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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 28/10/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2403/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2403 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Parte_1 C.F._1
Baglioni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, Corso del Popolo n. 79, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attrice
E
(C.F. ), in persona del direttore Controparte_1 P.IVA_1 generale rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Santarelli ed elettivamente Controparte_2 domiciliata presso il suo studio in Terni, Via S. Nicandro n. 39, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta
NONCHÉ
(C.F. e (C.F. CP_3 C.F._2 CP_4
) C.F._3
- convenuti contumaci
Oggetto: danno da circolazione di veicoli
Conclusioni delle parti:
- L'avv. Daniela Baglioni, per l'attrice: “1) Nel merito – In via principale: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, accertare e dichiarare che il sinistro de quo si è verificato per fatto e colpa esclusiva del Sig.
, conducente e comproprietario della vettura Hyundai Genesis, CP_3 targata ER556GL e, per l'effetto, ai sensi degli artt. 144 -145 e 148 D.Lgsv.209/05, condannarlo, in solido con – comproprietaria, anch'essa, del CP_4 mezzo predetto - e con la in persona del legale Controparte_5 rappresentante p.t., garante, per la R.C.A., della vettura medesima, al pagamento, in favore di , della complessiva somma di E. 85.114,00 a titolo di Parte_1 risarcimento dei danni personali, patrimoniali e non, dalla stessa subiti in conseguenza del sinistro per cui è causa, come in premessa descritti e quantificati e che ora, detratta la quota di rendita del danno biologico permanente, come meglio sopra indicato, è pari alla residua somma di E. 48.625,04 ovvero pari a quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre interessi, sulla somma via via rivalutata, dal fatto alla sentenza e con i soli interessi legali dalla sentenza all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e di compenso professionale, come per legge”; 2) Nel merito - in via subordinata: ”Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, nella denegata ipotesi di accertamento di un concorso di colpa, seppur minoritario, in capo all'attrice nella causazione del sinistro de quo, dichiarare che l'incidente di cui in premessa si è verificato per fatto e colpa, comunque prevalente, di , conducente e comproprietario della vettura CP_3
Hyundai Genesis, targata ER556GL e, per l'effetto, ai sensi degli artt. 144 -145 e 148
D.Lgsv.209/05, condannarlo, in solido con – comproprietaria, CP_4 anch'essa, del mezzo predetto - e con la in persona del Controparte_5 legale rappresentante p.t., garante, per la R.C.A., della vettura medesima, al pagamento, in favore di , di quella somma che risulterà di giustizia e Parte_1 che verrà quantificata in applicazione dei diversi gradi di responsabilità accertati, detratta la quota di rendita del danno biologico permanente, come meglio sopra specificato, ovvero pari a quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre interessi, sulla somma via via rivalutata, dal fatto alla sentenza e con i soli interessi legali dalla sentenza all'effettivo soddisfo. Con rimborso dello acconto di Ctu già versato dall'attrice e pari ad E. 488,00 iva inclusa e della Ctp in corso di Ctu pari ad E. 300,00 oltre Iva. Con vittoria di spese e di compenso professionale, come per legge”; 3) Ai fini istruttori, si conclude reiterando le residue richieste istruttorie formulate nell'atto di citazione e nella memoria integrativa ex art. 171 ter, comma 1,
n. 2 cpc, da intendersi, qui, integralmente trascritte e riportate”.
- L'avv. Andrea Santarelli, per la convenuta “Piaccia Controparte_1 al Tribunale di Terni, ogni contraria istanza disattesa, accertata la responsabilità esclusiva dell'attrice nella produzione del sinistro oggetto di causa, rigettare la domanda proposta perché totalmente infondata. Con vittoria delle spese e compensi di lite. In via subordinata, accertata la responsabilità prevalente e, comunque, concorsuale dell'attrice nella causazione dell'incidente del 31.3.22, dichiarare che nulla è dovuto per effetto della rivalsa , o, in via gradata, liquidare alla CP_6 Pt_1
l'equo risarcimento, al netto degli importi dovuti all' di Rieti. Compensi di lite CP_6 secondo giustizia”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, onveniva in giudizio Parte_1 CP_3
e la chiedendo la
[...] CP_4 Controparte_1 condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro avvenuto alle ore 13:35 circa del 31/03/2022 in Narni (TR), quando, mentre percorreva la S.S.
Flaminia in direzione Otricoli-Narni alla guida del veicolo Dacia Dokker targata FW036YP, nell'affrontare una curva volgente a sinistra si era scontrata con l'autovettura Hyundai
Genesis targata ER556GL, condotta nell'occasione da (comproprietario CP_3 della stessa unitamente a ) ed assicurata per la r.c.a. con la CP_4 [...] che aveva invaso la sua corsia di marcia. L'attrice deduceva di Controparte_1 aver subito a causa dell'incidente gravi lesioni, refertate a seguito degli accertamenti avviati il giorno stesso presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Terni, e quantificava i danni subiti nel complessivo importo di € 65.914,00 (di cui € 11.300,00 per il danno biologico da invalidità temporanea, € 53.000,00 per il danno biologico da invalidità permanente e per il danno morale, ed € 1.614,00 per spese mediche). Stante l'importo di € 14.394,93 già ricevuto dall' , l'attrice indicava il danno risarcibile nella residua somma di € 51.564,00. CP_6
Con comparsa depositata in data 07/02/2024 si costituiva la convenuta
[...] la quale, premesso che era era stata l'attrice ad invadere la corsia Controparte_1 di marcia percorsa dall'autovettura condotta dal contestava l'avversa quantificazione CP_3 dei danni (tenuto conto anche del reale importo versato dall' , pari ad € 19.757,00) e CP_6 concludeva per il rigetto della domanda attorea, ovvero, in subordine, per la riduzione del risarcimento anche in ragione della responsabilità concorrente della stessa attrice.
All'esito delle verifiche preliminari (con dichiarazione di contumacia dei convenuti CP_3
), del deposito delle memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c. e della
[...] CP_4 susseguente istruttoria, consistita – dopo la formulazione di una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., rifiutata da entrambe le parti – nell'interrogatorio formale del convenuto e nell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, CP_3 veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies
c.p.c., con termine per note conclusionali
All'esito dell'udienza del 07/10/2025 lo scrivente giudice, preso atto delle conclusioni precisate dalle parti ed esaurita la discussione orale della causa, tratteneva la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza nel termine di giorni trenta ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c..
1. La domanda attorea è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito illustrati.
2. Giova premettere che, chiedendo la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro oggetto di causa, l'attore ha legittimamente esercitato in via cumulativa l'azione di cui all'art. 2054 c.c. nei confronti dei proprietari-responsabili civili e del conducente del veicolo e l'azione diretta di cui all'art. 144 d.lgs. 209/05 nei confronti dell'impresa di assicurazione del medesimo responsabile civile (sul rapporto tra le due azioni e sull'ammissibilità della loro proposizione cumulativa, v. Cass., SS.UU.,
10311/06, Cass. 29038/2018, Cass. 28660/2017, Cass. 6824/01, Cass. 1471/98, Cass.
6128/95, Cass. 10156/94, Cass. 3634/90 e Cass. 6402/88, nonché, con ampia e convincente motivazione, Cass. 12376/07; sul vincolo di solidarietà passiva tra l'assicuratore della r.c.a. e il proprietario del veicolo nei confronti del terzo danneggiato, v. ex multis Cass. 23057/09,
Cass. 15462/08, Cass. 2268/06 e Cass. 10115/2000).
3. Per quel che concerne la dinamica del sinistro, deve richiamarsi il consolidato principio in base al quale, in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, co. 2, c.c. per il caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro e sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni (v. in tal senso Cass. 15736/2022, nonché, da ultimo, Cass.
31978/2024). Detta presunzione può essere superata unicamente dalla duplice prova, posta a carico del danneggiato, che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo dell'altra parte e che egli stesso ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso
(v. ancora Cass. 31978/2024).
4. Ebbene, deve rilevarsi che dall'istruttoria espletata non sono emersi elementi probatori idonei a consentire di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, avuto riguardo, in particolare, alla velocità tenuta dai due veicoli e soprattutto alla causa dell'impatto tra gli stessi. Difatti, in assenza di testimoni oculari in grado di riferire la suddetta dinamica, i rilievi svolti dai
Carabinieri riportati nel rapporto di incidente in atti – in cui si dà atto dell'impossibilità di individuare il punto d'urto tra i due veicoli, stante la “mancanza di segni” – non consentono di stabilire con sufficiente certezza se sia stato il d invadere la corsia di marcia percorsa CP_3 dalla come sostenuto dall'attore in forza della consulenza tecnica di parte allegata Pt_1 all'atto di citazione, nella quale, peraltro, la conclusione in base alla quale l'urto sarebbe avvenuto all'interno della corsia di marcia legittimamente occupata dall'attrice viene formulata in termini di mera verosimiglianza) o se, al contrario, sia stata l'attrice ad invadere la corsia di marcia percorsa dal convenuto (come ipotizzato nella relazione tecnica allegata alla comparsa di costituzione e risposta della compagnia assicurativa, nella quale, comunque, si afferma che l'invasione sarebbe stata parziale e che il non avrebbe tenuto CP_3 strettamente la propria destra).
5. D'altra parte, va evidenziato che, stante l'avvenuta rottamazione del veicolo aziendale condotto dall'attrice in occasione del sinistro, la c.t.u. “cinematica” richiesta dall'attrice non avrebbe potuto condurre a risultanze affidabili.
6. Deve quindi farsi applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, co.
2. c.c., con conseguente dimezzamento del risarcimento dovuto all'attrice.
7. Per quel che concerne le lesioni riportate in conseguenza del sinistro oggetto di causa,
l'entità del danno biologico subito dall'attrice va determinata in base alle condivisibili valutazioni effettuate sul punto dal consulente tecnico d'ufficio, il quale, dopo aver descritto le lesioni e il relativo decorso clinico, ha quantificato le stesse nella seguente misura: 60 giorni di inabilità temporanea assoluta;
ulteriori 60 giorni di inabilità temporanea parziale al
75%; ulteriori 60 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%; 40 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%; invalidità permanente del 18%. Deve in proposito rammentarsi che, nel prestare adesione al parere del c.t.u., il giudice del merito non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni se non quando (e nella misura in cui) i consulenti di parte e/o i difensori abbiano avanzato alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio critiche specifiche e circostanziate, sulla cui infondatezza il giudice ha il dovere di motivare in maniera puntuale e dettagliata (v. Cass. 31227/2024, Cass. 29673/2023, Cass. 16075/2022,
Cass. 11917/2021, Cass. 7024/2020, Cass. 15147/2018, Cass. 23594/2017, Cass. 12703/2015
e Cass. 25862/2011), laddove nel caso di specie, in cui il consulente tecnico di parte e il difensore dell'attrice hanno espressamente aderito alle predette valutazioni, il consulente tecnico della compagnia convenuta si è limitato a prospettare una stima lievemente inferiore dell'invalidità temporanea, con motivazioni del tutto generiche a supporto di tale diversa stima.
8. La liquidazione del danno non patrimoniale va effettuata mediante un utilizzo indiretto della nuova tabella ex art. 138, co. 1, lett. b), d.lgs. 209/05 (richiamata dall'art. 7, co. 4, l.
24/2017), al fine di assicurare la massima uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi (v. da ultimo Cass. 11319/2025, nonché, nella giurisprudenza di merito, App. Milano 21 luglio
2025), con aumento medio per il danno morale (ossia per i pregiudizi in termini di sofferenza soggettiva secondo criteri di normalità ed ordinarietà, pregiudizi che, nel caso di specie, possono ritenersi adeguatamente allegati e provati anche per presunzioni, in relazione all'entità e alla tipologia delle lesioni – senz'altro dolorose – subite dall'attrice, sottoposta anche ad un intervento chirurgico, nonché alle cicatrici residuate: v. sul tema Cass. 7892/2024
e Cass. 25164/2020).
9. Il danno non patrimoniale deve essere quindi liquidato nel complessivo importo di €
77.582,93 (di cui € 11.614,21 per l'invalidità temporanea ed € 65.968,72 per l'invalidità permanente, avuto riguardo all'età dell'attrice, pari a 55 anni, al momento della cessazione dell'invalidità temporanea in base al calcolo complessivo della stessa operato dal c.t.u.: v. in proposito Cass. 7126/2021, Cass. 22858/2020, Cass. 28614/2019, Cass. 3121/2017 e Cass.
10303/2012), dovendo precisarsi che, quanto all'invalidità permanente, l'importo di €
65.968,72 è riconducibile per € 49.010,93 al danno biologico e per € 16.957,79 al danno morale.
10. Poiché, tuttavia, per stessa prospettazione dell'attrice quest'ultima ha già ricevuto dall' un importo superiore alla metà di € 49.010,03 (v. la nota conclusionale in atti), CP_6 all'attrice può essere riconosciuta in questa sede, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, solo la somma di € 14.286,00 (pari alla metà di € 11.614,21 + € 16.957,79, ossia degli importi non riducibili per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale: v. ex multis
Cass. 30293/2023).
11. Il danno patrimoniale subito dall'attrice per le spese mediche conseguenti al sinistro (pur se, in ipotesi, non ancora sostenute: v. Cass. 10616/2012) va liquidato nell'importo di € 150,00 indicato dal c.t.u. (importo nel quale non rientra quello di € 1.464,00 IVA inclusa relativo all'acquisizione della consulenza tecnica di parte ante causam, che è estraneo al risarcimento del danno patrimoniale e attiene, piuttosto, alle spese processuali di seguito regolate).
12. In definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, i convenuti devono essere condannati in solido al pagamento in favore dell'attrice delle seguenti somme: a) € 14.286,00, oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma devalutata al 31/03/2022 (trattandosi di importo già rivalutato e liquidato ai valori attuali: v. Cass. 7272/2012 e Cass. 5503/03; e non potendosi individuare due diverse date di decorrenza per i danni da invalidità temporanea e per quelli da invalidità permanente, stante l'unitarietà del danno non patrimoniale: v. Cass. 2762/2019) e progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza (data in cui il debito di valore diventerà debito di valuta, con conseguente maturazione successiva dei soli interessi: sul cumulo tra interessi e rivalutazione nella quantificazione del risarcimento del danno da fatto illecito, v. ex multis,
Cass. 12140/2016, Cass. 18243/2015, Cass. 12698/2014, Cass. 4184/06 e Cass. 9517/02; v. altresì Cass. 10376/2024, secondo cui, in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, sulla somma dovuta, ancorché liquidata all'attualità, vanno sempre conteggiati, purché vi sia stata specifica domanda, gli interessi c.d. compensativi, con decorrenza dal momento dell'illecito), ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
b) € 75,00 (pari alla metà di € 150,00), oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche documentate.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. (non essendovi soccombenza reciproca per il solo fatto che la domanda attorea sia stata accolta in misura ridotta: v. Cass., SS.UU., 32061/2022) e sono liquidate, a carico degli odierni convenuti in solido tra loro ai sensi dell'art. 97 c.p.c. (in ragione della comunanza di interessi sottesa alla solidarietà passiva nell'obbligazione risarcitoria: v. Cass. 15790/2021, Cass. 9876/2018, Cass.
20916/2016, Cass. 16056/2015, Cass. 27562/2011 e Cass. 17281/2011), come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal
D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00, avuto riguardo al decisum di condanna al lordo di rivalutazione e interessi maturati sino alla data della domanda giudiziale, e ciò anche ai fini della quantificazione delle spese vive per contributo unificato ripetibili in quanto non superflue: v. la condivisibile motivazione di Trib. Ravenna 5 agosto
2021), alla natura e alla complessità (media) della controversia.
14. L'attrice ha inoltre diritto a vedersi rimborsate la spesa di € 549,00 (IVA inclusa) per la consulenza tecnica medico-legale di parte acquisita ante causam (v. Cass. 37796/2021 e Cass.
24188/2021, nonché, nella giurisprudenza di merito, App. Perugia 13 luglio 2022), spesa che l'attrice risulta essersi obbligata a sostenere (v. la pre-notula in atti) e che, nella specie, non appare eccessiva o superflua (v. in proposito Cass. 3380/2015, Cass. 730/2013, Cass.
84/2013, Cass. 19399/2011, Cass. 2572/96, Cass. 6056/90 e Cass. 4135/77; v. altresì Cass. 13799/2022, Cass. 24188/2021, Cass. 17454/2021 e Cass. 4357/03, nonché, nella giurisprudenza di merito, App. Genova 26 luglio 2023, secondo cui la condanna del soccombente alle spese di consulenza tecnica di parte sopportate dalla controparte non presuppone la prova dell'avvenuto pagamento, essendo a tal fine sufficiente la prova che la parte vittoriosa abbia assunto la relativa obbligazione;
contra, per l'orientamento – che qui non si condivide – in base al quale sarebbe invece necessaria la prova dell'avvenuto pagamento, v. da ultimo Cass. 1135/2023 e Cass. 21402/2022), tenuto conto sia dell'esito della consulenza, sia del rapporto con l'onorario riconosciuto al consulente tecnico d'ufficio (i cui compensi, come noto, sono inferiori alle tariffe libero-professionali di mercato, avuto riguardo alla connotazione pubblicistica dell'istituto: v. Corte Cost. 166/2022, Corte Cost.
89/2020 e Corte Cost. 192/2015).
15. In applicazione del principio di causalità, le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono porsi (nei rapporti interni tra le parti) integralmente a carico della
[...]
(ferma restando la solidarietà passiva ex lege di tutte le parti nei Controparte_1 confronti del consulente, v. Cass. 3239/2018, Cass. 17739/2016, Cass. 23133/2015, Cass.
25179/2013 e Cass. 28094/09), con conseguente condanna della medesima alla rifusione in favore dell'attrice dell'importo di € 488,00 (IVA inclusa) da essa anticipato a titolo di acconto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di di Parte_1 CP_3 CP_4
e della ogni altra difesa, eccezione ed
[...] Controparte_1 istanza disattesa, così provvede:
a) accertata e dichiarata la concorrente e paritaria responsabilità di e di Parte_1 nella causazione del sinistro oggetto di causa, condanna CP_3 CP_3
e la al pagamento in
[...] CP_4 Controparte_1 favore di elle seguenti somme: 1) € 14.286,00, oltre interessi al saggio Parte_1 legale sulla predetta somma devalutata al 31/03/2022 e progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo, a titolo di residuo risarcimento del danno non patrimoniale;
b) € 75,00, oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche documentate;
b) condanna e la CP_3 CP_4 Controparte_1
in solido, alla rifusione in favore di delle spese processuali, che
[...] Parte_1 liquida in € 5.518,00 (di cui € 441,00 per l'attivazione della procedura di negoziazione assistita, € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 1.701,00 per la fase decisionale), oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 1.464,00 (IVA inclusa) spese di c.t.p. e in € 306,02 per spese vive ripetibili (parte del C.U. come da motivazione, marca da bollo e spese di notifica dell'atto di citazione e dell'ordinanza di ammissione dell'interrogatorio formale);
c) pone integralmente a carico della le spese della Controparte_1
c.t.u. nella misura liquidata con decreto emesso in corso di causa, e, per l'effetto, condanna la predetta convenuta alla rifusione in favore di della somma Parte_1 di € 488,00 (IVA inclusa) anticipata in favore del c.t.u. a titolo di acconto.
Terni, 28/10/2025
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2403 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Parte_1 C.F._1
Baglioni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, Corso del Popolo n. 79, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attrice
E
(C.F. ), in persona del direttore Controparte_1 P.IVA_1 generale rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Santarelli ed elettivamente Controparte_2 domiciliata presso il suo studio in Terni, Via S. Nicandro n. 39, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta
NONCHÉ
(C.F. e (C.F. CP_3 C.F._2 CP_4
) C.F._3
- convenuti contumaci
Oggetto: danno da circolazione di veicoli
Conclusioni delle parti:
- L'avv. Daniela Baglioni, per l'attrice: “1) Nel merito – In via principale: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, accertare e dichiarare che il sinistro de quo si è verificato per fatto e colpa esclusiva del Sig.
, conducente e comproprietario della vettura Hyundai Genesis, CP_3 targata ER556GL e, per l'effetto, ai sensi degli artt. 144 -145 e 148 D.Lgsv.209/05, condannarlo, in solido con – comproprietaria, anch'essa, del CP_4 mezzo predetto - e con la in persona del legale Controparte_5 rappresentante p.t., garante, per la R.C.A., della vettura medesima, al pagamento, in favore di , della complessiva somma di E. 85.114,00 a titolo di Parte_1 risarcimento dei danni personali, patrimoniali e non, dalla stessa subiti in conseguenza del sinistro per cui è causa, come in premessa descritti e quantificati e che ora, detratta la quota di rendita del danno biologico permanente, come meglio sopra indicato, è pari alla residua somma di E. 48.625,04 ovvero pari a quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre interessi, sulla somma via via rivalutata, dal fatto alla sentenza e con i soli interessi legali dalla sentenza all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e di compenso professionale, come per legge”; 2) Nel merito - in via subordinata: ”Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, nella denegata ipotesi di accertamento di un concorso di colpa, seppur minoritario, in capo all'attrice nella causazione del sinistro de quo, dichiarare che l'incidente di cui in premessa si è verificato per fatto e colpa, comunque prevalente, di , conducente e comproprietario della vettura CP_3
Hyundai Genesis, targata ER556GL e, per l'effetto, ai sensi degli artt. 144 -145 e 148
D.Lgsv.209/05, condannarlo, in solido con – comproprietaria, CP_4 anch'essa, del mezzo predetto - e con la in persona del Controparte_5 legale rappresentante p.t., garante, per la R.C.A., della vettura medesima, al pagamento, in favore di , di quella somma che risulterà di giustizia e Parte_1 che verrà quantificata in applicazione dei diversi gradi di responsabilità accertati, detratta la quota di rendita del danno biologico permanente, come meglio sopra specificato, ovvero pari a quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre interessi, sulla somma via via rivalutata, dal fatto alla sentenza e con i soli interessi legali dalla sentenza all'effettivo soddisfo. Con rimborso dello acconto di Ctu già versato dall'attrice e pari ad E. 488,00 iva inclusa e della Ctp in corso di Ctu pari ad E. 300,00 oltre Iva. Con vittoria di spese e di compenso professionale, come per legge”; 3) Ai fini istruttori, si conclude reiterando le residue richieste istruttorie formulate nell'atto di citazione e nella memoria integrativa ex art. 171 ter, comma 1,
n. 2 cpc, da intendersi, qui, integralmente trascritte e riportate”.
- L'avv. Andrea Santarelli, per la convenuta “Piaccia Controparte_1 al Tribunale di Terni, ogni contraria istanza disattesa, accertata la responsabilità esclusiva dell'attrice nella produzione del sinistro oggetto di causa, rigettare la domanda proposta perché totalmente infondata. Con vittoria delle spese e compensi di lite. In via subordinata, accertata la responsabilità prevalente e, comunque, concorsuale dell'attrice nella causazione dell'incidente del 31.3.22, dichiarare che nulla è dovuto per effetto della rivalsa , o, in via gradata, liquidare alla CP_6 Pt_1
l'equo risarcimento, al netto degli importi dovuti all' di Rieti. Compensi di lite CP_6 secondo giustizia”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, onveniva in giudizio Parte_1 CP_3
e la chiedendo la
[...] CP_4 Controparte_1 condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro avvenuto alle ore 13:35 circa del 31/03/2022 in Narni (TR), quando, mentre percorreva la S.S.
Flaminia in direzione Otricoli-Narni alla guida del veicolo Dacia Dokker targata FW036YP, nell'affrontare una curva volgente a sinistra si era scontrata con l'autovettura Hyundai
Genesis targata ER556GL, condotta nell'occasione da (comproprietario CP_3 della stessa unitamente a ) ed assicurata per la r.c.a. con la CP_4 [...] che aveva invaso la sua corsia di marcia. L'attrice deduceva di Controparte_1 aver subito a causa dell'incidente gravi lesioni, refertate a seguito degli accertamenti avviati il giorno stesso presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Terni, e quantificava i danni subiti nel complessivo importo di € 65.914,00 (di cui € 11.300,00 per il danno biologico da invalidità temporanea, € 53.000,00 per il danno biologico da invalidità permanente e per il danno morale, ed € 1.614,00 per spese mediche). Stante l'importo di € 14.394,93 già ricevuto dall' , l'attrice indicava il danno risarcibile nella residua somma di € 51.564,00. CP_6
Con comparsa depositata in data 07/02/2024 si costituiva la convenuta
[...] la quale, premesso che era era stata l'attrice ad invadere la corsia Controparte_1 di marcia percorsa dall'autovettura condotta dal contestava l'avversa quantificazione CP_3 dei danni (tenuto conto anche del reale importo versato dall' , pari ad € 19.757,00) e CP_6 concludeva per il rigetto della domanda attorea, ovvero, in subordine, per la riduzione del risarcimento anche in ragione della responsabilità concorrente della stessa attrice.
All'esito delle verifiche preliminari (con dichiarazione di contumacia dei convenuti CP_3
), del deposito delle memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c. e della
[...] CP_4 susseguente istruttoria, consistita – dopo la formulazione di una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., rifiutata da entrambe le parti – nell'interrogatorio formale del convenuto e nell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, CP_3 veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies
c.p.c., con termine per note conclusionali
All'esito dell'udienza del 07/10/2025 lo scrivente giudice, preso atto delle conclusioni precisate dalle parti ed esaurita la discussione orale della causa, tratteneva la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza nel termine di giorni trenta ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c..
1. La domanda attorea è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito illustrati.
2. Giova premettere che, chiedendo la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro oggetto di causa, l'attore ha legittimamente esercitato in via cumulativa l'azione di cui all'art. 2054 c.c. nei confronti dei proprietari-responsabili civili e del conducente del veicolo e l'azione diretta di cui all'art. 144 d.lgs. 209/05 nei confronti dell'impresa di assicurazione del medesimo responsabile civile (sul rapporto tra le due azioni e sull'ammissibilità della loro proposizione cumulativa, v. Cass., SS.UU.,
10311/06, Cass. 29038/2018, Cass. 28660/2017, Cass. 6824/01, Cass. 1471/98, Cass.
6128/95, Cass. 10156/94, Cass. 3634/90 e Cass. 6402/88, nonché, con ampia e convincente motivazione, Cass. 12376/07; sul vincolo di solidarietà passiva tra l'assicuratore della r.c.a. e il proprietario del veicolo nei confronti del terzo danneggiato, v. ex multis Cass. 23057/09,
Cass. 15462/08, Cass. 2268/06 e Cass. 10115/2000).
3. Per quel che concerne la dinamica del sinistro, deve richiamarsi il consolidato principio in base al quale, in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, co. 2, c.c. per il caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro e sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni (v. in tal senso Cass. 15736/2022, nonché, da ultimo, Cass.
31978/2024). Detta presunzione può essere superata unicamente dalla duplice prova, posta a carico del danneggiato, che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo dell'altra parte e che egli stesso ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso
(v. ancora Cass. 31978/2024).
4. Ebbene, deve rilevarsi che dall'istruttoria espletata non sono emersi elementi probatori idonei a consentire di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, avuto riguardo, in particolare, alla velocità tenuta dai due veicoli e soprattutto alla causa dell'impatto tra gli stessi. Difatti, in assenza di testimoni oculari in grado di riferire la suddetta dinamica, i rilievi svolti dai
Carabinieri riportati nel rapporto di incidente in atti – in cui si dà atto dell'impossibilità di individuare il punto d'urto tra i due veicoli, stante la “mancanza di segni” – non consentono di stabilire con sufficiente certezza se sia stato il d invadere la corsia di marcia percorsa CP_3 dalla come sostenuto dall'attore in forza della consulenza tecnica di parte allegata Pt_1 all'atto di citazione, nella quale, peraltro, la conclusione in base alla quale l'urto sarebbe avvenuto all'interno della corsia di marcia legittimamente occupata dall'attrice viene formulata in termini di mera verosimiglianza) o se, al contrario, sia stata l'attrice ad invadere la corsia di marcia percorsa dal convenuto (come ipotizzato nella relazione tecnica allegata alla comparsa di costituzione e risposta della compagnia assicurativa, nella quale, comunque, si afferma che l'invasione sarebbe stata parziale e che il non avrebbe tenuto CP_3 strettamente la propria destra).
5. D'altra parte, va evidenziato che, stante l'avvenuta rottamazione del veicolo aziendale condotto dall'attrice in occasione del sinistro, la c.t.u. “cinematica” richiesta dall'attrice non avrebbe potuto condurre a risultanze affidabili.
6. Deve quindi farsi applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, co.
2. c.c., con conseguente dimezzamento del risarcimento dovuto all'attrice.
7. Per quel che concerne le lesioni riportate in conseguenza del sinistro oggetto di causa,
l'entità del danno biologico subito dall'attrice va determinata in base alle condivisibili valutazioni effettuate sul punto dal consulente tecnico d'ufficio, il quale, dopo aver descritto le lesioni e il relativo decorso clinico, ha quantificato le stesse nella seguente misura: 60 giorni di inabilità temporanea assoluta;
ulteriori 60 giorni di inabilità temporanea parziale al
75%; ulteriori 60 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%; 40 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%; invalidità permanente del 18%. Deve in proposito rammentarsi che, nel prestare adesione al parere del c.t.u., il giudice del merito non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni se non quando (e nella misura in cui) i consulenti di parte e/o i difensori abbiano avanzato alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio critiche specifiche e circostanziate, sulla cui infondatezza il giudice ha il dovere di motivare in maniera puntuale e dettagliata (v. Cass. 31227/2024, Cass. 29673/2023, Cass. 16075/2022,
Cass. 11917/2021, Cass. 7024/2020, Cass. 15147/2018, Cass. 23594/2017, Cass. 12703/2015
e Cass. 25862/2011), laddove nel caso di specie, in cui il consulente tecnico di parte e il difensore dell'attrice hanno espressamente aderito alle predette valutazioni, il consulente tecnico della compagnia convenuta si è limitato a prospettare una stima lievemente inferiore dell'invalidità temporanea, con motivazioni del tutto generiche a supporto di tale diversa stima.
8. La liquidazione del danno non patrimoniale va effettuata mediante un utilizzo indiretto della nuova tabella ex art. 138, co. 1, lett. b), d.lgs. 209/05 (richiamata dall'art. 7, co. 4, l.
24/2017), al fine di assicurare la massima uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi (v. da ultimo Cass. 11319/2025, nonché, nella giurisprudenza di merito, App. Milano 21 luglio
2025), con aumento medio per il danno morale (ossia per i pregiudizi in termini di sofferenza soggettiva secondo criteri di normalità ed ordinarietà, pregiudizi che, nel caso di specie, possono ritenersi adeguatamente allegati e provati anche per presunzioni, in relazione all'entità e alla tipologia delle lesioni – senz'altro dolorose – subite dall'attrice, sottoposta anche ad un intervento chirurgico, nonché alle cicatrici residuate: v. sul tema Cass. 7892/2024
e Cass. 25164/2020).
9. Il danno non patrimoniale deve essere quindi liquidato nel complessivo importo di €
77.582,93 (di cui € 11.614,21 per l'invalidità temporanea ed € 65.968,72 per l'invalidità permanente, avuto riguardo all'età dell'attrice, pari a 55 anni, al momento della cessazione dell'invalidità temporanea in base al calcolo complessivo della stessa operato dal c.t.u.: v. in proposito Cass. 7126/2021, Cass. 22858/2020, Cass. 28614/2019, Cass. 3121/2017 e Cass.
10303/2012), dovendo precisarsi che, quanto all'invalidità permanente, l'importo di €
65.968,72 è riconducibile per € 49.010,93 al danno biologico e per € 16.957,79 al danno morale.
10. Poiché, tuttavia, per stessa prospettazione dell'attrice quest'ultima ha già ricevuto dall' un importo superiore alla metà di € 49.010,03 (v. la nota conclusionale in atti), CP_6 all'attrice può essere riconosciuta in questa sede, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, solo la somma di € 14.286,00 (pari alla metà di € 11.614,21 + € 16.957,79, ossia degli importi non riducibili per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale: v. ex multis
Cass. 30293/2023).
11. Il danno patrimoniale subito dall'attrice per le spese mediche conseguenti al sinistro (pur se, in ipotesi, non ancora sostenute: v. Cass. 10616/2012) va liquidato nell'importo di € 150,00 indicato dal c.t.u. (importo nel quale non rientra quello di € 1.464,00 IVA inclusa relativo all'acquisizione della consulenza tecnica di parte ante causam, che è estraneo al risarcimento del danno patrimoniale e attiene, piuttosto, alle spese processuali di seguito regolate).
12. In definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, i convenuti devono essere condannati in solido al pagamento in favore dell'attrice delle seguenti somme: a) € 14.286,00, oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma devalutata al 31/03/2022 (trattandosi di importo già rivalutato e liquidato ai valori attuali: v. Cass. 7272/2012 e Cass. 5503/03; e non potendosi individuare due diverse date di decorrenza per i danni da invalidità temporanea e per quelli da invalidità permanente, stante l'unitarietà del danno non patrimoniale: v. Cass. 2762/2019) e progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza (data in cui il debito di valore diventerà debito di valuta, con conseguente maturazione successiva dei soli interessi: sul cumulo tra interessi e rivalutazione nella quantificazione del risarcimento del danno da fatto illecito, v. ex multis,
Cass. 12140/2016, Cass. 18243/2015, Cass. 12698/2014, Cass. 4184/06 e Cass. 9517/02; v. altresì Cass. 10376/2024, secondo cui, in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, sulla somma dovuta, ancorché liquidata all'attualità, vanno sempre conteggiati, purché vi sia stata specifica domanda, gli interessi c.d. compensativi, con decorrenza dal momento dell'illecito), ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
b) € 75,00 (pari alla metà di € 150,00), oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche documentate.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. (non essendovi soccombenza reciproca per il solo fatto che la domanda attorea sia stata accolta in misura ridotta: v. Cass., SS.UU., 32061/2022) e sono liquidate, a carico degli odierni convenuti in solido tra loro ai sensi dell'art. 97 c.p.c. (in ragione della comunanza di interessi sottesa alla solidarietà passiva nell'obbligazione risarcitoria: v. Cass. 15790/2021, Cass. 9876/2018, Cass.
20916/2016, Cass. 16056/2015, Cass. 27562/2011 e Cass. 17281/2011), come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal
D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00, avuto riguardo al decisum di condanna al lordo di rivalutazione e interessi maturati sino alla data della domanda giudiziale, e ciò anche ai fini della quantificazione delle spese vive per contributo unificato ripetibili in quanto non superflue: v. la condivisibile motivazione di Trib. Ravenna 5 agosto
2021), alla natura e alla complessità (media) della controversia.
14. L'attrice ha inoltre diritto a vedersi rimborsate la spesa di € 549,00 (IVA inclusa) per la consulenza tecnica medico-legale di parte acquisita ante causam (v. Cass. 37796/2021 e Cass.
24188/2021, nonché, nella giurisprudenza di merito, App. Perugia 13 luglio 2022), spesa che l'attrice risulta essersi obbligata a sostenere (v. la pre-notula in atti) e che, nella specie, non appare eccessiva o superflua (v. in proposito Cass. 3380/2015, Cass. 730/2013, Cass.
84/2013, Cass. 19399/2011, Cass. 2572/96, Cass. 6056/90 e Cass. 4135/77; v. altresì Cass. 13799/2022, Cass. 24188/2021, Cass. 17454/2021 e Cass. 4357/03, nonché, nella giurisprudenza di merito, App. Genova 26 luglio 2023, secondo cui la condanna del soccombente alle spese di consulenza tecnica di parte sopportate dalla controparte non presuppone la prova dell'avvenuto pagamento, essendo a tal fine sufficiente la prova che la parte vittoriosa abbia assunto la relativa obbligazione;
contra, per l'orientamento – che qui non si condivide – in base al quale sarebbe invece necessaria la prova dell'avvenuto pagamento, v. da ultimo Cass. 1135/2023 e Cass. 21402/2022), tenuto conto sia dell'esito della consulenza, sia del rapporto con l'onorario riconosciuto al consulente tecnico d'ufficio (i cui compensi, come noto, sono inferiori alle tariffe libero-professionali di mercato, avuto riguardo alla connotazione pubblicistica dell'istituto: v. Corte Cost. 166/2022, Corte Cost.
89/2020 e Corte Cost. 192/2015).
15. In applicazione del principio di causalità, le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono porsi (nei rapporti interni tra le parti) integralmente a carico della
[...]
(ferma restando la solidarietà passiva ex lege di tutte le parti nei Controparte_1 confronti del consulente, v. Cass. 3239/2018, Cass. 17739/2016, Cass. 23133/2015, Cass.
25179/2013 e Cass. 28094/09), con conseguente condanna della medesima alla rifusione in favore dell'attrice dell'importo di € 488,00 (IVA inclusa) da essa anticipato a titolo di acconto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di di Parte_1 CP_3 CP_4
e della ogni altra difesa, eccezione ed
[...] Controparte_1 istanza disattesa, così provvede:
a) accertata e dichiarata la concorrente e paritaria responsabilità di e di Parte_1 nella causazione del sinistro oggetto di causa, condanna CP_3 CP_3
e la al pagamento in
[...] CP_4 Controparte_1 favore di elle seguenti somme: 1) € 14.286,00, oltre interessi al saggio Parte_1 legale sulla predetta somma devalutata al 31/03/2022 e progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo, a titolo di residuo risarcimento del danno non patrimoniale;
b) € 75,00, oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche documentate;
b) condanna e la CP_3 CP_4 Controparte_1
in solido, alla rifusione in favore di delle spese processuali, che
[...] Parte_1 liquida in € 5.518,00 (di cui € 441,00 per l'attivazione della procedura di negoziazione assistita, € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 1.701,00 per la fase decisionale), oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 1.464,00 (IVA inclusa) spese di c.t.p. e in € 306,02 per spese vive ripetibili (parte del C.U. come da motivazione, marca da bollo e spese di notifica dell'atto di citazione e dell'ordinanza di ammissione dell'interrogatorio formale);
c) pone integralmente a carico della le spese della Controparte_1
c.t.u. nella misura liquidata con decreto emesso in corso di causa, e, per l'effetto, condanna la predetta convenuta alla rifusione in favore di della somma Parte_1 di € 488,00 (IVA inclusa) anticipata in favore del c.t.u. a titolo di acconto.
Terni, 28/10/2025
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)