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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/01/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Adele Ferraro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2503 del RGAC dell'anno 2022 e vertente
TRA
(c.f. ), in persona del legale rappresentate pro Parte_1 P.IVA_1 tempore rappresentato e difeso dall' Avv. Laura Danieli, giusta procura in calce all'atto di costituzione di nuovo avvocato, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in
Via Scylletion n.50 Borgia (CZ);
- opponente -
E
Controparte_1
(p. iva ) in persona del Curatore Avv.
[...] P.IVA_2 CP_2 rappresentata e difesa dall' Avv. Maria Adalgisa Iuliano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in V.le Mazzini 236 Tiriolo (CZ)
- opposta -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 440 del 09.05.2022 emesso dal Tribunale di
Catanzaro con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore della UR del
Fallimento di euro 15.456,00, oltre interessi e competenze della Controparte_3 procedura monitoria, quale corrispettivo dovuto a saldo della fattura n 79 del
14.05.2011.
1 L'opponente ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità della domanda per violazione dell'obbligo di esperimento della convenzione di negoziazione assistita nonché la prescrizione del credito vantato dall'opposta. Nel merito ha rilevato la nullità, inammissibilità o infondatezza del decreto ingiuntivo opposto per carenza dei presupposti ex art. 633 c.p.c. in quanto sfornito di prova in ordine alla fondatezza e sussistenza del preteso credito. In particolare, ha contestato la valenza probatoria della fattura allegata nella fase monitoria, priva anche di autenticazione notarile;
ed ha negato l'esistenza di posizione debitorie nei confronti della avendo sempre Controparte_3 adempiuto alle proprie obbligazioni e, nel caso di specie, attraverso l'effettuazione di altre prestazioni lavorative poste in compensazione. Sempre nel merito, ha onerato controparte ai sensi dell'art. 2967 c.c. a dare prova dell'esistenza del credito, rilevando che dalla fattura allegata non era possibile rinvenirne l'oggetto e le relative prestazioni di riferimento.
In via subordinata, ha opposto in compensazione ai sensi dell'art. 1241 c.c. 1243 c.c. e art. 56 L.Fall. la sussistenza di un contro credito nei confronti della Controparte_1 per l'importo di euro 15.500,00 per aver svolto tra il 2011 e il 2012 una serie di attività per conto e nell'interesse dell'opposta.
Per tali ragioni ha, quindi, concluso insistendo nelle eccezioni preliminari di improcedibilità della domanda e di prescrizione;
nel merito, ha chiesto l'accoglimento della spiegata opposizione e conseguente declaratoria di nullità, inammissibilità e infondatezza del decreto ingiuntivo e in via subordinata ha domandato volersi accertare la compensazione tra i rispettivi crediti.
1.2 Con comparsa di costituzione e risposta si era costituita in giudizio la
[...] la quale, nel contestare le avverse deduzioni, ha rilevato Controparte_4
l'infondatezza delle eccezioni preliminari di improcedibilità e di prescrizione per essere queste infondate. Nel merito, ha sostenuto la completezza delle proprie allegazioni nella fase monitoria e l'infondatezza dell'opposta compensazione, non avendo la società
mai svolto alcun incarico per conto dell'opponente. Parte_1
Ribadendo, quindi, la fondatezza delle proprie ragioni, ha concluso per il rigetto dell'opposizione.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4.11.2022, è stata rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Il giudizio è stato istruito a mezzo di prova per testi e, all'udienza del 25.10.2024, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'opposizione è fondata e pertanto va accolta per quanto di ragione.
2 Preliminarmente giova rammentare, in punto di diritto, in ordine alla sussistenza delle condizioni che legittimano l'emissione del decreto ingiuntivo fondato su fatture, che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (art. 645, 2° comma,
c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (v. ex plurimis
Cass. 17371 del 17 novembre 2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza.
In via generale poi, e con riguardo al riparto dell'onere probatorio, la prova del fatto costitutivo del credito spetta al creditore opposto il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge, compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. E', infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni.
Vertendosi dunque in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, sul piano sostanziale la qualità di attore è propria del creditore che ha chiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di riparto dell'onere della prova, incombe su questi l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre, spetta all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
In tale prospettiva, valga l'insegnamento della Corte secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(Cass. Civ. S.U. 20 ottobre 2001 n. 13533).
2.1 Nel giudizio per cui è causa l'opponente ha preliminarmente contestato la posizione debitoria azionata in sede monitoria, adducendo l'intervenuta prescrizione del credito ingiunto.
L'eccezione in parola è smentita dalla documentazione allegata al fascicolo della curatela, specificamente dall'invito del 02.12.2020 rivolto alla a Parte_1 stipulare una convenzione di negoziazione assistita. A riguardo risulta esaustivo il dettato dell'art. 8 del D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014 il quale espressamente prevede che “dal momento della comunicazione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione delle convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale”.
3 In ragione dell'art. 2943 c.c. deve ritenersi che la proposizione di una domanda giudiziale (invito a stipulare una convenzione assistita in questo caso) determini l'interruzione della prescrizione con riguardo a tutti i diritti pretesi che si trovano in relazione di causalità, anche in via subordinata, con il rapporto unitario dedotto con l'istanza principale, assumendo rilievo l'unitarietà del fatto a cui sono ricollegate le varie domande, volte ad un'unitaria tutela, rispetto alla quale le singole azioni sono serventi
(Cassazione civile sez. III, 07/06/2023, n.16120)
Pertanto, recando la fattura la data del 14.5.2011 deve ritenersi che al 02.12.2020 il termine decennale non fosse ancora spirato sicché con la notifica dell'invito alla negoziazione assistita il termine di prescrizione per agire in giudizio è stato interrotto dalla curatela, ricominciando a decorrere nuovamente dal principio.
2.2 Ciò posto deve rilevarsi che la fase monitoria che ha preceduto l'odierno procedimento ha avuto ad oggetto il mancato pagamento della fattura 79 del 14.5.2011 emessa dalla per una campagna pubblicitaria, nell'interesse della Controparte_3
, per l'importo di euro 15.456,00 e pertanto, a fronte della contestazione Parte_1 dell'esistenza del rapporto contrattuale tra opponente e opposta, in ragione della giurisprudenza sopra richiamata, quest'ultima era gravata in primis dall'onere, ex art. 2967 c.c., di fornire la relativa prova della fonte del proprio diritto di credito fatto valere con il ricorso ingiuntivo e contestato dall'opponente.
Orbene a tal riguardo deve rilevarsi che dalle allegazioni di parte e dalla lettura degli scritti difensivi della può ritenersi che la stessa abbia svolto una Parte_1 ricognizione del proprio debito, dispensando quindi l'opposta dal dare prova dello stesso ai sensi dell'art. 1988 c.c.
Ed invero con il messaggio p.e.c. del 31.03.2021 la società opponente non ha affatto negato la sussistenza del credito vantato dalla ma al contrario lo ha CP_1 ammesso, dichiarando che il debito di cui all'oggetto (fatt. 79 del 2011) dovesse considerarsi estinto per effetto della compensazione;
inoltre a pagina 6 dell'atto di citazione scrive “In realtà, la società in persona del suo legale Parte_1 rappresentante p.t., ha sempre adempiuto alle proprie prestazioni provvedendo al pagamento di quanto dovuto alla l. e, nel caso di specie, Controparte_5 attraverso l'effettuazione di altre prestazioni lavorative compensando il credito de quo!”
Quanto affermato dall'attrice sia nel messaggio pec e sia quanto sopra riportato ossia che avrebbe sempre provveduto a saldare i propri debiti nei confronti della CP_1
e che nel caso di specie avrebbe adempiuto effettuando altre prestazioni
[...] lavorative appare una evidente ricognizione del proprio debito nei confronti della creditrice opposta, dispensando quindi quest'ultima dall'onere di provare il rapporto fondamentale il quale deve presumersi esistente fino a prova contraria, con conseguente inversione dell'onere probatorio in capo all'autore del riconoscimento del debito cui spetterà la prova del fatto estintivo, modificativo ed impeditivo del diritto allegato.
Deve aversi riguardo al fatto che “ Il riconoscimento dell'altrui diritto non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo
4 che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà”; inoltre “Il riconoscimento di un debito non esige formule particolari, non ha natura negoziale né carattere recettizio e non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva” (Cassazione civile sez. II, 12/04/2018, n.9097).
Per tali ragioni la curatela opposta , in ragione della dichiarazione con cui la controparte ha riconosciuto di essere debitrice nei suoi confronti, ha assolto all'onere della prova su di essa gravante con conseguente rigetto dell'opposizione sulla fondatezza delle pretesa creditoria.
3. In via subordinata la ha inteso contrastare la pretesa della UR Parte_1 eccependo la compensazione del credito con dei propri controcrediti ai sensi degli art. 1241 c.c. 1243 c.c. e 56 L. Fall. per il valore di euro 15.500,00 asseritamente riconducibili a prestazioni d'opera svolte per conto della Controparte_3
Preliminarmente si rileva l'ammissibilità della domanda proposta in via subordinata atteso che “Nel giudizio promosso dalla curatela per il recupero di un credito contrattuale del fallito, il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, non operando al riguardo il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli articoli 93 e seguenti della legge fallimentare, atteso che tale eccezione - diversamente dalla corrispondente domanda riconvenzionale, il cui petitum riguarda, invece, una pronuncia idonea al giudicato a sé favorevole, di accertamento o di condanna all'importo in tesi spettante alla medesima parte, una volta operata la compensazione -
è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ed ad ottenerne il rigetto, totale o parziale( Cassazione civile sez. II, 02/09/2022, n.25947)”.
Inoltre “Ai fini della L. Fall., art. 56, ciò che conta è la preesistenza dei crediti da compensare rispetto alla dichiarazione di fallimento (ovvero - nel caso di specie - all'amministrazione straordinaria), preesistenza che però deve essere valutata in relazione al fatto generatore del credito stesso, e cioè alla sua genesi, volta che i restanti requisiti della compensazione, quali la liquidità e l'esigibilità, ben possono sussistere al momento della pronuncia giudiziale. Ciò costituisce diretta conseguenza del principio per cui la L. Fall., art. 56, rappresenta una deroga al concorso, a favore dei soggetti che si trovino a essere al contempo creditori e debitori del fallito. Sicché per l'appunto non rileva il momento in cui l'effetto compensativo si produce, ferma restando invece l'esigenza dell'anteriorità del fatto genetico della situazione giuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte” (Cass. civ. sez. I, 15/11/2023, n.31764).
Nello specifico l'opponente ha dedotto di aver realizzato nell'inverno del 2011 lo smontaggio di 15 cartelloni, la demolizione dei plinti in cemento armato, il rifacimento del manto stradale e il trasporto degli stessi per l'importo di euro 8.000,00; inoltre, realizzava lo smontaggio di un cartellone in via Carlo V di Catanzaro e montaggio di un cartellone in Lamezia Terme Centro per l'importo di euro 3.500,00; in ultimo, nell'anno
2012, eseguiva il trasloco ufficio, realizzazione pareti in cartongesso, rasatura, tinteggiatura e sistemazione WC per l'importi di euro 4.000,00.
5 L'esecuzione delle opere in parola ha trovato conferma da parte dei testi escussi,
e , sulla cui attendibilità non vi è ragione alcuna di Testimone_1 Testimone_2 dubitare, i quali hanno riferito di aver anche personalmente partecipato all'esecuzione degli stessi, dovendosi quindi ritenere provata la circostanza che l'opponente abbia svolto i lavori elencati e commissionati dalla Controparte_3
Va rilevato che sul punto la UR non ha svolto eccezioni precipue, limitandosi soltanto a genericamente negare l'esistenza dei rapporti dedotti e senza nulla dire sulle prestazioni svolte e provate nè in merito al quantum.
Orbene il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica. Tale onere gravante sul convenuto si coordina, peraltro, con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata.
Tuttavia, il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara ed articolata in punto di fatto, ha appunto, come detto, l'onere ai sensi del richiamato articolo 167 del
Cpc di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'articolo 115 del Cpc. (Corte di Appello di Firenze sent. 1179/2023)
Inoltre l'onere di contestazione, la cui violazione rende il fatto pacifico e non occorrente di prova, sussiste solo se i fatti oggetto di lite siano conosciuti alla parte, sicché dall'esito della prova per testi deve ritenersi che la e per essa la Controparte_3
UR fosse a conoscenza delle circostanze appurate dalla prova testimoniale, e tra l'altro già contestatele con la risposta all'invito a concludere una negoziazione assistita, ivi compreso l'importo a debito con la società opponente.
Ed ancora, i crediti di cui è stata richiesta la compensazione devono ritenersi estinti nel momento della loro coesistenza, ossia in un momento anteriore alla presentazione della dichiarazione di fallimento.
Nel caso de quo il credito della è portato dalla fattura 79/2011; Controparte_1 mentre il credito della aveva ad oggetto l'esecuzione di opere effettuate in Parte_1 favore della società fallita nel medesimo periodo temporale per come accertato nell'odierno giudizio;
pertanto il credito in parola non era scaduto e ben può essere compensato con il credito di parte opposta.
All'esito delle considerazioni di cui sopra l'eccezione proposta da parte della Pt_1
deve essere accolta con conseguente declaratoria di compensazione tra le
[...] posizioni delle due parti, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte,
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 440 del 09.05.2022 emesso dal Tribunale di Catanzaro;
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la compensazione tra i crediti dedotti dalle parti.
- Compensa le spese di lite
Catanzaro, 24.01.2025
Il Giudice
dott. Adele Ferraro
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