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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 25/11/2025, n. 1529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1529 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro
n. 5993 / 2024 R.Gen
Il Giudice designato dr. IO DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
25.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA
(nata a [...] – RM- il 18.09.1947), elettivamente domiciliata in Sora (FR) Parte_1
Via Firenze n. 13, presso lo studio dell'Avv. Federico Lucci giusta procura in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliato in Roma Via Cesare CP_1
Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Ivanoe Ciocca giusta procura come in atti convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.10.2024, – esponendo di aver infruttuosamente Parte_1 esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere il riconoscimento della condizione di disabilità con necessità in sostegno intensivo ex art. 3 comma 3 della legge n. 104 del 1992 (domanda amministrativa del 21.2.2023), ed esponendo di aver altresì esperito ricorso giudiziale per l'accertamento tecnico preventivo (ex art. 445 c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento del requisito medico-legale utile ai fini della concessione di detta prestazione e contestate tempestivamente le conclusioni del CTU che in tale ultimo giudizio aveva ritenuto insussistente detto CP_ requisito medico- legale - ha convenuto in giudizio l' chiedendo l'accertamento del suo diritto alla prestazione richiesta fin dalla domanda amministrativa e conseguente condanna dell' al CP_2 pagamento in suo favore dei ratei pregressi, oltre accessori. CP_
Si è costituito in giudizio l' il quale ha contestato la fondatezza della domanda e ne ha chiesto il rigetto.
1 Disposto l'integrazione della ctu medico legale, all'odierna udienza la causa è stata discussa e viene decisa con la presente sentenza.
La domanda è infondata.
Il Ctu medico legale (Dott. ha accertato che la parte ricorrente è affetta da un Persona_1 complesso di infermità che non determinano, nemmeno successivamente alla presentazione della domanda amministrativa, una condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo.
Il Ctu ha escluso che la sussistenza di un aggravamento delle patologie della paventato in Pt_1 ricorso, evidenziando che: “ La legge 104/92 ha dettato disposizioni in materia di diritti, integrazione sociale ed assistenza delle persone handicappate, allo scopo di agevolare, in coerenza con i principi di cui all'art. 3 della Costituzione, la loro partecipazione alla vita della collettività ed il loro inserimento nel mondo del lavoro. Come si legge nella disposizione richiamata, per definire la nozione generale di portatore di handicap, il legislatore fa riferimento alla posizione di svantaggio sociale e di emarginazione in cui un soggetto viene a trovarsi a causa della minorazione da cui è affetto. Lo stato di handicap in situazione di gravità configura poi una riduzione dell'autonomia personale caratterizzata dalla compresenza di patologie o di altri fattori idonei a menomare le condizioni di vita del soggetto e tali da rendere necessario un intervento assistenziale, permanente, continuativo e globale. Si tratta quindi di criteri ben diversi da quelli che comportano la concessione dell'assegno mensile, della pensione di inabilità (che fanno riferimento alla riduzione della capacità lavorativa) e dell'indennità di accompagnamento. Al di là dell'aspetto clinico generale resta ovviamente da valutare se il soggetto possa essere considerato “persona abbisognevole intervento di assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione” ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/92. Risulta pertanto chiaro il presupposto inderogabile per la valutazione ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 104/92 e che in realtà non si ravvisa nel caso di cui si tratta considerato che, al di là di quanto constatabile in sede di visita peritale, in nessun caso la ricorrente potrà essere considerata “persona abbisognevole intervento di assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione” ai sensi dell'art.
3, comma 3 della legge 104/92. Quanto sopra tenuto conto anche dell'esito degli accertamenti praticati in epoca recente che escludono la ricorrenza di infermità di valenza clinica e medico legale ai fini del riconoscimento del beneficio richiesto in ricorso. Alla luce di quanto sopra esposto NON
SUSSISTONO, a parere del sottoscritto, i presupposti per ammettere la presenza di una situazione con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 ed il diritto ai benefici di cui all'art. 33 della legge 104/92, in accordo con il giudizio espresso in via amministrativa ed in corso di altro giudizio”.
2 Le risultanze medico legali appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità.
In difetto del prescritto requisito medico legale, la domanda deve pertanto essere rigettata.
Quanto alle spese del giudizio, comprese quelle di Ctu, parte ricorrente può godere del beneficio della irripetibilità di esse, ex art. 152 disp.att. c.p.c., dal momento che ha personalmente presentato la dichiarazione a tale scopo stabilita. CP_ Le spese di Ctu, già liquidate con separato decreto, sono poste a definitivo carico dell'
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa
- rigetta l'opposizione;
- spese del giudizio irripetibili;
CP_
- pone a carico definitivo dell' le spese di Ctu svolte nella presente fase, già liquidate con separato decreto.
Tivoli, 25.11.2025
Il Giudice
IO Di IE
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