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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 27/07/2025, n. 1456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1456 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
N. 6839/2016 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Latina II Sezione CIVILE
Il Giudice, dott. Gaetano Negro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6839 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, posta in decisione alla scadenza dei termini ex art. 127 ter c.p.c. concessi in sostituzione dell'udienza del 29.10.2024, allorquando venivano concessi i termini ex art. 190 cpc ratione temporis vigenti e vertente
tra
, c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Latina, alla via Don Torello 78, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Cassoni e dall'avv. Giuseppe Papa, che la rappresentano e difendono per procure alle liti in atti;
- attrice-
E
– c.f. - in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t.;
– c.f. Controparte_2 CodiceFiscale_2 entrambi elettivamente domiciliati in Sabaudia (LT), Corso Vittorio Emanuele II n.5, presso lo studio del difensore avv. Fabio La Macchia, giusta procura alle liti in atti;
- convenuti- NONCHE'
sede di Latina – c.f. , in persona del l.r.p.t. CP_3 P.IVA_2
- convenuta contumace-
CONCLUSIONI: cfr. note sostitutive dell'udienza del 29.10.2024 ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio l' sede di Latina, il e CP_3 Controparte_1 CP_2
per sentirli condannare, previa declaratoria della responsabilità, al
[...] risarcimento dei danni, quantificati in euro 78.030,47, occorsi a seguito dell'incendio sviluppatosi nella notte tra il 25 e il 26 febbraio 2015 all'interno di un'area condominiale ubicata in Sabaudia alla via Cesare del Piano n. 8, lotto 11, dove insisteva l'alloggio della attrice di proprietà dell' . CP_3 Allegava la come per effetto del fumo sprigionatosi dall'incendio Pt_1 conseguivano danni materiali all'immobile e ai mobili ivi contenuti come da fotografie che allegava, nonché danni non patrimoniali per l'insorgenza di una grave patologia respiratoria “enfisema parenchimale con accentuazione del trauma broncovascolare in sede parailare” certificata dal medico legale di parte quale invalidità permanente pari a 15 punti. Si costituivano il e il , allegando il primo il Controparte_1 CP_2 difetto di legittimazione passiva e l'incapacità processuale in quanto soggetto non dotato di autonomia giuridica (id est capacità giuridica), mentre per la posizione del si contestava l'assenza di danni materiali e il difetto di CP_2 causalità con la patologia riferita dall'attrice, instando per il rigetto della domanda.
L sede di Latina rimaneva contumace. CP_3
. La causa veniva istruita a mezzo testimoni e doppia ctu medico-legale. Precisate le conclusioni, il giudice tratteneva la causa in decisione, previa concessione del termine ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (come previsto per il rito in vigore per il presente procedimento).
DIRITTO
1. Tutto ciò premesso, la norma applicabile nella fattispecie in esame è da individuarsi nell'art. 2051 c.c.
2. La funzione dell'art. 2051 c.c. è quella di imputare la responsabilità a chi, di fatto, si trova nella condizione di controllare i rischi inerenti alla cosa, cosa sulla quale si ha effettivo potere fisico ed il corrispondente obbligo di vigilarla e di mantenerla sotto controllo onde evitare che produca danni a terzi.
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Per l'applicazione di questa norma, inoltre, è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, il quale può sussistere sia con riguardo al dinamismo connaturale alla cosa medesima, sia anche in ragione di agenti esterni che incidano sulle caratteristiche della cosa modificandone gli elementi, così da attribuirle un dinamismo dannoso che diviene intrinseco di essa. Infatti, l'art. 2051 c.c. non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per la sua natura, cioè per suo intrinseco potere, in quanto sussiste comunque un dovere di custodia e di controllo per evitare l'insorgere in essa di un processo dannoso provocato da elementi esterni.
3. La fattispecie di danno codificata dal legislatore, di responsabilità oggettiva, o semi-obiettiva, come precisato da autorevole dottrina, si fonda sul principio recepito dal code Napoleon (cfr. art. 1834) della
“garde”, in base al quale chi ha la custodia di una res risponde dei danni da questa prodotta per non aver impedito il prodursi del danno cagionato dalla stessa cosa (causa causae est causa causati). Da quanto indicato emerge che non è la pericolosità intrinseca della cosa custodita a imputare la responsabilità al suo custode, né in alcun modo rileva la colpa del custode, che, se dimostrata, integra semmai gli estremi della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.. Ne consegue che è del tutto indifferente che la cosa sia oggettivamente pericolosa per sua intrinseca natura ovvero perché in essa siano insorti agenti dannosi provocati da eventi esterni (in questo senso Cass. 24.11.1979 n. 6148, GI, 1980, I, 557). L'evento “incendio” è specificamente menzionato dalla Relazione del al progetto ministeriale “Delle obbligazioni” n. 657, che è Persona_1 evento di danno equiparato a quello “prodotto da esplosioni, emanazioni nocive e scolo di liquidi corrosivi (cfr. Relazione al Re sul libro “Delle Obbligazioni)”.
L'incendio costituisce inoltre la principale casistica offerta dalle applicazioni giurisprudenziali dell'art. 2051 c.c. (cfr. Cass. 5706|1997, GC 98, I, 843 – Cass. 3041\99, GI, 00, 733).
Quanto alla distribuzione dell'onere della prova, nel caso di specie, incombe sul danneggiato l'onere di provare non solo la relazione diretta tra la cosa e l'evento dannoso, ma anche l'esistenza di un effettivo potere fisico del soggetto sulla cosa comportante a suo carico l'obbligo di vigilare in modo da impedire che essa produca danni a terzi (Cass. 22.1.1980 n. 520).
3.1 Nel caso in esame tale prova è emersa unicamente con riferimento al
. CP_2
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3.2 Con riferimento alla posizione giuridica del deve Controparte_1 essere preliminarmente rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva (id est di incapacità processuale per difetto di capacità giuridica) in quanto ad avviso della Corte di Cassazione “in tema di amministrazione e rappresentanza in giudizio degli stabili di proprietà degli Istituti Autonomi Case Popolari (I.A.C.P.), il cosiddetto condominio di gestione, costituito tra gli assegnatari di alloggi popolari prima dell'effettivo trasferimento in proprietà degli alloggi stessi, tende a realizzare finalità di gestione diretta da parte degli interessati secondo schemi formalmente omogenei a quelli del condominio in senso tecnico, con la conseguenza che ad esso (ed al suo amministratore) spetta la "legitimatio ad causam" per tutte le vicende processuali relative alla regolamentazione della gestione delle cose comuni ed al recupero delle quote di spesa dovute dai singoli assegnatari per la partecipazione al godimento dei servizi di comune utilità” (cfr. Cass. civ. 9644 del 27/04/2006).
3.3 Cionondimeno la responsabilità del in oggetto non può essere CP_1 valutata per difetto di allegazione prima ancora che della prova ricadente sull'attore. Nella citazione e nella I memoria ex art. 183 comma 6 n 1 cpc non è stato allegato il motivo specifico e concreto per cui tale condominio sia da ritenere responsabile dei danni cagionati da un incendio sprigionato da un bene di un terzo (ma lo stesso discorso vale per la proprietà ) posto che CP_3 lo stesso attore ha allegato che l'incendio è derivato da due autovetture di proprietà del parcheggiate nell'area condominiale. CP_2
Solo negli atti successivi alla scadenza dei termini ex art. 183 comma 6 cpc si allega del tutto tardivamente che: “se l'ente avesse correttamente esercitato i suoi obblighi di custodia, avrebbe potuto limitare la propagazione del fuoco e del fumo, mediante l'adozione di misure di sicurezza adeguate, come la manutenzione degli impianti, la predisposizione di barriere antincendio e la tempestiva rimozione di materiali infiammabili. In aggiunta, l' , come CP_3 già indicato, avrebbe potuto intervenire immediatamente dopo l'evento, ripristinando lo stato dei luoghi e riducendo i danni derivanti dalla fuliggine e dai residui dell'incendio” (cfr. pag. 9 comparsa conclusionale di parte attrice). Negli atti introduttivi e istruttori alcuna precisazione in tal senso veniva compiuta, rendendo pertanto meramente astratta la responsabilità dei predetti enti ( ente di gestione e proprietario).
3.4. Venendo alla posizione del , risulta dimostrata per non CP_2 contestazione la propagazione dell'incendio dalle autovetture del predetto, ma non risulta efficacemente dimostrato il nesso di causalità con riferimento ai danni non patrimoniali allegati dall'attore, quanto meno nella misura richiesta.
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Principiando dai danni materiali ai mobili dell'edificio sussiste in atti documentazione fotografica che ritrae la presenza di annerimenti nell'immobile abitato dall'attrice. Tale documentazione, siccome non specificamente contestata, costituisce prova dei danni fotografati (cfr. Cass. civ. 9977\18). Cionondimeno dalle foto prodotte non si evincono danni materiali a mobili specificamente documentati se non per un lampadario bianco. La prova testimoniale ha dato atto di alcuni divani e di alcune tende dismesse per danneggiamento da incendio (cfr. testi udienza del Tes_1 26.3.2019). La mancata dimostrazione del prezzo di tali oggetti non consente la liquidazione del danno nemmeno in via equitativa non essendo stata data la prova né del prezzo di acquisto né dell'obsolescenza economica di tali oggetti.
4.Venendo ai danni non patrimoniali allegati dalla attrice, la prova testimoniale ha avuto un esito alquanto contraddittorio avendo riferito alcuni testi che al momento dell'incendio la attrice si trovava su un terrazzo lontano dal luogo dell'incendio (cfr. teste verbale di udienza del 26.3.2019) Tes_2 ed ancora che rifiutò di salire in ambulanza e che addirittura si fosse resa disponibile per pulire alcune zone colpite dall'incendio. Tali risultanze, tuttavia, appaiono quanto meno convergere sulla circostanza per cui dopo l'incendio la situazione dell'immobile assegnato all'attrice non è stato sanificato nè reso abitabile, quantunque alcuna documentazione scritta dei rapporti tra l' e l'attrice in tale frangente temporale risulta prodotta. CP_3 Tali lacune probatorie unitamente all'esito contrastante delle deposizioni (cfr. testi e contro e ) consente Tes_3 Tes_4 CP_4 Tes_1 unicamente di ritenere dimostrato che per un certo tempo la attrice abbia vissuto in un alloggio in qualche modo interessato di riflesso dall'incendio propagatosi su altro lato del complesso condominiale.
5. Appare determinante allora analizzare le risultanze medico legali delle prove acquisite. Da un lato la certificazione del medico legale di parte attesta che “la signora a causa dell'incendio interessante tre auto Parte_1 ospitate nel parcheggio coperto del palazzo ove abita, avvenuto il 25 2 2015 ha sofferto delle seguenti infermità: “disturbo d'ansia, insonnia, innalzamento dei valori della pressione diastolica;
disventilazione polmonare sia restrittiva che ostruttiva, con aggravamento della b.c. e del quadro enfisematoso successivo all'esposizione a fumi tossici. Ne deriva una invalidità temporanea pari a giorni 46 ed un'invalidità permanente pari al 15%”( cfr. all. 3 alla citazione). Di contro la prima ctu medico legale disposta ha acclarato che “non si ravvisano postumi causalmente collegati all'evento dedotto da parte attrice”. La dott.ssa autrice della prima ctu, ha anche precisato: “in sede di Per_2 operazioni di CTU la Sig. riferisce di essere soggetto invalido per Pt_1 numerose patologie (BPCO, ipertensione arteriosa, crolli vertebrali,
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depressione, epilessia). L'evento per cui è causa, non ha comportato alcun peggioramento del quadro clinico. Va precisato che, il quadro patologico di cui era già affetta la perizianda non è suscettibile di miglioramento clinico e, pertanto, vista la natura delle stesse e il loro carattere cronico-degenerativo, è in evoluzione (da non mettere in correlazione causale con l'evento).
5.1 Il primo elaborato è stato fortemente contestato per difetto di esame della documentazione sanitaria allegata rendendo necessario la rinnovazione delle indagini peritali con l'ausilio specifico di uno pneumologo che ha sottoposta l'attrice a doppia spirometria. La seconda ctu che ha visto operare in sinergia tanto un medico legale ( la dott.ssa ) che un pneumologo (la dott.ssa ha così concluso: Per_3 Per_4
“La Perizianda risulta affetta da bronchite cronica semplice con normale funzionalità respiratoria con quadro attuale completamente ascrivibile alla patologia di base ed al danno lamentato dall'attrice (stanchezza, bronchiti ricorrenti), completamente riconducibili alla patologia precedente all'evento motivo del contenzioso. Alla luce del lungo tempo trascorso dall'evento de quo, sulla base dell'evidenza cli-nico, obiettiva, documentale e strumentale, si ritiene che allo stato attuale non sussistano postumi permanenti in relazione all'evento del 25-26 febbraio 2015” ( cfr. pag. 29 seconda ctu).
5.2 Entrambe le ctu hanno nella sostanza concluso che non sussiste nesso causale medico legale tra l'evento incendiario del 25-26 febbraio 2015 e lo stato di salute riscontrato nell'attrice alla data della valutazione. Il consulente di parte attrice ha diffusamente contestato entrambe le perizie sostenendo che non è stata a dovere esaminata la documentazione sanitaria prodotta. Il rilievo, se appare giustificabile con riferimento alla prima perizia, non lo è con riferimento alla seconda in quanto è stato per due volte riscontrato mediante spirometria che: “come riportato nella spirometria allegata, la collaborazione della paziente all'esecuzione dell'esame, a differenza della precedente valutazione di marzo 2023, è stata scarsa, seppur sufficiente ad operare una valutazione sulla funzionalità polmonare della stessa. La ridotta collaborazione ha ovviamente un impatto negativo su alcuni parametri respiratori per la cui misura è necessario che il paziente, ad esempio, espiri con la massima forza nel primo secondo (FEV1) e ciò si può tradurre con piccole flessioni, non significative nei valori misurati.
- Nonostante ciò comunque, i valori rilevati all'esame spirometrico del 05/04/2024 e necessari, secondo Linee Guida internazionali (GOLD e ATS) alla valutazione del deficit ventilatorio ostruttivo, sono ri-sultati ampiamente al di sopra della normalità; di seguito i valori misurati alla signora ed Pt_1 il range di normalità che esclude la diagnosi di deficit ostruttivo, sempre secondo le Linee Guida citate:
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- FEV1 101% (considerato valore normale > 80%)
- FEV1/FVC o indice di Tiffeneau 102% (v.n. > 70%)
- DLCO 87% (v.n. nelle donne > 76%)
- Per quanto riguarda il Picco di Flusso Espiratorio (PEF), non è un parametro richiesto, soprattutto nell'algoritmo diagnostico della BPCO (Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva), ma utilizzato nel mo-nitoraggio al domicilio dei pazienti asmatici;
tale parametro è il maggiormente inficiato da una collabo-razione non ottimale da parte del paziente, e quindi non dirimente.
- Infine, sempre riguardo la DLCO (Diffusione del Monossido di Carbonio) è un parametro necessario a valutare non un deficit ostruttivo, ma un eventuale danno dell'interstizio polmonare, e quindi una ri-duzione della diffusione di tutti i gas attraverso la parete alveolo-capillare; nello specifico abbiamo ri- tenuto di dover eseguire questa misurazione (mai effettuata in precedenza) per escludere un danno ap-punto causato da inalazione di monossido di carbonio, danno che, come detto, non è stato rilevato.
- In conclusione, in merito al quesito al quale ci troviamo a dover rispondere, ovvero se la sig.ra abbia o meno riportato danni polmonari Parte_1 permanenti e quindi attualmente presenti in seguito all'inalazione di fumi tossici avvenuta nel 2015, ribadiamo che tali danni non siano ad oggi rilevabili e quindi presenti (cfr. risposte dei ctu collegiali alle note critiche del consulente di parte). Tali conclusioni appaiono condivisibili perché supportate da doppio esame clinico e tenendo presente tutta la documentazione prodotta.
6. L'ultima ctu collegiale ha pero' riscontrato il nesso di causa tra l'evento incendiario del febbraio 2015 e una invalidità, riferibile all'attrice, temporanea assoluta pari a giorni 3 e una invalidità temporanea relativa pari a 20 giorni per il successivo recupero dell'omeostasi generale della perizianda. Ha inoltre riconosciuto avvinte da causalità giuridica le spese mediche documentate in citazione (euro 873,80).
7. Con riferimento alla dedotta pretermissione della valutazione delle conseguenze dell'evento incendiario di causa sul quadro psicopatologico preesistente in capo alla paziente, occorre osservare quanto segue. Il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre. In particolare, il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno alla vita di
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relazione, danno psichico), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. Anzi da ultimo la Suprema Corte di Cassazione ha superato tali distinzioni stigmatizzando che il danno biologico è per sua natura danno dinamico- relazionale, superando la visione del predetto quale danno statico (cfr. Cass. civ. 18328\19).
È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione. A tanto consegue che il danno esistenziale, psichico e morale richiesto sono componenti del medesimo danno alla cui determinazione risponde l'istituto del punto di invalidità reso oggetto di valutazione patrimoniale dai criteri tabellari previsti dai tribunali, segnatamente Roma e NO. Costituisce quindi duplicazione inammissibile la richiesta in sommatoria del danno biologico, esistenziale, psichico e morale, potendosi al più applicare il correttivo in aumento previsto dalle tabelle se ricorre la prova nel caso concreto di circostanze normalmente estranee alla invalidità riscontrata anche sotto il profilo del disagio causato dal danno visto nella sua componente dinamica. Avendo entrambe le ctu riscontrato un assenza di nesso causale rispetto all'evento di danno allegato, non è possibile valutare il danno psichico allegato separatamente da quello biologico, in assenza di evidenze scientifiche (non dimostrate) che valgano a dimostrare una tale somatizzazione psicologica dell'evento incendiario da assurgere a danno biologico assorbente rispetto ai problemi respiratori allegati (di cui si è detto manca la dimostrazione della diretta derivazione dall'incendio anziché dal quadro clinico della paziente preesistente l'incendio).
8. Circa il quantum del danno allegato, facendo ricorso alle tabelle del danno non patrimoniale del Tribunale di NO ( cfr. Cass. civ. 13982\15), si reputa che il danno in esame può essere quantificato in complessivi euro 1.495,00 oltre euro 873,80 per spese mediche, tenuto conto dell'età dell'attore all'epoca del sinistro.
9. Sono dovuti interessi compensativi, anche se non richiesti (cfr. Cass. civ. 39376\21). Infatti, i debiti di valore derivanti dalla monetizzazione di elementi non patrimoniali assolvono una funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio del danneggiato, e, pertanto, sono suscettibili di automatico adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione della moneta.
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Ne deriva che nei debiti di valore e, in particolare, nelle obbligazioni risarcitorie, la quantificazione del danno patito dal creditore per effetto del ritardo nell'adempimento presuppone la determinazione dell'esatto ammontare della somma dovuta - id est la traduzione in termini monetari del valore del bene al momento dell'insorgere dell'obbligazione (c.d. taxatio) e la rivalutazione della stessa, da effettuarsi, anche d'ufficio (cfr. Cass. civ. 28 gennaio 2013, n. 1889; Cass. civ. 25 febbraio 2009, n. 4587), con riferimento allo scarto temporale intercorrente tra il momento della nascita del rapporto e quello della liquidazione. Così individuata la sorte capitale, la somma da corrispondere, a titolo risarcitorio per il mancato tempestivo adempimento, si determina mediante l'applicazione degli interessi (c.d. compensativi), in un coefficiente ritenuto adeguato secondo una valutazione equitativa, e quindi non necessariamente pari al saggio legale. Ne consegue che al credito devalutato a febbraio 2015 (1.229,24) vanno applicati gli interessi in misura legale fino alla data della presente decisione ed ammontano a complessivi euro 167,45.
Al totale dei danni liquidati, pari ad € 1.495,00, già valutati ai valori attuali, devono essere aggiunti gli interessi calcolati sulla somma rivalutata anno per anno, così come stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 17.2.95 n.1712. Ne deriva che all'attore è dovuto un risarcimento del danno pari ad € 1,662,45 oltre euro 873,80 per spese documentate, oltre interessi, per le sole spese documentate, dalla data dell'esborso al saldo effettivo.
10. Quanto alle spese del presente giudizio, deve darsi atto della soccombenza prevalente dell'attrice (soccombenza su invalidità permanente dedotta, sulla responsabilità del condominio e dell' ) seppure a fronte CP_3 del riconoscimento della invalidità solo temporanea e del rigetto della eccezione di difetto della incapacità processuale e giuridica del condominio. A tanto consegue la compensazione delle spese nella misura di 1\5.
10.1 Tenuto conto della soccombenza prevalente della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese liquidate devono essere liquidate personalmente dalla soccombente e non dallo Stato. Le spese predette devono essere computate secondo i parametri del dm 55\14, secondo i parametri medi eccezion fatta per la fase istruttoria da liquidarsi secondo parametri superiori (per la complessità della fase). Si dà atto dell'applicazione del valore relativo alle controversie di valore indeterminabile a complessità media (cfr. Cass. civ. 226\11) e della sussistenza della previsione dell'art. 4 comma 2 dm 55\14.
10.2 Per le spese di ctu va data applicazione al seguente principio di diritto:
“nel processo in cui una delle parti sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, gli onorari del c.t.u. sono direttamente anticipati dallo Stato,
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stante la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002, applicabile anche ai processi in corso alla data della sua pronuncia, con la conseguenza che il consulente non può più agire in giudizio per il loro recupero nei confronti della parte gravata delle spese processuali o della parte ammessa, ove non sia disposta la revoca del beneficio, perché, venuta meno la precedente disciplina della prenotazione a debito, non è più configurabile l'interesse ad agire”( cfr. Cass. civ.,24331\24).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione disattesa a) Rigetta la domanda attorea nei confronti del e Controparte_1 dell' sede di Latina. CP_3 b) Condanna al risarcimento dal danno non Controparte_2 patrimoniale occorso a a seguito dell'incendio del 25- Parte_1 26.2.2015, che ammonta nel suo complesso ad euro 1.662,45 (importo all'attualità). c) Condanna al risarcimento dal danno Controparte_2 patrimoniale occorso a a seguito dell'incendio del 25- Parte_1 26.2.2015, che ammonta nel suo complesso ad euro 873,80, oltre interessi al saggio legale dalla data dell'esborso (anno 2015) al saldo effettivo.
d) Condanna al pagamento dei 4\5 delle spese di lite in Parte_1 favore delle convenute costituite che liquida in complessivi euro 12.000, oltre accessori di legge, con compensazione della sorte residua;
e) pone le spese, già liquidate, di entrambe le ctu espletate a carico dello Stato;
f) respinge ogni altra domanda.
Latina, 27.7.2025 Il Giudice Dr. Gaetano Negro
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Latina II Sezione CIVILE
Il Giudice, dott. Gaetano Negro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6839 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, posta in decisione alla scadenza dei termini ex art. 127 ter c.p.c. concessi in sostituzione dell'udienza del 29.10.2024, allorquando venivano concessi i termini ex art. 190 cpc ratione temporis vigenti e vertente
tra
, c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Latina, alla via Don Torello 78, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Cassoni e dall'avv. Giuseppe Papa, che la rappresentano e difendono per procure alle liti in atti;
- attrice-
E
– c.f. - in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t.;
– c.f. Controparte_2 CodiceFiscale_2 entrambi elettivamente domiciliati in Sabaudia (LT), Corso Vittorio Emanuele II n.5, presso lo studio del difensore avv. Fabio La Macchia, giusta procura alle liti in atti;
- convenuti- NONCHE'
sede di Latina – c.f. , in persona del l.r.p.t. CP_3 P.IVA_2
- convenuta contumace-
CONCLUSIONI: cfr. note sostitutive dell'udienza del 29.10.2024 ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio l' sede di Latina, il e CP_3 Controparte_1 CP_2
per sentirli condannare, previa declaratoria della responsabilità, al
[...] risarcimento dei danni, quantificati in euro 78.030,47, occorsi a seguito dell'incendio sviluppatosi nella notte tra il 25 e il 26 febbraio 2015 all'interno di un'area condominiale ubicata in Sabaudia alla via Cesare del Piano n. 8, lotto 11, dove insisteva l'alloggio della attrice di proprietà dell' . CP_3 Allegava la come per effetto del fumo sprigionatosi dall'incendio Pt_1 conseguivano danni materiali all'immobile e ai mobili ivi contenuti come da fotografie che allegava, nonché danni non patrimoniali per l'insorgenza di una grave patologia respiratoria “enfisema parenchimale con accentuazione del trauma broncovascolare in sede parailare” certificata dal medico legale di parte quale invalidità permanente pari a 15 punti. Si costituivano il e il , allegando il primo il Controparte_1 CP_2 difetto di legittimazione passiva e l'incapacità processuale in quanto soggetto non dotato di autonomia giuridica (id est capacità giuridica), mentre per la posizione del si contestava l'assenza di danni materiali e il difetto di CP_2 causalità con la patologia riferita dall'attrice, instando per il rigetto della domanda.
L sede di Latina rimaneva contumace. CP_3
. La causa veniva istruita a mezzo testimoni e doppia ctu medico-legale. Precisate le conclusioni, il giudice tratteneva la causa in decisione, previa concessione del termine ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (come previsto per il rito in vigore per il presente procedimento).
DIRITTO
1. Tutto ciò premesso, la norma applicabile nella fattispecie in esame è da individuarsi nell'art. 2051 c.c.
2. La funzione dell'art. 2051 c.c. è quella di imputare la responsabilità a chi, di fatto, si trova nella condizione di controllare i rischi inerenti alla cosa, cosa sulla quale si ha effettivo potere fisico ed il corrispondente obbligo di vigilarla e di mantenerla sotto controllo onde evitare che produca danni a terzi.
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Per l'applicazione di questa norma, inoltre, è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, il quale può sussistere sia con riguardo al dinamismo connaturale alla cosa medesima, sia anche in ragione di agenti esterni che incidano sulle caratteristiche della cosa modificandone gli elementi, così da attribuirle un dinamismo dannoso che diviene intrinseco di essa. Infatti, l'art. 2051 c.c. non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per la sua natura, cioè per suo intrinseco potere, in quanto sussiste comunque un dovere di custodia e di controllo per evitare l'insorgere in essa di un processo dannoso provocato da elementi esterni.
3. La fattispecie di danno codificata dal legislatore, di responsabilità oggettiva, o semi-obiettiva, come precisato da autorevole dottrina, si fonda sul principio recepito dal code Napoleon (cfr. art. 1834) della
“garde”, in base al quale chi ha la custodia di una res risponde dei danni da questa prodotta per non aver impedito il prodursi del danno cagionato dalla stessa cosa (causa causae est causa causati). Da quanto indicato emerge che non è la pericolosità intrinseca della cosa custodita a imputare la responsabilità al suo custode, né in alcun modo rileva la colpa del custode, che, se dimostrata, integra semmai gli estremi della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.. Ne consegue che è del tutto indifferente che la cosa sia oggettivamente pericolosa per sua intrinseca natura ovvero perché in essa siano insorti agenti dannosi provocati da eventi esterni (in questo senso Cass. 24.11.1979 n. 6148, GI, 1980, I, 557). L'evento “incendio” è specificamente menzionato dalla Relazione del al progetto ministeriale “Delle obbligazioni” n. 657, che è Persona_1 evento di danno equiparato a quello “prodotto da esplosioni, emanazioni nocive e scolo di liquidi corrosivi (cfr. Relazione al Re sul libro “Delle Obbligazioni)”.
L'incendio costituisce inoltre la principale casistica offerta dalle applicazioni giurisprudenziali dell'art. 2051 c.c. (cfr. Cass. 5706|1997, GC 98, I, 843 – Cass. 3041\99, GI, 00, 733).
Quanto alla distribuzione dell'onere della prova, nel caso di specie, incombe sul danneggiato l'onere di provare non solo la relazione diretta tra la cosa e l'evento dannoso, ma anche l'esistenza di un effettivo potere fisico del soggetto sulla cosa comportante a suo carico l'obbligo di vigilare in modo da impedire che essa produca danni a terzi (Cass. 22.1.1980 n. 520).
3.1 Nel caso in esame tale prova è emersa unicamente con riferimento al
. CP_2
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3.2 Con riferimento alla posizione giuridica del deve Controparte_1 essere preliminarmente rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva (id est di incapacità processuale per difetto di capacità giuridica) in quanto ad avviso della Corte di Cassazione “in tema di amministrazione e rappresentanza in giudizio degli stabili di proprietà degli Istituti Autonomi Case Popolari (I.A.C.P.), il cosiddetto condominio di gestione, costituito tra gli assegnatari di alloggi popolari prima dell'effettivo trasferimento in proprietà degli alloggi stessi, tende a realizzare finalità di gestione diretta da parte degli interessati secondo schemi formalmente omogenei a quelli del condominio in senso tecnico, con la conseguenza che ad esso (ed al suo amministratore) spetta la "legitimatio ad causam" per tutte le vicende processuali relative alla regolamentazione della gestione delle cose comuni ed al recupero delle quote di spesa dovute dai singoli assegnatari per la partecipazione al godimento dei servizi di comune utilità” (cfr. Cass. civ. 9644 del 27/04/2006).
3.3 Cionondimeno la responsabilità del in oggetto non può essere CP_1 valutata per difetto di allegazione prima ancora che della prova ricadente sull'attore. Nella citazione e nella I memoria ex art. 183 comma 6 n 1 cpc non è stato allegato il motivo specifico e concreto per cui tale condominio sia da ritenere responsabile dei danni cagionati da un incendio sprigionato da un bene di un terzo (ma lo stesso discorso vale per la proprietà ) posto che CP_3 lo stesso attore ha allegato che l'incendio è derivato da due autovetture di proprietà del parcheggiate nell'area condominiale. CP_2
Solo negli atti successivi alla scadenza dei termini ex art. 183 comma 6 cpc si allega del tutto tardivamente che: “se l'ente avesse correttamente esercitato i suoi obblighi di custodia, avrebbe potuto limitare la propagazione del fuoco e del fumo, mediante l'adozione di misure di sicurezza adeguate, come la manutenzione degli impianti, la predisposizione di barriere antincendio e la tempestiva rimozione di materiali infiammabili. In aggiunta, l' , come CP_3 già indicato, avrebbe potuto intervenire immediatamente dopo l'evento, ripristinando lo stato dei luoghi e riducendo i danni derivanti dalla fuliggine e dai residui dell'incendio” (cfr. pag. 9 comparsa conclusionale di parte attrice). Negli atti introduttivi e istruttori alcuna precisazione in tal senso veniva compiuta, rendendo pertanto meramente astratta la responsabilità dei predetti enti ( ente di gestione e proprietario).
3.4. Venendo alla posizione del , risulta dimostrata per non CP_2 contestazione la propagazione dell'incendio dalle autovetture del predetto, ma non risulta efficacemente dimostrato il nesso di causalità con riferimento ai danni non patrimoniali allegati dall'attore, quanto meno nella misura richiesta.
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Principiando dai danni materiali ai mobili dell'edificio sussiste in atti documentazione fotografica che ritrae la presenza di annerimenti nell'immobile abitato dall'attrice. Tale documentazione, siccome non specificamente contestata, costituisce prova dei danni fotografati (cfr. Cass. civ. 9977\18). Cionondimeno dalle foto prodotte non si evincono danni materiali a mobili specificamente documentati se non per un lampadario bianco. La prova testimoniale ha dato atto di alcuni divani e di alcune tende dismesse per danneggiamento da incendio (cfr. testi udienza del Tes_1 26.3.2019). La mancata dimostrazione del prezzo di tali oggetti non consente la liquidazione del danno nemmeno in via equitativa non essendo stata data la prova né del prezzo di acquisto né dell'obsolescenza economica di tali oggetti.
4.Venendo ai danni non patrimoniali allegati dalla attrice, la prova testimoniale ha avuto un esito alquanto contraddittorio avendo riferito alcuni testi che al momento dell'incendio la attrice si trovava su un terrazzo lontano dal luogo dell'incendio (cfr. teste verbale di udienza del 26.3.2019) Tes_2 ed ancora che rifiutò di salire in ambulanza e che addirittura si fosse resa disponibile per pulire alcune zone colpite dall'incendio. Tali risultanze, tuttavia, appaiono quanto meno convergere sulla circostanza per cui dopo l'incendio la situazione dell'immobile assegnato all'attrice non è stato sanificato nè reso abitabile, quantunque alcuna documentazione scritta dei rapporti tra l' e l'attrice in tale frangente temporale risulta prodotta. CP_3 Tali lacune probatorie unitamente all'esito contrastante delle deposizioni (cfr. testi e contro e ) consente Tes_3 Tes_4 CP_4 Tes_1 unicamente di ritenere dimostrato che per un certo tempo la attrice abbia vissuto in un alloggio in qualche modo interessato di riflesso dall'incendio propagatosi su altro lato del complesso condominiale.
5. Appare determinante allora analizzare le risultanze medico legali delle prove acquisite. Da un lato la certificazione del medico legale di parte attesta che “la signora a causa dell'incendio interessante tre auto Parte_1 ospitate nel parcheggio coperto del palazzo ove abita, avvenuto il 25 2 2015 ha sofferto delle seguenti infermità: “disturbo d'ansia, insonnia, innalzamento dei valori della pressione diastolica;
disventilazione polmonare sia restrittiva che ostruttiva, con aggravamento della b.c. e del quadro enfisematoso successivo all'esposizione a fumi tossici. Ne deriva una invalidità temporanea pari a giorni 46 ed un'invalidità permanente pari al 15%”( cfr. all. 3 alla citazione). Di contro la prima ctu medico legale disposta ha acclarato che “non si ravvisano postumi causalmente collegati all'evento dedotto da parte attrice”. La dott.ssa autrice della prima ctu, ha anche precisato: “in sede di Per_2 operazioni di CTU la Sig. riferisce di essere soggetto invalido per Pt_1 numerose patologie (BPCO, ipertensione arteriosa, crolli vertebrali,
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depressione, epilessia). L'evento per cui è causa, non ha comportato alcun peggioramento del quadro clinico. Va precisato che, il quadro patologico di cui era già affetta la perizianda non è suscettibile di miglioramento clinico e, pertanto, vista la natura delle stesse e il loro carattere cronico-degenerativo, è in evoluzione (da non mettere in correlazione causale con l'evento).
5.1 Il primo elaborato è stato fortemente contestato per difetto di esame della documentazione sanitaria allegata rendendo necessario la rinnovazione delle indagini peritali con l'ausilio specifico di uno pneumologo che ha sottoposta l'attrice a doppia spirometria. La seconda ctu che ha visto operare in sinergia tanto un medico legale ( la dott.ssa ) che un pneumologo (la dott.ssa ha così concluso: Per_3 Per_4
“La Perizianda risulta affetta da bronchite cronica semplice con normale funzionalità respiratoria con quadro attuale completamente ascrivibile alla patologia di base ed al danno lamentato dall'attrice (stanchezza, bronchiti ricorrenti), completamente riconducibili alla patologia precedente all'evento motivo del contenzioso. Alla luce del lungo tempo trascorso dall'evento de quo, sulla base dell'evidenza cli-nico, obiettiva, documentale e strumentale, si ritiene che allo stato attuale non sussistano postumi permanenti in relazione all'evento del 25-26 febbraio 2015” ( cfr. pag. 29 seconda ctu).
5.2 Entrambe le ctu hanno nella sostanza concluso che non sussiste nesso causale medico legale tra l'evento incendiario del 25-26 febbraio 2015 e lo stato di salute riscontrato nell'attrice alla data della valutazione. Il consulente di parte attrice ha diffusamente contestato entrambe le perizie sostenendo che non è stata a dovere esaminata la documentazione sanitaria prodotta. Il rilievo, se appare giustificabile con riferimento alla prima perizia, non lo è con riferimento alla seconda in quanto è stato per due volte riscontrato mediante spirometria che: “come riportato nella spirometria allegata, la collaborazione della paziente all'esecuzione dell'esame, a differenza della precedente valutazione di marzo 2023, è stata scarsa, seppur sufficiente ad operare una valutazione sulla funzionalità polmonare della stessa. La ridotta collaborazione ha ovviamente un impatto negativo su alcuni parametri respiratori per la cui misura è necessario che il paziente, ad esempio, espiri con la massima forza nel primo secondo (FEV1) e ciò si può tradurre con piccole flessioni, non significative nei valori misurati.
- Nonostante ciò comunque, i valori rilevati all'esame spirometrico del 05/04/2024 e necessari, secondo Linee Guida internazionali (GOLD e ATS) alla valutazione del deficit ventilatorio ostruttivo, sono ri-sultati ampiamente al di sopra della normalità; di seguito i valori misurati alla signora ed Pt_1 il range di normalità che esclude la diagnosi di deficit ostruttivo, sempre secondo le Linee Guida citate:
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- FEV1 101% (considerato valore normale > 80%)
- FEV1/FVC o indice di Tiffeneau 102% (v.n. > 70%)
- DLCO 87% (v.n. nelle donne > 76%)
- Per quanto riguarda il Picco di Flusso Espiratorio (PEF), non è un parametro richiesto, soprattutto nell'algoritmo diagnostico della BPCO (Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva), ma utilizzato nel mo-nitoraggio al domicilio dei pazienti asmatici;
tale parametro è il maggiormente inficiato da una collabo-razione non ottimale da parte del paziente, e quindi non dirimente.
- Infine, sempre riguardo la DLCO (Diffusione del Monossido di Carbonio) è un parametro necessario a valutare non un deficit ostruttivo, ma un eventuale danno dell'interstizio polmonare, e quindi una ri-duzione della diffusione di tutti i gas attraverso la parete alveolo-capillare; nello specifico abbiamo ri- tenuto di dover eseguire questa misurazione (mai effettuata in precedenza) per escludere un danno ap-punto causato da inalazione di monossido di carbonio, danno che, come detto, non è stato rilevato.
- In conclusione, in merito al quesito al quale ci troviamo a dover rispondere, ovvero se la sig.ra abbia o meno riportato danni polmonari Parte_1 permanenti e quindi attualmente presenti in seguito all'inalazione di fumi tossici avvenuta nel 2015, ribadiamo che tali danni non siano ad oggi rilevabili e quindi presenti (cfr. risposte dei ctu collegiali alle note critiche del consulente di parte). Tali conclusioni appaiono condivisibili perché supportate da doppio esame clinico e tenendo presente tutta la documentazione prodotta.
6. L'ultima ctu collegiale ha pero' riscontrato il nesso di causa tra l'evento incendiario del febbraio 2015 e una invalidità, riferibile all'attrice, temporanea assoluta pari a giorni 3 e una invalidità temporanea relativa pari a 20 giorni per il successivo recupero dell'omeostasi generale della perizianda. Ha inoltre riconosciuto avvinte da causalità giuridica le spese mediche documentate in citazione (euro 873,80).
7. Con riferimento alla dedotta pretermissione della valutazione delle conseguenze dell'evento incendiario di causa sul quadro psicopatologico preesistente in capo alla paziente, occorre osservare quanto segue. Il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre. In particolare, il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno alla vita di
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relazione, danno psichico), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. Anzi da ultimo la Suprema Corte di Cassazione ha superato tali distinzioni stigmatizzando che il danno biologico è per sua natura danno dinamico- relazionale, superando la visione del predetto quale danno statico (cfr. Cass. civ. 18328\19).
È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione. A tanto consegue che il danno esistenziale, psichico e morale richiesto sono componenti del medesimo danno alla cui determinazione risponde l'istituto del punto di invalidità reso oggetto di valutazione patrimoniale dai criteri tabellari previsti dai tribunali, segnatamente Roma e NO. Costituisce quindi duplicazione inammissibile la richiesta in sommatoria del danno biologico, esistenziale, psichico e morale, potendosi al più applicare il correttivo in aumento previsto dalle tabelle se ricorre la prova nel caso concreto di circostanze normalmente estranee alla invalidità riscontrata anche sotto il profilo del disagio causato dal danno visto nella sua componente dinamica. Avendo entrambe le ctu riscontrato un assenza di nesso causale rispetto all'evento di danno allegato, non è possibile valutare il danno psichico allegato separatamente da quello biologico, in assenza di evidenze scientifiche (non dimostrate) che valgano a dimostrare una tale somatizzazione psicologica dell'evento incendiario da assurgere a danno biologico assorbente rispetto ai problemi respiratori allegati (di cui si è detto manca la dimostrazione della diretta derivazione dall'incendio anziché dal quadro clinico della paziente preesistente l'incendio).
8. Circa il quantum del danno allegato, facendo ricorso alle tabelle del danno non patrimoniale del Tribunale di NO ( cfr. Cass. civ. 13982\15), si reputa che il danno in esame può essere quantificato in complessivi euro 1.495,00 oltre euro 873,80 per spese mediche, tenuto conto dell'età dell'attore all'epoca del sinistro.
9. Sono dovuti interessi compensativi, anche se non richiesti (cfr. Cass. civ. 39376\21). Infatti, i debiti di valore derivanti dalla monetizzazione di elementi non patrimoniali assolvono una funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio del danneggiato, e, pertanto, sono suscettibili di automatico adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione della moneta.
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Ne deriva che nei debiti di valore e, in particolare, nelle obbligazioni risarcitorie, la quantificazione del danno patito dal creditore per effetto del ritardo nell'adempimento presuppone la determinazione dell'esatto ammontare della somma dovuta - id est la traduzione in termini monetari del valore del bene al momento dell'insorgere dell'obbligazione (c.d. taxatio) e la rivalutazione della stessa, da effettuarsi, anche d'ufficio (cfr. Cass. civ. 28 gennaio 2013, n. 1889; Cass. civ. 25 febbraio 2009, n. 4587), con riferimento allo scarto temporale intercorrente tra il momento della nascita del rapporto e quello della liquidazione. Così individuata la sorte capitale, la somma da corrispondere, a titolo risarcitorio per il mancato tempestivo adempimento, si determina mediante l'applicazione degli interessi (c.d. compensativi), in un coefficiente ritenuto adeguato secondo una valutazione equitativa, e quindi non necessariamente pari al saggio legale. Ne consegue che al credito devalutato a febbraio 2015 (1.229,24) vanno applicati gli interessi in misura legale fino alla data della presente decisione ed ammontano a complessivi euro 167,45.
Al totale dei danni liquidati, pari ad € 1.495,00, già valutati ai valori attuali, devono essere aggiunti gli interessi calcolati sulla somma rivalutata anno per anno, così come stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 17.2.95 n.1712. Ne deriva che all'attore è dovuto un risarcimento del danno pari ad € 1,662,45 oltre euro 873,80 per spese documentate, oltre interessi, per le sole spese documentate, dalla data dell'esborso al saldo effettivo.
10. Quanto alle spese del presente giudizio, deve darsi atto della soccombenza prevalente dell'attrice (soccombenza su invalidità permanente dedotta, sulla responsabilità del condominio e dell' ) seppure a fronte CP_3 del riconoscimento della invalidità solo temporanea e del rigetto della eccezione di difetto della incapacità processuale e giuridica del condominio. A tanto consegue la compensazione delle spese nella misura di 1\5.
10.1 Tenuto conto della soccombenza prevalente della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese liquidate devono essere liquidate personalmente dalla soccombente e non dallo Stato. Le spese predette devono essere computate secondo i parametri del dm 55\14, secondo i parametri medi eccezion fatta per la fase istruttoria da liquidarsi secondo parametri superiori (per la complessità della fase). Si dà atto dell'applicazione del valore relativo alle controversie di valore indeterminabile a complessità media (cfr. Cass. civ. 226\11) e della sussistenza della previsione dell'art. 4 comma 2 dm 55\14.
10.2 Per le spese di ctu va data applicazione al seguente principio di diritto:
“nel processo in cui una delle parti sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, gli onorari del c.t.u. sono direttamente anticipati dallo Stato,
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stante la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002, applicabile anche ai processi in corso alla data della sua pronuncia, con la conseguenza che il consulente non può più agire in giudizio per il loro recupero nei confronti della parte gravata delle spese processuali o della parte ammessa, ove non sia disposta la revoca del beneficio, perché, venuta meno la precedente disciplina della prenotazione a debito, non è più configurabile l'interesse ad agire”( cfr. Cass. civ.,24331\24).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione disattesa a) Rigetta la domanda attorea nei confronti del e Controparte_1 dell' sede di Latina. CP_3 b) Condanna al risarcimento dal danno non Controparte_2 patrimoniale occorso a a seguito dell'incendio del 25- Parte_1 26.2.2015, che ammonta nel suo complesso ad euro 1.662,45 (importo all'attualità). c) Condanna al risarcimento dal danno Controparte_2 patrimoniale occorso a a seguito dell'incendio del 25- Parte_1 26.2.2015, che ammonta nel suo complesso ad euro 873,80, oltre interessi al saggio legale dalla data dell'esborso (anno 2015) al saldo effettivo.
d) Condanna al pagamento dei 4\5 delle spese di lite in Parte_1 favore delle convenute costituite che liquida in complessivi euro 12.000, oltre accessori di legge, con compensazione della sorte residua;
e) pone le spese, già liquidate, di entrambe le ctu espletate a carico dello Stato;
f) respinge ogni altra domanda.
Latina, 27.7.2025 Il Giudice Dr. Gaetano Negro
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