TRIB
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/03/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV CIVILE riunito in camera di consiglio e così composto: dott. Stefano Cardinali - Presidente dott. Fabio Miccio - Giudice dott.ssa Barbara Perna - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa della liquidazione giudiziale a carico della in Parte_1
p.d.A.U.p.t., SI.ra , con sede in Roma, alla Via Savoia n. 6-8 (C.F./P. Iva ); Parte_2 P.IVA_1
letta l'istanza avanzata dalla (istanza n. 1576-1/2024); Controparte_1
esaminata la documentazione acquisita;
l'istante ha dedotto di essere creditrice della della somma Parte_1
di importo pari ad euro 62.864,26, in forza di D.I. n. 9354 del 2023 (n. R.G. 19599/2023) emesso dal
Tribunale di Roma in data 17 maggio 2023; la creditrice ha precisato che il decreto ingiuntivo in menzione è stato opposto dalla
[...]
dinanzi il Tribunale di Roma, nel giudizio iscritto al n. R.G. 37701/2023; Parte_1
all'esito della prima udienza di comparizione delle parti il Giudice dell'opposizione ha concesso la provvisoria esecuzione al D.I. n. 9354/2023; ha altresì dedotto di aver tentato di recuperare il proprio credito mediante pignoramento presso terzi, ex art. 492 bis c.p.c., chiedendo all'ufficiale giudiziario dell'ufficio NEP della Corte D'Appello di Roma la ricerca di crediti e cose da pignorare, con esito negativo;
ha infine documentato la sussistenza di numerosi protesti levati in danno della resistente per un importo complessivo pari ad euro 10.000,00; rilevato che la società è stata posta nelle condizioni di difendersi avendo ricevuto regolare notifica a mezzo SIECIC da parte della cancelleria in data 05 novembre 2025; constatato che la società si è costituita in giudizio in data Parte_1 21 febbraio 2025, eccependo in particolare la carenza di legittimazione attiva, in quanto il titolo azionato dalla ricorrente non è definitivo ma sub iudice, nonché l'insussistenza delle condizioni per l'accesso alla procedura, in quanto non vi è prova dello stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. B)
CCII; rilevato che la società debitrice non risulta cancellata dal registro delle imprese talché non ricorre la condizione ostativa prevista dall'art. 33 CCII;
ritenuto che sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione della liquidazione giudiziale, sulla base delle risultanze che seguono: competenza del tribunale adito: il Tribunale di Roma è il tribunale del luogo ove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa o l'aveva nell'anno precedente alla data in cui è stata depositata la prima istanza di fallimento (art. 27 CCII); sul presupposto soggettivo per la dichiarazione della liquidazione giudiziale: in primo luogo si osserva, la parte debitrice, né in sede di costituzione né nel termine concesso dal giudice all'esito dell'udienza dell'11 febbraio 2025, nulla ha provato e documentato in merito al possesso dei requisiti soggettivi di assoggettabilità alla liquidazione giudiziale;
dall'esame della documentazione in atti non risultano bilanci depositati dalla resistente;
può, dunque, ritenersi integrata la fattispecie regolata dall'art. 1 CCII. sulla condizione di procedibilità (art. 2 co. 1 CCII): il credito complessivamente considerato eccede l'importo indicato dall'art. 49 co. 5 CCII;
il credito della ricorrente è portato da D.I. 9354/2023 con il quale il Tribunale di Roma ha ingiunto alla di pagare in favore dell'odierno istante la somma di euro Parte_1
60.000,00, oltre interessi, compensi pari ad euro 1.630,00, esborsi pari ad euro 406,50, oltre accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
si osserva inoltre che la ricorrente con atto di precetto del 24 gennaio 2024 ha intimato alla debitrice il pagamento della somma di euro 62.864,28, rimasto senza riscontro;
si rileva infine che nel corso dell'istruttoria pre-concorsuale, dalle informazioni assunte dalla
Cancelleria ex art. 42 CCII, risultano in capo alla resistente ulteriori debiti verso INPS pari ad euro
2.574,25; la resistente ha altresì dedotto di avere un debito verso l'Erario pari ad euro 4.295,02; sullo stato di insolvenza: si evince dal protratto inadempimento all'obbligo di pagamento della somma pretesa da parte della società istante;
non può infatti costituire idoneo motivo, atto a superare il cronico stato di insolvenza in cui versa la resistente, la pendenza del giudizio opposizione a decreto ingiuntivo ritenuto che la società istante è munita di titolo provvisoriamente esecutivo;
si evince altresì, dall'esito negativo delle procedure esecutive, dai numerosi protesti levati su cambiale in danno della resistente nonché dalla circostanza che non risultano bilanci depositati dalla
[...]
Parte_1
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2 co. 1 lett. b), 27, 28, 37, 40, 41,42, 49, 54 e 121 CCII
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della in Parte_1
p.d.A.U.p.t., SI.ra , con sede in Roma, alla Via Savoia n. 6-8 (C.F./P. Iva ); Parte_2 P.IVA_1
NOMINA la dott.ssa Barbara Perna quale Giudice Delegato alla procedura e quale curatore: avv. Paolo Tomassini
AUTORIZZA sin d'ora, il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.
122 e successive modificazioni;
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice (art. 49 lett. f
CCII);
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare in cancelleria, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
STABILISCE il giorno 22 maggio 2025 ore 12.30 per l'adunanza dei creditori in cui si procederà all'esame dello stato passivo dinanzi al Giudice Delegato.
ASSEGNA ai creditori e a tutti i terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di cui al capo precedente per la presentazione in cancelleria delle relative domande.
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative al presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146
D.P.R. 30/05/2002 n. 115;
MANDA alla cancelleria perché provveda alle comunicazioni di legge ai sensi dell'art. 49 co. 4 CCII.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi di legge.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 12 marzo 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Barbara Perna
Il Presidente
Dott. Stefano Cardinali
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV CIVILE riunito in camera di consiglio e così composto: dott. Stefano Cardinali - Presidente dott. Fabio Miccio - Giudice dott.ssa Barbara Perna - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa della liquidazione giudiziale a carico della in Parte_1
p.d.A.U.p.t., SI.ra , con sede in Roma, alla Via Savoia n. 6-8 (C.F./P. Iva ); Parte_2 P.IVA_1
letta l'istanza avanzata dalla (istanza n. 1576-1/2024); Controparte_1
esaminata la documentazione acquisita;
l'istante ha dedotto di essere creditrice della della somma Parte_1
di importo pari ad euro 62.864,26, in forza di D.I. n. 9354 del 2023 (n. R.G. 19599/2023) emesso dal
Tribunale di Roma in data 17 maggio 2023; la creditrice ha precisato che il decreto ingiuntivo in menzione è stato opposto dalla
[...]
dinanzi il Tribunale di Roma, nel giudizio iscritto al n. R.G. 37701/2023; Parte_1
all'esito della prima udienza di comparizione delle parti il Giudice dell'opposizione ha concesso la provvisoria esecuzione al D.I. n. 9354/2023; ha altresì dedotto di aver tentato di recuperare il proprio credito mediante pignoramento presso terzi, ex art. 492 bis c.p.c., chiedendo all'ufficiale giudiziario dell'ufficio NEP della Corte D'Appello di Roma la ricerca di crediti e cose da pignorare, con esito negativo;
ha infine documentato la sussistenza di numerosi protesti levati in danno della resistente per un importo complessivo pari ad euro 10.000,00; rilevato che la società è stata posta nelle condizioni di difendersi avendo ricevuto regolare notifica a mezzo SIECIC da parte della cancelleria in data 05 novembre 2025; constatato che la società si è costituita in giudizio in data Parte_1 21 febbraio 2025, eccependo in particolare la carenza di legittimazione attiva, in quanto il titolo azionato dalla ricorrente non è definitivo ma sub iudice, nonché l'insussistenza delle condizioni per l'accesso alla procedura, in quanto non vi è prova dello stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. B)
CCII; rilevato che la società debitrice non risulta cancellata dal registro delle imprese talché non ricorre la condizione ostativa prevista dall'art. 33 CCII;
ritenuto che sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione della liquidazione giudiziale, sulla base delle risultanze che seguono: competenza del tribunale adito: il Tribunale di Roma è il tribunale del luogo ove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa o l'aveva nell'anno precedente alla data in cui è stata depositata la prima istanza di fallimento (art. 27 CCII); sul presupposto soggettivo per la dichiarazione della liquidazione giudiziale: in primo luogo si osserva, la parte debitrice, né in sede di costituzione né nel termine concesso dal giudice all'esito dell'udienza dell'11 febbraio 2025, nulla ha provato e documentato in merito al possesso dei requisiti soggettivi di assoggettabilità alla liquidazione giudiziale;
dall'esame della documentazione in atti non risultano bilanci depositati dalla resistente;
può, dunque, ritenersi integrata la fattispecie regolata dall'art. 1 CCII. sulla condizione di procedibilità (art. 2 co. 1 CCII): il credito complessivamente considerato eccede l'importo indicato dall'art. 49 co. 5 CCII;
il credito della ricorrente è portato da D.I. 9354/2023 con il quale il Tribunale di Roma ha ingiunto alla di pagare in favore dell'odierno istante la somma di euro Parte_1
60.000,00, oltre interessi, compensi pari ad euro 1.630,00, esborsi pari ad euro 406,50, oltre accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
si osserva inoltre che la ricorrente con atto di precetto del 24 gennaio 2024 ha intimato alla debitrice il pagamento della somma di euro 62.864,28, rimasto senza riscontro;
si rileva infine che nel corso dell'istruttoria pre-concorsuale, dalle informazioni assunte dalla
Cancelleria ex art. 42 CCII, risultano in capo alla resistente ulteriori debiti verso INPS pari ad euro
2.574,25; la resistente ha altresì dedotto di avere un debito verso l'Erario pari ad euro 4.295,02; sullo stato di insolvenza: si evince dal protratto inadempimento all'obbligo di pagamento della somma pretesa da parte della società istante;
non può infatti costituire idoneo motivo, atto a superare il cronico stato di insolvenza in cui versa la resistente, la pendenza del giudizio opposizione a decreto ingiuntivo ritenuto che la società istante è munita di titolo provvisoriamente esecutivo;
si evince altresì, dall'esito negativo delle procedure esecutive, dai numerosi protesti levati su cambiale in danno della resistente nonché dalla circostanza che non risultano bilanci depositati dalla
[...]
Parte_1
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2 co. 1 lett. b), 27, 28, 37, 40, 41,42, 49, 54 e 121 CCII
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della in Parte_1
p.d.A.U.p.t., SI.ra , con sede in Roma, alla Via Savoia n. 6-8 (C.F./P. Iva ); Parte_2 P.IVA_1
NOMINA la dott.ssa Barbara Perna quale Giudice Delegato alla procedura e quale curatore: avv. Paolo Tomassini
AUTORIZZA sin d'ora, il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.
122 e successive modificazioni;
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice (art. 49 lett. f
CCII);
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare in cancelleria, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
STABILISCE il giorno 22 maggio 2025 ore 12.30 per l'adunanza dei creditori in cui si procederà all'esame dello stato passivo dinanzi al Giudice Delegato.
ASSEGNA ai creditori e a tutti i terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di cui al capo precedente per la presentazione in cancelleria delle relative domande.
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative al presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146
D.P.R. 30/05/2002 n. 115;
MANDA alla cancelleria perché provveda alle comunicazioni di legge ai sensi dell'art. 49 co. 4 CCII.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi di legge.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 12 marzo 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Barbara Perna
Il Presidente
Dott. Stefano Cardinali