Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione di conciliazione e Regolamento giudiziario fra l'Italia e la Grecia conclusa a San Remo il 5 novembre 1948.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione di conciliazione e Regolamento giudiziario fra l'Italia e la Grecia conclusa a San Remo il 5 novembre 1948.