Art. 33. Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, in materia di fatture elettroniche 1. All' articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101 , dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
« 7-bis. Al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni commerciali di filiera, fino al 31 dicembre 2026, le fatture elettroniche relative ai prodotti per i quali e' attiva una delle commissioni uniche nazionali di cui all' articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91 , riportano un codice identificativo per ciascun prodotto oggetto di transazione. I dati relativi alle transazioni di cui al precedente periodo sono trasmessi, in forma anonima e in modalita' aggregata, alla segreteria tecnica di ciascuna commissione unica nazionale al fine della predisposizione dei report informativi di cui all'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 marzo 2017, n. 72 . Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono predisposte le modalita' di attuazione del presente comma ». Note all'art. 33:
- Si riporta l' articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 , recante «Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonche' per le imprese di interesse strategico nazionale», come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Misure urgenti per le produzioni di kiwi - Actinidia spp, per contrastare i danni derivanti dalla peronospora, dalla flavescenza dorata e dalla Xylella fastidiosa e per garantire il funzionamento della societa' AGRI-CAT s.r.l. e delle Commissioni uniche nazionali). - 1.
Le imprese agricole che, nel corso della campagna 2023, hanno subito ((e segnalato)) danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia a causa del fenomeno denominato «moria del kiwi», dovuto a una serie concomitante di eventi climatici avversi e di attacchi di agenti patogeni ((,)) e che non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici ((...)) possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui all' articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 , in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo nei limiti delle risorse allo scopo destinate ai sensi del comma 4 del presente articolo.
Le regioni territorialmente competenti, verificata la presenza della "moria del kiwi" sul proprio territorio, come definita dal Servizio fitosanitario nazionale, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalita' degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni e' effettuata sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarieta' nazionale, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 , presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalita' di cui al comma 1.
3. La ripartizione delle somme di cui al comma 2 e' effettuata, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 4, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con preferenza per le imprese agricole che, in coerenza con le buone pratiche agricole, dimostrino di aver sostenuto costi finalizzati a contenere gli effetti della «moria del kiwi».
4. La dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori, di cui all' articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 , e' incrementata di 44 milioni di euro per l'anno 2024, dei quali 4 milioni di euro per gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo e 40 milioni di euro per l'attuazione delle misure di cui all' articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 . Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 44 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 2 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
b) quanto a 32 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all' articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , che restano acquisite all'erario;
c) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 .
5. Il Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite di cui all' articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , e' incrementato di ((ulteriori 2 milioni)) di euro per l'anno 2024. All'onere derivante dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 , quanto a 1 milione di euro, e mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all' articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , che restano acquisite all'erario, quanto al restante milione di euro.
5-bis. All' articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , dopo il comma 855 e' inserito il seguente:
"855-bis. Il fondo di cui al comma 855 puo' essere altresi' utilizzato dalle regioni per il finanziamento e l'attuazione di azioni di monitoraggio, di lotta attiva, di formazione e informazione nonche' di ricerca e sperimentazione per il contrasto e la prevenzione delle infestazioni fitosanitarie nelle zone interessate dall'epidemia dell'insetto Ips typographus".
5-ter. La dotazione del fondo per misure di tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto Ips typographus, istituito dall' articolo 1, comma 855, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , e' rideterminata in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 5-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 .
6. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all' articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , e' incrementata di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al fine di consentire l'operativita' del Fondo e la sua gestione, compreso il sostegno alla realizzazione dei sistemi informatici e all'implementazione delle procedure finanziarie. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 225, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 .
7. La dotazione del Fondo per il funzionamento delle Commissioni uniche nazionali, di cui all' articolo 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , e' incrementata di 600.000 euro a decorrere dall'anno 2024.
7-bis. Al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni commerciali di filiera, fino al 31 dicembre 2026, le fatture elettroniche relative ai prodotti per i quali e' attiva una delle commissioni uniche nazionali di cui all' articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91 , riportano un codice identificativo per ciascun prodotto oggetto di transazione. I dati relativi alle transazioni di cui al precedente periodo sono trasmessi, in forma anonima e in modalita' aggregata, alla segreteria tecnica di ciascuna commissione unica nazionale al fine della predisposizione dei report informativi di cui all'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 marzo 2017, n. 72 . Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono predisposte le modalita' di attuazione del presente comma.
8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
8-bis. Al fine di sostenere le imprese agricole danneggiate dalla diffusione del batterio della Xylella fastidiosa, e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2024 per l'attuazione di misure di investimento per i reimpianti e le riconversioni tramite cultivar di olivo resistenti, nonche' per le riconversioni verso altre colture. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione della misura di cui al periodo precedente. Ai relativi oneri, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 .
8-ter. Le imprese agricole con sede operativa in Sicilia, che hanno subito danni alle produzioni a causa di fenomeni siccitosi, verificatisi dal mese di luglio 2023 al mese di maggio 2024, e che non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, previa verifica del nesso di causalita' tra l'evento siccitoso e i danni riportati, possono accedere, nel limite di 15 milioni di euro, agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui all' articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 , in deroga al comma 4 del medesimo articolo 5. Per la relativa procedura, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
8-quater. La dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale-interventi indennizzatori, di cui all' articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 , e' incrementata di ulteriori 15 milioni di euro per l'anno 2024, da destinare esclusivamente agli interventi di cui al comma 8-ter. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 .»
« 7-bis. Al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni commerciali di filiera, fino al 31 dicembre 2026, le fatture elettroniche relative ai prodotti per i quali e' attiva una delle commissioni uniche nazionali di cui all' articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91 , riportano un codice identificativo per ciascun prodotto oggetto di transazione. I dati relativi alle transazioni di cui al precedente periodo sono trasmessi, in forma anonima e in modalita' aggregata, alla segreteria tecnica di ciascuna commissione unica nazionale al fine della predisposizione dei report informativi di cui all'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 marzo 2017, n. 72 . Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono predisposte le modalita' di attuazione del presente comma ». Note all'art. 33:
- Si riporta l' articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 , recante «Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonche' per le imprese di interesse strategico nazionale», come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Misure urgenti per le produzioni di kiwi - Actinidia spp, per contrastare i danni derivanti dalla peronospora, dalla flavescenza dorata e dalla Xylella fastidiosa e per garantire il funzionamento della societa' AGRI-CAT s.r.l. e delle Commissioni uniche nazionali). - 1.
Le imprese agricole che, nel corso della campagna 2023, hanno subito ((e segnalato)) danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia a causa del fenomeno denominato «moria del kiwi», dovuto a una serie concomitante di eventi climatici avversi e di attacchi di agenti patogeni ((,)) e che non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici ((...)) possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui all' articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 , in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo nei limiti delle risorse allo scopo destinate ai sensi del comma 4 del presente articolo.
Le regioni territorialmente competenti, verificata la presenza della "moria del kiwi" sul proprio territorio, come definita dal Servizio fitosanitario nazionale, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalita' degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni e' effettuata sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarieta' nazionale, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 , presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalita' di cui al comma 1.
3. La ripartizione delle somme di cui al comma 2 e' effettuata, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 4, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con preferenza per le imprese agricole che, in coerenza con le buone pratiche agricole, dimostrino di aver sostenuto costi finalizzati a contenere gli effetti della «moria del kiwi».
4. La dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori, di cui all' articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 , e' incrementata di 44 milioni di euro per l'anno 2024, dei quali 4 milioni di euro per gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo e 40 milioni di euro per l'attuazione delle misure di cui all' articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 . Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 44 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 2 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
b) quanto a 32 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all' articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , che restano acquisite all'erario;
c) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 .
5. Il Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite di cui all' articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , e' incrementato di ((ulteriori 2 milioni)) di euro per l'anno 2024. All'onere derivante dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 , quanto a 1 milione di euro, e mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all' articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , che restano acquisite all'erario, quanto al restante milione di euro.
5-bis. All' articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , dopo il comma 855 e' inserito il seguente:
"855-bis. Il fondo di cui al comma 855 puo' essere altresi' utilizzato dalle regioni per il finanziamento e l'attuazione di azioni di monitoraggio, di lotta attiva, di formazione e informazione nonche' di ricerca e sperimentazione per il contrasto e la prevenzione delle infestazioni fitosanitarie nelle zone interessate dall'epidemia dell'insetto Ips typographus".
5-ter. La dotazione del fondo per misure di tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto Ips typographus, istituito dall' articolo 1, comma 855, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , e' rideterminata in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 5-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 .
6. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all' articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , e' incrementata di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al fine di consentire l'operativita' del Fondo e la sua gestione, compreso il sostegno alla realizzazione dei sistemi informatici e all'implementazione delle procedure finanziarie. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 225, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 .
7. La dotazione del Fondo per il funzionamento delle Commissioni uniche nazionali, di cui all' articolo 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , e' incrementata di 600.000 euro a decorrere dall'anno 2024.
7-bis. Al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni commerciali di filiera, fino al 31 dicembre 2026, le fatture elettroniche relative ai prodotti per i quali e' attiva una delle commissioni uniche nazionali di cui all' articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91 , riportano un codice identificativo per ciascun prodotto oggetto di transazione. I dati relativi alle transazioni di cui al precedente periodo sono trasmessi, in forma anonima e in modalita' aggregata, alla segreteria tecnica di ciascuna commissione unica nazionale al fine della predisposizione dei report informativi di cui all'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 marzo 2017, n. 72 . Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono predisposte le modalita' di attuazione del presente comma.
8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
8-bis. Al fine di sostenere le imprese agricole danneggiate dalla diffusione del batterio della Xylella fastidiosa, e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2024 per l'attuazione di misure di investimento per i reimpianti e le riconversioni tramite cultivar di olivo resistenti, nonche' per le riconversioni verso altre colture. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione della misura di cui al periodo precedente. Ai relativi oneri, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 .
8-ter. Le imprese agricole con sede operativa in Sicilia, che hanno subito danni alle produzioni a causa di fenomeni siccitosi, verificatisi dal mese di luglio 2023 al mese di maggio 2024, e che non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, previa verifica del nesso di causalita' tra l'evento siccitoso e i danni riportati, possono accedere, nel limite di 15 milioni di euro, agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui all' articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 , in deroga al comma 4 del medesimo articolo 5. Per la relativa procedura, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
8-quater. La dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale-interventi indennizzatori, di cui all' articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 , e' incrementata di ulteriori 15 milioni di euro per l'anno 2024, da destinare esclusivamente agli interventi di cui al comma 8-ter. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 .»