Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/06/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1282 del registro di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 promosso
DA
, nata a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Sandra Perna, presso il cui studio a Monreale (PA), via
Venero n. 23, è elettivamente domiciliata
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Schinea, presso il C.F._2 cui studio a Caraffa Di Catanzaro (CZ), Piazza Scanderberg n. 11, è elettivamente domiciliato
OGGETTO: domanda congiunta di scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 12/03/2025 le parti hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Palermo il 27/07/2007 alle condizioni concordate.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 05/06/2025 e con allegate dichiarazioni sottoscritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
1
• la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 7157/22 emesso da questo Tribunale in data 14/10/2022-04/11/2022;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 12/03/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“- il figlio minore , nato a [...] il [...]) sarà affidato ad entrambi i Per_1 genitori con residenza prevalente presso la madre, sita in Palermo alla Via Schillaci n.
23;
- Al SI. viene riconosciuto il più ampio diritto di visita sul proprio figlio, CP_1 nonché la possibilità di tenerlo con sé ogni qualvolta lo vorrà, il tutto previo congruo preavviso alla SI.ra e compatibilmente con gli impegni scolastici, Parte_1 personali, sportivi ludici del medesimo. In caso di disaccordo sul diritto di visita, atteso che il SI. risiede a circa 600 Km dalla residenza del minore, lo stesso sarà CP_1 regolamentato nel modo che segue e quindi il padre potrà tenere con sé il proprio figlio nei seguenti periodi:
a settimane alterne dal venerdì alla domenica con pernottamento presso il genitore non collocatario;
durante il periodo estivo e/o di ferie, il SI. potrà tenere il figlio per 15 giorni CP_1 consecutivi, previo accordo sul periodo con la SI.ra ; Parte_1
- durante le vacanze natalizie per una settimana che, ad anni alterni, dovrà contenere per un anno il giorno 25 dicembre quindi dal 23 al 30 dicembre e per l'anno successivo il giorno di Capodanno dal 31 dicembre al 6 gennaio
- nel periodo di Pasqua, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e Pasquetta. Si precisa che durante i periodi di vacanza, sia natalizia che estiva, che il minore trascorrerà con il padre la SI.ra avrà lo stesso ampio diritto di visita riconosciuto al padre nei Pt_1 presenti punti.
Queste pattuizioni varranno salvi diversi accordi tra le parti conformemente alla volontà del figlio minore e nel rispetto degli impegni dello stesso.
2 Durante le vacanze estive il SI. trascorrerà con il minore una settimana nel CP_1 mese di luglio una settimana nel mese di agosto, le date verranno concordate anno per anno dai genitori in relazione alle loro ferie lavorative.
- Il SI. si impegna a corrispondere alla SI.ra entro il giorno 15 di CP_1 Pt_1 ogni mese la somma di € 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore.
Tutte le spese straordinarie future, laddove suffragate da opportuna documentazione a supporto, saranno sostenute nella misura del 50% dal SI. e nella misura del CP_1 rimanente 50% dalla SI.ra . Pt_1
Le parti precisano al riguardo, per prevenire futuri problemi che tra le spese straordinarie che dovranno essere rimborsate al coniuge che le abbia integralmente sostenute (limitatamente all'aliquota dovuta dall' altro) vanno annoverate:
- le spese mediche relative a visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N., tickets sanitari;
- le spese scolastiche relative a tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico e mensa;
- le spese extrascolastiche relative a tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
centro ricreativo o gruppo estivo.
Le parti precisano ulteriormente, relativamente alle sole spese straordinarie per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, che il coniuge che intenda sostenerle debba comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno dieci giorni e che l'altro abbia l'obbligo, entro i sette giorni successivi, di comunicare un'eventuale alternativa meno onerosa: in difetto di riscontro della prima comunicazione, la spesa si intenderà autorizzata dall'altro coniuge e dovrà da costui essere rimborsata (sempre nell'aliquota di sua pertinenza).
La detrazione fiscale per il figlio sarà del 50% per ciascuno dei genitori mentre gli assegni familiari andranno al genitore collocatario.
- nessun mantenimento dovrà essere riconosciuto a carico del SI. ed in favore CP_1 della SI.ra , stante l'indipendenza economica di quest'ultima; Pt_1
- il SI. non ha provveduto a corrispondere alcune mensilità di mantenimento CP_1 per un importo totale pari ad € 3.600,00 (tremilaseicentoeuro), le quali saranno
3 corrisposte a mezzo rate mensili pari ad € 300,00 (trecentoeuro) ciascuna, per un totale di dodici mensilità, con decorrenza dal mese di sottoscrizione del presente ricorso;
- l'autovettura targata DN811FW attualmente intestata al SI. ma in uso sin da CP_1 prima della separazione alla , verrà ritirata dal SI. entro le festività Pt_1 CP_1 pasquali c.a. Si precisa che tutte le contravvenzioni che nelle more verranno indirizzate al
SI. saranno trasmesse alla SI.ra affinché provveda al pagamento o CP_1 Pt_1 eventualmente alla contestazione ed in ogni caso manlevando da qualsivoglia responsabilità il SI. CP_1
- presso l'abitazione coniugale sono custoditi beni preziosi personali del SI. CP_1 ed in particolare un orologio Rolex con cassa in oro, nonché vari beni di famiglia, tra i quali un prezioso anello, catenina in oro ed altro.
Le parti concordemente stabiliscono che detti beni verranno donati alla prima occasione utile dal proprio genitore non affidatario al figlio a titolo di regalia”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse del figlio minore
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Palermo il 27/07/2007 da
, nata a [...] il [...] ) Parte_1 C.F._1
e , nato a [...] il [...] Controparte_1
), alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del C.F._2
12/03/2025 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio iscritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 65, parte II, serie C dell'anno 2007).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 05/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
4