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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/02/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 8819/22 R.G.A.C., posta in decisione, previ gli incombenti di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. cbn. disp. art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del
7 ottobre 2024, promossa da
nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_2 C.F._2 Parte_1
nato a [...] il [...], C.F.: , , nato a [...] C.F._3 Parte_3
il 18/04/1996, C.F.: , , nato a [...] il [...], C.F._4 Parte_4
C.F.: , , nata a [...] il [...], C.F.: C.F._5 Parte_5
, nata a [...] il [...], C.F.: C.F._6 Parte_6
, , nata a [...] il [...] (c.f. C.F._7 Parte_7 [...]
), elettiv.te domiciliati in Catania Corso Italia n. 58 presso lo studio dell'Avv. Luigi C.F._8
Bonanno Feldmann, che li rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione,
unitamente e disgiuntamente agli Avv.ti Rita Grisafi e Rita D'Amico;
attori
pagina 1 di 10 contro
Controparte_1
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Sciacca Via dei Cappuccini n. 147 presso lo studio dell'Avv. Orazio Ambrosetti che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
convenuto;
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con citazione notificata in data 24.6.2022 , Parte_1 Parte_2
, , , Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, – rispettivamente padre, coniuge, figlie e sorelle di Parte_6 Parte_7
- convenivano innanzi questo Tribunale l Parte_5 Controparte_1
e di esponendo che in data
[...] Controparte_1
15.10.2019 intorno alle ore 15.34 , nato a [...] il [...], si recava presso il Parte_5
Pronto Soccorso dell'Azienda convenuta per dolori addominali e febbre con brividi a 39° e pneumaturia (presenza di gas/aria nelle urine). Rilevavano che ivi il paziente veniva sottoposto ad esami ematochimici, esame delle urine, emazie e leucociti;
veniva eseguita una radiografia del torace e TC addome completo con e senza mezzo di contrasto, che mostrava un quadro flogistico di
“discreta diverticolite cui si associa una soffusa e moderata disomogeneità edematosa del tessuto
adiposo pericolico e del ventaglio mesenterco con due sfumatissime microbollicine aeree e diversi
pagina 2 di 10 elementi linfonodali di dimensioni subcentimetriche di significato reattivo. Diverticolosi del colon
discendente. In atto assente versamento nello spazio peritoneale e retroperitoneale”. Il mattino seguente, alle ore 8:00, veniva richiesta dal medico del PS una consulenza chirurgica che escludeva la necessità di ricorrere a trattamento chirurgico in urgenza e prescriveva un trattamento clinico conservativo con terapia medica antibiotica, con monitoraggio del paziente mediante nuovi esami di laboratorio e TC. Esponevano che il giorno 16/10/2019 veniva quindi sottoposto a Parte_5
nuovo esame TC addome senza MDC che, in confronto a quello eseguito la sera precedente, rilevava
“la comparsa di emboli gassosi nel lume della vena mesenterica inferiore e della vena porta a livello
della confluenza spleno-mesenterica”. Tale referto indicava pertanto un evidente peggioramento delle condizioni cliniche del paziente. Tuttavia tale peggioramento delle condizioni del paziente non veniva correttamente valutato dai sanitari dell'Azienda ospedaliera convenuta: infatti, il medico chirurgo che effettuò la consulenza alle ore 23.09, Dott. , piuttosto che richiedere l'intervento Persona_1
chirurgico sul paziente, ha preferito mantenere una condotta inutilmente attendista richiedendo la ripetizione degli esami ematochimici il mattino seguente. A quel punto, dopo avere già trascorso due giorni in pronto soccorso, in data 17/10/2019 alle ore 14:00 il sig. veniva ricoverato presso Pt_1
l'U.P di chirurgia generale dell'Ospedale “ ” con diagnosi di “diverticolite acuta sigma Controparte_2
con sospetta microperforazione coperta in paziente con diverticolosi del colon”. Il successivo 18
ottobre 2019 alle ore 15.00 le condizioni cliniche del subivano un ulteriore aggravamento con Pt_1
comparsa di dolori addominali, febbre e polipnea. Veniva infatti richiesta un esame TC torace e addome, eseguito alle ore 18 circa, che evidenziava un aggravamento del quadro clinico con trombosi dell'asse mesenterico e portale e sofferenza renale. La mattina del 19/10/2019, in considerazione dell'aggravamento delle condizioni del paziente, veniva richiesta una seduta emodialitica urgente,
Per_ eseguita dal Dott. , reparto di nefrologia. Alle ore 10 si evidenzia in cartella clinica un repentino peggioramento del quadro clinico: “addome disteso, non trattabile, peritonitico. Alla luce del
peggioramento clinico laboratoristico si propone al paziente ed alla moglie intervento chirurgico e
pagina 3 di 10 trasferimento in terapia intensiva per ultrafiltrazione”. Alle ore 12.30 del 19/10/2019 il paziente veniva sottoposto ad intervento chirurgico mediante incisione laparotomica mediana xifo-pubica, e successivamente trasferito in terapia intensiva con diagnosi di “shock settico da diverticolite acuta”.
Alle ore 19.35 del 19/10/2019 il sig. decedeva a causa di un “arresto irreversibile Parte_5
delle funzioni vitali, consecutivo a shock settico e disfunzione multiorgano conseguente a peritonite
da diverticolite acuta complicata in paziente con broncopatia cronica e severa ipertrofia cardiaca”.
Deducevano quindi come fosse sussistente la responsabilità della struttura convenuta, in relazione alla condotta descritta, con richiesta di condanna al risarcimento di tutti i danni subiti.
La convenuta si costituiva in giudizio opponendosi.
Disposta ed espletata ctu medico legale, le parti venivano invitate a precisare le conclusioni all'udienza dell'8.11.2023.
Trascorsi i termini ex art. 281 quinquies c.p.c. (cbn. dsp. art. 190 c.p.c.) questo giudice istruttore,
in funzione di giudice unico, pronuncia la presente per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' principio pacifico in giurisprudenza quello per il quale la struttura sanitaria è solidalmente responsabile, sia in via contrattuale (ex art. 1218 e 1228 c.c.) che extracontrattuale (ex art. 2049 c.c.),
per i danni provocati al paziente dal medico ivi operante, poichè l'attività che un libero professionista svolge presso una casa di cura privata, quanto meno in virtù di un non occasionale rapporto di esecuzione d'opera, comporta un vincolo di dipendenza, sorveglianza e vigilanza tra la casa di cura committente e il medico preposto (cfr. Cass. civ., sez. III, 13/01/2005, n.571; Cass. Civ. sez. III 11
marzo 1998, in Ragiusan 1998, 183; Trib. Milano, 23/05/2003; Trib. Milano 20 settembre 1999, in
Giur. Milanese 2000, 114; Trib. Napoli, 13 febbraio 1997, in Nuova Giur. Civ., 1997, I, 984; Trib.
Roma 28 giugno 1982, in Temi Rom. 1982, 601). La responsabilità della casa di cura o dell'ente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c. all'inadempimento delle
pagina 4 di 10 obbligazioni a suo carico nonché, ai sensi dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento dell'obbligazione
medico professionale svolta dal sanitario;
nei confronti del paziente, la struttura sanitaria e l'esercente la professione sanitaria sono coobbligati solidali, per cui la scelta del legittimato passivo contro cui agire spetta al danneggiato.
Come chiarito dalla Suprema Corte non è necessario che il medico sia "dipendente" della casa di cura, sia cioè a questa legato da un rapporto di lavoro subordinato: a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde dei fatti dolosi e colposi di costoro. Ausiliari, dunque sono tutti coloro dei quali il debitore si avvale nell'esecuzione della prestazione, indipendentemente dalla natura del rapporto che ad esso li leghi (Cass. 20 aprile
1989, n. 1855).
In secondo luogo, in applicazione dell'art. 1228 c.c., non rileva che il sanitario il quale esegue l'intervento possa essere anche sanitario di fiducia del paziente, ove la scelta, come nel caso di specie,
cada su soggetto comunque collegato all'organizzazione aziendale della casa di cura. La prestazione dell'ausiliario, cioè del medico, è necessaria per l'esecuzione della prestazione della casa di cura, che si obbliga alla messa a disposizione del personale medico, paramedico e dell'attrezzature necessarie per l'intervento e, dunque, si avvale del medico, sia pure di fiducia anche del paziente (cfr. Cass. civ., sez.
III, 14/07/2004, n.13066).
In sostanza secondo l'orientamento maggioritario, la responsabilità ascrivibile in capo alla struttura sanitaria è di tipo contrattuale, risultando essa fondata sul cd. contratto di spedalità, ossia il contratto in forza del quale la struttura sanitaria si obbliga a fornire al paziente una complessa prestazione di assistenza sanitaria (consistente nella predisposizione degli spazi necessari, di personale sanitario sufficiente ed efficiente e di attrezzature e macchinari adeguati). Ricondotta così l'obbligazione della struttura sanitaria al contratto di spedalità, la giurisprudenza configura la relativa responsabilità civile come contrattuale ex artt. 1218 c.c. e ss. In particolare, la struttura può essere chiamata a rispondere,
come già detto: (i) per fatto proprio, derivante dal rapporto che si instaura in maniera diretta con il pagina 5 di 10 paziente, nel caso in cui il danno al paziente sia derivato da disfunzioni e carenze strutturali o organizzative inerenti alla struttura stessa (dal punto di vista degli spazi, o del personale o delle attrezzature); (ii) per fatto proprio del personale sanitario: in questa sede, l'ente risponde direttamente della negligenza ed imperizia del personale dipendente nell'ambito dell'esecuzione della prestazione.
Dunque la struttura sanitaria risponde dell'attività sanitaria posta in essere dall'operatore sanitario dipendente o meno, laddove nella relativa condotta sia ravvisabile quanto meno il profilo della colpa.
Da quest'ultimo punto di vista, il tipo di obbligazione assunta la struttura sanitaria, coincidendo con quella dell'esercente la professione sanitaria (dal momento che l'ente ospedaliero si impegna, tramite gli operatori sanitari alle proprie dipendenze, a fornire una prestazione sanitaria), si configura come obbligazione di mezzi, anziché come obbligazione di risultato. Ne consegue che la struttura o il professionista sanitario sono tenuti a svolgere la propria attività utilizzando i mezzi scientifici più
idonei a raggiungere il risultato favorevole al paziente-creditore, mentre non è richiesto l'effettivo raggiungimento di un determinato risultato, nella specie la guarigione. L'inadempimento all'obbligazione, pertanto, deve essere desunto non già semplicemente dal mancato raggiungimento del risultato, bensì dalla diligenza richiesta ai fini dell'esecuzione della prestazione professionale. La
diligenza deve essere valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata (ai sensi dell'art. 1176
c.c.) e, ai sensi dell'art. 2236 c.c., qualora la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave
(norma che lascia intendere che l'operatore sanitario, in caso di causazione di un danno al paziente, sia tenuto al relativo risarcimento anche in caso di mera colpa lieve).
Tali prinicipi sono stati sostanzialmente recepiti dall legge (n. 24/2017), che è Parte_8
intervenuta in tale contesto, chiarendo in maniera espressa quanto già sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, qualificando la responsabilità della struttura sanitaria come contrattuale ex art. 1218 c.c. e ss. (laddove, la medesima legge, qualifica quella dell'esercente la professione sanitaria come extracontrattuale ex artt. 2043 c.c. e ss.). In particolare, l'art. 7 della legge chiarisce che: Parte_8
pagina 6 di 10 (i) la struttura sanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 c.c., delle loro condotte dolose o colpose;
(ii) l'esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043
c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
E' noto – però - che le norme sostanziali della legge non sono applicabili Parte_8
retroattivamente (con l'eccezione delle disposizioni relative alla liquidazione del danno sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138, 139 del codice delle assicurazioni private), dunque non possono applicarsi a fatti avvenuti in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge, per i quali continuerà a farsi riferimento alla legge vigente all'epoca dei fatti (cfr. Cass. civ. Sez. III, 11/11/2019, n.28990; Cass. civ.
Sez. III, 11/11/2019, n.28994).
Come detto quindi la disciplina della responsabilità contrattuale implica che il paziente, in quanto creditore, debba provare il cd. nesso di causalità giuridica, ossia la relazione tra l'inadempimento contrattuale ed il danno patrimoniale e/o non patrimoniale subito dal paziente. Nell'accertamento della sussistenza della causalità giuridica la norma civilistica di riferimento è rappresentata dall'art. 1223
c.c., il quale prevede il risarcimento dei soli danni che costituiscano conseguenza immediata e diretta dell'illecito, ossia gli effetti normali e ordinari dell'illecito. Quanto alla regola su cui si fonda il procedimento di ricostruzione di tale nesso causale, si ricorre al principio del “più probabile che non”,
o regola della “preponderanza dell'evidenza” , in base al quale il giudice civile potrà affermare l'esistenza del nesso causale anche soltanto sulla base di una prova che lo renda probabile, a nulla rilevando che tale prova non sia idonea a garantire la certezza al di là di ogni ragionevole dubbio, come necessario in sede di accertamento della responsabilità penale (tale distinzione tra le regole di adottate nel settore civile e penale risponde alle diverse finalità ed esigenze che li connotano, legate ai rispettivi diversi interessi in gioco) [Cassazione civile sez. VI, 02/09/2019, n.21939; Cassazione civile sez. III,
23/10/2018, n.26700].
pagina 7 di 10 Ciò posto l'espletata ctu collegiale ha rilevato che “Nessuna censura è da sollevare in capo ai sanitari dell' che si avvicendarono nella cura e nell'assistenza del Controparte_3
Sig. dal 15 al 19 ottobre 2019. Gli stessi, coerentemente con il grading della patologia Parte_5
(stadio 1a), nonché con le linee guida di settore nazionali e internazionali, sottoponevano il a Pt_1
monitoraggio clinico-laboratoristico-strumentale e a terapia conservativa non chirurgica, sino al 19
ottobre 2019. In tale data, in occasione del riscontro di un'obiettività clinica caratterizzata da un addome non trattabile e “peritonitico” sottoponevano il paziente ad un tempestivo intervento chirurgico di laparotomia esplorativa sec. Hartman. Tuttavia, a causa sia della rarità sia della gravità/estensione del processo tromboembolico mesenterico, conseguente alla pileflebite (complicanza non prevedibile/prevenibile) andava incontro ad exitus. ….Per quanto attiene il management della malattia diverticolare, dalla disamina della documentazione sanitaria, è possibile affermare che i sanitari dell' che si avvicendarono nella cura e nell'assistenza del Controparte_3
Sig. dal 15 al 19 ottobre 2019, si sono attenuti alle linee guida nazionali e Parte_5
internazionali coeve al caso di specie. A causa della rarità della complicanza occorsa al SS
(pileflebite), non esistono, oggi come allora, linee guida di indirizzo per il trattamento di suddetta complicanza che prevede un trattamento antibiotico e, probabilmente, anticoagulante, e un monitoraggio clinico-laboratoristicostrumentale come messo in atto dai sanitari dell' Controparte_4
….Il consenso informato relativo all'intervento del 19 ottobre 2019 è stato regolarmente firmato“.
[...]
Evidente quindi che nella specie, alla luce delle chiare conclusioni della relazione di ctu, non vi è
prova alcuna della responsabilità della struttura sanitaria in questione.
Né è possibile ritenere fondata l'eccezione di incompatibilità sollevata da parte attrice in relazione ad uno dei componeti del collegio medico nominato da questo Tribunale e ciò in relazione alla circostanza che il CTU, Dott. , già avrebbe conosciuto – prima dell'incarico Persona_3
conferito dall'Ill.mo Tribunale – l'oggetto dell'indagine poiché destinatario, nell'anno 2022, di una borsa di ricerca nell'ambito del programma di ricerca “Convenzione per la realizzazione di un
pagina 8 di 10 programma di ricerca e gestione del contenzioso stragiudiziale e giudiziale dei sinistri”.
Invero due circostanze sono ostative all'accoglimento di detta eccezione.
Parte attrice non ha mai avanzato nei termini istanza di ricusazione del CTU ai sensi dell'art. 192 co.
2 c.p.c. (secondo cui l'istanza deve essere “depositata con apposito ricorso almeno tre giorni prima
dell'udienza di comparizione”). Ovviamente ove – come nella specie – la circostanza venga appresa nel corso delle operazioni l'istanza deve essere tempestivamente depositata dopo la conoscenza della causa di ricusazione. Nella specie parte attrice ha rappresentato tale circostanza al ctu con le note del
15.3.2024 e solamente all'udienza del 7.10.2024 ha chiesto la rinnovazione della ctu con sostituzione del collegio medico.
E' noto che “La presentazione dell'istanza di ricusazione del consulente tecnico d'ufficio dopo la
scadenza del termine previsto dall'articolo 192 del codice di procedura civile preclude definitivamente
la possibilità di far valere successivamente la situazione di incompatibilità, con la conseguenza che la
consulenza rimane ritualmente acquisita al processo, a nulla rilevando il fatto che il ricorrente sia
venuto a conoscenza della pretesa causa d'incompatibilità del consulente soltanto dopo l'espletamento
dell'incarico conferitogli dal giudice, né la causa di ricusazione può essere fatta valere in sede di
giudizio di legittimità se non sia stata ab origine tempestivamente denunciata” (Cass. Civ. sez. III, 13
marzo 2023, n. 7280; Cassazione civile sez. II, 22/10/2018, n. 26622; Cassazione civile sez. lav.,
25/05/2009, n. 12004).
Nella specie la causa della dedotta incompatibilità era preesistente all'incarico (trattandosi di bosa di studio del 2022) e quindi ben avrebbe dovuto e potuto essere rilevata tempestivamente, o al più
concedere avrebbe dovuto essere sottoposta all'esame del Tribunale non appena conosciuta dalla parte.
In secondo luogo, il dedotto conflitto di interessi del ctu non sussiste in concreto atteso che si è
trattato di una borsa di studio conferita dall'Università di Catania e non dall'azienda convenuta, con una durata estremamente limitata (6 mesi) e senza che vi sia la possibilità concreta di accertare se nell'ambito di tale lavoro di ricerva il ctu si sia interessato della vicenda in esame (non potendo sul pagina 9 di 10 punto rilevare la sola data di notifica della citazione del presente giudizio ricadente nel detto semestre).
Le spese del giudizio – tenuto conto della complessità degli accertamenti eseguiti – vanni integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da , Parte_1 Parte_2 Parte_1
, , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
contro Parte_7 Controparte_1
disattesa ogni ulteriore istanza, così
[...]
provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catania il 3 febbraio 2025
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
pagina 10 di 10
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 8819/22 R.G.A.C., posta in decisione, previ gli incombenti di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. cbn. disp. art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del
7 ottobre 2024, promossa da
nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_2 C.F._2 Parte_1
nato a [...] il [...], C.F.: , , nato a [...] C.F._3 Parte_3
il 18/04/1996, C.F.: , , nato a [...] il [...], C.F._4 Parte_4
C.F.: , , nata a [...] il [...], C.F.: C.F._5 Parte_5
, nata a [...] il [...], C.F.: C.F._6 Parte_6
, , nata a [...] il [...] (c.f. C.F._7 Parte_7 [...]
), elettiv.te domiciliati in Catania Corso Italia n. 58 presso lo studio dell'Avv. Luigi C.F._8
Bonanno Feldmann, che li rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione,
unitamente e disgiuntamente agli Avv.ti Rita Grisafi e Rita D'Amico;
attori
pagina 1 di 10 contro
Controparte_1
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Sciacca Via dei Cappuccini n. 147 presso lo studio dell'Avv. Orazio Ambrosetti che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
convenuto;
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con citazione notificata in data 24.6.2022 , Parte_1 Parte_2
, , , Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, – rispettivamente padre, coniuge, figlie e sorelle di Parte_6 Parte_7
- convenivano innanzi questo Tribunale l Parte_5 Controparte_1
e di esponendo che in data
[...] Controparte_1
15.10.2019 intorno alle ore 15.34 , nato a [...] il [...], si recava presso il Parte_5
Pronto Soccorso dell'Azienda convenuta per dolori addominali e febbre con brividi a 39° e pneumaturia (presenza di gas/aria nelle urine). Rilevavano che ivi il paziente veniva sottoposto ad esami ematochimici, esame delle urine, emazie e leucociti;
veniva eseguita una radiografia del torace e TC addome completo con e senza mezzo di contrasto, che mostrava un quadro flogistico di
“discreta diverticolite cui si associa una soffusa e moderata disomogeneità edematosa del tessuto
adiposo pericolico e del ventaglio mesenterco con due sfumatissime microbollicine aeree e diversi
pagina 2 di 10 elementi linfonodali di dimensioni subcentimetriche di significato reattivo. Diverticolosi del colon
discendente. In atto assente versamento nello spazio peritoneale e retroperitoneale”. Il mattino seguente, alle ore 8:00, veniva richiesta dal medico del PS una consulenza chirurgica che escludeva la necessità di ricorrere a trattamento chirurgico in urgenza e prescriveva un trattamento clinico conservativo con terapia medica antibiotica, con monitoraggio del paziente mediante nuovi esami di laboratorio e TC. Esponevano che il giorno 16/10/2019 veniva quindi sottoposto a Parte_5
nuovo esame TC addome senza MDC che, in confronto a quello eseguito la sera precedente, rilevava
“la comparsa di emboli gassosi nel lume della vena mesenterica inferiore e della vena porta a livello
della confluenza spleno-mesenterica”. Tale referto indicava pertanto un evidente peggioramento delle condizioni cliniche del paziente. Tuttavia tale peggioramento delle condizioni del paziente non veniva correttamente valutato dai sanitari dell'Azienda ospedaliera convenuta: infatti, il medico chirurgo che effettuò la consulenza alle ore 23.09, Dott. , piuttosto che richiedere l'intervento Persona_1
chirurgico sul paziente, ha preferito mantenere una condotta inutilmente attendista richiedendo la ripetizione degli esami ematochimici il mattino seguente. A quel punto, dopo avere già trascorso due giorni in pronto soccorso, in data 17/10/2019 alle ore 14:00 il sig. veniva ricoverato presso Pt_1
l'U.P di chirurgia generale dell'Ospedale “ ” con diagnosi di “diverticolite acuta sigma Controparte_2
con sospetta microperforazione coperta in paziente con diverticolosi del colon”. Il successivo 18
ottobre 2019 alle ore 15.00 le condizioni cliniche del subivano un ulteriore aggravamento con Pt_1
comparsa di dolori addominali, febbre e polipnea. Veniva infatti richiesta un esame TC torace e addome, eseguito alle ore 18 circa, che evidenziava un aggravamento del quadro clinico con trombosi dell'asse mesenterico e portale e sofferenza renale. La mattina del 19/10/2019, in considerazione dell'aggravamento delle condizioni del paziente, veniva richiesta una seduta emodialitica urgente,
Per_ eseguita dal Dott. , reparto di nefrologia. Alle ore 10 si evidenzia in cartella clinica un repentino peggioramento del quadro clinico: “addome disteso, non trattabile, peritonitico. Alla luce del
peggioramento clinico laboratoristico si propone al paziente ed alla moglie intervento chirurgico e
pagina 3 di 10 trasferimento in terapia intensiva per ultrafiltrazione”. Alle ore 12.30 del 19/10/2019 il paziente veniva sottoposto ad intervento chirurgico mediante incisione laparotomica mediana xifo-pubica, e successivamente trasferito in terapia intensiva con diagnosi di “shock settico da diverticolite acuta”.
Alle ore 19.35 del 19/10/2019 il sig. decedeva a causa di un “arresto irreversibile Parte_5
delle funzioni vitali, consecutivo a shock settico e disfunzione multiorgano conseguente a peritonite
da diverticolite acuta complicata in paziente con broncopatia cronica e severa ipertrofia cardiaca”.
Deducevano quindi come fosse sussistente la responsabilità della struttura convenuta, in relazione alla condotta descritta, con richiesta di condanna al risarcimento di tutti i danni subiti.
La convenuta si costituiva in giudizio opponendosi.
Disposta ed espletata ctu medico legale, le parti venivano invitate a precisare le conclusioni all'udienza dell'8.11.2023.
Trascorsi i termini ex art. 281 quinquies c.p.c. (cbn. dsp. art. 190 c.p.c.) questo giudice istruttore,
in funzione di giudice unico, pronuncia la presente per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' principio pacifico in giurisprudenza quello per il quale la struttura sanitaria è solidalmente responsabile, sia in via contrattuale (ex art. 1218 e 1228 c.c.) che extracontrattuale (ex art. 2049 c.c.),
per i danni provocati al paziente dal medico ivi operante, poichè l'attività che un libero professionista svolge presso una casa di cura privata, quanto meno in virtù di un non occasionale rapporto di esecuzione d'opera, comporta un vincolo di dipendenza, sorveglianza e vigilanza tra la casa di cura committente e il medico preposto (cfr. Cass. civ., sez. III, 13/01/2005, n.571; Cass. Civ. sez. III 11
marzo 1998, in Ragiusan 1998, 183; Trib. Milano, 23/05/2003; Trib. Milano 20 settembre 1999, in
Giur. Milanese 2000, 114; Trib. Napoli, 13 febbraio 1997, in Nuova Giur. Civ., 1997, I, 984; Trib.
Roma 28 giugno 1982, in Temi Rom. 1982, 601). La responsabilità della casa di cura o dell'ente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c. all'inadempimento delle
pagina 4 di 10 obbligazioni a suo carico nonché, ai sensi dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento dell'obbligazione
medico professionale svolta dal sanitario;
nei confronti del paziente, la struttura sanitaria e l'esercente la professione sanitaria sono coobbligati solidali, per cui la scelta del legittimato passivo contro cui agire spetta al danneggiato.
Come chiarito dalla Suprema Corte non è necessario che il medico sia "dipendente" della casa di cura, sia cioè a questa legato da un rapporto di lavoro subordinato: a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde dei fatti dolosi e colposi di costoro. Ausiliari, dunque sono tutti coloro dei quali il debitore si avvale nell'esecuzione della prestazione, indipendentemente dalla natura del rapporto che ad esso li leghi (Cass. 20 aprile
1989, n. 1855).
In secondo luogo, in applicazione dell'art. 1228 c.c., non rileva che il sanitario il quale esegue l'intervento possa essere anche sanitario di fiducia del paziente, ove la scelta, come nel caso di specie,
cada su soggetto comunque collegato all'organizzazione aziendale della casa di cura. La prestazione dell'ausiliario, cioè del medico, è necessaria per l'esecuzione della prestazione della casa di cura, che si obbliga alla messa a disposizione del personale medico, paramedico e dell'attrezzature necessarie per l'intervento e, dunque, si avvale del medico, sia pure di fiducia anche del paziente (cfr. Cass. civ., sez.
III, 14/07/2004, n.13066).
In sostanza secondo l'orientamento maggioritario, la responsabilità ascrivibile in capo alla struttura sanitaria è di tipo contrattuale, risultando essa fondata sul cd. contratto di spedalità, ossia il contratto in forza del quale la struttura sanitaria si obbliga a fornire al paziente una complessa prestazione di assistenza sanitaria (consistente nella predisposizione degli spazi necessari, di personale sanitario sufficiente ed efficiente e di attrezzature e macchinari adeguati). Ricondotta così l'obbligazione della struttura sanitaria al contratto di spedalità, la giurisprudenza configura la relativa responsabilità civile come contrattuale ex artt. 1218 c.c. e ss. In particolare, la struttura può essere chiamata a rispondere,
come già detto: (i) per fatto proprio, derivante dal rapporto che si instaura in maniera diretta con il pagina 5 di 10 paziente, nel caso in cui il danno al paziente sia derivato da disfunzioni e carenze strutturali o organizzative inerenti alla struttura stessa (dal punto di vista degli spazi, o del personale o delle attrezzature); (ii) per fatto proprio del personale sanitario: in questa sede, l'ente risponde direttamente della negligenza ed imperizia del personale dipendente nell'ambito dell'esecuzione della prestazione.
Dunque la struttura sanitaria risponde dell'attività sanitaria posta in essere dall'operatore sanitario dipendente o meno, laddove nella relativa condotta sia ravvisabile quanto meno il profilo della colpa.
Da quest'ultimo punto di vista, il tipo di obbligazione assunta la struttura sanitaria, coincidendo con quella dell'esercente la professione sanitaria (dal momento che l'ente ospedaliero si impegna, tramite gli operatori sanitari alle proprie dipendenze, a fornire una prestazione sanitaria), si configura come obbligazione di mezzi, anziché come obbligazione di risultato. Ne consegue che la struttura o il professionista sanitario sono tenuti a svolgere la propria attività utilizzando i mezzi scientifici più
idonei a raggiungere il risultato favorevole al paziente-creditore, mentre non è richiesto l'effettivo raggiungimento di un determinato risultato, nella specie la guarigione. L'inadempimento all'obbligazione, pertanto, deve essere desunto non già semplicemente dal mancato raggiungimento del risultato, bensì dalla diligenza richiesta ai fini dell'esecuzione della prestazione professionale. La
diligenza deve essere valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata (ai sensi dell'art. 1176
c.c.) e, ai sensi dell'art. 2236 c.c., qualora la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave
(norma che lascia intendere che l'operatore sanitario, in caso di causazione di un danno al paziente, sia tenuto al relativo risarcimento anche in caso di mera colpa lieve).
Tali prinicipi sono stati sostanzialmente recepiti dall legge (n. 24/2017), che è Parte_8
intervenuta in tale contesto, chiarendo in maniera espressa quanto già sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, qualificando la responsabilità della struttura sanitaria come contrattuale ex art. 1218 c.c. e ss. (laddove, la medesima legge, qualifica quella dell'esercente la professione sanitaria come extracontrattuale ex artt. 2043 c.c. e ss.). In particolare, l'art. 7 della legge chiarisce che: Parte_8
pagina 6 di 10 (i) la struttura sanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 c.c., delle loro condotte dolose o colpose;
(ii) l'esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043
c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
E' noto – però - che le norme sostanziali della legge non sono applicabili Parte_8
retroattivamente (con l'eccezione delle disposizioni relative alla liquidazione del danno sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138, 139 del codice delle assicurazioni private), dunque non possono applicarsi a fatti avvenuti in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge, per i quali continuerà a farsi riferimento alla legge vigente all'epoca dei fatti (cfr. Cass. civ. Sez. III, 11/11/2019, n.28990; Cass. civ.
Sez. III, 11/11/2019, n.28994).
Come detto quindi la disciplina della responsabilità contrattuale implica che il paziente, in quanto creditore, debba provare il cd. nesso di causalità giuridica, ossia la relazione tra l'inadempimento contrattuale ed il danno patrimoniale e/o non patrimoniale subito dal paziente. Nell'accertamento della sussistenza della causalità giuridica la norma civilistica di riferimento è rappresentata dall'art. 1223
c.c., il quale prevede il risarcimento dei soli danni che costituiscano conseguenza immediata e diretta dell'illecito, ossia gli effetti normali e ordinari dell'illecito. Quanto alla regola su cui si fonda il procedimento di ricostruzione di tale nesso causale, si ricorre al principio del “più probabile che non”,
o regola della “preponderanza dell'evidenza” , in base al quale il giudice civile potrà affermare l'esistenza del nesso causale anche soltanto sulla base di una prova che lo renda probabile, a nulla rilevando che tale prova non sia idonea a garantire la certezza al di là di ogni ragionevole dubbio, come necessario in sede di accertamento della responsabilità penale (tale distinzione tra le regole di adottate nel settore civile e penale risponde alle diverse finalità ed esigenze che li connotano, legate ai rispettivi diversi interessi in gioco) [Cassazione civile sez. VI, 02/09/2019, n.21939; Cassazione civile sez. III,
23/10/2018, n.26700].
pagina 7 di 10 Ciò posto l'espletata ctu collegiale ha rilevato che “Nessuna censura è da sollevare in capo ai sanitari dell' che si avvicendarono nella cura e nell'assistenza del Controparte_3
Sig. dal 15 al 19 ottobre 2019. Gli stessi, coerentemente con il grading della patologia Parte_5
(stadio 1a), nonché con le linee guida di settore nazionali e internazionali, sottoponevano il a Pt_1
monitoraggio clinico-laboratoristico-strumentale e a terapia conservativa non chirurgica, sino al 19
ottobre 2019. In tale data, in occasione del riscontro di un'obiettività clinica caratterizzata da un addome non trattabile e “peritonitico” sottoponevano il paziente ad un tempestivo intervento chirurgico di laparotomia esplorativa sec. Hartman. Tuttavia, a causa sia della rarità sia della gravità/estensione del processo tromboembolico mesenterico, conseguente alla pileflebite (complicanza non prevedibile/prevenibile) andava incontro ad exitus. ….Per quanto attiene il management della malattia diverticolare, dalla disamina della documentazione sanitaria, è possibile affermare che i sanitari dell' che si avvicendarono nella cura e nell'assistenza del Controparte_3
Sig. dal 15 al 19 ottobre 2019, si sono attenuti alle linee guida nazionali e Parte_5
internazionali coeve al caso di specie. A causa della rarità della complicanza occorsa al SS
(pileflebite), non esistono, oggi come allora, linee guida di indirizzo per il trattamento di suddetta complicanza che prevede un trattamento antibiotico e, probabilmente, anticoagulante, e un monitoraggio clinico-laboratoristicostrumentale come messo in atto dai sanitari dell' Controparte_4
….Il consenso informato relativo all'intervento del 19 ottobre 2019 è stato regolarmente firmato“.
[...]
Evidente quindi che nella specie, alla luce delle chiare conclusioni della relazione di ctu, non vi è
prova alcuna della responsabilità della struttura sanitaria in questione.
Né è possibile ritenere fondata l'eccezione di incompatibilità sollevata da parte attrice in relazione ad uno dei componeti del collegio medico nominato da questo Tribunale e ciò in relazione alla circostanza che il CTU, Dott. , già avrebbe conosciuto – prima dell'incarico Persona_3
conferito dall'Ill.mo Tribunale – l'oggetto dell'indagine poiché destinatario, nell'anno 2022, di una borsa di ricerca nell'ambito del programma di ricerca “Convenzione per la realizzazione di un
pagina 8 di 10 programma di ricerca e gestione del contenzioso stragiudiziale e giudiziale dei sinistri”.
Invero due circostanze sono ostative all'accoglimento di detta eccezione.
Parte attrice non ha mai avanzato nei termini istanza di ricusazione del CTU ai sensi dell'art. 192 co.
2 c.p.c. (secondo cui l'istanza deve essere “depositata con apposito ricorso almeno tre giorni prima
dell'udienza di comparizione”). Ovviamente ove – come nella specie – la circostanza venga appresa nel corso delle operazioni l'istanza deve essere tempestivamente depositata dopo la conoscenza della causa di ricusazione. Nella specie parte attrice ha rappresentato tale circostanza al ctu con le note del
15.3.2024 e solamente all'udienza del 7.10.2024 ha chiesto la rinnovazione della ctu con sostituzione del collegio medico.
E' noto che “La presentazione dell'istanza di ricusazione del consulente tecnico d'ufficio dopo la
scadenza del termine previsto dall'articolo 192 del codice di procedura civile preclude definitivamente
la possibilità di far valere successivamente la situazione di incompatibilità, con la conseguenza che la
consulenza rimane ritualmente acquisita al processo, a nulla rilevando il fatto che il ricorrente sia
venuto a conoscenza della pretesa causa d'incompatibilità del consulente soltanto dopo l'espletamento
dell'incarico conferitogli dal giudice, né la causa di ricusazione può essere fatta valere in sede di
giudizio di legittimità se non sia stata ab origine tempestivamente denunciata” (Cass. Civ. sez. III, 13
marzo 2023, n. 7280; Cassazione civile sez. II, 22/10/2018, n. 26622; Cassazione civile sez. lav.,
25/05/2009, n. 12004).
Nella specie la causa della dedotta incompatibilità era preesistente all'incarico (trattandosi di bosa di studio del 2022) e quindi ben avrebbe dovuto e potuto essere rilevata tempestivamente, o al più
concedere avrebbe dovuto essere sottoposta all'esame del Tribunale non appena conosciuta dalla parte.
In secondo luogo, il dedotto conflitto di interessi del ctu non sussiste in concreto atteso che si è
trattato di una borsa di studio conferita dall'Università di Catania e non dall'azienda convenuta, con una durata estremamente limitata (6 mesi) e senza che vi sia la possibilità concreta di accertare se nell'ambito di tale lavoro di ricerva il ctu si sia interessato della vicenda in esame (non potendo sul pagina 9 di 10 punto rilevare la sola data di notifica della citazione del presente giudizio ricadente nel detto semestre).
Le spese del giudizio – tenuto conto della complessità degli accertamenti eseguiti – vanni integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da , Parte_1 Parte_2 Parte_1
, , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
contro Parte_7 Controparte_1
disattesa ogni ulteriore istanza, così
[...]
provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catania il 3 febbraio 2025
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
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