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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/11/2025, n. 1630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1630 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria , nella persona del Giudice unico, in funzione di giudice del lavoro, dott. ssa Paola Gargano , all'udienza del 07/11/2025 nel procedimento n.2308 /2025 R.G.A.C. ha pronunciato , ai sensi dell'art.429 c.p.c. la seguente SENTENZA
Con motivi contestuali della decisione e di cui ha dato lettura in pubblica udienza
TRA
, C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. IATI' GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Calabria, c.so Garibaldi 468/b Galleria Zaffino;
Ricorrente
CONTRO
in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, viale Calabria n.82, presso la Sede dell'Avvocatura , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 TRIOLO ETTORE , giusta procura in atti.
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ATPO num. R.G. 3055/2024 art. 445 bis 6° co. c.p.c. -
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ad ATP ex art. 445 bis, VI co., depositato nel rispetto del termine di trenta giorni dalle contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio, parte ricorrente in epigrafe esponeva che aveva presentato alla competente commissione sanitaria domanda di riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ( art. 1
L.222/1984). Dedotto che il prescritto iter amministrativo si era esaurito con esito infruttuoso e che gli stati patologici denunciati davano diritto alla prestazione previdenziale, l'istante aveva chiesto ex art. 445 bis cpc, I co., la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa giuridica per prestazioni di invalidità civile. Esaurita la prima fase del procedimento di ATPO, con accertamento peritale negativo, e proposto tempestivamente dissenso alle conclusioni medico legali, veniva introdotta la seconda fase del procedimento sommario in esame.
Si costituiva parte resistente chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Preliminarmente, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione del giudicante. Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis cpc, I co. e,
pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei insoluti. CP_1
In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis cpc, che impone, a pena di inammissibilità,
l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”. Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 cpc, con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 cpc e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP, dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Tanto premesso, nel merito la domanda è infondata.
Il Giudicante ha ritenuto la superfluità della consulenza tecnica richiesta dall'opponente in relazione al tenore delle doglianze mosse alla perizia resa nel procedimento per ATPO.
Infatti, il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito,
ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-
giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Né contrasta con tale conclusione la facoltà
per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori.
Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo .
Né la doglianza della mancata valutazione della incidenza delle patologie sull'attività
svolta , può incidere sulla bontà della consulenza tecnica. Il CTU ha affermato che “Dall'anamnesi lavorativa del periziando abbiamo appreso che da alcuni anni svolge le
mansioni di Controllore alle dipendenze dell'ATAM di Reggio Calabria. E' nostro
compito stabilire se le affezioni riscontrate siano compatibili con il tipo di lavoro svolto
dal periziando o comunque confacente alle sue attitudini.
Il Controllore è una persona che si occupa di verificare all'interno dei mezzi pubblici
(autobus) sui quali è previsto il pagamento di un titolo di viaggio, il regolare pagamento
del ticket da parte dei passeggeri e di emettere contravvenzioni nei confronti degli stessi.
Sono quindi da considerare Pubblici Ufficiali in quanto muniti di poteri autoritativi e
certificativi: essi svolgono una funzione amministrativa in quanto provvedono alla
constatazione dei fatti e alle eventuali verbalizzazioni nell'ambito delle attività di
prevenzione e di accertamento delle infrazioni relative ai trasporti.
Il sig. durante il proprio turno di lavoro (ore 6,40 al giorno), si sposta lungo le Parte_1
fermate degli autobus, salendo di volta in volta su uno di essi per il controllo dei titoli di
viaggio durante il percorso per poi riscendere, terminato il controllo, ad una delle
successive fermate. Tale attività richiede, certamente, capacità relazionali e competenze
specifiche ma di sicuro non appartiene alla categoria dei lavori pesanti ed usuranti, in
quanto non presuppone particolare impegno fisico e, sicuramente, consente la
possibilità di eventuali pause nel corso del turno lavorativo.
Ritengo che il complesso patologico riscontrato, pur incidendo sull'efficienza fisica del
periziando, al momento, non ne limita la capacità di lavoro al di sotto del minimo previsto
dalla legge per il diritto al pensionamento, in quanto l'attuale residua capacità psico-
fisica gli consente, ancora, di attendere, senza grosse difficoltà, a questo lavoro o ad un
lavoro confacente alle sue attitudini.
Le attuali condizioni di salute del sig. determinano sì una certa inefficienza Parte_1
lavorativa, ma non di entità tale da concretizzare i presupposti voluti dalla legge per il
diritto al raggiungimento dei benefici richiesti (Assegno Ordinario di Invalidità)”. Il quadro patologico descritto condiziona una riduzione della capacità lavorativa in misura inferiore ad 1/3.
La ctu ,immune da vizi logici deve essere condivisa e il ricorso deve essere respinto.
Vista la dichiarazione reddituale in atti resa dalla ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. Att.
c.p.c. vanno compensate le spese di entrambe i gradi di giudizio, ponendo definitivamente
CP_ a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con separato atto.
P.Q.M.
Il G.O.T. dr.ssa Paola Gargano, in funzione del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese:
• Rigetta il ricorso;
• Compensa fra le parti le spese di giudizio, stante la dichiarazione resa agli atti;
• Pone a carico dell' le spese di c.t.u della fase di ATPO liquidate con separato CP_1
provvedimento.
Così deciso in Reggio Calabria, 07/11/2025
Il G.O.P.
dr.ssa Paola Gargano