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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/11/2025, n. 15823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15823 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13645/2020
Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile
All'udienza del 12/11/2025, innanzi al giudice dott.ssa AN AT, chiamata la causa 13645/2020, sono comparsi:
- l'Avv. MANLIO BICCOLINI per la parte attrice;
- l'Avv. Daniela Dante, in sostituzione dell'Avv. SIRACUSA SERGIO per la parte convenuta;
È altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Giulia Soresina.
Il Giudice invita le parti alla discussione della lite.
I procuratori delle parti discutono la lite riportandosi a tutti i propri scritti, ed alle note depositate, in via telematica, al fascicolo d'ufficio, e chiedono l'accoglimento delle conclusioni ed istanze ivi rassegnate, con rifusione delle spese del giudizio.
Il Giudice
All'esito della discussione orale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
AN AT
pagina 1 di 7 Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile
Il tribunale, in persona del giudice dott.ssa AN AT, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di grado di appello, iscritta al n. 13645 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto
“appello”, e vertente tra in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Roma via Emilio de' Cavalieri n.
11, presso e nello studio dell'Avv. Manlio Biccolini, che la rappresenta e difende per procura a margine della citazione in appello appellante e
in persona del Sindaco pro tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Siracusa, per procura generale alle liti a rogito notarile rep. 1353, allegata in atti, Persona_1
e con costui elettivamente domiciliato in Roma via del Tempio di Giove
n. 21, presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'ente appellato nonché
pagina 2 di 7 in persona del Direttore Controparte_2 pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via Marcantonio
Bragadin n. 96, presso e nello studio dell'Avv. Cristiana Lupi, che lo rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositato la comparsa di citazione in giudizio appellato nonché
Controparte_3 appellato, non costituito in giudizio
Fatto e Diritto
1. Con atto di citazione innanzi al Giudice di Pace, la società appellante in epigrafe, evocando in giudizio l' Controparte_2
in veste di agente della riscossione, nonché il
[...] CP_3
e quali enti impositori, ha chiesto di
[...] CP_1 dichiarare la nullità della cartella di pagamento n. 097 2019 01339556
87 000 in virtù della sopravvenuta estinzione, per integrale decorso del termine prescrizionale quinquennale, dei crediti iscritti a ruolo a titolo di sanzioni amministrative (per violazione del codice della strada) e portati dai AL di Accertamento in dettaglio indicati nello scritto di citazione.
Attivato il contraddittorio ed avutasi la costituzione in giudizio di tutte le parti convenute, il Giudice di Pace, con la sentenza n.33209/2019, in data 5 dicembre 2019, ha respinto la domanda, assumendo dimostrata in atti l'interruzione del termine prescrizionale per tutte le sanzioni iscritte a ruolo, e ha condannato la parte opponente alla rifusione delle spese, in favore di ciascuna delle parti convenute.
pagina 3 di 7 Con atto di appello ritualmente notificato all' Controparte_2
ed a la parte soccombente ha riproposto la
[...] CP_1 questione di prescrizione già svolta in prime cure, circoscrivendo però le doglianze ad alcuni tra i Processi AL di Accertamento sottintesi dalla cartella ed emessi da nonché in dettaglio elencati CP_1 nello scritto d'impugnazione.
Sia l'agente della riscossione, sia l'ente impositore si sono costituiti in giudizio ed hanno chiesto il rigetto dell'impugnazione avversaria.
A seguito della mancata rinnovazione della notifica dell'impugnazione indirizzata al sì come Controparte_3 ordinata dal Tribunale ai sensi dell'art. 291 c.p.c., il tribunale ha dichiarato “l'estinzione del giudizio limitatamente al rapporto processuale tra la parte appellante ed il ”. Controparte_3
La causa è stata quindi rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 16 aprile 2025, trattata nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c.; disposta la discussione orale, è pervenuta all'odierna udienza.
2. In via meramente pregiudiziale, va segnalato che: (a) la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 33209/2019, laddove emessa nei riguardi del - in quanto non attinta dalle Controparte_3 censure dell'appellante, esclusivamente incentrate sull'omesso accoglimento dell'eccezione di prescrizione per alcuni dei crediti vantati da nello specifico traenti titolo dai Processi AL di CP_1
Accertamento elencati nello scritto di appello - deve dirsi ormai irretrattabile (art. 324 c.p.c.) e quindi coperta da giudicato sostanziale;
(b) in altri termini, deve dirsi ormai irretrattabile la pronuncia di rigetto dell'opposizione proposta nei riguardi del , Controparte_3
pagina 4 di 7 nonché quanto al corollario capo di regolazione delle spese della lite
(inerenti a tale parte convenuta), poste a carico dell'opponente; (b) la medesima sentenza, laddove riferita a Processi AL di
Accertamento emessi da e diversi da quelli elencati CP_1 nello scritto d'impugnazione, va ritenuta parimenti passata in giudicato, per rinuncia dell'appellante (art. 346 c.p.c.) a una parte delle ragioni dell'opposizione, non essendo stata reiterata la contestazione di tutti i AL (di sottesi alla cartella, CP_1 bensì - esclusivamente - degli otto Processi AL enumerati alla pagina 4 della citazione in appello.
3. Così definiti i termini e limiti dell'effetto devolutivo del presente appello, come detto da ritenere circoscritto agli otto verbali sopra indicati (nonché a seguire), l'impugnazione è fondata, e va quindi accolta, per quanto di seguito considerato.
Dagli atti acquisiti al fascicolo d'ufficio (v. fascicolo di CP_1 di prime cure) risulta infatti che: (i) i verbali 13140225130,
13140256421, 13140274890 siano stati notificati in data 21 marzo
2014; (ii) il verbale 13140324948 sia stato notificato in data 14 aprile
2014; (iii) i verbali 13140364590, 13140379766, 13140379865,
13140412107 siano stati notificati in data 24 aprile 2014.
Poiché è anche documentato che la cartella di pagamento oppugnata in giudizio veniva notificata, a mezzo pec, in data 8 maggio 2019, va da sé che si debba dichiarare prescritto il credito traente titolo dai predetti AL di Accertamento, in assenza di atti interruttivi sopravvenuti entro il quinquennio.
In tal senso, pertanto, l'opposizione della odierna appellante, nei limiti in cui riproposta al giudice d'appello, va dichiarata fondata, con pagina 5 di 7 la conseguente riforma parziale della sentenza impugnata, e la declaratoria di nullità ed inefficacia della cartella oppugnata, nella parte in cui riferita ai crediti portati dai Processi AL sopra indicati, nonché al credito complessivamente pari ad € 2.311,31.
Si provvede pertanto come a seguire;
considerato inoltre che le spese della lite vanno regolate secondo il complessivo esito del giudizio, e che l'opposizione svolta dalla può dirsi fondata, in esito Parte_1 all'accoglimento dell'appello, esclusivamente per una parte del credito iscritto al ruolo e portato dalla cartella, inferiore al 50% del suo importo, la soccombenza deve dirsi distribuita tra tutte le parti costituite in giudizio (v. in tema Cass. Sez. 3, 19/12/2024, n. 33412:
«in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere
d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione»).
Donde la integrale compensazione delle spese del doppio grado, tra la parte appellante e le parti appellate sopraindicate.
Per Questi Motivi
Il tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa civile di grado d'appello indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
pagina 6 di 7 - in accoglimento dell'appello proposto dalla ed Parte_1 in parziale riforma della sentenza Giudice di Pace di Roma n.
33209/2019, emessa in data 5 dicembre 2019:
➢ accoglie parzialmente l'opposizione proposta, dalla
[...]
avverso la cartella di pagamento n. 097 2019 Parte_1
01339556 87 000, e dichiara estinti, per intervenuta prescrizione, i crediti relativi ai Processi AL di
Accertamento di n. 13140225130, CP_1
13140256421, 13140274890, 13140324948, 13140364590,
13140379766, 13140379865, 13140412107
➢ dichiara per l'effetto la nullità ed inefficacia della cartella impugnata, limitatamente alle somme sopra indicate;
- dichiara le spese del doppio grado integralmente compensate tra l'odierna appellante e le appellate e Controparte_2
CP_1
- conferma nel resto la sentenza di primo grado.
Roma, 12 novembre 2025 Il Giudice
AN AT
pagina 7 di 7
Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile
All'udienza del 12/11/2025, innanzi al giudice dott.ssa AN AT, chiamata la causa 13645/2020, sono comparsi:
- l'Avv. MANLIO BICCOLINI per la parte attrice;
- l'Avv. Daniela Dante, in sostituzione dell'Avv. SIRACUSA SERGIO per la parte convenuta;
È altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Giulia Soresina.
Il Giudice invita le parti alla discussione della lite.
I procuratori delle parti discutono la lite riportandosi a tutti i propri scritti, ed alle note depositate, in via telematica, al fascicolo d'ufficio, e chiedono l'accoglimento delle conclusioni ed istanze ivi rassegnate, con rifusione delle spese del giudizio.
Il Giudice
All'esito della discussione orale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
AN AT
pagina 1 di 7 Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile
Il tribunale, in persona del giudice dott.ssa AN AT, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di grado di appello, iscritta al n. 13645 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto
“appello”, e vertente tra in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Roma via Emilio de' Cavalieri n.
11, presso e nello studio dell'Avv. Manlio Biccolini, che la rappresenta e difende per procura a margine della citazione in appello appellante e
in persona del Sindaco pro tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Siracusa, per procura generale alle liti a rogito notarile rep. 1353, allegata in atti, Persona_1
e con costui elettivamente domiciliato in Roma via del Tempio di Giove
n. 21, presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'ente appellato nonché
pagina 2 di 7 in persona del Direttore Controparte_2 pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via Marcantonio
Bragadin n. 96, presso e nello studio dell'Avv. Cristiana Lupi, che lo rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositato la comparsa di citazione in giudizio appellato nonché
Controparte_3 appellato, non costituito in giudizio
Fatto e Diritto
1. Con atto di citazione innanzi al Giudice di Pace, la società appellante in epigrafe, evocando in giudizio l' Controparte_2
in veste di agente della riscossione, nonché il
[...] CP_3
e quali enti impositori, ha chiesto di
[...] CP_1 dichiarare la nullità della cartella di pagamento n. 097 2019 01339556
87 000 in virtù della sopravvenuta estinzione, per integrale decorso del termine prescrizionale quinquennale, dei crediti iscritti a ruolo a titolo di sanzioni amministrative (per violazione del codice della strada) e portati dai AL di Accertamento in dettaglio indicati nello scritto di citazione.
Attivato il contraddittorio ed avutasi la costituzione in giudizio di tutte le parti convenute, il Giudice di Pace, con la sentenza n.33209/2019, in data 5 dicembre 2019, ha respinto la domanda, assumendo dimostrata in atti l'interruzione del termine prescrizionale per tutte le sanzioni iscritte a ruolo, e ha condannato la parte opponente alla rifusione delle spese, in favore di ciascuna delle parti convenute.
pagina 3 di 7 Con atto di appello ritualmente notificato all' Controparte_2
ed a la parte soccombente ha riproposto la
[...] CP_1 questione di prescrizione già svolta in prime cure, circoscrivendo però le doglianze ad alcuni tra i Processi AL di Accertamento sottintesi dalla cartella ed emessi da nonché in dettaglio elencati CP_1 nello scritto d'impugnazione.
Sia l'agente della riscossione, sia l'ente impositore si sono costituiti in giudizio ed hanno chiesto il rigetto dell'impugnazione avversaria.
A seguito della mancata rinnovazione della notifica dell'impugnazione indirizzata al sì come Controparte_3 ordinata dal Tribunale ai sensi dell'art. 291 c.p.c., il tribunale ha dichiarato “l'estinzione del giudizio limitatamente al rapporto processuale tra la parte appellante ed il ”. Controparte_3
La causa è stata quindi rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 16 aprile 2025, trattata nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c.; disposta la discussione orale, è pervenuta all'odierna udienza.
2. In via meramente pregiudiziale, va segnalato che: (a) la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 33209/2019, laddove emessa nei riguardi del - in quanto non attinta dalle Controparte_3 censure dell'appellante, esclusivamente incentrate sull'omesso accoglimento dell'eccezione di prescrizione per alcuni dei crediti vantati da nello specifico traenti titolo dai Processi AL di CP_1
Accertamento elencati nello scritto di appello - deve dirsi ormai irretrattabile (art. 324 c.p.c.) e quindi coperta da giudicato sostanziale;
(b) in altri termini, deve dirsi ormai irretrattabile la pronuncia di rigetto dell'opposizione proposta nei riguardi del , Controparte_3
pagina 4 di 7 nonché quanto al corollario capo di regolazione delle spese della lite
(inerenti a tale parte convenuta), poste a carico dell'opponente; (b) la medesima sentenza, laddove riferita a Processi AL di
Accertamento emessi da e diversi da quelli elencati CP_1 nello scritto d'impugnazione, va ritenuta parimenti passata in giudicato, per rinuncia dell'appellante (art. 346 c.p.c.) a una parte delle ragioni dell'opposizione, non essendo stata reiterata la contestazione di tutti i AL (di sottesi alla cartella, CP_1 bensì - esclusivamente - degli otto Processi AL enumerati alla pagina 4 della citazione in appello.
3. Così definiti i termini e limiti dell'effetto devolutivo del presente appello, come detto da ritenere circoscritto agli otto verbali sopra indicati (nonché a seguire), l'impugnazione è fondata, e va quindi accolta, per quanto di seguito considerato.
Dagli atti acquisiti al fascicolo d'ufficio (v. fascicolo di CP_1 di prime cure) risulta infatti che: (i) i verbali 13140225130,
13140256421, 13140274890 siano stati notificati in data 21 marzo
2014; (ii) il verbale 13140324948 sia stato notificato in data 14 aprile
2014; (iii) i verbali 13140364590, 13140379766, 13140379865,
13140412107 siano stati notificati in data 24 aprile 2014.
Poiché è anche documentato che la cartella di pagamento oppugnata in giudizio veniva notificata, a mezzo pec, in data 8 maggio 2019, va da sé che si debba dichiarare prescritto il credito traente titolo dai predetti AL di Accertamento, in assenza di atti interruttivi sopravvenuti entro il quinquennio.
In tal senso, pertanto, l'opposizione della odierna appellante, nei limiti in cui riproposta al giudice d'appello, va dichiarata fondata, con pagina 5 di 7 la conseguente riforma parziale della sentenza impugnata, e la declaratoria di nullità ed inefficacia della cartella oppugnata, nella parte in cui riferita ai crediti portati dai Processi AL sopra indicati, nonché al credito complessivamente pari ad € 2.311,31.
Si provvede pertanto come a seguire;
considerato inoltre che le spese della lite vanno regolate secondo il complessivo esito del giudizio, e che l'opposizione svolta dalla può dirsi fondata, in esito Parte_1 all'accoglimento dell'appello, esclusivamente per una parte del credito iscritto al ruolo e portato dalla cartella, inferiore al 50% del suo importo, la soccombenza deve dirsi distribuita tra tutte le parti costituite in giudizio (v. in tema Cass. Sez. 3, 19/12/2024, n. 33412:
«in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere
d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione»).
Donde la integrale compensazione delle spese del doppio grado, tra la parte appellante e le parti appellate sopraindicate.
Per Questi Motivi
Il tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa civile di grado d'appello indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
pagina 6 di 7 - in accoglimento dell'appello proposto dalla ed Parte_1 in parziale riforma della sentenza Giudice di Pace di Roma n.
33209/2019, emessa in data 5 dicembre 2019:
➢ accoglie parzialmente l'opposizione proposta, dalla
[...]
avverso la cartella di pagamento n. 097 2019 Parte_1
01339556 87 000, e dichiara estinti, per intervenuta prescrizione, i crediti relativi ai Processi AL di
Accertamento di n. 13140225130, CP_1
13140256421, 13140274890, 13140324948, 13140364590,
13140379766, 13140379865, 13140412107
➢ dichiara per l'effetto la nullità ed inefficacia della cartella impugnata, limitatamente alle somme sopra indicate;
- dichiara le spese del doppio grado integralmente compensate tra l'odierna appellante e le appellate e Controparte_2
CP_1
- conferma nel resto la sentenza di primo grado.
Roma, 12 novembre 2025 Il Giudice
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