verifiche e prove, l'etilometro e' ritirato dall'uso.
9. Il Ministero dei trasporti ((e della navigazione)) determina, aggiornandolo, l'ammontare dei diritti dovuti dai richiedenti per le operazioni previste nei commi 6, 7 e 8.
(Guida sotto l'influenza dell'alcool)
1. L'accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dell'articolo 186, comma 4, del codice, si effettua mediante l'analisi dell'aria alveolare espirata: qualora, in base al valore della concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata, la concentrazione alcoolemica corrisponda o superi 0,8 grammi per litro (g/l), il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza.
2. La concentrazione di cui al comma 1 dovra' risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti.
3. Nel procedere ai predetti accertamenti, ovvero qualora si provveda a documentare il rifiuto opposto dall'interessato, resta fermo in ogni caso il compito dei verbalizzanti di indicare nella notizia di reato, ai sensi dell' articolo 347 del codice di procedura penale , le circostanze sintomatiche dell'esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida.
4. L'apparecchio mediante il quale viene effettuata la misura della concentrazione alcoolica nell'aria espirata e' denominato etilometro ((...)) Esso, oltre a visualizzare i risultati delle misurazioni e dei controlli propri dell'apparecchio stesso, deve anche, mediante apposita stampante, fornire la corrispondente prova documentale.
5. Gli etilometri devono rispondere ai requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei trasporti ((e della navigazione)) di concerto con il Ministro della sanita'. I requisiti possono essere aggiornati con provvedimento degli stessi Ministri, quando particolari circostanze o modificazioni di carattere tecnico lo esigano.
6. La Direzione generale della M.C.T.C. provvede all'omologazione del tipo degli etilometri che, sulla base delle verifiche e prove effettuate dal Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi (CSRPAD), rispondono ai requisiti prescritti.
7. Prima della loro immissione nell'uso gli etilometri devono essere sottoposti a verifiche e prove presso il CSRPAD (visita preventiva).
8. Gli etilometri in uso devono essere sottoposti a verifiche di prova dal CSRPAD secondo i tempi e le modalita' stabilite dal Ministero dei trasporti ((e della navigazione)) di concerto con il Ministero della sanita'. In caso di esito negativo delle verifiche e prove, l'etilometro e' ritirato dall'uso.
9. Il Ministero dei trasporti ((e della navigazione)) determina, aggiornandolo, l'ammontare dei diritti dovuti dai richiedenti per le operazioni previste nei commi 6, 7 e 8.
Commentari • 38
- 1. Guida in stato di ebbrezza: lo stato di alterazione si può accertare anche senza alcoltestAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 settembre 2023 · 110.21132
[…] Con il primo, deduce inosservanza o erronea applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, comma 1 e comma 2, lett. a), b) e c), e D.P.R. n. 495 del 1992, art. 379, (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), nonchè vizio di motivazione in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3, art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), art. 533 c.p.p., comma 1. […]
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Giurisprudenza • 29
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/10/2025, n. 33754Provvedimento: […] Il difensore, con il primo motivo, ha censurato l'inosservanza degli artt. 192, comma 5, e 379, comma 8, d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 del 1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in quanto la responsabilità penale dell'imputato sarebbe stata affermata sulla base del rilievo del tasso CO dell'imputato eseguito mediante un etilometro omologato da un soggetto non legittimato. […]Leggi di più...
- inammissibilità ricorso·
- art. 186 comma 7 d.lgs. 285/1992·
- art. 341-bis cod. pen.·
- concorso delitti e contravvenzioni·
- omologazione etilometro·
- annullamento senza rinvio·
- diminuente per rito abbreviato·
- rideterminazione pena·
- art. 442 comma 2 cod. proc. pen.