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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 21/01/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9087/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9087/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
22 CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 21 gennaio 2025 innanzi al dott. Chiara Russo, sono comparsi:
Per l'avv. PADOVESE NADIA, oggi sostituito dall'avv. ANTONIO CIMINO, Parte_1 il quale richiama le note ex art. 281 duodecies c.p.c. e chiede precisarsi le conclusioni.
Per 22 già contumace, nessuno compare. CP_1 L'Avv. CIMINO in punto interessi richiede che sia fatta applicazione dell'art. 1284 comma 4 c.c. quanto al calcolo degli interessi sulla somma capitale, con decorrenza dalla data del deposito della domanda giudiziale. Il Giudice, datone atto, rileva la nullità della clausola 6.3 del contratto, laddove pattuisce l'applicazione di interessi moratori in caso di ritardo nei pagamenti, richiamando all'uopo la giurisprudenza sulla natura di consumatore del condominio e l'eccessività degli interessi, da ridurre ex art. 1384 c.c. L'Avv. CIMINO sul punto rileva come la valutazione ex art. 1384 c.c. debba essere rapportata all'intero importo oggetto di originario debito, pari ad euro 45'165,96.
Il Giudice
Trattiene la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott. Chiara Russo
Minuta redatta da Camilla Giaquinto, magistrato ordinario in tirocinio.
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Russo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9087/2024 promossa da:
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Russo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9087/2024 promossa da: C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PADOVESE NADIA e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. CAPRA GIOVANNI ( C.F._1
ATTORE/I contro contumace CP_2
CONVENUTO/I CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 18.9.2024 ha proposto ricorso ex art. 281-decies c.p.c. contro il Parte_1 [...]
, per il quale è incaricata della gestione del servizio di riscaldamento e Parte_2 Parte_1 acqua calda (con impegno ad assicurare la relativa fornitura) in forza del contratto del 7.5.2021 e della lettura del sistema di ripartizione dei caloriferi dello stabile a norma del contratto del 21.11.2023. La ricorrente ha dedotto che, a partire dall'ottobre 2022, il ha omesso di pagare diverse Parte_2 fatture, per un totale di 47'533,79 euro. In seguito ai solleciti di pagamento e agli atti di messa in mora di cui ai doc. 23, 24, 25 e 26 allegati al ricorso, in data 23.5.2024 ha ottenuto in Parte_1 relazione a tale credito un decreto ingiuntivo, ma in pari data il condominio ha effettuato pagamenti per un totale di 11.407,24 euro, imputati a due delle fatture oggetto di ingiunzione. Di conseguenza, non ha notificato il ricorso all'ingiunta, per non esporsi ad una fondata opposizione. Parte_1
In data 6.5.2024 il ricorrente ha diffidato il condominio al pagamento degli importi ancora dovuti, invitandolo a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Tale invito non è stato accolto dal
, che però ha eseguito ulteriori pagamenti, così che il credito residuo alla data del ricorso è Parte_2 pari a 22.905,26 euro.
alla luce dei suddetti rilievi, ha chiesto la condanna del al pagamento Parte_1 Parte_2 delle somme dovute per sorte capitale oltre agli interessi, degli interessi maturati sui crediti pecuniari soddisfatti nel periodo decorrente dalla scadenza del termine alla data del pagamento effettivo, nonché alle spese di lite e del procedimento monitorio. All'udienza del 27.11.2024, la ricorrente ha dato atto che nelle more della causa è avvenuto il pagamento di un'ulteriore parte del debito e ha domandato la concessione di termini per articolare capitoli di prova in relazione alla fattura n. 24FV0001818. Inoltre, in ragione della mancata pagina 2 di 4 costituzione della convenuta, il Giudice ne ha dichiarato la contumacia, concedendo termini ai sensi dell'art. 281 duodecies c.p.c. fissando nuova udienza al 21.1.2025. In data 17.12.2024 la ricorrente ha presentato memoria istruttoria, producendo una nota di accredito relativa alla fattura n. 24FV0001818 in favore del condominio del 10.12.2024, in quanto essa gli era stata erroneamente intestata. Di conseguenza, ha ridotto la propria domanda in relazione all'importo richiesto per sorte capitale a 8.765,85 euro, lasciando invariate le altre domande. Ha infine allegato la fattura relativa alle spese sostenute per il procedimento di negoziazione assistita.
Preliminarmente si ribadisce il rilievo, effettuato di ufficio, circa la nullità della clausola 6.3 del contratto stipulato tra le parti, la quale prevede l'applicazione degli interessi moratori previsti nelle transazioni commerciali in caso di inadempimento. Il condominio, infatti, va considerato consumatore.
Si veda sul punto quanto statuito da Cass., ordinanza n.14410/2024: “Al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo
l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale.”.
Tale clausola deve essere trattata alla stregua di una penale ex art. 1384 c.c. e quindi suscettibile di riduzione secondo equità da parte dell'autorità giudiziale. Essa rientra infatti nella definizione del Codice del Consumo (D. Lgs 206/2005), imponendo al consumatore, in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente.
Occorre sul punto richiamare la pronuncia delle Sezioni Unite n.19597/2020, secondo la quale nei contratti conclusi con un consumatore concorre la tutela prevista ex art. 33, comma 2, lett. f) e art. 36, comma 1 del Codice del Consumo, per i quali deve presumersi il carattere vessatorio delle clausole che hanno per oggetto o per effetto quello di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo. Tali clausole, considerate vessatorie, sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto.
Si deve presumere di importo manifestamente eccessivo per il consumatore l'applicazione di un tasso di interesse equivalente a quello previsto nei contratti tra professionisti. Detto tasso va quindi ridotto secondo equità al tasso legale e la decorrenza del medesimo deve avere riguardo alla data della domanda di pagamento, anche stragiudiziale, avanzata.
Tanto premesso, la prima domanda dell'attore merita accoglimento in punto somma capitale domandata.
In primo luogo, la domanda di condanna al pagamento delle somme pretese in fattura è basata sull'allegato inadempimento delle obbligazioni derivanti dai contratti prodotti sub nn. 1, 2 e 21 e trova peraltro riscontro nelle fatture prodotte, già oggetto di decreto ingiuntivo.
Come è noto, il creditore che invoca la responsabilità del debitore ex art. 1218 c.c. è tenuto a provare il titolo e ad allegare l'inadempimento, onere che nel caso di specie ha soddisfatto. Parte_1
Parte resistente con la sua mancata costituzione ha rinunciato a contestare in fatto e in diritto le avverse deduzioni e ad allegare l'estinzione dell'obbligazione. Quanto alla condanna al pagamento degli interessi moratori, essa va dichiarata infondata in relazione a quanto si è detto sopra circa la nullità dell'art.
6.3 del contratto di gestione, che consente di addebitare pagina 3 di 4 dal momento della scadenza del termine di pagamento gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c., ovverosia quelli previsti dalla legislazione speciale sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Gli interessi vanno dunque riconosciuti nella misura legale e con decorrenza dalla data di messa in mora.
La seconda domanda dell'attore non merita accoglimento se non nei limiti che seguono. Gli interessi sulle somme oggetto di ricorso monitorio e già corrisposte alla data del deposito del presente ricorso ex art. 281 decies c.p.c. vanno riconosciuti solo nella misura legale e con decorrenza dalla data di messa in mora, laddove anteriore all'avvenuto pagamento.
Infine, deve essere accolta la domanda di risarcimento delle spese per il rito monitorio, promosso ad esito delle ripetute messe in mora del debitore risultanti dagli atti, in quanto il pagamento di parte della somma ingiunta che ha indotto il ricorrente a non notificare il decreto è intervenuto il giorno stesso della sua emissione: in altri termini, quando ha depositato il ricorso per decreto Parte_1 ingiuntivo, in data 22.5.2024, la sua pretesa era legittima.
Questa soluzione trova riscontro in un precedente di legittimità risalente, ma non contrastato dalla successiva giurisprudenza, in cui la Corte di Cassazione ha affermato che “Le spese legali liquidate per un decreto ingiuntivo non notificato per intervenuto pagamento della somma capitale successivo alla richiesta di emissione sono causalmente ricollegabili alla mora debendi dell'intimato e vanno da questo corrisposte a titolo di maggior danno ex art. 1224 secondo comma cod. civ.” (Cass. n. 164 del 10/01/1996).
Le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo secondo i minimi di legge tenendo conto dell'esito della lite e della ridotta attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara la nullità della clausola 6.3 del contratto;
condanna il al pagamento: Parte_2
- della somma di euro 8.765,85 euro, oltre interessi, nella misura legale, dalla data della domanda
(messa in mora stragiudiziale) al saldo;
- degli interessi, calcolati nella misura legale, eventualmente maturati sulle fatture oggetto di ricorso monitorio pagate successivamente alla data di messa in mora stragiudiziale, con decorrenza dalla data di tale messa in mora e fino alla data di pagamento effettivo;
- della somma di euro 2.284,99, pari alle spese liquidate nel decreto ingiuntivo.
Condanna altresì la convenuta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano nella somma di euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e 15% per rimborso forfetario spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ad aula vuota ed allegazione al verbale.
Genova, 21 gennaio 2025 Il Giudice dott.ssa Chiara Russo
Minuta redatta con la collaborazione di Camilla Giaquinto, magistrato ordinario in tirocinio.
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9087/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
22 CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 21 gennaio 2025 innanzi al dott. Chiara Russo, sono comparsi:
Per l'avv. PADOVESE NADIA, oggi sostituito dall'avv. ANTONIO CIMINO, Parte_1 il quale richiama le note ex art. 281 duodecies c.p.c. e chiede precisarsi le conclusioni.
Per 22 già contumace, nessuno compare. CP_1 L'Avv. CIMINO in punto interessi richiede che sia fatta applicazione dell'art. 1284 comma 4 c.c. quanto al calcolo degli interessi sulla somma capitale, con decorrenza dalla data del deposito della domanda giudiziale. Il Giudice, datone atto, rileva la nullità della clausola 6.3 del contratto, laddove pattuisce l'applicazione di interessi moratori in caso di ritardo nei pagamenti, richiamando all'uopo la giurisprudenza sulla natura di consumatore del condominio e l'eccessività degli interessi, da ridurre ex art. 1384 c.c. L'Avv. CIMINO sul punto rileva come la valutazione ex art. 1384 c.c. debba essere rapportata all'intero importo oggetto di originario debito, pari ad euro 45'165,96.
Il Giudice
Trattiene la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott. Chiara Russo
Minuta redatta da Camilla Giaquinto, magistrato ordinario in tirocinio.
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Russo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9087/2024 promossa da:
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Russo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9087/2024 promossa da: C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PADOVESE NADIA e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. CAPRA GIOVANNI ( C.F._1
ATTORE/I contro contumace CP_2
CONVENUTO/I CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 18.9.2024 ha proposto ricorso ex art. 281-decies c.p.c. contro il Parte_1 [...]
, per il quale è incaricata della gestione del servizio di riscaldamento e Parte_2 Parte_1 acqua calda (con impegno ad assicurare la relativa fornitura) in forza del contratto del 7.5.2021 e della lettura del sistema di ripartizione dei caloriferi dello stabile a norma del contratto del 21.11.2023. La ricorrente ha dedotto che, a partire dall'ottobre 2022, il ha omesso di pagare diverse Parte_2 fatture, per un totale di 47'533,79 euro. In seguito ai solleciti di pagamento e agli atti di messa in mora di cui ai doc. 23, 24, 25 e 26 allegati al ricorso, in data 23.5.2024 ha ottenuto in Parte_1 relazione a tale credito un decreto ingiuntivo, ma in pari data il condominio ha effettuato pagamenti per un totale di 11.407,24 euro, imputati a due delle fatture oggetto di ingiunzione. Di conseguenza, non ha notificato il ricorso all'ingiunta, per non esporsi ad una fondata opposizione. Parte_1
In data 6.5.2024 il ricorrente ha diffidato il condominio al pagamento degli importi ancora dovuti, invitandolo a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Tale invito non è stato accolto dal
, che però ha eseguito ulteriori pagamenti, così che il credito residuo alla data del ricorso è Parte_2 pari a 22.905,26 euro.
alla luce dei suddetti rilievi, ha chiesto la condanna del al pagamento Parte_1 Parte_2 delle somme dovute per sorte capitale oltre agli interessi, degli interessi maturati sui crediti pecuniari soddisfatti nel periodo decorrente dalla scadenza del termine alla data del pagamento effettivo, nonché alle spese di lite e del procedimento monitorio. All'udienza del 27.11.2024, la ricorrente ha dato atto che nelle more della causa è avvenuto il pagamento di un'ulteriore parte del debito e ha domandato la concessione di termini per articolare capitoli di prova in relazione alla fattura n. 24FV0001818. Inoltre, in ragione della mancata pagina 2 di 4 costituzione della convenuta, il Giudice ne ha dichiarato la contumacia, concedendo termini ai sensi dell'art. 281 duodecies c.p.c. fissando nuova udienza al 21.1.2025. In data 17.12.2024 la ricorrente ha presentato memoria istruttoria, producendo una nota di accredito relativa alla fattura n. 24FV0001818 in favore del condominio del 10.12.2024, in quanto essa gli era stata erroneamente intestata. Di conseguenza, ha ridotto la propria domanda in relazione all'importo richiesto per sorte capitale a 8.765,85 euro, lasciando invariate le altre domande. Ha infine allegato la fattura relativa alle spese sostenute per il procedimento di negoziazione assistita.
Preliminarmente si ribadisce il rilievo, effettuato di ufficio, circa la nullità della clausola 6.3 del contratto stipulato tra le parti, la quale prevede l'applicazione degli interessi moratori previsti nelle transazioni commerciali in caso di inadempimento. Il condominio, infatti, va considerato consumatore.
Si veda sul punto quanto statuito da Cass., ordinanza n.14410/2024: “Al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo
l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale.”.
Tale clausola deve essere trattata alla stregua di una penale ex art. 1384 c.c. e quindi suscettibile di riduzione secondo equità da parte dell'autorità giudiziale. Essa rientra infatti nella definizione del Codice del Consumo (D. Lgs 206/2005), imponendo al consumatore, in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente.
Occorre sul punto richiamare la pronuncia delle Sezioni Unite n.19597/2020, secondo la quale nei contratti conclusi con un consumatore concorre la tutela prevista ex art. 33, comma 2, lett. f) e art. 36, comma 1 del Codice del Consumo, per i quali deve presumersi il carattere vessatorio delle clausole che hanno per oggetto o per effetto quello di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo. Tali clausole, considerate vessatorie, sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto.
Si deve presumere di importo manifestamente eccessivo per il consumatore l'applicazione di un tasso di interesse equivalente a quello previsto nei contratti tra professionisti. Detto tasso va quindi ridotto secondo equità al tasso legale e la decorrenza del medesimo deve avere riguardo alla data della domanda di pagamento, anche stragiudiziale, avanzata.
Tanto premesso, la prima domanda dell'attore merita accoglimento in punto somma capitale domandata.
In primo luogo, la domanda di condanna al pagamento delle somme pretese in fattura è basata sull'allegato inadempimento delle obbligazioni derivanti dai contratti prodotti sub nn. 1, 2 e 21 e trova peraltro riscontro nelle fatture prodotte, già oggetto di decreto ingiuntivo.
Come è noto, il creditore che invoca la responsabilità del debitore ex art. 1218 c.c. è tenuto a provare il titolo e ad allegare l'inadempimento, onere che nel caso di specie ha soddisfatto. Parte_1
Parte resistente con la sua mancata costituzione ha rinunciato a contestare in fatto e in diritto le avverse deduzioni e ad allegare l'estinzione dell'obbligazione. Quanto alla condanna al pagamento degli interessi moratori, essa va dichiarata infondata in relazione a quanto si è detto sopra circa la nullità dell'art.
6.3 del contratto di gestione, che consente di addebitare pagina 3 di 4 dal momento della scadenza del termine di pagamento gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c., ovverosia quelli previsti dalla legislazione speciale sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Gli interessi vanno dunque riconosciuti nella misura legale e con decorrenza dalla data di messa in mora.
La seconda domanda dell'attore non merita accoglimento se non nei limiti che seguono. Gli interessi sulle somme oggetto di ricorso monitorio e già corrisposte alla data del deposito del presente ricorso ex art. 281 decies c.p.c. vanno riconosciuti solo nella misura legale e con decorrenza dalla data di messa in mora, laddove anteriore all'avvenuto pagamento.
Infine, deve essere accolta la domanda di risarcimento delle spese per il rito monitorio, promosso ad esito delle ripetute messe in mora del debitore risultanti dagli atti, in quanto il pagamento di parte della somma ingiunta che ha indotto il ricorrente a non notificare il decreto è intervenuto il giorno stesso della sua emissione: in altri termini, quando ha depositato il ricorso per decreto Parte_1 ingiuntivo, in data 22.5.2024, la sua pretesa era legittima.
Questa soluzione trova riscontro in un precedente di legittimità risalente, ma non contrastato dalla successiva giurisprudenza, in cui la Corte di Cassazione ha affermato che “Le spese legali liquidate per un decreto ingiuntivo non notificato per intervenuto pagamento della somma capitale successivo alla richiesta di emissione sono causalmente ricollegabili alla mora debendi dell'intimato e vanno da questo corrisposte a titolo di maggior danno ex art. 1224 secondo comma cod. civ.” (Cass. n. 164 del 10/01/1996).
Le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo secondo i minimi di legge tenendo conto dell'esito della lite e della ridotta attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara la nullità della clausola 6.3 del contratto;
condanna il al pagamento: Parte_2
- della somma di euro 8.765,85 euro, oltre interessi, nella misura legale, dalla data della domanda
(messa in mora stragiudiziale) al saldo;
- degli interessi, calcolati nella misura legale, eventualmente maturati sulle fatture oggetto di ricorso monitorio pagate successivamente alla data di messa in mora stragiudiziale, con decorrenza dalla data di tale messa in mora e fino alla data di pagamento effettivo;
- della somma di euro 2.284,99, pari alle spese liquidate nel decreto ingiuntivo.
Condanna altresì la convenuta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano nella somma di euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e 15% per rimborso forfetario spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ad aula vuota ed allegazione al verbale.
Genova, 21 gennaio 2025 Il Giudice dott.ssa Chiara Russo
Minuta redatta con la collaborazione di Camilla Giaquinto, magistrato ordinario in tirocinio.
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