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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 10/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 283/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Fiaschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 283/2012 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. SCHETTINO ANIELLO
ATTORI contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. BELLI ANTONIO CP_1 P.IVA_1
CONVENUTA
e
(C.F. ), CP_2 C.F._3
(C.F. ), CP_3 C.F._4
(C.F. ) CP_4 C.F._5 con il patrocinio degli Avv.ti FABBRI NELLO FABIO e ARDUINI ELENA
TERZE CHIAMATE
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le declaratorie tutte del caso e di legge, attese la causali dedotte nelle premesse dell'atto introduttivo di lite, rigettare, in quanto inammissibili ed infondate, le domande formulate in pagina 1 di 12 via riconvenzionale da nei confronti di e , in quanto Parte_3 Parte_1 Parte_2 illegittime, infondate, non provate o come meglio, dichiarando tenuta e condannare in Controparte_5 persona del legale rappresentante pro - tempore, al pagamento della somma di €uro 13.500,00 oltre I.V.A., pari all'importo delle opere da eseguirsi per l'eliminazione dei vizi e dei difetti riscontrati dal consulente tecnico nominato dal Giudice, geom. nonchè al pagamento della ulteriore somma pari ad €uro 28.000,00 oltre Controparte_6
I.V.A., pari alla quantificazione dei danni relativi alle opere non realizzate e previste nello scritto 11 novembre
2008, come da importo individuato dal perito.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre rimborso forfettario 15% spese generali di studio, oneri fi- scali come per legge”
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contarriis reiectis, previa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di legge,
- in via preliminare, disporre lo spostamento della prima udienza di comparizione ex art. 269 c.p.c. al fine di consentire la chiamata in causa di , e tutte residenti in Parma, Lo- CP_7 CP_3 CP_4 calità Botteghino, Via Traversetolo 144, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.;
- in via principale – respingere in toto le domande attrice perché infondate, non provate o come meglio e – in via riconvenzionale dichiarare e accertare, per tutte le ragioni esposte in atto, l'inadempimento delle attrici e delle siggnre , e agli obblighi previsti a carico delle stesse dalla scrit- CP_2 CP_3 CP_4 tura privata stipulata con con conseguente condanna delle stesse in via solidale al risarcimento CP_1 dei danni – patiti e patendi – da quale titolare della ditta ora Parte_3 CP_1 cessata, a seguito dei fatti sopra descritti, danni da liquidarsi in € 25.000,00 o nella diversa somma ritenu- ta di giustizia. Il tutto oltre interessi e rivalutazione. In ogni caso con vittoria di competenze professionali e spese.
Per le terze chiamate:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, accertata la legittimità del comportamento delle signore e e, per contro, accertata la CP_2 CP_4 CP_3 condotta illecita ed illegittima di per i motivi di cui in atti, Controparte_5
- in via principale, rigettare ogni domanda proposta da nei confronti e Parte_3 CP_8 CP_3
, poiché illegittima, infondata in fatto e in diritto e non provata, sia con riferimento all'an che al CP_4 quantum debeatur;
- sempre in via principale e riconvenzionale, accertato l'importo dei lavori necessari per l'eliminazione dei vizi, quan- tificati dal CTU nella misura di € 16.470,00, e per l'esecuzione delle opere mancanti che si era impegnata CP_1 pagina 2 di 12 a compiere con la scrittura del 11/11/2008, quantificati dal CTU nella misura di € 34.160,01, condannare
[...] al pagamento in favore delle signore e dell'importo complessivo di € 50.630,01 o di quel CP_9 CP_2 CP_3 diverso importo che fosse ritenuto di giustizia, e comunque condannare il medesimo al risarcimento di tutti Pt_3 danni patiti dalle terze chiamate e ed ascrivibili al contegno del convenuto, oltre interessi e rivalutazione CP_2 CP_3 dal dì del dovuto al saldo;
- in via subordinata sempre riconvenzionale, condannare all'eliminazione dei vizi ed all'esecuzione Parte_3 dei lavori come da indicazione del CTU, e comunque condannare il medesimo al risarcimento di tutti i danni arreca- ti alle terze chiamate;
- in ogni caso, con vittoria di spese, compensi, IVA e CPA come per legge
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2
convenivano innanzi all'intestato Tribunale l'impresa individuale , nella per-
[...] CP_1 sona del titolare al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: Parte_3
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le declaratorie tutte del caso e di legge, attese le causali dedotte in parte narrativa, dichiarare tenuta e condannare in persona del legale rappresentante Controparte_5 pro-tempore, ad eseguire le seguenti opere:
- ripristino dell'area cortilizia con la posa in opera di pavimentazione in autobloccanti del tipo anticato di spessore cm 6,00;
- sostituzione delle tegole rosse o danneggiate;
- pulizia dei raccordi delle grondaie e dei pluviali;
- ricondizionamento ad un livello adeguato della pavimentazione in autobloccanti dell'area cortilizia;
- ripristino delle parti in c.l.s. del marciapiede perimetrale;
- riposizionamento con adeguata pendenza delle tubazioni di scarico fognario;
- risistemazione dei pozzetti di pertinenza;
- realizzazione su tutte le facciate dell'immobile di proprietà di “cappotto” termoisolante e fo- Parte_4
noassorbente di spessore cm. 5 rifinito ad intonachino colorato, che richiede la formazione di adeguato pon- teggio secondo normative vigenti.
Voglia altresì dichiarare tenuta e condannare , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarci- CP_1 mento di tutti i danni patiti e patendi da e a seguito dei fatti in pre- Parte_5 Parte_2 messa, danni da liquidarsi secondo le risultanze dell'emergenda istruttoria, nella misura che sarà ritenuta di giusti-
pagina 3 di 12 zia all'esito del giudizio.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre rimborso forfettario 12,50% spese generali di studio, oneri fiscali come per legge”.
A sostegno delle proprie domande, gli attori deducevano:
- di essere proprietari di un immobile facente parte dell'edificio condominiale sito in Parma, località Botteghino, Via Traversetolo n. 144, nonché comproprietari delle parti comuni e dell'area cortilizia che circonda il predetto fabbricato unitamente a , CP_2 CP_3
[...] CP_4
- che, nel corso dell'anno 2007, l'impresa individuale dava corso a lavori edili su di CP_1
un capannone posto sul confine est della loro proprietà al fine di trasformarlo in apparta- menti per civile abitazione;
- che, nel corso dei predetti lavori, teneva una serie di condotte che arrecavano CP_1
danni agli immobili di loro proprietà, oggetto di plurime contestazioni avanzate nei con- fronti dell'impresa per vie legali;
- che, al fine di dirimere la controversia tra loro insorta, in data 11/11/2008 le parti sottoscri- vevano una scrittura privata con cui i comproprietari degli immobili siti in Via Travesetolo
n. 144 si impegnavano a costituire una servitù di passaggio volta a consentire ad CP_1 di realizzare la rete di scarico in fognatura e gli allacci di acqua e gas metano per l'immobile confinante, mentre si impegnava ad eseguire una serie di opere sugli immobili di CP_1 proprietà degli attori e delle altre parti;
- che, tuttavia, successivamente non eseguiva le opere previste dalla scrittura pri- CP_1
vata nei termini concordati, risultando anche cancellata dal registro delle imprese per cessa- zione attività in data 22/04/2010.
Si costituiva in qualità di titolare dell'impresa individuale , il Parte_3 CP_1 quale contestava le domande attoree, eccependo l'inadempimento degli attori e delle sig.re CP_2
, e alle obbligazioni assunte con la scrittura privata
[...] CP_3 CP_4 dell'11/11/2008; chiedeva, quindi, l'autorizzazione alla chiamata in causa delle altre parti della pre- detta scrittura privata, avanzando, in via riconvenzionale, nei confronti delle stesse e degli attori domanda di risarcimento del danno subito a causa dell'impossibilità di realizzare gli impianti a sup- porto dell'immobile confinante.
Autorizzata la suddetta chiamata in causa nel corso dell'udienza del 2/05/2012, si costituivano in pagina 4 di 12 giudizio , e contestando le domande avanzate CP_2 CP_3 CP_4 dal convenuto nei loro confronti e chiedendo, in via principale e riconvenzionale, la condanna del- lo stesso al risarcimento dei danni subiti per l'errata o mancata esecuzione delle opere previste dalla scrittura privata sottoscritta dalle parti.
1.1. La causa, a seguito di vari rinvii determinati da esigenze organizzative dell'Ufficio, era istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti, mediante l'audizione di testimoni (cfr. verbali udienze del 26/01/2021, 25/05/2021 e 9/02/2022) ed a mezzo di una CTU affidata al Geom.
[...]
Persona_1
1.2. Indi, con decreto ex art. 127 ter del 13/06/2024 era trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
2. Il Tribunale osserva quanto segue.
2.1. Preliminarmente, pur in assenza di esplicite contestazioni sul punto, appare opportuno chiarire che non si ravvisano carenze sotto il profilo della legittimazione e della capacità processuale di par- te convenuta derivanti dal fatto che l'impresa individuale risulta esser stata cancellata CP_1 dal registro delle imprese per cessazione attività in data 22/04/2010 (doc. 12 di parte attrice).
Come rilevato da parte della giurisprudenza, infatti, la ditta individuale non ha soggettività giuridica autonoma e coincide con la persona fisica del suo titolare, sia sotto l'aspetto sostanziale che pro- cessuale, sicché la domanda proposta nei confronti di una ditta individuale deve ritenersi intentata, ai fini della legittimazione passiva, contro la persona fisica del titolare di essa (ex multis cfr. Cass. n.
3052/2006; n. 977/2007; n. 9260/2010; n. 19735/2014).
In questa prospettiva, la Suprema Corte ha avuto anche modo di precisare che “la cancellazione dell'imprenditore individuale dal registro delle imprese non fa venir meno i diritti di credito a lui spettanti in funzione dell'attività imprenditoriale svolta, né incide sulla sua legittimazione e capacità processuale, sicché la persona fisica, già imprenditore, è pienamente legittimata ad agire dinanzi all'autorità giudiziaria a tutela di detti diritti” (Cass.
n. 35962/2021).
Alla luce dei principi sopra richiamati, non può che ritenersi che il titolare della ditta individuale sia legittimato (anche) a resistere in un giudizio, a seguito della cancellazione dell'impresa, quando si tratta di obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività imprenditoriale svolta.
2.2. Tanto premesso, deve darsi atto che, sulla base della prospettazione offerta con l'atto introdut- tivo, non è del tutto chiaro quale azione contrattuale gli attori abbiano originariamente inteso pro-
pagina 5 di 12 porre nel presente giudizio.
Invero, è pacifico che, a seguito delle contestazioni mosse nei confronti di per i danni CP_1 asseritamente causati nell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione sull'edificio sito al confine degli immobili di proprietà degli attori e delle terze chiamate (cfr. doc.
1-8 di pare attrice), le parti in data
11/11/2008 abbiano concluso una scrittura privata (doc. 9 di parte attrice) che (come evidenziato dall'ultimo paragrafo del documento, in cui si esplicita che: “Con il puntuale adempimento delle intese co- me sopra sottoscritte […] le parti dichiarano, ora per allora, di più nulla avere a pretendere per nessun ulteriore tito- lo, causa e/o ragione intendendo in tal modo definiti tutti i contrasti sino ad oggi insorti tra gli interessati”) assume indubbiamente i caratteri di una transazione.
Con il suddetto atto, in particolare, , , Parte_1 Parte_2
, e in qualità di comproprietari dell'area corti- CP_2 CP_4 CP_3 lizia sita in Parma, Via Traversetolo n. 144, si sono impegnati “a sottoscrivere gli atti necessari per costitui- re servità di passaggio a favore di , per la realizzazione degli allacci e delle reti richiamate in premessa”, CP_1 mentre ha assunto i seguenti impegni: CP_1
“2.1) a predisporre gli allacci alla fognatura comunale (delle acque nere e bianche distinte tra loro) sia dell'edificio di sua proprietà che dell'edificio di proprietà di , e Pt_1 Pt_2 CP_2 CP_10 lizzando due linee distinte e separate per entrambi i fabbricati […]
2.2) a posizionare sifone nel punto di intercettazione delle acque nere dell'immobile di proprietà dei
Signori e Posizionerà, inoltre, feritoie e caditorie per la raccolta delle Parte_4 CP_11 acque meteoriche […]
2.3) a ripristinare l'intera area cortilizia con la posa in opera di pavimentazione in autobloccanti
[…];
2.4) a realizzare su tutte le facciate dell'immobile di proprietà di , , e Pt_1 Pt_2 CP_2 CP_3 un manto termoisolante e fonoassorbente, a cappotto […]
2.5) ad eseguire la sostituzione delle tegole rotte o danneggiate nonché la pulizia dei raccordi delle grondaie e dei pluviali […]
2.6) a dare garanzia decennale sui lavori eseguiti, provvedendo a fornire la relativa certificazione dei lavori eseguiti […]
2.8) a sostenere e provvedere a tutte le spese tecniche autorizzative […]
2.9) ad iniziare i lavori in data 17 novembre 2008 e terminarli entro il 20 febbraio 2009;
2.10) ad eseguire i lavori a regola d'arte […]
pagina 6 di 12 2.11) a ripristinare eventuali danni di qualsivoglia genere e natura provocati nel corso dei lavori”
Con l'atto di citazione, gli attori, nel lamentare l'inadempimento di alle obbligazioni so- CP_1 pra richiamate, appaiono aver invocato una pluralità di rimedi contrattuali, avanzando nelle conclu- sioni diverse domande che possono ritenersi dirette ad ottenere:
- un adempimento contrattuale, nella misura in cui si richiede la condanna della convenuta ad eseguire alcune delle opere sopra indicate (“ripristino dell'area cortilizia con la posa in opera di pa- vimentazione in autobloccanti […]; realizzazione su tutte le facciate dell'immobile di porprietù CP_12
di “cappotto” […]”);
[...]
- un risarcimento in forma specifica, nella misura in cui si richiede la condanna della conve- nuta ad eseguire altre opere, non contemplate dalla transazione conclusa dalle parti, al fine di ripristinare i danni asseritamente causati nell'esecuzione dei lavori (“ricondizionamento ad un livello adeguato della pavimentazione in autobloccanti dell'area cortilizia […]; ripristino delle parti in calce- struzzo del marciapiede perimetrale […]; risistemazione del pozzetto di pertinenza […]”);
- un risarcimento per equivalente, nella misura in cui si richiede (“altresì”) la condanna della convenuta al pagamento di una somma di denaro per i danni asseritamente subiti a causa dell'inadempimento.
L'impostazione attorea è stata originariamente condivisa solo in parte dalle terze chiamate CP_2
, e che, nel costituirsi in giudizio (con comparsa de-
[...] CP_4 CP_3 positata il 30/11/2012), allegando a loro volta l'inadempimento di alle obbligazioni as- CP_1 sunte (anche) nei loro confronti con la scrittura privata dell'11/11/2008, hanno proposto, in via principale e riconvenzionale, domanda di risarcimento del danno per equivalente - identificato, in parte, con riferimento al tantundem dell'importo dei lavori necessari per il ripristino dei luoghi e del- le opere che si era impegnata ad eseguire e, in altra parte, con gli ulteriori danni asseri- CP_1 tamente subiti a causa dei lavori eseguiti da -, avanzando, solo in via subordinata, una CP_1 domanda di adempimento (“condannare all'esecuzione dei lavori indicati nella scrittura priva- Parte_3 ta di cui in premesse […]”).
Lo scollamento tra le domande dalle suddette parti (nonostante la loro riconducibilità ad un'unica parte plurisoggettiva nell'ambito della scrittura privata dell'11/11/2018) appare aver trovato com- posizione in sede di precisazione delle conclusioni, laddove sia gli attori che le terze chiamate han- no richiesto la condanna di al pagamento degli importi quantificati in sede di CTU a ti- CP_1 tolo di risarcimento del danno, salva la domanda di adempimento avanzata dalle terze chiamate in pagina 7 di 12 via subordinata.
In questo contesto si inseriscono le difese di parte convenuta che, nel costituirsi in giudizio (con comparsa depositata l'11/04/2012), ha eccepito, ai sensi dell'art. 1460 c.c., l'inadempimento delle altre parti alle obbligazioni assunte con la scrittura privata dell'11/11/2008, avanzando, in via ri- convenzionale, domanda di risarcimento del danno per equivalente.
2.3. Così correttamente ricostruita la posizione assunta dalle parti nel presente giudizio, si può a questo punto rilevare come la domanda riconvenzionale avanzata da sia del tutto in- CP_1 fondata e debba pertanto essere respinta.
La convenuta, invero, lamenta genericamente nel presente giudizio un inadempimento contrattuale delle altre parti che non trova alcun riscontro nelle risultanze agli atti.
Se è vero, infatti, che, in materia di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore (an- che quando assuma le vesti di convenuto che si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.) può limitarsi ad allegare l'inadempimento, mentre è a carico del debitore la prova di aver eseguito la prestazione (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001), è indubbio che tale allegazione debba esse- re specifica in relazione alla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio e che, quando si sostanzia nella deduzione di condotte positive tenute da controparte (anche in contrasto agli obblighi di cor- rettezza e buona fede che discendono dal contratto), debba essere altresì accompagnata da elemen- ti che consentano di ravvisare la fondatezza delle relative doglianze.
Nel caso di specie, non è dato comprendere in cosa si sarebbe sostanziato l'inadempimento lamen- tata da all'impegno a costituire una servitù di passaggio che , CP_1 Parte_1
, , e aveva- Parte_2 CP_2 CP_4 CP_3 no assunto con la scrittura privata dell'11/11/2008, né tantomeno è stato offerto alcun elemento concreto agli atti che porti a ravvisare le condotte ostative asseritamente tenute da tali soggetti ri- spetto alla realizzazione delle relative opere, risultando del tutto generiche le istanze di prova orale formulate dalla convenuta sul punto.
Alla luce di questi rilievi, la mancata esecuzione delle opere previste dalla suddetta scrittura privata da parte di non può ritenersi in alcun modo legittimata ai sensi dell'art. 1460 c.c. né si CP_1 ravvisa, al contempo, alcuna condotta delle controparti che possa giustificare la domanda di risar- cimento del danno avanzata dalla convenuta in via riconvenzionale.
Del resto, con riguardo alla domanda riconvenzionale, è appena il caso di rilevare come la pretesa risarcitoria avanzata da nel presente giudizio sia totalmente sfornita di supporto proba- CP_1
pagina 8 di 12 torio anche sotto il profilo della quantificazione dei danni asseritamente subiti, peraltro riferiti, in parte, a spese che, sulla base delle risultanze delle prove orali (si vedano le dichiarazioni rese dai te- sti e sui capitoli 2 e 13 di cui alla seconda memoria istruttoria rispettivamente di Pt_6 Pt_7 parte attrice e delle terze chiamate), risultavano essere già state sostenute dalla convenuta ancora prima della conclusione della transazione e, in altra parte, a perdite (lo sconto sul prezzo di vendita applicato agli acquirenti degli immobili realizzati dalla convenuta in sede di conclusione dei relativi contratti di compravendita) di cui non è possibile in alcun modo appurare la riconducibilità agli addebiti mossi nei confronti delle altre parti del giudizio.
2.4. In ordine alle domande di risarcimento del danno (per equivalente monetario) avanzate in sede di conclusioni dagli attori e dalle terze chiamate si osserva quanto segue.
L'inadempimento di alle obbligazioni assunte con la scrittura privata dell'11/11/2008, CP_1 oltre ad esser di fatto riconosciuto dalla stessa convenuta, trova riscontro nelle risultanze delle pro- ve orali (si vedano in particolare le dichiarazioni rese dai testi , e sui Tes_1 Pt_7 Pt_6 CP_3 capitoli 3, 4, 7, 10, 11 e 12 della seconda memoria istruttoria delle terze chiamate) e della CTU che attestano l'errata esecuzione da parte della convenuta di alcune delle opere previste dalla suddetta scrittura privata e la mancata esecuzione di altre opere.
Occorre rilevare che, ai fini della quantificazione dei relativi danni, il CTU Geom. Controparte_6 nella propria relazione (pag. 6 e seguenti) opera una distinzione tra “vizi e difetti” e “danni”, rife- rendosi proprio, con il primo termine, alle cattive esecuzioni delle opere realizzate e, con il secondo termine, ai mancati adempimenti da parte della convenuta agli impegni assunti con la scrittura pri- vata dell'11/11/2008.
In questa prospettiva, il CTU nella propria relazione dà conto di una serie di “vizi e difetti” (pag. 6-
9) riscontrati sulle opere realizzate da - essenzialmente riferibili a: i) cattiva esecuzione CP_1 della pavimentazione in formelle autobloccanti;
ii) errata inclinazione della condotta di scarico delle acque nere;
iii) copertura della canaletta di scarico delle acque meteoriche;
iv) assenza del corona- mento in calcestruzzo di raccordo con la pavimentazione sui coperchi dei pozzetti, delle caditoie e delle canalette di scarico;
v) rottura dello spigolo del marciapiede in calcestruzzo in margine dell'ingresso; vi) mancato completamento della pavimentazione in formelle autobloccanti nella par- te ad est dell'area cortiliva;
vii) avvallamenti delle tubazioni di scarico delle condutture delle fogna- ture bianche e nere - la cui eliminazione richiede una serie di interventi quantificati dal CTU (pag.
9-10) nell'importo complessivo di € 16.470,00 (IVA compresa).
pagina 9 di 12 Al contempo, lo stesso CTU dà conto nella propria relazione della mancata esecuzione da parte di delle opere previste al punto 2.1 (“a predisporre gli allacci alla fognatura comunale (delle acque CP_1
Per_ nere e bianche distinte tra loro) sia dell'edificio di sua proprietà che dell'edificio di proprietà di , Pt_1 Pt_2
[. e rea-lizzando due linee distinte e separate per entrambi i fabbricati […]”), al punto 2.4 (“a realizzare CP_3 su tutte le facciate dell'immobile di proprietà di , e un manto termoisolante e fonoassor- Pt_1 Pt_2 CP_2 CP_3 bente, a cappotto”) e al punto 2.5 (“ad eseguire la sostituzione delle tegole rotte o danneggiate nonché la pulizia dei raccordi delle grondaie e dei pluviali”) della scrittura privata dell'11/11/2008, specificando e quantifican- do precisamente (pag. 11-12) i costi dei lavori necessari per realizzare tali opere (“danni”), per un importo complessivo di € 34.160,01 (IVA compresa)
Orbene, a fronte di questa ricostruzione operata dal CTU, adeguatamente motivata e priva di in- congruenze logiche (e invero non contestata da alcuna delle parti del giudizio), ritiene il Tribunale che le uniche voci di danno effettivamente risarcibili per gli attori e le terze chiamate siano rappre- sentate dai costi necessari per l'eliminazione dei “vizi e difetti” riscontrati sulle opere eseguite dalla convenuta.
Solo tali voci di danno, invero, si riferiscono a conseguenze negative sul piano patrimoniale che le suddette parti devono ragionevolmente sopportare per far fronte ad una condotta illecita (rappre- sentata dall'inesatto adempimento alle proprie obbligazioni contrattuali) della controparte, matu- rando così il diritto ad essere ristorati delle relative perdite.
Per contro, i costi quantificati dal CTU nella voce “danni” si riferiscono essenzialmente a opere (la creazione di due linee distinte per gli scarichi nella fognatura delle acque nere e bianche, la pulizia delle grondaie la realizzazione di un cappotto sulle facciate dell'edificio) di miglioria delle unità abi- tative di Via Traversetolo n. 144 di cui attori e terze chiamate sono proprietari, la cui mancata rea- lizzazione da parte di , pur configurando un inadempimento alle obbligazioni contrat- CP_1 tuali assunte, non porta a ravvisare di per sé una ricaduta negativa, in termini immediati e diretti, nella sfera patrimoniale o non patrimoniale della controparte.
In particolare, non risulta dagli atti che gli attori e le terze chiamate abbiano mai incaricato terzi per eseguire le opere sopra indicate, sopportando i relativi costi, sì da maturare una perdita riconducibi- le alla condotta di controparte di cui possa essere eventualmente riconosciuto loro il risarcimento
(così come non risulta che la mancata esecuzione di scarichi distinti, la mancata pulizia delle gron- daie o la mancata realizzazione del cappotto abbia arrecato loro ulteriori danni risarcibili).
In questo contesto, la valutazione del CTU in ordine ai costi dei lavori per eseguire le opere in que-
pagina 10 di 12 stione, sia pur astrattamente corretta, rimane sul piano di un'ipotetica voce di spesa che non si ac- compagna al riscontro dei presupposti di cui all'art. 1223 c.c. per il risarcimento del danno.
2.4.1. Alla luce di quanto sopra, , in qualità di titolare dell'impresa indivi- Parte_3 duale , deve quindi essere condannato al risarcimento nei confronti delle altre parti del CP_1 giudizio (esclusivamente) dell'importo complessivo di € 16.470,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi sulle somme rivalutate anno per anno dal dovuto al saldo.
Di tale importo, in particolare, vengono riconosciuti creditori in via solidale Parte_8
, , , e
[...] Parte_2 CP_2 CP_4 CP_3 in assenza di specificazione di criteri di riparto del relativo risarcimento.
2.5. Quanto alle opere di cui alla scrittura privata dell'11/11/2008 non eseguite da parte di Pt_9
(punti 2.1, 2.4 e 2.5), esclusa una condanna al risarcimento del danno di parte convenuta, la
[...] stessa (nella persona del titolare dell'impresa individuale ER BR), in accoglimento della domanda subordinata avanzata da parte delle terze chiamate, può essere condannata al loro adempimento, secondo quanto specificato dal CTU nella propria relazione (pag. 11-12).
Ed invero, nonostante il lungo tempo trascorso dalla conclusione della transazione senza che vi sia stato un adempimento da parte della convenuta, gli attori e le terze chiamate non hanno mai avan- zato nel presente giudizio una domanda di risoluzione del contratto che attesti il proprio disinte- resse rispetto al permanere del vincolo contrattuale, evidenziando, al contrario, la domanda subor- dinata delle terze chiamate un perdurante interesse ad ottenere un adempimento che, in linea di principio, non è ostacolato dall'intervenuta cancellazione dell'impresa dal registro delle CP_1 imprese (a cui, peraltro, non si è mai accompagnata nel presenta giudizio alcuna eccezione in ordi- ne all'effettiva cessazione dell'attività).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto poste in capo a parte convenuta.
La relativa liquidazione è fatta in dispositivo sulla base del valore effettivo della causa, con applica- zione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 attualmente vigenti, tenuto conto dell'attività difensiva svolta (scaglione da € 26.001 ad € 52.000, valori medi per fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
Per le medesime ragioni, le spese di CTU, liquidate come da separato decreto agli atti, sono defini- tivamente poste in capo a parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
pagina 11 di 12 così dispone:
1. condanna , in qualità di titolare dell'impresa individuale , Parte_3 CP_1
al pagamento nei confronti di , Parte_1 Controparte_13
, e dell'importo di € 16.470,00 a ti-
[...] CP_2 CP_4 CP_3 tolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria e interessi sulle somme rivalu- tate anno per anno dal dovuto al saldo;
2. condanna altresì , in qualità di titolare dell'impresa individuale Parte_3
, ad adempiere alle obbligazioni di cui ai punti 2.1, 2.4 e 2.5 della scrittura privata CP_1 dell'11/11/2008 conclusa con le altre parti del giudizio, eseguendo le opere meglio specifi- cate nella tabella a pag. 11-12 della relazione del CTU Geom. agli atti;
Controparte_6
3. condanna parte convenuta al rimborso delle spese di lite nei confronti delle altre parti del giudizio che liquida, per ciascuna delle due parti (attori e terze chiamate), nell'importo com- plessivo di € 7.616,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
4. pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto agli atti, in capo a parte convenuta.
Parma, 29/12/2024
Il Giudice
dott. Andrea Fiaschi
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Fiaschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 283/2012 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. SCHETTINO ANIELLO
ATTORI contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. BELLI ANTONIO CP_1 P.IVA_1
CONVENUTA
e
(C.F. ), CP_2 C.F._3
(C.F. ), CP_3 C.F._4
(C.F. ) CP_4 C.F._5 con il patrocinio degli Avv.ti FABBRI NELLO FABIO e ARDUINI ELENA
TERZE CHIAMATE
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le declaratorie tutte del caso e di legge, attese la causali dedotte nelle premesse dell'atto introduttivo di lite, rigettare, in quanto inammissibili ed infondate, le domande formulate in pagina 1 di 12 via riconvenzionale da nei confronti di e , in quanto Parte_3 Parte_1 Parte_2 illegittime, infondate, non provate o come meglio, dichiarando tenuta e condannare in Controparte_5 persona del legale rappresentante pro - tempore, al pagamento della somma di €uro 13.500,00 oltre I.V.A., pari all'importo delle opere da eseguirsi per l'eliminazione dei vizi e dei difetti riscontrati dal consulente tecnico nominato dal Giudice, geom. nonchè al pagamento della ulteriore somma pari ad €uro 28.000,00 oltre Controparte_6
I.V.A., pari alla quantificazione dei danni relativi alle opere non realizzate e previste nello scritto 11 novembre
2008, come da importo individuato dal perito.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre rimborso forfettario 15% spese generali di studio, oneri fi- scali come per legge”
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contarriis reiectis, previa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di legge,
- in via preliminare, disporre lo spostamento della prima udienza di comparizione ex art. 269 c.p.c. al fine di consentire la chiamata in causa di , e tutte residenti in Parma, Lo- CP_7 CP_3 CP_4 calità Botteghino, Via Traversetolo 144, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.;
- in via principale – respingere in toto le domande attrice perché infondate, non provate o come meglio e – in via riconvenzionale dichiarare e accertare, per tutte le ragioni esposte in atto, l'inadempimento delle attrici e delle siggnre , e agli obblighi previsti a carico delle stesse dalla scrit- CP_2 CP_3 CP_4 tura privata stipulata con con conseguente condanna delle stesse in via solidale al risarcimento CP_1 dei danni – patiti e patendi – da quale titolare della ditta ora Parte_3 CP_1 cessata, a seguito dei fatti sopra descritti, danni da liquidarsi in € 25.000,00 o nella diversa somma ritenu- ta di giustizia. Il tutto oltre interessi e rivalutazione. In ogni caso con vittoria di competenze professionali e spese.
Per le terze chiamate:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, accertata la legittimità del comportamento delle signore e e, per contro, accertata la CP_2 CP_4 CP_3 condotta illecita ed illegittima di per i motivi di cui in atti, Controparte_5
- in via principale, rigettare ogni domanda proposta da nei confronti e Parte_3 CP_8 CP_3
, poiché illegittima, infondata in fatto e in diritto e non provata, sia con riferimento all'an che al CP_4 quantum debeatur;
- sempre in via principale e riconvenzionale, accertato l'importo dei lavori necessari per l'eliminazione dei vizi, quan- tificati dal CTU nella misura di € 16.470,00, e per l'esecuzione delle opere mancanti che si era impegnata CP_1 pagina 2 di 12 a compiere con la scrittura del 11/11/2008, quantificati dal CTU nella misura di € 34.160,01, condannare
[...] al pagamento in favore delle signore e dell'importo complessivo di € 50.630,01 o di quel CP_9 CP_2 CP_3 diverso importo che fosse ritenuto di giustizia, e comunque condannare il medesimo al risarcimento di tutti Pt_3 danni patiti dalle terze chiamate e ed ascrivibili al contegno del convenuto, oltre interessi e rivalutazione CP_2 CP_3 dal dì del dovuto al saldo;
- in via subordinata sempre riconvenzionale, condannare all'eliminazione dei vizi ed all'esecuzione Parte_3 dei lavori come da indicazione del CTU, e comunque condannare il medesimo al risarcimento di tutti i danni arreca- ti alle terze chiamate;
- in ogni caso, con vittoria di spese, compensi, IVA e CPA come per legge
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2
convenivano innanzi all'intestato Tribunale l'impresa individuale , nella per-
[...] CP_1 sona del titolare al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: Parte_3
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le declaratorie tutte del caso e di legge, attese le causali dedotte in parte narrativa, dichiarare tenuta e condannare in persona del legale rappresentante Controparte_5 pro-tempore, ad eseguire le seguenti opere:
- ripristino dell'area cortilizia con la posa in opera di pavimentazione in autobloccanti del tipo anticato di spessore cm 6,00;
- sostituzione delle tegole rosse o danneggiate;
- pulizia dei raccordi delle grondaie e dei pluviali;
- ricondizionamento ad un livello adeguato della pavimentazione in autobloccanti dell'area cortilizia;
- ripristino delle parti in c.l.s. del marciapiede perimetrale;
- riposizionamento con adeguata pendenza delle tubazioni di scarico fognario;
- risistemazione dei pozzetti di pertinenza;
- realizzazione su tutte le facciate dell'immobile di proprietà di “cappotto” termoisolante e fo- Parte_4
noassorbente di spessore cm. 5 rifinito ad intonachino colorato, che richiede la formazione di adeguato pon- teggio secondo normative vigenti.
Voglia altresì dichiarare tenuta e condannare , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarci- CP_1 mento di tutti i danni patiti e patendi da e a seguito dei fatti in pre- Parte_5 Parte_2 messa, danni da liquidarsi secondo le risultanze dell'emergenda istruttoria, nella misura che sarà ritenuta di giusti-
pagina 3 di 12 zia all'esito del giudizio.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre rimborso forfettario 12,50% spese generali di studio, oneri fiscali come per legge”.
A sostegno delle proprie domande, gli attori deducevano:
- di essere proprietari di un immobile facente parte dell'edificio condominiale sito in Parma, località Botteghino, Via Traversetolo n. 144, nonché comproprietari delle parti comuni e dell'area cortilizia che circonda il predetto fabbricato unitamente a , CP_2 CP_3
[...] CP_4
- che, nel corso dell'anno 2007, l'impresa individuale dava corso a lavori edili su di CP_1
un capannone posto sul confine est della loro proprietà al fine di trasformarlo in apparta- menti per civile abitazione;
- che, nel corso dei predetti lavori, teneva una serie di condotte che arrecavano CP_1
danni agli immobili di loro proprietà, oggetto di plurime contestazioni avanzate nei con- fronti dell'impresa per vie legali;
- che, al fine di dirimere la controversia tra loro insorta, in data 11/11/2008 le parti sottoscri- vevano una scrittura privata con cui i comproprietari degli immobili siti in Via Travesetolo
n. 144 si impegnavano a costituire una servitù di passaggio volta a consentire ad CP_1 di realizzare la rete di scarico in fognatura e gli allacci di acqua e gas metano per l'immobile confinante, mentre si impegnava ad eseguire una serie di opere sugli immobili di CP_1 proprietà degli attori e delle altre parti;
- che, tuttavia, successivamente non eseguiva le opere previste dalla scrittura pri- CP_1
vata nei termini concordati, risultando anche cancellata dal registro delle imprese per cessa- zione attività in data 22/04/2010.
Si costituiva in qualità di titolare dell'impresa individuale , il Parte_3 CP_1 quale contestava le domande attoree, eccependo l'inadempimento degli attori e delle sig.re CP_2
, e alle obbligazioni assunte con la scrittura privata
[...] CP_3 CP_4 dell'11/11/2008; chiedeva, quindi, l'autorizzazione alla chiamata in causa delle altre parti della pre- detta scrittura privata, avanzando, in via riconvenzionale, nei confronti delle stesse e degli attori domanda di risarcimento del danno subito a causa dell'impossibilità di realizzare gli impianti a sup- porto dell'immobile confinante.
Autorizzata la suddetta chiamata in causa nel corso dell'udienza del 2/05/2012, si costituivano in pagina 4 di 12 giudizio , e contestando le domande avanzate CP_2 CP_3 CP_4 dal convenuto nei loro confronti e chiedendo, in via principale e riconvenzionale, la condanna del- lo stesso al risarcimento dei danni subiti per l'errata o mancata esecuzione delle opere previste dalla scrittura privata sottoscritta dalle parti.
1.1. La causa, a seguito di vari rinvii determinati da esigenze organizzative dell'Ufficio, era istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti, mediante l'audizione di testimoni (cfr. verbali udienze del 26/01/2021, 25/05/2021 e 9/02/2022) ed a mezzo di una CTU affidata al Geom.
[...]
Persona_1
1.2. Indi, con decreto ex art. 127 ter del 13/06/2024 era trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
2. Il Tribunale osserva quanto segue.
2.1. Preliminarmente, pur in assenza di esplicite contestazioni sul punto, appare opportuno chiarire che non si ravvisano carenze sotto il profilo della legittimazione e della capacità processuale di par- te convenuta derivanti dal fatto che l'impresa individuale risulta esser stata cancellata CP_1 dal registro delle imprese per cessazione attività in data 22/04/2010 (doc. 12 di parte attrice).
Come rilevato da parte della giurisprudenza, infatti, la ditta individuale non ha soggettività giuridica autonoma e coincide con la persona fisica del suo titolare, sia sotto l'aspetto sostanziale che pro- cessuale, sicché la domanda proposta nei confronti di una ditta individuale deve ritenersi intentata, ai fini della legittimazione passiva, contro la persona fisica del titolare di essa (ex multis cfr. Cass. n.
3052/2006; n. 977/2007; n. 9260/2010; n. 19735/2014).
In questa prospettiva, la Suprema Corte ha avuto anche modo di precisare che “la cancellazione dell'imprenditore individuale dal registro delle imprese non fa venir meno i diritti di credito a lui spettanti in funzione dell'attività imprenditoriale svolta, né incide sulla sua legittimazione e capacità processuale, sicché la persona fisica, già imprenditore, è pienamente legittimata ad agire dinanzi all'autorità giudiziaria a tutela di detti diritti” (Cass.
n. 35962/2021).
Alla luce dei principi sopra richiamati, non può che ritenersi che il titolare della ditta individuale sia legittimato (anche) a resistere in un giudizio, a seguito della cancellazione dell'impresa, quando si tratta di obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività imprenditoriale svolta.
2.2. Tanto premesso, deve darsi atto che, sulla base della prospettazione offerta con l'atto introdut- tivo, non è del tutto chiaro quale azione contrattuale gli attori abbiano originariamente inteso pro-
pagina 5 di 12 porre nel presente giudizio.
Invero, è pacifico che, a seguito delle contestazioni mosse nei confronti di per i danni CP_1 asseritamente causati nell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione sull'edificio sito al confine degli immobili di proprietà degli attori e delle terze chiamate (cfr. doc.
1-8 di pare attrice), le parti in data
11/11/2008 abbiano concluso una scrittura privata (doc. 9 di parte attrice) che (come evidenziato dall'ultimo paragrafo del documento, in cui si esplicita che: “Con il puntuale adempimento delle intese co- me sopra sottoscritte […] le parti dichiarano, ora per allora, di più nulla avere a pretendere per nessun ulteriore tito- lo, causa e/o ragione intendendo in tal modo definiti tutti i contrasti sino ad oggi insorti tra gli interessati”) assume indubbiamente i caratteri di una transazione.
Con il suddetto atto, in particolare, , , Parte_1 Parte_2
, e in qualità di comproprietari dell'area corti- CP_2 CP_4 CP_3 lizia sita in Parma, Via Traversetolo n. 144, si sono impegnati “a sottoscrivere gli atti necessari per costitui- re servità di passaggio a favore di , per la realizzazione degli allacci e delle reti richiamate in premessa”, CP_1 mentre ha assunto i seguenti impegni: CP_1
“2.1) a predisporre gli allacci alla fognatura comunale (delle acque nere e bianche distinte tra loro) sia dell'edificio di sua proprietà che dell'edificio di proprietà di , e Pt_1 Pt_2 CP_2 CP_10 lizzando due linee distinte e separate per entrambi i fabbricati […]
2.2) a posizionare sifone nel punto di intercettazione delle acque nere dell'immobile di proprietà dei
Signori e Posizionerà, inoltre, feritoie e caditorie per la raccolta delle Parte_4 CP_11 acque meteoriche […]
2.3) a ripristinare l'intera area cortilizia con la posa in opera di pavimentazione in autobloccanti
[…];
2.4) a realizzare su tutte le facciate dell'immobile di proprietà di , , e Pt_1 Pt_2 CP_2 CP_3 un manto termoisolante e fonoassorbente, a cappotto […]
2.5) ad eseguire la sostituzione delle tegole rotte o danneggiate nonché la pulizia dei raccordi delle grondaie e dei pluviali […]
2.6) a dare garanzia decennale sui lavori eseguiti, provvedendo a fornire la relativa certificazione dei lavori eseguiti […]
2.8) a sostenere e provvedere a tutte le spese tecniche autorizzative […]
2.9) ad iniziare i lavori in data 17 novembre 2008 e terminarli entro il 20 febbraio 2009;
2.10) ad eseguire i lavori a regola d'arte […]
pagina 6 di 12 2.11) a ripristinare eventuali danni di qualsivoglia genere e natura provocati nel corso dei lavori”
Con l'atto di citazione, gli attori, nel lamentare l'inadempimento di alle obbligazioni so- CP_1 pra richiamate, appaiono aver invocato una pluralità di rimedi contrattuali, avanzando nelle conclu- sioni diverse domande che possono ritenersi dirette ad ottenere:
- un adempimento contrattuale, nella misura in cui si richiede la condanna della convenuta ad eseguire alcune delle opere sopra indicate (“ripristino dell'area cortilizia con la posa in opera di pa- vimentazione in autobloccanti […]; realizzazione su tutte le facciate dell'immobile di porprietù CP_12
di “cappotto” […]”);
[...]
- un risarcimento in forma specifica, nella misura in cui si richiede la condanna della conve- nuta ad eseguire altre opere, non contemplate dalla transazione conclusa dalle parti, al fine di ripristinare i danni asseritamente causati nell'esecuzione dei lavori (“ricondizionamento ad un livello adeguato della pavimentazione in autobloccanti dell'area cortilizia […]; ripristino delle parti in calce- struzzo del marciapiede perimetrale […]; risistemazione del pozzetto di pertinenza […]”);
- un risarcimento per equivalente, nella misura in cui si richiede (“altresì”) la condanna della convenuta al pagamento di una somma di denaro per i danni asseritamente subiti a causa dell'inadempimento.
L'impostazione attorea è stata originariamente condivisa solo in parte dalle terze chiamate CP_2
, e che, nel costituirsi in giudizio (con comparsa de-
[...] CP_4 CP_3 positata il 30/11/2012), allegando a loro volta l'inadempimento di alle obbligazioni as- CP_1 sunte (anche) nei loro confronti con la scrittura privata dell'11/11/2008, hanno proposto, in via principale e riconvenzionale, domanda di risarcimento del danno per equivalente - identificato, in parte, con riferimento al tantundem dell'importo dei lavori necessari per il ripristino dei luoghi e del- le opere che si era impegnata ad eseguire e, in altra parte, con gli ulteriori danni asseri- CP_1 tamente subiti a causa dei lavori eseguiti da -, avanzando, solo in via subordinata, una CP_1 domanda di adempimento (“condannare all'esecuzione dei lavori indicati nella scrittura priva- Parte_3 ta di cui in premesse […]”).
Lo scollamento tra le domande dalle suddette parti (nonostante la loro riconducibilità ad un'unica parte plurisoggettiva nell'ambito della scrittura privata dell'11/11/2018) appare aver trovato com- posizione in sede di precisazione delle conclusioni, laddove sia gli attori che le terze chiamate han- no richiesto la condanna di al pagamento degli importi quantificati in sede di CTU a ti- CP_1 tolo di risarcimento del danno, salva la domanda di adempimento avanzata dalle terze chiamate in pagina 7 di 12 via subordinata.
In questo contesto si inseriscono le difese di parte convenuta che, nel costituirsi in giudizio (con comparsa depositata l'11/04/2012), ha eccepito, ai sensi dell'art. 1460 c.c., l'inadempimento delle altre parti alle obbligazioni assunte con la scrittura privata dell'11/11/2008, avanzando, in via ri- convenzionale, domanda di risarcimento del danno per equivalente.
2.3. Così correttamente ricostruita la posizione assunta dalle parti nel presente giudizio, si può a questo punto rilevare come la domanda riconvenzionale avanzata da sia del tutto in- CP_1 fondata e debba pertanto essere respinta.
La convenuta, invero, lamenta genericamente nel presente giudizio un inadempimento contrattuale delle altre parti che non trova alcun riscontro nelle risultanze agli atti.
Se è vero, infatti, che, in materia di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore (an- che quando assuma le vesti di convenuto che si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.) può limitarsi ad allegare l'inadempimento, mentre è a carico del debitore la prova di aver eseguito la prestazione (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001), è indubbio che tale allegazione debba esse- re specifica in relazione alla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio e che, quando si sostanzia nella deduzione di condotte positive tenute da controparte (anche in contrasto agli obblighi di cor- rettezza e buona fede che discendono dal contratto), debba essere altresì accompagnata da elemen- ti che consentano di ravvisare la fondatezza delle relative doglianze.
Nel caso di specie, non è dato comprendere in cosa si sarebbe sostanziato l'inadempimento lamen- tata da all'impegno a costituire una servitù di passaggio che , CP_1 Parte_1
, , e aveva- Parte_2 CP_2 CP_4 CP_3 no assunto con la scrittura privata dell'11/11/2008, né tantomeno è stato offerto alcun elemento concreto agli atti che porti a ravvisare le condotte ostative asseritamente tenute da tali soggetti ri- spetto alla realizzazione delle relative opere, risultando del tutto generiche le istanze di prova orale formulate dalla convenuta sul punto.
Alla luce di questi rilievi, la mancata esecuzione delle opere previste dalla suddetta scrittura privata da parte di non può ritenersi in alcun modo legittimata ai sensi dell'art. 1460 c.c. né si CP_1 ravvisa, al contempo, alcuna condotta delle controparti che possa giustificare la domanda di risar- cimento del danno avanzata dalla convenuta in via riconvenzionale.
Del resto, con riguardo alla domanda riconvenzionale, è appena il caso di rilevare come la pretesa risarcitoria avanzata da nel presente giudizio sia totalmente sfornita di supporto proba- CP_1
pagina 8 di 12 torio anche sotto il profilo della quantificazione dei danni asseritamente subiti, peraltro riferiti, in parte, a spese che, sulla base delle risultanze delle prove orali (si vedano le dichiarazioni rese dai te- sti e sui capitoli 2 e 13 di cui alla seconda memoria istruttoria rispettivamente di Pt_6 Pt_7 parte attrice e delle terze chiamate), risultavano essere già state sostenute dalla convenuta ancora prima della conclusione della transazione e, in altra parte, a perdite (lo sconto sul prezzo di vendita applicato agli acquirenti degli immobili realizzati dalla convenuta in sede di conclusione dei relativi contratti di compravendita) di cui non è possibile in alcun modo appurare la riconducibilità agli addebiti mossi nei confronti delle altre parti del giudizio.
2.4. In ordine alle domande di risarcimento del danno (per equivalente monetario) avanzate in sede di conclusioni dagli attori e dalle terze chiamate si osserva quanto segue.
L'inadempimento di alle obbligazioni assunte con la scrittura privata dell'11/11/2008, CP_1 oltre ad esser di fatto riconosciuto dalla stessa convenuta, trova riscontro nelle risultanze delle pro- ve orali (si vedano in particolare le dichiarazioni rese dai testi , e sui Tes_1 Pt_7 Pt_6 CP_3 capitoli 3, 4, 7, 10, 11 e 12 della seconda memoria istruttoria delle terze chiamate) e della CTU che attestano l'errata esecuzione da parte della convenuta di alcune delle opere previste dalla suddetta scrittura privata e la mancata esecuzione di altre opere.
Occorre rilevare che, ai fini della quantificazione dei relativi danni, il CTU Geom. Controparte_6 nella propria relazione (pag. 6 e seguenti) opera una distinzione tra “vizi e difetti” e “danni”, rife- rendosi proprio, con il primo termine, alle cattive esecuzioni delle opere realizzate e, con il secondo termine, ai mancati adempimenti da parte della convenuta agli impegni assunti con la scrittura pri- vata dell'11/11/2008.
In questa prospettiva, il CTU nella propria relazione dà conto di una serie di “vizi e difetti” (pag. 6-
9) riscontrati sulle opere realizzate da - essenzialmente riferibili a: i) cattiva esecuzione CP_1 della pavimentazione in formelle autobloccanti;
ii) errata inclinazione della condotta di scarico delle acque nere;
iii) copertura della canaletta di scarico delle acque meteoriche;
iv) assenza del corona- mento in calcestruzzo di raccordo con la pavimentazione sui coperchi dei pozzetti, delle caditoie e delle canalette di scarico;
v) rottura dello spigolo del marciapiede in calcestruzzo in margine dell'ingresso; vi) mancato completamento della pavimentazione in formelle autobloccanti nella par- te ad est dell'area cortiliva;
vii) avvallamenti delle tubazioni di scarico delle condutture delle fogna- ture bianche e nere - la cui eliminazione richiede una serie di interventi quantificati dal CTU (pag.
9-10) nell'importo complessivo di € 16.470,00 (IVA compresa).
pagina 9 di 12 Al contempo, lo stesso CTU dà conto nella propria relazione della mancata esecuzione da parte di delle opere previste al punto 2.1 (“a predisporre gli allacci alla fognatura comunale (delle acque CP_1
Per_ nere e bianche distinte tra loro) sia dell'edificio di sua proprietà che dell'edificio di proprietà di , Pt_1 Pt_2
[. e rea-lizzando due linee distinte e separate per entrambi i fabbricati […]”), al punto 2.4 (“a realizzare CP_3 su tutte le facciate dell'immobile di proprietà di , e un manto termoisolante e fonoassor- Pt_1 Pt_2 CP_2 CP_3 bente, a cappotto”) e al punto 2.5 (“ad eseguire la sostituzione delle tegole rotte o danneggiate nonché la pulizia dei raccordi delle grondaie e dei pluviali”) della scrittura privata dell'11/11/2008, specificando e quantifican- do precisamente (pag. 11-12) i costi dei lavori necessari per realizzare tali opere (“danni”), per un importo complessivo di € 34.160,01 (IVA compresa)
Orbene, a fronte di questa ricostruzione operata dal CTU, adeguatamente motivata e priva di in- congruenze logiche (e invero non contestata da alcuna delle parti del giudizio), ritiene il Tribunale che le uniche voci di danno effettivamente risarcibili per gli attori e le terze chiamate siano rappre- sentate dai costi necessari per l'eliminazione dei “vizi e difetti” riscontrati sulle opere eseguite dalla convenuta.
Solo tali voci di danno, invero, si riferiscono a conseguenze negative sul piano patrimoniale che le suddette parti devono ragionevolmente sopportare per far fronte ad una condotta illecita (rappre- sentata dall'inesatto adempimento alle proprie obbligazioni contrattuali) della controparte, matu- rando così il diritto ad essere ristorati delle relative perdite.
Per contro, i costi quantificati dal CTU nella voce “danni” si riferiscono essenzialmente a opere (la creazione di due linee distinte per gli scarichi nella fognatura delle acque nere e bianche, la pulizia delle grondaie la realizzazione di un cappotto sulle facciate dell'edificio) di miglioria delle unità abi- tative di Via Traversetolo n. 144 di cui attori e terze chiamate sono proprietari, la cui mancata rea- lizzazione da parte di , pur configurando un inadempimento alle obbligazioni contrat- CP_1 tuali assunte, non porta a ravvisare di per sé una ricaduta negativa, in termini immediati e diretti, nella sfera patrimoniale o non patrimoniale della controparte.
In particolare, non risulta dagli atti che gli attori e le terze chiamate abbiano mai incaricato terzi per eseguire le opere sopra indicate, sopportando i relativi costi, sì da maturare una perdita riconducibi- le alla condotta di controparte di cui possa essere eventualmente riconosciuto loro il risarcimento
(così come non risulta che la mancata esecuzione di scarichi distinti, la mancata pulizia delle gron- daie o la mancata realizzazione del cappotto abbia arrecato loro ulteriori danni risarcibili).
In questo contesto, la valutazione del CTU in ordine ai costi dei lavori per eseguire le opere in que-
pagina 10 di 12 stione, sia pur astrattamente corretta, rimane sul piano di un'ipotetica voce di spesa che non si ac- compagna al riscontro dei presupposti di cui all'art. 1223 c.c. per il risarcimento del danno.
2.4.1. Alla luce di quanto sopra, , in qualità di titolare dell'impresa indivi- Parte_3 duale , deve quindi essere condannato al risarcimento nei confronti delle altre parti del CP_1 giudizio (esclusivamente) dell'importo complessivo di € 16.470,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi sulle somme rivalutate anno per anno dal dovuto al saldo.
Di tale importo, in particolare, vengono riconosciuti creditori in via solidale Parte_8
, , , e
[...] Parte_2 CP_2 CP_4 CP_3 in assenza di specificazione di criteri di riparto del relativo risarcimento.
2.5. Quanto alle opere di cui alla scrittura privata dell'11/11/2008 non eseguite da parte di Pt_9
(punti 2.1, 2.4 e 2.5), esclusa una condanna al risarcimento del danno di parte convenuta, la
[...] stessa (nella persona del titolare dell'impresa individuale ER BR), in accoglimento della domanda subordinata avanzata da parte delle terze chiamate, può essere condannata al loro adempimento, secondo quanto specificato dal CTU nella propria relazione (pag. 11-12).
Ed invero, nonostante il lungo tempo trascorso dalla conclusione della transazione senza che vi sia stato un adempimento da parte della convenuta, gli attori e le terze chiamate non hanno mai avan- zato nel presente giudizio una domanda di risoluzione del contratto che attesti il proprio disinte- resse rispetto al permanere del vincolo contrattuale, evidenziando, al contrario, la domanda subor- dinata delle terze chiamate un perdurante interesse ad ottenere un adempimento che, in linea di principio, non è ostacolato dall'intervenuta cancellazione dell'impresa dal registro delle CP_1 imprese (a cui, peraltro, non si è mai accompagnata nel presenta giudizio alcuna eccezione in ordi- ne all'effettiva cessazione dell'attività).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto poste in capo a parte convenuta.
La relativa liquidazione è fatta in dispositivo sulla base del valore effettivo della causa, con applica- zione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 attualmente vigenti, tenuto conto dell'attività difensiva svolta (scaglione da € 26.001 ad € 52.000, valori medi per fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
Per le medesime ragioni, le spese di CTU, liquidate come da separato decreto agli atti, sono defini- tivamente poste in capo a parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
pagina 11 di 12 così dispone:
1. condanna , in qualità di titolare dell'impresa individuale , Parte_3 CP_1
al pagamento nei confronti di , Parte_1 Controparte_13
, e dell'importo di € 16.470,00 a ti-
[...] CP_2 CP_4 CP_3 tolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria e interessi sulle somme rivalu- tate anno per anno dal dovuto al saldo;
2. condanna altresì , in qualità di titolare dell'impresa individuale Parte_3
, ad adempiere alle obbligazioni di cui ai punti 2.1, 2.4 e 2.5 della scrittura privata CP_1 dell'11/11/2008 conclusa con le altre parti del giudizio, eseguendo le opere meglio specifi- cate nella tabella a pag. 11-12 della relazione del CTU Geom. agli atti;
Controparte_6
3. condanna parte convenuta al rimborso delle spese di lite nei confronti delle altre parti del giudizio che liquida, per ciascuna delle due parti (attori e terze chiamate), nell'importo com- plessivo di € 7.616,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
4. pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto agli atti, in capo a parte convenuta.
Parma, 29/12/2024
Il Giudice
dott. Andrea Fiaschi
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